Concorso esterno in associazione mafiosa: differenze tra le versioni

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=== Evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso esterno in associazione mafiosa ===
=== Evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso esterno in associazione mafiosa ===
A causa delle incertezza ingenerate dall’istituto del concorso esterno la Corte di Cassazione è intervenuta con varie sentenze al fine di chiarirne configurabilità e portata applicativa.
A tal proposito, la sentenza Demitry del 1994 riconosce la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo in quanto dotato di un proprio autonomo spazio di rilevanza respingendo l’orientamento ermeneutico secondo cui il legislatore avrebbe escluso implicitamente la possibilità di ipotizzare il concorso eventuale dell’estraneo nel reato di associazione mafiosa come figura generale del nostro ordinamento.
Le sentenze successive alla Demitry (''rectius'' Mannino e Carnevale) si sono uniformate, in linea generale, alla tesi sposata nella sentenza del 1994. Nella sentenza Carnevale, in particolare, la Corte specifica che  all’appartenenza non possa attribuirsi il solo significato di condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative modalità di attuazione, ma bensì quello della concreta assunzione di un ruolo materiale all’interno della struttura criminosa tramite l’assunzione di un vero e proprio impegno reciproco e costante dal quale deriva un inserimento strutturale in tale organizzazione nella quale si finisce per essere stabilmente incardinati.
Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, invece, la sentenza Carnevale condivide solo in parte la conclusione raggiunta nel 1994. Infatti, mentre, la sentenza Demitry ritiene che si possa parlare di un concorso con dolo generico (che accompagna la condotta del concorrente eventuale) in un reato a dolo specifico (che accompagna la condotta tipica di partecipazione al reato associativo), le Sezioni Unite nella sentenza Carnevale ritengono che il dolo nel reato in questione è sempre un dolo specifico. Non importa, infatti, che il concorrente non voglia far parte dell’associazione, ciò che conta è che egli apporti un contributo che vuole e sa essere diretto alla realizzazione del programma criminoso. La sentenza Mannino del 2005, dal canto suo, ha posto l’attenzione sulla condotta di partecipazione, riferibile a colui che si trovi in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, e sulla figura del concorrente esterno. Tale ultimo è il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo che  rappresenta un momento necessario per il rafforzamento o la conservazione delle capacità operative dell’associazione. Dalla lettura della sentenza Mannino emerge, inoltre, come il concorso esterno nel reato di associazione mafiosa costituisca il normale modus operandi delle organizzazioni in esame e non sia, invece, legato a momenti di fibrillazione o a difficoltà contingenti.
Questa, dunque, la sintesi della evoluzione della giurisprudenza circa l’istituto del concorso esterno in associazione mafiosa che è perlopiù unanime nel ritenere la generale configurabilità dello stesso nel reato in questione. Ciò che si evince, tuttavia, dalla mancanza di un orientamento unico circa la questione in esame è che in tema di legislazione antimafia, passi in avanti importanti sono stati sicuramente fatti, anche alla luce delle considerazioni e ricostruzioni sin qui svolte, ma occorre proseguire ancora nell’elaborazione e creazione di strumenti che si dimostrino ancora più efficaci e penetranti di quelli che oggi abbiamo a disposizione.
== Bibliografia ==
== Note ==
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