Concorso esterno in associazione mafiosa: differenze tra le versioni

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Per tale motivo il concorso esterno in associazione mafiosa '''non è configurabile quando il contributo è  prestato a favore dei singoli associati''', cioè è finalizzato a specifiche imprese criminose, e l’agente persegua i suoi fini in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie dell’associazione<ref>Cass., sez. VI, 11 marzo 1992, cit. in Il diritto penale della criminalità organizzata, A. CENTONZE- G. TINEBRA, Cedam, Padova, 2013</ref>.
Per tale motivo il concorso esterno in associazione mafiosa '''non è configurabile quando il contributo è  prestato a favore dei singoli associati''', cioè è finalizzato a specifiche imprese criminose, e l’agente persegua i suoi fini in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie dell’associazione<ref>Cass., sez. VI, 11 marzo 1992, cit. in Il diritto penale della criminalità organizzata, A. CENTONZE- G. TINEBRA, Cedam, Padova, 2013</ref>.


=== Evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso esterno in associazione mafiosa ===
=== Evoluzione giurisprudenziale ===
La configurabilità dell’istituto rimane comunque molto controversa e si scontrano due diverse posizioni a proposito, l’una che lo nega e l’altra che lo ammette, dalle quali hanno avuto origini diversi interventi della Corte di Cassazione tesi a chiarirne la configurabilità. Tra gli interventi che più di tutti sono serviti a fare luce sulla figura del concorso esterno vanno ricordate le sentenze Demitry<ref>Cass. Pen., SS. UU., 5 ottobre 1994, n. 16.</ref> (1994), Mannino 1 (1995), Carnevale (2002) e Mannino 2 (2005).
La configurabilità dell’istituto rimane comunque molto controversa e si scontrano due diverse posizioni a proposito, l’una che lo nega e l’altra che lo ammette, dalle quali hanno avuto origini diversi interventi della Corte di Cassazione tesi a chiarirne la configurabilità. Tra gli interventi che più di tutti sono serviti a fare luce sulla figura del concorso esterno vanno ricordate le sentenze Demitry<ref>Cass. Pen., SS. UU., 5 ottobre 1994, n. 16.</ref> (1994), Mannino 1 (1995), Carnevale (2002) e Mannino 2 (2005).


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Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, invece, la sentenza Carnevale condivide solo in parte la conclusione raggiunta nel 1994. Infatti, mentre, la sentenza Demitry ritiene che si possa parlare di un concorso con dolo generico (che accompagna la condotta del concorrente eventuale) in un reato a dolo specifico (che accompagna la condotta tipica di partecipazione al reato associativo), le Sezioni Unite nella sentenza Carnevale ritengono che '''il dolo nel reato in questione è sempre un dolo specifico'''. Non importa, infatti, che il concorrente non voglia far parte dell’associazione, ciò che conta è che egli apporti un contributo che vuole e sa essere diretto alla realizzazione del programma criminoso.  
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, invece, la sentenza Carnevale condivide solo in parte la conclusione raggiunta nel 1994. Infatti, mentre, la sentenza Demitry ritiene che si possa parlare di un concorso con dolo generico (che accompagna la condotta del concorrente eventuale) in un reato a dolo specifico (che accompagna la condotta tipica di partecipazione al reato associativo), le Sezioni Unite nella sentenza Carnevale ritengono che '''il dolo nel reato in questione è sempre un dolo specifico'''. Non importa, infatti, che il concorrente non voglia far parte dell’associazione, ciò che conta è che egli apporti un contributo che vuole e sa essere diretto alla realizzazione del programma criminoso.  


La sentenza Mannino del 2005, dal canto suo, ha posto l’attenzione sulla condotta di partecipazione, riferibile a colui che si trovi in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, e sulla figura del concorrente esterno. Quest'ultimo è il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che rappresenta un momento necessario per il rafforzamento o la conservazione delle capacità operative dell’associazione. Dalla lettura della sentenza Mannino emerge, inoltre, come il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa costituisca il normale ''modus operandi'' delle organizzazioni in esame e non sia, invece, legato a momenti di fibrillazione o a difficoltà contingenti<ref>CARADONNA L., op. cit., pag. 181</ref>.  
La sentenza Mannino del 2005, dal canto suo, ha posto l’attenzione sulla condotta di partecipazione, riferibile a colui che si trovi in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, e sulla figura del concorrente esterno. Quest'ultimo è il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che rappresenta un momento necessario per il rafforzamento o la conservazione delle capacità operative dell’associazione. Dalla lettura della sentenza Mannino emerge, inoltre, come il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa costituisca il normale ''modus operandi'' delle organizzazioni in esame e non sia, invece, legato a momenti di fibrillazione o a difficoltà contingenti<ref>CARADONNA L., op. cit., pag. 181</ref>.


== Bibliografia ==
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