Processi Contrada

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Con l'espressione "Processi Contrada" si intende comunemente l'insieme dei processi volti ad accertare le responsabilità penali di Bruno Contrada, accusato, e poi condannato in via definitiva, per concorso esterno in associazione mafiosa, condanna poi revocata il 7 luglio 2017 dalla Corte di Cassazione, dando seguito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che aveva condannato l'Italia in quanto prima del 1994, quando la suprema Corte si espresse a sezioni riunite, il reato "era poco chiaro".

La sentenza di Strasburgo, in sintesi, aveva motivato la sua decisione con il principio giuridico contenuto nell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani, per il quale “Nulla poena sine lege” (niente pena senza una legge che la preveda). Un principio che i giudici di Strasburgo poterono richiamare al caso Contrada solo grazie a un errore dei rappresentati dello Stato Italiano, i giuristi Ersilia Spatafora e Paola Accardo[1], le quali non obiettarono alcunché circa la premessa dei giudici europei che definiva il concorso esterno come “creazione della giurisprudenza“, quando in realtà ha "un'origine normativa", perché scaturisce dalla combinazione tra la norma incriminatrice (l’articolo 416 bis) e l’articolo 110 del codice penale che prevede il concorso in reato. Senza quella contestazione di merito, quindi, la CEDU ha potuto facilmente condannare l’Italia per il caso Contrada ravvisando la violazione dell’art. 7 della Convenzione Europea.

Bruno Contrada

Il processo di Primo Grado

Il processo si aprì l'11 febbraio 1994 di fronte alla V sezione del Tribunale di Palermo, presieduta dal giudice Francesco Ingargiola con giudici a latere Salvatore Barresi (estensore della sentenza di 1° grado) e Donatella Puleo.

Il 14 febbraio il GIP emise un decreto di giudizio immediato su richiesta dello stesso Contrada, chiamato a rispondere del reato di concorso esterno in associazione mafiosa in base agli artt.110-416, con le aggravanti di cui ai commi IV e V, e artt.110-416bis, con le aggravanti di cui ai commi IV, V e VI[2], per avere, dapprima come funzionario di polizia e successivamente come Dirigente dell'Alto Commissariato per il coordinamento della lotta alla mafia e del SISDE, contribuito sistematicamente alle attività ed agli scopi criminali di "Cosa Nostra", in particolare fornendo ad esponenti della "Commissione Provinciale" di Palermo, notizie riservate riguardanti indagini e operazioni di Polizia da svolgere nei confronti dei medesimi e di altri appartenenti all'associazione.

Antefatti: le dichiarazioni dei Pentiti

Gaspare Mutolo

Già condannato nel Maxiprocesso di Palermo a tredici anni e dieci mesi di reclusione e 60 milioni di lire di multa, l'uomo di fiducia di Rosario Riccobono, capo-mandamento della famiglia di Partanna-Mondello e componente della Commissione, Gaspare Mutolo riferì che intorno al 1975 Cosa Nostra, rappresentata al suo massimo vertice dal triumvirato Bontate-Riina-Badalamenti era fermamente decisa ad evitare che le Forze dell'Ordine inoltrassero all'autorità giudiziaria denunce aventi ad oggetto esclusivamente il reato di associazione per delinquere, poiché in passato da denunce di quel tipo erano derivati gravissimi danni agli uomini d'onore, esposti a continui arresti per qualunque fatto delittuoso di una certa gravità che si potesse verificare nel territorio della loro “egemonia” mafiosa[3].

Per raggiungere l'obiettivo emersero due strategie: Bontate e Badalamenti erano più propensi ad adottare una linea più “morbida” che consisteva nel tentare prima l’assoggettamento alle esigenze di Cosa Nostra degli uomini dello Stato più “pericolosi” per la mafia e, solo in caso di soggetti irriducibili, procedere alla loro eliminazione fisica; Riina, invece, si era dimostrato favorevole ad adottare una soluzione drastica di eliminazione diretta ed esemplare.

Mutolo e Salvatore Micalizzi furono incaricati di controllare gli spostamenti e le abitudini di questi funzionari di polizia, per tenersi pronti ad eventuali azioni "drastiche" nei loro confronti. A quell'epoca Contrada era considerato un possibile obiettivo dell'azione cruenta della mafia. Arrestato nel maggio 1976, una volta uscito nel 1981 Mutolo venne a sapere direttamente da Rosario Riccobono che Contrada era ormai a disposizione dell'organizzazione[4].

Per spiegare a Mutolo quanto Contrada fosse diventato “amico”, Riccobono gli aveva raccontato che per ben tre volte, nel corso della sua latitanza, mentre risiedeva in appartamenti siti nella zona tra la via Don Orione, la via Guido Jung e la via Ammiraglio Rizzo a Palermo, il dirigente lo aveva avvisato in tempo, tramite l'avvocato Fileccia, in ordine ad imminenti operazioni di Polizia consentendogli di sottrarsi alla cattura; sempre nello studio dell'avvocato si incontrarono anche per confrontarsi sui sospetti di Riccobono circa un confidente tra le sue fila, ma Contrada si rifiutò di fargli il nome.

In particolare, Mutolo riferì: "il Riccobono mi dice, tramite il conte Cassina ed un'altra persona, che Stefano Bontate fu il primo ad avere questi contatti, diciamo amichevoli con il dott. Contrada, che dopo, insomma, si sono rafforzati anche con il Riccobono, e che, a dire del Riccobono, anche con altre persone come Inzerillo, come Totò Scaglione, come Michele Greco, insomma, ed i favori li aveva fatti anche a Riina e ad altre persone”... ” perchè quando ci sono queste persone, diciamo importanti, che sono a disposizione di un uomo d’onore a livello di Stefano Bontate o di Saro Riccobono o di Michele Greco, non è che il favore lo possono fare soltanto a quelle persone, cioè tra loro pezzi grossi..."[5]

Francesco Marino Mannoia

Tra le dichiarazioni rese da Mannoia, vi sono quelle relative all'ottenimento della patente per Stefano Bontate grazie all'intervento di Contrada agli inizi degli anni '80[6].

Salvatore Cancemi

Uomo di fiducia di Giuseppe Calò e collaboratore di giustizia dal 1993, Cancemi dichiarò di aver saputo che Contrada fosse "persona molto vicina" a Bontate e a Riccobono nel 1976, prima dal suo capo-decina Giovanni Lipari, poi direttamente da Calò ("era come dire pane e pasta in Cosa Nostra che il Contrada era nelle mani di Cosa Nostra"[7]).

