Concorso esterno in associazione mafiosa: differenze tra le versioni

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[[Categoria:Legislazione italiana]]


Quando si fa riferimento al concorso esterno si entra all’interno dell’area dei reati associativi che è da sempre soggetta a dubbi di costituzionalità a causa della costante e latente violazione del principio di determinatezza (art. 25 Cost.). Ciò perché rimane del tutto incerta la qualificazione del requisito fondamentale rappresentato dal concetto stesso di associazione delittuosa, con il rischio di generare una sovrapposizione tra la struttura medesima dell’associazione ed il diverso istituto del concorso di persone nel reato. Rispetto a questa fattispecie plurisoggettiva che incrimina il fatto stesso dell’associazione, al fine di contrastare il  fenomeno della criminalità organizzata, si sono imposti due problemi fondamentali:


# La configurabilità o meno del concorso esterno ex art. 110 c.p. da parte di soggetti estranei all’associazione criminosa;
Il '''concorso esterno in associazione mafiosa''' è un reato frutto del combinato disposto degli art. 416''bis'' (reato di associazione mafiosa) e 110 (concorso in reato) del Codice Penale. Contestato per la prima volta nel [[1987]], risponde all'esigenza di non lasciare impunite le condotte di sostegno alle organizzazioni criminali realizzate da parte di persone che non ne fanno parte.
# Se ed a quali condizioni sia configurabile il concorso eventuale dei membri dell’associazione criminosa, e in particolare dei vertici, per i reati-scopo eseguiti da altri associati.


Con riferimento al primo problema la risposta è positiva in presenza dei tre requisiti essenziali del concorso eventuale, quali:  
Stando alla sentenza n. 16 della Cassazione del [[5 ottobre]] [[1994]], "''è configurabile il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa per quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano – sia pure mediante un solo intervento – un contributo all'ente delittuoso tale da consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche limitatamente ad un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi''”.
 
== Il reato ==
Quando si fa riferimento al concorso esterno, si entra nell'area dei reati associativi che è da sempre soggetta a dubbi di costituzionalità a causa della costante e latente violazione del principio di determinatezza, sancito dall'art. 25 della Costituzione. Ciò perché rimane del tutto incerta la qualificazione del requisito fondamentale rappresentato dal concetto stesso di associazione criminale, con il rischio di generare una sovrapposizione tra la struttura medesima dell’associazione ed il diverso istituto del concorso di persone nel reato." <ref>De Francesco G., Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali, in Riv. It. Dir. e proc. Pen., 1992, pag. 54 e ss.</ref>
 
Rispetto a questa fattispecie plurisoggettiva che incrimina il fatto stesso dell’associazione, al fine di contrastare il  fenomeno della criminalità organizzata, si sono imposti due problemi fondamentali:
# La configurabilità o meno del concorso esterno ex art. 110 c.p. da parte di soggetti estranei all'associazione criminosa;
# Se e a quali condizioni sia configurabile il concorso eventuale dei membri dell'associazione criminosa, e in particolare dei vertici, per i reati-scopo<ref>I reati di scopo sono quei reati nei quali l’oggetto dell’incriminazione non è l’offesa ad un bene-interesse giuridico, ma la realizzazione di situazioni che lo Stato ha interesse a che non si realizzino. In questi reati manca un vero e proprio interesse giuridico, mentre è presente lo scopo che costituisce la ratio dell'incriminazione</ref> eseguiti da altri associati<ref>Mantovani F., Diritto penale parte generale, Cedam editore, 2009, pag. 548-549</ref>.
 
Con riferimento al primo problema, devono sussistere tre requisiti essenziali del concorso eventuale:  
*l’''atipicità'' della condotta concorsuale rispetto alla fattispecie associativa;  
*l’''atipicità'' della condotta concorsuale rispetto alla fattispecie associativa;  
*il ''contributo'' per la costituzione, conservazione o rafforzamento dell’associazione medesima;  
*il ''contributo'' per la costituzione, conservazione o rafforzamento dell’associazione medesima;  
*il ''dolo di concorso''. In questo caso non si richiede la presenza del dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà di contribuire alla costituzione, conservazione o rafforzamento dell’associazione.
*il ''dolo di concorso''. In questo caso non si richiede la presenza del dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà di contribuire alla costituzione, conservazione o rafforzamento dell’associazione.


Anche per il secondo interrogativo la risposta si presenta come positiva, ma occorre tenere presente che:  
Con riferimento al secondo problema, i vertici sono responsabili dei reati-scopo degli associati, tenendo presente però che:
* il far parte dell’associazione non implica necessariamente la partecipazione nella medesima essendo, questi, due fatti diversi;
* non è ammessa la configurazione di responsabilità di posizione o di presunzioni di responsabilità fondate sul solo fatto di appartenere all’associazione o sull’automatica considerazione dei capi come concorrenti morali;
* deve accertarsi l’esistenza dei requisiti del concorso nel reato-scopo e quindi il contributo necessario o agevolatore e la volontà di concorrere alla realizzazione dei reati medesimi.
 
=== Origini e finalità ===
Il primo riconoscimento in via definitiva dell'applicazione dell'art. 110 al reato di 416''bis'' risale alla sentenza '''n. 3492 del 13 giugno 1987''' (meglio conosciuta come sentenza '''Altivalle'''), quando la sezione I della Corte di Cassazione riconobbe l'esistenza del concorso eventuale in associazione di tipo mafioso nel limite dei reati detti «di accordo», ossia i reati di tipo associativo nei quali le volontà di tutti gli individui coinvolti nei fatti hanno come scopo la realizzazione di un obiettivo comune.
 
