Concorso esterno in associazione mafiosa: differenze tra le versioni

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=== Origini e finalità ===
=== Origini e finalità ===
L’istituto del concorso esterno in associazione mafiosa è stato a lungo oggetto di critiche e perplessità sia da parte della dottrina che della giurisprudenza. Solo a seguito di vari interventi giurisprudenziali la Suprema Corte ha stabilito la configurabilità di tale particolare fattispecie che consente l’incriminazione di condotte poste in essere da parte di soggetti che, pur non facendo parte direttamente dell’associazione, agiscono con la consapevolezza e volontà di apportare un contributo diretto a mantenere in vita o rafforzare l’associazione criminosa, contribuendo alla realizzazione degli scopi della medesima. Per tale motivo il concorso esterno in associazione mafiosa non è configurabile quando il contributo è  prestato a favore dei singoli associati, ovvero ha ad oggetto specifiche imprese criminose e l’agente persegua i suoi fini in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie dell’associazione.
Il concorso esterno in associazione mafiosa ha origini sostanzialmente giurisprudenziali e risponde all’esigenza di non lasciare impunite le condotte di sostegno delle organizzazioni criminali realizzate da parte di persone che sono esterne rispetto alla struttura associativa. Il concorso esterno in associazione mafiosa, utilizzando la disciplina di cui all’art. 110 c.p., ha inteso colpire la condotta di coloro i quali pur non facendo parte dell’associazione agiscono dall’esterno con la consapevolezza e la volontà di apportare un contributo diretto a mantenere in vita o a rafforzare l’associazione criminale, contribuendo alla realizzazione degli scopi della medesima. Per questo motivo occorre dire che il concorso non sussiste quando il contributo è dato ai singoli associati, ovvero ha ad oggetto specifiche imprese criminose e l’agente persegua i fini suoi propri in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie dell’associazione.
La configurabilità dell’istituto è molto controversa e si scontrano due diverse posizioni a proposito, l’una che lo nega e l’altra che lo ammette, dalle quali hanno avuto origini diversi interventi della Corte di Cassazione tesi a chiarirne la configurabilità. Tra gli interventi che più di tutti sono serviti a fare luce sulla figura del concorso esterno vanno ricordate le sentenze Demitry del 1994, Mannino del 1995 (Mannino 1) e del 2005 (Mannino 2) e Carnevale del 2002.
=== Evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso esterno in associazione mafiosa ===
=== Evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso esterno in associazione mafiosa ===
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