In particolare, confermando le dichiarazioni di Mannoia, disse di aver saputo che Contrada si era interessato di fare avere la patente e il porto d'armi a Bontate e aveva passato informazioni a Riccobono in ordine a mandati di cattura e altre notizie di interesse per l'organizzazione.

Tommaso Buscetta

Il boss dei due mondi riferì che, all'epoca della sua latitanza dopo essere fuggito dal regime di semi-libertà tra il 1980 e il 1981, aveva manifestato a Riccobono il suo proposito di tornare in Brasile con la famiglia, ma questi aveva tentato di dissuaderlo e di trasferirsi nel territorio di Partanna-Mondello perché "io ho il dott. Contrada, che mi avviserà se ci sono perquisizioni o ricerche di latitanti in questa zona, quindi qua potrai stare sicuro.[8]"

Buscetta disse anche che Riccobono era criticato nell'organizzazione non tanto perché avesse un amico poliziotto, ma perché "perdeva molto tempo in compagnia del dott. Contrada, non era il solito avvicinamento, la notizia e basta" tanto che alcuni gli avevano attribuito l'appellativo di "sbirro".

Buscetta, nel corso dell'interrogatorio, ricordò come moltissimi "uomini d'onore" all'epoca latitanti (tra questi esponenti di primo piano come Riina, Provenzano, Inzerillo e Riccobono) frequentavano abitualmente locali pubblici e i giovani, in particolare, andavano a ballare nei locali notturni di Palermo, in particolare all'Hotel "Zagarella" dei cugini Salvo; lui stesso aveva trascorso una latitanza "disinvolta" nel corso della quale era stato portato in giro per la città con la massima tranquillità. Ricordò, a tal proposito, un particolare che lo aveva molto colpito: in quel periodo, si svolgevano frequenti riunioni di "uomini d'onore" in una casa di proprietà di Salvatore Inzerillo, all'epoca latitante, sita nei pressi dell'aeroporto di Boccadifalco; ogni mattina si alzava dal vicino aeroporto militare un elicottero delle Forze dell'Ordine che, a suo avviso, non poteva non vedere le "centinaia" di macchine di gente che veniva da tutta la Sicilia, posteggiate nei pressi della casa di Inzerillo; quando Buscetta espresse le proprie preoccupazioni al boss, questi lo aveva rassicurato dicendogli che “non aveva motivo di preoccuparsi[9]”.

Buscetta dichiarò poi che già nel 1984, all'inizio della propria collaborazione, aveva riferito a Giovanni Falcone di non fidarsi della polizia, in quanto piena di corrotti, a seguito della richiesta del giudice affinché all'interrogatorio partecipasse anche Ninni Cassarà, contrariamente a quanto successo fino a quel momento. Di fronte alla richiesta di un nome, riportò quanto sapeva su Contrada, ma si rifiutò di mettere il tutto a verbale, temendo di non essere creduto anche in merito alle sue dichiarazioni sulla struttura interna di Cosa Nostra.

Rosario Spatola

Rosario Spatola riferì di avere saputo da Rosario Caro con cui si trovava la prima volta che aveva avuto modo di incontrare Contrada, che quest'ultimo era un massone "a disposizione dell'organizzazione Cosa Nostra[10]". L'incontro avvenne nella primavera del 1980 all'interno di un ristorante "Delfino" di Sferracavallo, gestito da tale Antonio, cognato di "don Ciccio Carollo", uomo d'onore e massone palermitano esercente l'attività di commercio all'ingrosso di bibite ed acque minerali[11]: Caro fece un cenno di saluto verso un tavolo al quale erano seduti Contrada e Riccobono. Sempre in quell'occasione Caro gli aveva riferito che Contrada era un "buon amico" a cui potersi rivolgere in caso di bisogno o di problemi con la Polizia; suo fratello Federico aveva ottenuto grazie a lui il porto di pistola e lui stesso era in attesa di riceverlo.

Il fatto venne confermato da altri massoni, tra cui l'avvocato Messina, che gli aveva fatto sapere che Contrada da dirigente dell'Alto Commissario aveva fatto trapelare in anticipo notizie su perquisizioni nel trapanese. Lo stesso Spatola, in alcune occasioni in cui si trovava a Campobello, era stato avvisato tempestivamente degli imminenti controlli di Polizia dal suo capo-famiglia Antonio Messina e così aveva potuto occultare in tempo le armi che deteneva nella propria abitazione.

Giuseppe Marchese

Collaboratore di giustizia dal settembre 1992, era affiliato alla famiglia di Corso dei Mille, facente parte del "mandamento" di Ciaculli, già capeggiata da suo zio Filippo Marchese, vittima di lupara bianca a metà degli anni '80. Cognato di Leoluca Bagarella, che aveva sposato sua sorella Vincenza Marchese, il contributo investigativo di Marchese fu universalmente riconosciuto come eccezionale data la sua vicinanza a Totò Riina.

In sede processuale confermò che nella tenuta della "Favarella" di Michele Greco, all'inizio del 1981, suo zio Filippo si era appartato con lui, comunicandogli riservatamente di andare ad avvisare lo "zio Totuccio" (alias Riina) perché il "dottore Contrada" aveva fatto sapere che le forze di polizia lo avevano individuato nella località dove il capo dei capi trascorreva la sua latitanza[12]. Marchese si era quindi recato nella villa a Borgo Molara, sulla salita di Villagrazia di Palermo, dove Riina trascorreva la latitanza: appresa la notizia, Riina lasciò immediatamente il luogo per rifugiarsi a San Giuseppe Jato, nella tenuta di tale "Totò Lazio", insieme alla moglie, i figli e alla cognata Manuela.

Marchese riferì quindi che nell'ottobre 1981, mentre il padre era latitante in una palazzina all'inizio del paese di Villabate, lo zio Filippo gli disse di spostarlo sempre perché il dott. Contrada aveva fatto sapere che nella zona ci sarebbero state delle perquisizioni[13].

Un'altra volta, sempre grazie a Contrada, Marchese e suo zio sfuggirono a una perquisizione nata da una telefonata anonima che aveva indicato il luogo dove si nascondevano lo zio, "Pinuzzu" Calamia e Carmelo Zanca, autori dell'omicidio di Gioacchino Tagliavia. La perquisizione in effetti vi fu, come venne accertato in sede processuale, ma i mafiosi si erano già messi in salvo.

Pietro Scavuzzo

Collaboratore di giustizia dal luglio 1993, riferì che intorno alla fine del 1989 fu incaricato dal proprio capo-mandamento, Salvatore Tamburello, di rintracciare in Svizzera, dove si recava spesso per la gestione di traffici illeciti, un tecnico esperto di archeologia per la valutazione di un'anfora di proprietà di Francesco Messina Denaro, capo-mandamento di Castelvetrano e uno dei tre rappresentanti della provincia di Trapani.