Per la prima volta viene stabilito che «''anche in relazione ai reati associativi, e particolarmente con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso, è configurabile il concorso eventuale di persone, sia come concorso psicologico, nelle forme dell'istigazione e della determinazione, nel momento in cui l'associazione viene costituita, sia - allorché l'associazione è già costituita - nella forma del contributo consapevolmente prestato al mantenimento e al consolidamento dell'organizzazione criminosa''».
 
Per tale motivo il concorso esterno in associazione mafiosa '''non è configurabile quando il contributo è  prestato a favore dei singoli associati''', cioè è finalizzato a specifiche imprese criminose, e l’agente persegua i suoi fini in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie dell’associazione<ref>Cass., sez. VI, 11 marzo 1992, cit. in Centonze A. - Tinebra G., Il diritto penale della criminalità organizzata, Cedam, Padova, 2013</ref>.
 
=== Evoluzione giurisprudenziale ===
La configurabilità dell’istituto rimane comunque molto controversa e si scontrano due diverse posizioni a proposito, l’una che lo nega e l’altra che lo ammette, dalle quali hanno avuto origini diversi interventi della Corte di Cassazione tesi a chiarirne la configurabilità. Tra gli interventi che più di tutti sono serviti a fare luce sulla figura del concorso esterno vanno ricordate le sentenze Demitry<ref>Cass. Pen., SS. UU., 5 ottobre 1994, n. 16.</ref> (1994), Mannino 1 (1995), Carnevale (2002) e Mannino 2 (2005).
 
La sentenza Demitry del 1994 riconosce la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo in quanto dotato di un proprio autonomo spazio di rilevanza respingendo l’orientamento ermeneutico secondo cui il legislatore avrebbe escluso implicitamente la possibilità di ipotizzare il concorso eventuale dell’estraneo nel reato di associazione mafiosa come figura generale del nostro ordinamento.
 
Le sentenze successive alla Demitry (''rectius'' Mannino e Carnevale) si sono uniformate, in linea generale, alla tesi sposata nella sentenza del 1994. Nella sentenza Carnevale, in particolare, la Corte specifica che  all’appartenenza non possa attribuirsi il solo significato di condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative modalità di attuazione, ma bensì quello della '''concreta assunzione di un ruolo materiale all’interno della struttura criminosa''' tramite l’assunzione di un vero e proprio impegno reciproco e costante dal quale deriva un inserimento strutturale<ref>Insolera G., Il concorso esterno nei delitti associativi: la ragione di Stato e gli inganni della dogmatica, in Foro it., 1995, II, pag. 426.</ref> in tale organizzazione nella quale si finisce per essere stabilmente incardinati.
 
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, invece, la sentenza Carnevale condivide solo in parte la conclusione raggiunta nel 1994. Infatti, mentre, la sentenza Demitry ritiene che si possa parlare di un concorso con dolo generico (che accompagna la condotta del concorrente eventuale) in un reato a dolo specifico (che accompagna la condotta tipica di partecipazione al reato associativo), le Sezioni Unite nella sentenza Carnevale ritengono che '''il dolo nel reato in questione è sempre un dolo specifico'''. Non importa, infatti, che il concorrente non voglia far parte dell’associazione, ciò che conta è che egli apporti un contributo che vuole e sa essere diretto alla realizzazione del programma criminoso.
 
La sentenza Mannino del 2005, dal canto suo, ha posto l’attenzione sulla condotta di partecipazione, riferibile a colui che si trovi in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, e sulla figura del concorrente esterno. Quest'ultimo è il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che rappresenta un momento necessario per il rafforzamento o la conservazione delle capacità operative dell’associazione. Dalla lettura della sentenza Mannino emerge, inoltre, come il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa costituisca il normale ''modus operandi'' delle organizzazioni in esame e non sia, invece, legato a momenti di fibrillazione o a difficoltà contingenti<ref>Caradonna L., op. cit., pag. 181</ref>.
 
== Note ==
<references></references>
 
== Bibliografia ==
* Caradonna L., Il concorso esterno in associazione mafiosa e la fattispecie incriminatrice di carattere sussidiario prevista dall’ ART. 378 C.P.: configurabilità e differenze Diritto penale parte generale, Cedam editore, 2009.
* Centonze A. - Tinebra G., Il diritto penale della criminalità organizzata, Cedam, Padova, 2013.
* De Francesco G., Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali, in Riv. It. Dir. e proc. Pen., 1992.
* Insolera G., Il concorso esterno nei delitti associativi: la ragione di Stato e gli inganni della dogmatica, in Foro it., 1995
* Mantovani F., Diritto penale parte generale, Cedam editore, 2009.


# il far parte dell’associazione non implica necessariamente la partecipazione nella medesima essendo, questi, due fatti diversi;
[[Categoria:Legislazione antimafia italiana]]
# non è ammessa la configurazione di responsabilità di posizione o di presunzioni di responsabilità fondate sul solo fatto di appartenere all’associazione o sull’automatica considerazione dei capi come concorrenti morali;
# deve accertarsi l’esistenza dei requisiti del concorso nel reato-scopo e quindi il contributo necessario o agevolatore e la volontà di concorrere alla realizzazione dei reati medesimi.