Concorso esterno in associazione mafiosa: differenze tra le versioni

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Il '''concorso esterno in associazione mafiosa''' è un reato di natura giurisprudenziale che risponde all’esigenza di non lasciare impunite le condotte di sostegno delle organizzazioni criminali realizzate da parte di persone che non ne fanno parte.
Il '''concorso esterno in associazione mafiosa''' è un reato frutto del combinato disposto degli art. 416''bis'' (reato di associazione mafiosa) e 110 (concorso in reato) del Codice Penale. Contestato per la prima volta nel [[1987]], risponde all'esigenza di non lasciare impunite le condotte di sostegno alle organizzazioni criminali realizzate da parte di persone che non ne fanno parte.


Stando alla sentenza n. 16 della Cassazione del [[5 ottobre]] [[1994]], "''è configurabile il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa per quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano – sia pure mediante un solo intervento – un contributo all’ente delittuoso tale da consentire all’associazione di mantenersi in vita, anche limitatamente ad un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi''”.
Stando alla sentenza n. 16 della Cassazione del [[5 ottobre]] [[1994]], "''è configurabile il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa per quei soggetti che, sebbene non facciano parte del sodalizio criminoso, forniscano – sia pure mediante un solo intervento – un contributo all'ente delittuoso tale da consentire all'associazione di mantenersi in vita, anche limitatamente ad un determinato settore, onde poter perseguire i propri scopi''”.


== Il reato ==
== Il reato ==
Quando si fa riferimento al concorso esterno, si entra nell’area dei reati associativi che è da sempre soggetta a dubbi di costituzionalità a causa della costante e latente violazione del principio di determinatezza, sancito dall'art. 25 della Costituzione. Ciò perché rimane del tutto incerta la qualificazione del requisito fondamentale rappresentato dal concetto stesso di associazione criminale, con il rischio di generare una sovrapposizione tra la struttura medesima dell’associazione ed il diverso istituto del concorso di persone nel reato."<ref>De Francesco G., Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali, in Riv. It. Dir. e proc. Pen., 1992, pag. 54 e ss.</ref>  
Quando si fa riferimento al concorso esterno, si entra nell'area dei reati associativi che è da sempre soggetta a dubbi di costituzionalità a causa della costante e latente violazione del principio di determinatezza, sancito dall'art. 25 della Costituzione. Ciò perché rimane del tutto incerta la qualificazione del requisito fondamentale rappresentato dal concetto stesso di associazione criminale, con il rischio di generare una sovrapposizione tra la struttura medesima dell’associazione ed il diverso istituto del concorso di persone nel reato."<ref>De Francesco G., Societas sceleris. Tecniche repressive delle associazioni criminali, in Riv. It. Dir. e proc. Pen., 1992, pag. 54 e ss.</ref>  


Rispetto a questa fattispecie plurisoggettiva che incrimina il fatto stesso dell’associazione, al fine di contrastare il  fenomeno della criminalità organizzata, si sono imposti due problemi fondamentali:  
Rispetto a questa fattispecie plurisoggettiva che incrimina il fatto stesso dell’associazione, al fine di contrastare il  fenomeno della criminalità organizzata, si sono imposti due problemi fondamentali:  
# La configurabilità o meno del concorso esterno ex art. 110 c.p. da parte di soggetti estranei all’associazione criminosa;  
# La configurabilità o meno del concorso esterno ex art. 110 c.p. da parte di soggetti estranei all'associazione criminosa;  
# Se e a quali condizioni sia configurabile il concorso eventuale dei membri dell’associazione criminosa, e in particolare dei vertici, per i reati-scopo<ref>I reati di scopo sono quei reati nei quali l’oggetto dell’incriminazione non è l’offesa ad un bene-interesse giuridico, ma la realizzazione di situazioni che lo Stato ha interesse a che non si realizzino. In questi reati manca un vero e proprio interesse giuridico, mentre è presente lo scopo che costituisce la ratio dell’incriminazione</ref> eseguiti da altri associati<ref>Mantovani F., Diritto penale parte generale, Cedam editore, 2009, pag. 548-549</ref>.
# Se e a quali condizioni sia configurabile il concorso eventuale dei membri dell'associazione criminosa, e in particolare dei vertici, per i reati-scopo<ref>I reati di scopo sono quei reati nei quali l’oggetto dell’incriminazione non è l’offesa ad un bene-interesse giuridico, ma la realizzazione di situazioni che lo Stato ha interesse a che non si realizzino. In questi reati manca un vero e proprio interesse giuridico, mentre è presente lo scopo che costituisce la ratio dell'incriminazione</ref> eseguiti da altri associati<ref>Mantovani F., Diritto penale parte generale, Cedam editore, 2009, pag. 548-549</ref>.


Con riferimento al primo problema, devono sussistere tre requisiti essenziali del concorso eventuale:  
Con riferimento al primo problema, devono sussistere tre requisiti essenziali del concorso eventuale:  
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=== Origini e finalità ===
=== Origini e finalità ===
L’istituto del concorso esterno in associazione mafiosa è stato a lungo oggetto di critiche e perplessità sia da parte della dottrina che della giurisprudenza. Solo a seguito di vari interventi giurisprudenziali la Suprema Corte ha stabilito la configurabilità di tale particolare fattispecie che consente l’incriminazione di condotte poste in essere da parte di soggetti che, pur non facendo parte direttamente dell’associazione, agiscono con la consapevolezza e volontà di apportare un contributo diretto a mantenere in vita o rafforzare l’associazione criminosa, contribuendo alla realizzazione degli scopi della medesima.  
Il primo riconoscimento in via definitiva dell'applicazione dell'art. 110 al reato di 416''bis'' risale alla sentenza '''n. 3492 del 13 giugno 1987''' (meglio conosciuta come sentenza '''Altivalle'''), quando la sezione I della Corte di Cassazione riconobbe l'esistenza del concorso eventuale in associazione di tipo mafioso nel limite dei reati detti «di accordo», ossia i reati di tipo associativo nei quali le volontà di tutti gli individui coinvolti nei fatti hanno come scopo la realizzazione di un obiettivo comune.
 
Per la prima volta viene stabilito che «''anche in relazione ai reati associativi, e particolarmente con riguardo all'associazione per delinquere di tipo mafioso, è configurabile il concorso eventuale di persone, sia come concorso psicologico, nelle forme dell'istigazione e della determinazione, nel momento in cui l'associazione viene costituita, sia - allorché l'associazione è già costituita - nella forma del contributo consapevolmente prestato al mantenimento e al consolidamento dell'organizzazione criminosa''».


Per tale motivo il concorso esterno in associazione mafiosa '''non è configurabile quando il contributo è  prestato a favore dei singoli associati''', cioè è finalizzato a specifiche imprese criminose, e l’agente persegua i suoi fini in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie dell’associazione<ref>Cass., sez. VI, 11 marzo 1992, cit. in Centonze A. - Tinebra G., Il diritto penale della criminalità organizzata, Cedam, Padova, 2013</ref>.
Per tale motivo il concorso esterno in associazione mafiosa '''non è configurabile quando il contributo è  prestato a favore dei singoli associati''', cioè è finalizzato a specifiche imprese criminose, e l’agente persegua i suoi fini in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie dell’associazione<ref>Cass., sez. VI, 11 marzo 1992, cit. in Centonze A. - Tinebra G., Il diritto penale della criminalità organizzata, Cedam, Padova, 2013</ref>.