L'esperto svizzero arrivò in sicilia nei primi mesi del 1991 e Scavuzzo aveva avuto l'incarico di prelevare l'anfora da casa di Tamburello a Mazara del Vallo e di trasportarla in macchina insieme a Calogero Musso a Palermo, dove si sarebbe incontrato alle 12 con il tecnico svizzero presso il Motel Agip. Lì, oltre al tecnico, vi era anche una terza persona che non aveva mai visto. L'anfora fu riconosciuta di elevato valore e fu portata in Svizzera per ulteriori accertamenti, che qualche mese dopo confermarono la prima valutazione.

Tornato in Sicilia, Scavuzzo venne a sapere che l'anfora non era più in possesso di Messina Denaro, che l'aveva regalata al dott. Messineo, messo a conoscenza della sua esistenza dall'amico che aveva assistito alla prima valutazione, Bruno Contrada.

Dalla consultazione delle agende del funzionario del SISDE fu possibile verificare che effettivamente si era recato spesso a Palermo nel periodo indicato dal pentito, benché fosse in servizio a Roma, e il 4 febbraio risultò una visita alla Questura di Trapani, dove prestava servizio il dott. Messineo, e il 30 maggio una telefonata proprio al vice-questore di Trapani[14].

Gaetano Costa

Affiliato alla 'ndrangheta con il ruolo di trequartista nel messinese e collaboratore dal 25 febbraio 1994, dichiarò di non aver mai conosciuto Contrada ma di aver assistito a un episodio che lo riguardava direttamente mentre era detenuto al carcere dell'Asinara insieme ad altri "uomini d'onore" come Cosimo Vernengo, Pietro Scarpisi e Vincenzo Spadaro. Quest'ultimo, in particolare, appresa la notizia dell'arresto di Contrada dalla televisione esclamò "nnu consumaru!" (ce lo hanno consumato!)[15].

L'episodio fu ritenuto credibile dagli inquirenti, data anche l'assenza di qualsiasi personale interesse del collaborante.

Antefatti: ulteriori riscontri testimoniali e documentali

La perquisizione domiciliare a casa Inzerillo e il caso Gentile

Tra i riscontri testimoniali e documentali che confermavano le parole dei pentiti, vi fu il c.d. "caso Gentile", connesso alla perquisizione a casa di Salvatore Inzerillo il 12 aprile 1980.

A seguito di quella perquisizione, il commissario capo Renato Gentile scrisse una relazione di servizio, inviata al dirigente della squadra mobile di Palermo dell'epoca, Giuseppe Impallomeni, in cui faceva presente che:

"la sera di sabato 12 c.m., nell'androne di questa Squadra Mobile, dopo avere lasciato la S.V., venivo avvicinato dal dott. Contrada che mi chiedeva se fossi andato a fare una perquisizione a casa di Inzerillo Salvatore e se in quell'occasione agenti armati di mitra fossero entrati nelle stanze facendo impaurire i bambini: a questo punto il dott. Contrada aggiungeva che aveva avuto lamentele dai capi-mafia per il modo in cui si era agito. Al che lo scrivente rispose che la perquisizione avvenne in modo normalissimo, senza violenza e senza armi in pugno, anzi, gli uomini nella stanza dove dormivano le figlie del latitante, si comportarono in modo tale da non farle alzare dal letto, aggiunsi, inoltre, che tutta l’operazione era diretta alla presenza della S.V. Il dott. Contrada aggiungeva che determinati personaggi mafiosi hanno allacciamenti con l'America per cui noi, organi di Polizia non siamo che polvere di fronte a questa grande organizzazione mafiosa: hai visto che fine ha fatto Giuliano?. Nel pomeriggio di oggi la guardia Naso, della sez. catturandi, mi informava che nel pomeriggio di sabato anche lui fu chiamato dal dott. Contrada il quale gli chiese circa l'operazione compiuta presso l'abitazione dell'Inzerillo[16]

Durante l'udienza del 20 maggio 1994 Renato Gentile confermò integralmente il contenuto della relazione, riferendo che le rimostranze di Contrada lo avevano turbato a tal punto che aveva ritenuto doveroso informare immediatamente il proprio Dirigente. La circostanza fu confermata anche da Impallomeni, che inoltrò la relazione al questore dell'epoca, Vincenzo Immordino, lamentandosi del comportamento di Contrada.

L'operazione di polizia del 5 maggio 1980: i rapporti tra Contrada e il Questore Immordino

L’operazione di Polizia nota come “blitz del 5/5/1980” avvenne a seguito della scia di omicidi eccellenti inseriti nell'ambito della Seconda Guerra di Mafia, in particolare dopo l'omicidio del capo della Squadra Mobile Boris Giuliano (21 luglio 1979), del giudice Cesare Terranova (25 settembre) e del presidente della Regione Piersanti Mattarella (6 gennaio 1980).

Nel dicembre 1979 ai vertici della Questura venne posto Vincenzo Immordino, sia per la sua esperienza sia per le sue doti pragmatiche. Per prima cosa, nominò un nuovo capo della Squadra Mobile (Impallomeni) e poi chiese un rapporto antimafia sulla base del materiale investigativo già esistente presso gli archivi della mobile e della Criminalpol a Contrada e Vittorio Vasquez, che allora lo affiancava alla Criminalpol. Nonostante i numerosi solleciti Contrada tardava a portare a compimento l'incarico conferitogli limitandosi a consegnare al Questore soltanto una “mappa” delle cosche mafiose di Palermo conosciute all'epoca. La situazione andò avanti fino all'aprile 1980, quando il questore decise di affidare il compito mai svolto da Contrada ad un gruppo di lavoro coordinato dal vice-questore Francesco Borgese.

Quest'ultimo riferì durante il processo che intorno al 27 aprile il questore gli fece sapere che Contrada aveva presentato una bozza di rapporto, totalmente già superata dal lavoro del gruppo. Sulla base di quel rapporto venne basato il blitz del 5 maggio 1980, alla cui riunione preparatorio il questore aveva esplicitamente fatto divieto di parlare delle operazioni in corso a Contrada e a Vasquez[17]. L'uccisione del capitano Emanuele Basile accelerò i tempi dell'operazione, che portò all'iscrizione nel registro degli indagati di 55 persone per associazione per delinquere aggravata, di cui 28 arrestati durante l'operazione. Il successivo procedimento venne affidato a Giovanni Falcone, che lì formalizzò il c.d. "metodo Falcone", cioè seguire la pista dei soldi durante le indagini.

L'allontanamento dall'Italia di John Gambino

Il fatto è inserito nella vicenda del finto rapimento di Michele Sindona, in realtà un allontanamento volontario, e risale all'ottobre 1979. Sul caso Antonio De Luca, funzionario addetto alla Squadra Mobile di Palermo, nonché testimone della difesa, riferì di aver individuato il 12 ottobre al Motel Agip il boss italo-americano John Gambino, rinvenendo importante documentazione per il prosieguo delle indagini sul caso Sindona. Arrestato e portato in Questura, il boss sostenne di trovarsi in Sicilia sin dal 6 settembre per sistemare la successioni dei beni del padre, deceduto a Brooklyn in agosto, e di aver alloggiato prima all'hotel Villa Igiea, poi da suo cugino Rosario Gambino e poi nel luogo dell'arresto.

Dopo aver sentito Contrada, questi sostenne di aver parlato col giudice istruttore Imposimato, titolare dell'inchiesta romana su Sindona con Domenico Sica, il quale aveva sostenuto non ci fossero elementi per trarlo in arresto[18]; così Gambino venne rilasciato e fece perdere le sue tracce. La vicenda venne smentita da Imposimato, che all'udienza del 31 marzo 1995 affermò di essere stato informato della presenza di Gambino presso i locali della Questura di Palermo solamente a seguito dell'inoltro al suo ufficio del rapporto giudiziario relativo, il 21 ottobre successivo, ed escluse di aver dato istruzioni ai funzionari di rilasciarlo, anche perché il titolare dell'azione penale era Sica. Affermò anche di aver dubitato della lealtà della polizia palermitana e del Contrada, dopo aver appreso dalla ricostruzione dei movimenti siciliani di Sindona e Gambino che questi potevano circolare indisturbati per le strade di Palermo; la lettera di elogio usata da Contrada per dimostrare la propria correttezza nel caso, precisò il giudice, fu scritta probabilmente su sollecito dello stesso imputato e solamente perché all'epoca non era al corrente dei fatti emersi anni dopo[19]. Anche Domenico Sica riferì di non aver mai saputo nulla della presenza di Gambino negli uffici della Questura di Palermo.

L'Operazione Cesare e il rapporto Contrada-Giuliano

Durante l'Operazione congiunta Italia-USA soprannominata Cesare che riguardava l'accertamento del traffico di droga tra Sicilia e Stati Uniti, l'agente dell'FBI Charles Tripodi affermò di aver saputo da Boris Giuliano che la sua copertura in qualità di consulente finanziario newyorkese interessato a consistenti acquisti di eroina era saltata a causa di una soffiata dall'interno della Questura di Palermo. In particolare, tra il dicembre 1978 e il gennaio 1979 Giuliano si era dimostrato contrariato dal fatto che l'agente americano avesse riferito alcuni particolari dell'operazione a Bruno Contrada: alla richiesta di spiegazioni, il capo della squadra mobile gli disse di non fidarsi di lui.

Sempre Tripodi, costretto poi a lasciare la Sicilia, disse di aver sentito Giuliano sconfortato al telefono per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli, con il quale si era scambiato importanti informazioni sul riciclaggio tra Italia e USA due giorni prima dell'uccisione dell'avvocato[20]. La notizia di questo incontro fu resa pubblica sui giornali l'agosto successivo, con grave turbamento del capo della squadra mobile per le ripercussioni che poteva avere sulle indagini in corso sul traffico di stupefacenti tra Italia e USA.

Per quanto riguarda i rapporti tra Giuliano e Contrada, la stessa vedova del capo della squadra mobile riportò durante il processo che il marito aveva smesso di frequentare con assiduità il dirigente della Criminalpol.

Subito dopo la morte di Giuliano, Contrada riferì all'autorità giudiziaria palermitana di essere in grado di escludere ogni ipotesi di collegamento tra le indagini svolte da Giuliano poco prima della morte e l'affare Sindona, pur nella consapevolezza che l'FBI aveva già provveduto a informare il capo della squadra mobile di possibili collegamenti tra il bancarottiere e la mafia siciliana; non solo, nello stesso rapporto aveva escluso anche l'incontro tra Giuliano e Ambrosoli, pur essendone a conoscenza, neutralizzando ogni spunto investigativo verso un possibile legame tra gli omicidi Giuliano e Ambrosoli[21].

Il rinnovo del porto di pistola ad Alessandro Vanni Calvello

Tra gli atti sequestrati presso l'abitazione di Sindona vi erano alcuni documenti personali d'ufficio, tra cui due note a sua firma, una del 22 marzo 1980, l'altra del 18 ottobre 1980, riguardanti la pratica relativa alla concessione della licenza per porto di pistola del mafioso Alessandro Vanni Calvello.

Nonostante sin dalle rivelazioni di Leonardo Vitale Contrada fosse a conoscenza dei legami con ambienti mafiosi (tanto da averli trascritti in una nota nel 1974) e che vi fossero indagini su di lui, Contrada aveva dato parere favorevole al rinnovo del porto di pistola nella nota del 18 ottobre, nella quale ometteva le dichiarazioni rese dal pentito Vitale.

Il rapporto Contrada-Cassarà-Montana

In merito ai rapporti di Contrada con Ninni Cassarà e Beppe Montana, l'esame delle risultanze processuali portò alla luce una seria diffidenza nei confronti del dirigente della Criminalpol da parte dei due.

Circostanza confermata dalla vedova Cassarà, Laura Iacovoni, che in sede processuale disse che il marito non si fidava di Contrada, tanto da non voler essere presente al suo arrivo alla festa di laurea del cognato, nel luglio 1984.

Sempre in sede processuale, il dirigente della Squadra Mobile di Trapani, poi trasferito a Palermo, Saverio Montalbano riferì che Cassarà, prima di essere ucciso, stava indagando sulla loggia massonica "Ordine del Santo Sepolcro", di cui faceva parte Contrada[22], e che sia lui che Montana non si fidavano di lui, tanto da operare di nascosto nella ricerca di latitanti.

L'intercettazione telefonica tra Contrada e Antonino Salvo

Alle 11:26 del 7 ottobre 1983 venne intercettata una telefonata tra uno dei due cugini Salvo, Antonino, e Contrada, nella quale venne fissato un incontro tra i due nei locali di Villa Withaker, in via Cavour a Palermo.

Interrogato da Giovanni Falcone e Leonardo Guarnotta sulla vicenda, Antonino Salvo dichiarò che, essendo venuto a conoscenza di essere indicato come mandante insieme al cugino Ignazio, aveva ritenuto opportuno incontrarsi con Contrada e con il capitano Angiolo Pellegrini affinché segnalassero al proprio superiore di sentirsi vittima di una congiura politica.

Sul tema il capitano dei carabinieri affermò, anche nel processo Chinnici, che l'ex-capo dell'Ufficio Istruzione ideatore del Pool Antimafia gli aveva personalmente comunicato che stava per emettere i mandati di cattura nei confronti dei cugini Salvo, prima dell'omicidio. E di aver informato Falcone del desiderio di Antonino Salvo di incontrarlo, incontro più volte rifiutato e infine accettato dal capitano il 1° dicembre 1983, durante il quale l'esattore di Salemi aveva ribadito di essere vittima di una congiura politica. Falcone aveva ringraziato il capitano di averlo informato del fatto, dicendogli di aspettare ancora notizie da Contrada in merito a quella telefonata.

Le indagini sulla morte di Roberto Parisi

La vedova di Roberto Parisi, presidente della società ICEM e della "Palermo Calcio" ucciso a colpi di pistola in un agguato mafioso il 23 febbraio 1985, riferì di due episodi in relazione alle indagini della morte del marito nei quali Contrada aveva assunto comportamenti che l'avevano fortemente preoccupata e resa perplessa sulle finalità del suo intervento[23].

Subito dopo la morte del marito, Contrada chiese e ottenne un incontro riservato con la vedova, durante il quale "il dott. Contrada mi disse, con fermezza, che qualunque cosa io potessi sapere che riguardava la morte di Roberto dovevo stare zitta, non parlarne con nessuno e ricordarmi che avevo una figlia piccola... mi disse solo queste testuali parole[24]"

Spaventata dalla velata minaccia nei confronti della figlia di un anno, in un primo momento la vedova rimase in silenzio, tacendo i contenuti dell'incontro, salvo poi riferirli al proprio avvocato, Alfredo Galasso, e poco dopo a Giovanni Falcone.

La domenica successiva all'incontro con Falcone, nel febbraio 1988, la vedova aveva ricevuto nuovamente la visita di Contrada che le aveva chiesto cosa avesse riferito a Falcone; sorpresa che ne fosse a conoscenza, essendo in distacco a Roma, la vedova negò la circostanza.

L'agevolazione della fuga dall'Italia di Oliviero Tognoli

Tra i fatti accertati nell'ambito delle indagini vi fu anche la fuga dall'Italia dell'imprenditore Oliviero Tognoli nell'ambito del processo tra Italia, Spagna, Svizzera e USA Processo Pizza Connection.

Sfuggito all'arresto il 16 aprile 1984, Tognoli fu arrestato all'aeroporto di Lugano solamente il 12 ottobre di quattro anni dopo[25].

A seguito di una complessa vicenda processuale, connotata da una numerosa serie di conflitti di competenza tra le Autorità Giudiziarie palermitana, romana e milanese, Tognoli fu condannato dal Tribunale di Roma che, con la sentenza n° 614 del 28 marzo 1992, divenuta irrevocabile il 6 ottobre successivo, a sei anni e otto mesi di reclusione e 200 milioni di lire di multa per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, aggravato per avere agito con la qualifica di “capo” e in concorso con un numero di persone superiore a dieci, tra le quali numerosi esponenti di Cosa Nostra già condannati con sentenza definitiva per associazione mafiosa nell'ambito del primo Maxiprocesso di Palermo.

L'indagine finalizzata all'arresto di Tognoli, diretta dalla Criminalpol di Palermo con la collaborazione della Squadra Mobile. All'udienza del 28 giugno 1994 il delegato di Polizia di Lugano Clemente Gioia riportò che durante un interrogatorio congiunto tra Carla Dal Ponte, titolare dell'inchiesta per il ramo elvetico, e Giovanni Falcone, Tognoli aveva detto di essere stato informato del provvedimento di cattura nei suoi confronti da Bruno Contrada, nome che però Tognoli si rifiutava di mettere a verbale per paura di ritorsioni nei confronti dei suoi familiari; Falcone chiese a Gioia di convincerlo a farlo[26]. La circostanza fu confermata anche da Carla Dal Ponte.

Pochi mesi dopo sia Falcone che la Dal Ponte rischiarono la vita nel Fallito Attentato dell'Addaura, su cui Falcone disse in sede giudiziaria[27]: "Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che, ove si fosse voluto prendere di mira soltanto la mia persona, avrei potuto essere oggetto di attentati in mille altri modi ed in mille altri luoghi. Ed ancora il mio perdurante collegamento con i magistrati svizzeri in tema di indagini concernenti il riciclaggio di denaro rafforza ancora di più il sospetto che si sia inteso in qualche modo lanciare un avvertimento per rendere meno pronta l’assistenza giudiziaria da parte della Svizzera. Né mi sembra da trascurare il fatto che proprio i colleghi svizzeri in quel periodo stavano occupandosi di indagini soprattutto finanziarie riguardanti notissimi esponenti della mafia siciliana. In quel procedimento, allora in corso in Svizzera, non tutto è chiaro circa i ruoli di Vito Roberto, Palazzolo, Salvatore Amendolito e Oliviero Tognoli, né credo che soprattutto quest'ultimo non abbia detto la verità sui suoi collegamenti con la mafia siciliana e su inquietanti vicende riguardanti la sua fuga da Palermo... in buona sostanza egli ha ammesso di essere stato avvertito da qualcuno, che non può non essere un uomo delle Istituzioni, ma sul punto ancora il Tognoli è reticente..."

Come si legge nella sentenza di primo grado[28]: "l'imputato servendosi delle notizie di cui era venuto in possesso in ragione dei propri incarichi istituzionali e del peculiare rapporto di fiducia che intratteneva con alcuni funzionari della P.G. di Palermo, era riuscito con una tempestiva informazione a rendere possibile la sottrazione alla cattura del Tognoli, risultato un prezioso intermediario di cui si avvaleva “Cosa Nostra” per lo svolgimento dei propri traffici illeciti in uno dei settori nevralgici dell’intera organizzazione quale appunto quello del riciclaggio del denaro proveniente dal commercio degli stupefacenti."

La fase dibattimentale

All'udienza del 12 aprile 1994, compiuto l'accertamento della regolare costituzione delle parti, il Tribunale procedette all'esame delle questioni preliminari concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento.

In particolare il Pubblico Ministero Antonio Ingroia chiese e ottenne l'inserimento di alcuni atti c.d. "irripetibili", nonché di alcuni atti ottenuti tramite rogatoria internazionale, formulava richiesta, cui non si opponeva la difesa, di inserimento nel fascicolo del dibattimento di alcuni atti irripetibili nonché di alcuni atti assunti a seguito di commissione rogatoria internazionale, per mera omissione non inseriti nel fascicolo dal GIP.

Risolte le questioni preliminari, il Presidente dichiarò aperto il dibattimento e il PM procedette all'esposizione introduttiva dei fatti, affermando che il processo prendeva le mosse dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, in particolare Tommaso Buscetta, Gaspare Mutolo, Giuseppe Marchese, Rosario Spatola, Francesco Marino Mannoia, Salvatore Cancemi e Pietro Scavuzzo, i quali accusavano Contrada di avere mantenuto, fin dal periodo in cui operava presso gli uffici investigativi della Questura di Palermo, stabili rapporti con esponenti di spicco di Cosa Nostra e di avere posto in essere una continuativa condotta di agevolazione nei loro confronti, realizzata avvalendosi delle notizie a lui note grazie agli incarichi ricoperti; il PM sostenne anche che le dichiarazioni dei pentiti avevano trovato conferma di veridicità in una complessa serie di riscontri di natura obiettiva acquisiti all'esito delle indagini e che il quadro probatorio si era arricchito anche di numerose altre acquisizioni di natura documentale e testimoniale confermative delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.

Nel corso della fase dibattimentale, protrattasi per 165 udienze, il Tribunale ascoltò come testimoni i pentiti sopra citati, oltre a 50 testimoni dell'accusa e 144 della difesa, oltre ad altri 58 richiesti a vario titolo da entrambe le parti[29].

Nell'udienza del 13 giugno 1995 Contrada venne colto da un malore e il Tribunale ne ordinò il ricovero presso l'ospedale Civico di Palermo, disponendo l'acquisizione delle relazioni mediche sulle sue condizioni di salute. All'udienza del 28 luglio la difesa formulò l'istanza di revoca della misura cautelare in carcere, sia per insussistenza delle esigenze cautelari sia per le condizioni di salute di Contrada, ottenendola tre giorni dopo.

All'udienza del 23 novembre il PM Antonio Ingroia iniziò a illustrare le proprie conclusioni, concludendo dopo 21 udienze il 19 gennaio 1996, chiedendo una pena di 12 anni di reclusione[30].

La difesa iniziò a illustrare le proprie conclusioni all'udienza del 7 febbraio, concludendo dopo 22 udienze il 29 marzo, con la richiesta di assoluzione dell'imputato da tutte le imputazioni "perché il fatto non sussiste".

Conclusione

Il 5 aprile Contrada prese la parole per un ultimo intervento difensivo, dopo il quale il Presidente dichiarò chiuso il dibattimento.

Alla fine della Camera di Consiglio Contrada fu condannato a dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, nonché al pagamento delle spese processuali e a quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Contrada fu riconosciuto colpevole di aver reso, pur non facendo parte della struttura organizzativa di “Cosa Nostra” e rimanendovi esterno, "un contributo peculiarmente efficace in relazione alle funzioni pubbliche esercitate, estrinsecatosi in molteplici singole condotte di agevolazione e rafforzamento dell'associazione mafiosa per un notevole arco temporale"[31].

La sentenza affermò che Contrada[32]:

  • è stata “persona disponibile” nei confronti di “Cosa Nostra” ed ha intrattenuto rapporti con diversi mafiosi, in particolare con Rosario Riccobono e Stefano Bontate;
  • ha posto in essere specifiche condotte di favoritismo nei confronti di mafiosi consistenti in agevolazioni: 1) nel rilascio di patenti a Stefano Bontate e Giuseppe Greco, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia Salvatore Cancemi e Francesco Marino Mannoia; 2) nel rilascio di porti d’arma ai fratelli Caro secondo quanto riferito dal collaboratore Rosario Spatola;
  • ha realizzato condotte di agevolazione della latitanza di mafiosi: in favore di Rosario Riccobono, secondo quanto dichiarato da Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo, ed anche in favore di esponenti dell’area corleonese e dello stesso Salvatore Riina, secondo quanto dichiarato da Giuseppe Marchese che ha riferito anche del privilegiato rapporto che l'imputato intratteneva con Michele e Salvatore Greco;
  • ha fornito all'organizzazione mafiosa notizie afferenti ad indagini di P.G., di cui era venuto a conoscenza in relazione ai suoi incarichi istituzionali: al riguardo vanno ricordate le informazioni sulle operazioni interforze realizzate nel trapanese su cui ha riferito Rosario Spatola, la comunicazione in ordine alla telefonata anonima sugli autori dell'omicidio Tagliavia di cui ha detto Giuseppe Marchese, l'episodio riguardante la comunicazione a Rosario Riccobono dell'informale denunzia delle estorsioni subite dal costruttore Gaetano Siracusa riferito da Gaspare Mutolo;
  • ha avuto incontri diretti con mafiosi: come Rosario Riccobono, riferito da Rosario Spatola, e come Calogero Musso, mafioso del trapanese facente parte di una cosca alleata di Salvatore Riina, del quale ha parlato Pietro Scavuzzo.

Si legge poi nella sentenza che la fase dibattimentale permise di accertare altre condotte[33], confermandole da fonti testimoniali e documentali assolutamente autonome dalle prime, in particolare:

  • specifiche condotte di favoritismo nei confronti di indagati mafiosi: si veda l'episodio del rinnovo della licenza del porto di pistola ad Alessandro Vanni Calvello nonchè l’incontro concesso tempestivamente nei locali dell’Alto Commissario ad Antonino Salvo;
  • condotte di agevolazione della latitanza di mafiosi e di soggetti in stretti rapporti criminali con l'organizzazione mafiosa: vicenda Gentile in relazione alla latitanza del mafioso Salvatore Inzerillo e gli episodi relativi all'agevolazione della fuga dall'Italia di Oliviero Tognoli e di John Gambino;
  • condotte di interferenza in indagini giudiziarie riguardanti fatti di mafia al fine di deviarne il corso o di comunicare all'organizzazione mafiosa notizie utili: l'episodio delle intimidazioni alla vedova Parisi e quello attinente alle indagini sui possibili collegamenti tra gli omicidi Giuliano e Ambrosoli;
  • comportamenti di intimidazione e di freno alle indagini anti-mafia posti in essere nei confronti di funzionari di Polizia: vedi interventi sui funzionari di P.S. Gentile-Montalbano e Marcello Immordino.

Ulteriori gradi di giudizio

Primo Appello

Il primo processo di Appello si concluse il 4 maggio 2001 con un'assoluzione per Contrada. La Corte di Appello, infatti, pur condividendo i parametri di diagnosi tecnico-giuridica assunti dal Tribunale di Palermo, ritenne di non poter confermare la sentenza in primo luogo perché le dichiarazioni dei pentiti non avevano portato a fatti dotati di "necessaria specificità", in secondo luogo perché non era stata presa in considerazione la "particolare condizione professionale dell'imputato", funzionario di polizia a lungo impegnato in indagini antimafia anche contro i suoi principali accusatori[34].

In sostanza, la sentenza di appello, sebbene rilevasse delle anomalie comportamentali di Contrada (in ipotesi censurabili in separata sede disciplinare) non considerava assistite del sufficiente peso probatorio sia le dichiarazioni dei pentiti sia le altre fonti utilizzate dal tribunale[35].

Primo pronunciamento della Cassazione

Il 12 dicembre 2002 a Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata dalla II sezione penale, riteneva fondato il ricorso del pubblico ministero e annullava con rinvio per nuovo giudizio la sentenza d'appello del 4 maggio per la "radicale carenza della struttura normativa della sentenza"[36].

Le carenze motivazionali correlate a deficitarie o contraddittorie valutazioni del materiale probatorio palesate nella sentenza d'appello, unite a evidenti errori di diritto (per tutti: a fronte della pur ritenuta "sincerità" delle dichiarazioni dei pentiti, le stesse furono ritenute inidonee a superare il vaglio di attendibilità probatoria, avallando l'ipotesi della "sindrome vendicatoria") furono alla base dell'annullamento della prima sentenza di appello.

Secondo processo d'appello

Il nuovo processo d'appello iniziò l'11 dicembre 2003 e vide il contributo di un nuovo collaboratore di giustizia, Antonino Giuffrè, capo mandamento della famiglia mafiosa di Caccamo, che parlò anche di un episodio specifico del coinvolgimento di Contrada nella latitanza di Totò Riina[37].

Il 25 febbraio 2006 la Corte confermò integralmente la sentenza di primo grado del 5 aprile 1996.

La sentenza definitiva di condanna

Il 10 maggio 2007 la Corte di Cassazione, presidente Giorgio Lattanzi, rigettò il ricorso dei difensori di Contrada e confermò la sentenza d'appello, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali. L'ex-numero tre del SISDE venne così tradotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

Dopo il processo

La richiesta di grazia e di differimento della pena

A fine dicembre 2007 l'avvocato difensore di Contrada, Giuseppe Lipera, inviò al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano una "accorata supplica" al fine di sollecitarlo a concedere la grazia in mancanza di un'esplicita richiesta da parte dell'interessato che, ritenendosi innocente, non intendeva inoltrarla.

La richiesta arrivò a causa delle presunte condizioni mediche precarie dell'imputato, che il 28 dicembre venne trasferito al Cardarelli di Napoli su disposizione del giudice di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per motivi di salute. Il suo avvocato dichiarò alla stampa: "Adesso spero che il ministero della Giustizia si attivi velocemente per le pratiche necessarie alla concessione della grazia per permettere a un servitore dello Stato gravemente malato di poter tornare a casa propria [...] A Mastella dico: non perdete tempo, se muore l'avrete sulla coscienza. Il magistrato di sorveglianza sta finalmente capendo che il mio cliente può morire da un momento all'altro. La verità è che deve tornare a casa.[38]"

Ciononostante, il magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere rigettò l'istanza di differimento della pena proposta per Bruno Contrada, dopo aver esaminato le relative perizie mediche[39].

Il Presidente della Repubblica, dopo aver appreso che la lettera dell'avvocato Lipera non fosse una richiesta ufficiale di concessione della grazia, sospese l'iter precedentemente avviato, anche alla luce dell'annunciata richiesta di revisione del processo[40].

La richiesta dell'eutanasia e la concessione dei domiciliari nel 2008

Il 16 aprile 2008 contrada chiese l'eutanasia con una richiesta al giudice tutelare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presentata dalla sorella, che spiegò la volontà di morire dell'ex-numero due del SISDE perché «questa sembra l'unica strada percorribile per mettere fine alle sue infinite pene»[41].

Il 21 luglio dello stesso anno i suoi legali diffusero la notizia della perdita di ben 22 chili da parte di Contrada, per dimostrare l'incompatibilità dell'ex-numero 2 del Sisde col regime carcerario, omettendo di dichiarare però che il dimagrimento del detenuto era derivante dal suo rifiuto di nutrirsi. Il 24 luglio gli vennero concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute per una durata di 6 mesi, con l'obbligo di domicilio, negando la possibilità di recarsi a Palermo in quanto i giudici confermarono la sua pericolosità sociale.

Fine pena

L'11 ottobre 2012 Contrada venne scarcerato: dei 10 anni di pena, ne scontò 4 in carcere e 4 ai domiciliari, mentre i restanti 2 gli vennero scontati per buona condotta.

Le sentenze della CEDU

L'11 febbraio 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), organo del Consiglio d'Europa, condannò lo Stato italiano per la ripetuta mancata concessione dei domiciliari a Contrada sino al luglio 2008, pur se gravemente malato e malgrado quella che la corte definisce "la palese incompatibilità del suo stato di salute col regime carcerario", in quanto violazione dell'art.3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e di cui l'Italia è firmataria e a cui la sua giurisdizione è vincolata. Lo Stato fu condannato a pagare 10mila euro di danni morali e 5mila euro per il rimborso spese.

Il 13 aprile dell'anno successivo la CEDU condannò poi lo Stato italiano a un risarcimento di 10mila euro per danni morali e 2500 per le spese processuali, in quanto secondo la Corte, Contrada non doveva essere né processato né condannato per concorso esterno in associazione mafiosa dato che all'epoca dei fatti contestati (1979-1988) il reato non era codificato e "l'accusa di concorso esterno non era sufficientemente chiara". Secondo la Corte l'Italia ha violato l'articolo 7 della convenzione dei diritti dell'uomo, che afferma il principio "nulla poena sine lege", cioè che «nessuno può essere condannato per un'azione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale». L'unico reato contestabile, se ritenuto colpevole, sarebbe stato quello di favoreggiamento personale. Nel luglio 2015 il governo italiano presentò ricorso alla Grande Chambre, che però il 15 settembre lo respinse.

Secondo Giancarlo Caselli, "la tesi non convince, posto che il concorso esterno compare addirittura in sentenze della Corte di Cassazione risalenti all'800 ed è poi stato ripreso in molte altre successive (che non sono un fuor d'opera rispetto alla mafia quando trattano di cospirazione politica o terrorismo, perché si tratta pur sempre, ontologicamente, di associazioni criminali e di partecipazione esterna, per cui la struttura è identica e i precedenti ci sono). In realtà, le oscillazioni giurisprudenziali sono sopravvenute successivamente, ben dopo i fatti contestati al dott. Contrada, e cioè a partire dal 1991: quando l’introduzione della speciale aggravante mafiosa ha dato luogo al c.d. “favoreggiamento mafioso”, a fronte del quale si è ipotizzato che non potesse esservi più spazio autonomo per il concorso esterno, in quanto assorbito dal favoreggiamento. Quindi, il contrario di quel che ha scritto Strasburgo"[42].

La Richiesta di Revisione

In seguito alla pronuncia europea, Contrada presentò per la quarta volta richiesta di revisione del processo. Per effetto della pronuncia della Corte costituzionale sul caso Dorigo, la Cassazione ammise automaticamente la richiesta al tribunale di Caltanissetta, che accolse l'istanza di revisione riservandosi di giudicare in seguito. Il 18 novembre 2015 la Corte respinse la richiesta, confermando la condanna definitiva.

La nuova sentenza della Cassazione e la revoca della condanna

Contrada e il suo legale Stefano Giordano presentarono quindi una nuova richiesta alla Corte d'Appello di Palermo nell'ottobre 2016, affinché venisse recepita la sentenza della CEDU e fosse revocata la condanna, ma il 27 ottobre la Corte respinse la richiesta di revoca, non riconoscendo le motivazioni giurisprudenziali della CEDU, dichiarando la revoca inammissibile perché la corte europea si baserebbe su «un'interpretazione comunitaria di fatto incompatibile con l'ordinamento italiano».

Contrada così si rivolse alle sezione riunite della Cassazione, che il 7 luglio 2017 ha revocato, tramite annullamento senza rinvio, la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa a Contrada, dichiarandola "ineseguibile e improduttiva di effetti penali" poiché il fatto non era previsto come reato (articolo 530 c.p.p. comma 1), in accoglimento della sentenza di Strasburgo.

Le reazioni alla revoca

La revoca della condanna portò a diverse polemiche, soprattutto per il fatto che su diversi media si spacciò l'annullamento per assoluzione, nonostante i fatti alla base della condanna definitiva non fossero stati smentiti né dalla CEDU né dalla nuova pronuncia della Cassazione.

Secondo Marco Travaglio la sentenza riporta l'antimafia all'età della pietra[43], direttore de "Il Fatto Quotidiano": "Ora, con buona pace della Corte di Strasburgo che la mafia non l'ha mai vista neppure in cartolina, e della nostra Cassazione che invece dovrebbe saperne qualcosa, il reato di concorso esterno non è un'invenzione: è sempre esistito, come il concorso in omicidio, in rapina, in truffa, in corruzione ecc. Nel 1875, quando la Sicilia aveva una Cassazione tutta sua e la mafia si chiamava brigantaggio, già venivano condannati i suoi concorrenti esterni agrigentini per “complicità in associazione di malfattori”. Nel 1982 la legge Rognoni-La Torre creò finalmente il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis del Codice penale) e subito dopo, nel 1987, il pool di Falcone e Borsellino contestò il concorso esterno in associazione mafiosa ai colletti bianchi di Cosa Nostra nella sentenza-ordinanza del maxiprocesso-ter."

Secondo Attilio Bolzoni de "la Repubblica", le motivazioni del caso Contrada possono aprire a una revisione del processo anche per Marcello Dell'Utri, braccio destro di Silvio Berlusconi: "Proprio partendo da queste motivazioni c'è l'esultanza anche degli avvocati di Marcello Dell'Utri. E ben si comprende. I giudici della Cassazione hanno ritenuto provate le collusioni del braccio destro di Berlusconi solo dal 1977 al 1992, confermando l'assoluzione della Corte di Appello per le accuse successive al 1992. Nei tempi, il caso Contrada sembra una fotocopia del caso Dell'Utri. Se le cose stanno davvero così — e cioè se le motivazioni della Cassazione hanno seguito gli indirizzi della Corte Europea — anche l'ex senatore in carcere dal 2014 può legittimamente sperare in una svolta.[44]"

Note

  1. Giuseppe Pipitone, Mafia, dopo la sentenza Contrada esultano i colletti bianchi di Cosa nostra. Legale Dell’Utri: “Precedente importante”, il Fatto Quotidiano, 7 luglio 2017
  2. Francesco Ingargiola, Sentenza n.338/1996, Tribunale di Palermo - V Sezione Penale, 5 aprile 1996, p.2
  3. Ivi, p.134
  4. Ivi, p.137
  5. Citato dalla trascrizione udienza del 7 giugno 1994
  6. Ivi, p.301
  7. Ivi, p.338
  8. Ivi, p.385
  9. Ivi, p.390
  10. Ivi. p.443
  11. Ibidem
  12. Ivi, p.497
  13. Ivi, p.499
  14. Ivi. p. 540
  15. Ivi. p.543
  16. Ivi, p. 562
  17. Ivi, p.600
  18. Ivi, p.624
  19. Ivi, p.633
  20. Ivi, p.644
  21. Ivi, p.663
  22. Ivi, p.682
  23. Ivi, p. 708
  24. Ibidem
  25. Ivi. p.719
  26. Ivi, p.723
  27. Ivi, p.729
  28. Ivi, p. 757
  29. Ivi, pp. 8-22
  30. Ivi, p.23
  31. Ivi, p.822
  32. Ivi, p.819
  33. Ivi, p. 820
  34. Giorgio Lattanzi, Sentenza di Cassazione, 10 maggio 2007, p.10
  35. Ibidem
  36. Ivi, p.11
  37. Salvatore Scaduti, Sentenza di Appello, Corte di Appello di Palermo, 25 febbraio 2006, p.227
  38. Contrada trasferito in ospedale "E' gravemente malato", la Repubblica, 28 dicembre 2007
  39. Mafia, Contrada resta in carcere "No al differimento della pena", la Repubblica, 8 gennaio 2008
  40. Contrada, il Quirinale frena. Ritirato l'iter per la grazia, la Repubblica, 10 gennaio 2008
  41. La sorella di Contrada: "Eutanasia per Bruno", il Giornale, 17 aprile 2008
  42. Gian Carlo Caselli, Bruno Contrada: fatti confermati, ed erano gravissimi, il Fatto Quotidiano, 15 aprile 2015
  43. Marco Travaglio, L'età della Pietra, Il Fatto Quotidiano, 9 luglio 2017
  44. Attilio Bolzoni, Quel verdetto sul reato fantasma che può ribaltare pure il caso Dell'Utri, la Repubblica, 8 luglio 2017

Bibliografia

  • Giorgio Lattanzi, Sentenza di Cassazione, 10 maggio 2007
  • Salvatore Scaduti, Sentenza di Appello, Corte di Appello di Palermo - I sezione penale, 25 febbraio 2006
  • Francesco Ingargiola, Sentenza n.338/1996, Tribunale di Palermo - V Sezione Penale, 5 aprile 1996