Articolo 41 bis: differenze tra le versioni

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[[Categoria:Legislazione italiana]]


L’articolo 41 bis della legge sull’ordinamento penitenziario prevede la sospensione delle ordinarie regole di trattamento dei detenuti ed è generalmente conosciuto come 'carcere duro' per mafiosi. In particolare, il regime più restrittivo di cui al secondo comma dello stesso è stato introdotto nel 1992 a ridosso delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui rimasero vittime i giudici [[Giovanni Falcone]] e [[Paolo Borsellino]] e gli agenti della loro scorta.
 
'''L’articolo 41 bis''' della legge sull’ordinamento penitenziario prevede la sospensione delle ordinarie regole di trattamento dei detenuti ed è generalmente conosciuto come 'carcere duro' per mafiosi. In particolare, il regime più restrittivo di cui al secondo comma dello stesso è stato introdotto nel 1992 a ridosso delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui rimasero vittime i giudici [[Giovanni Falcone]] e [[Paolo Borsellino]] e gli agenti della loro scorta.


==Storia==
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Il provvedimento ministeriale di sospensione, poi, può essere adottato solo in presenza di alcuni presupposti che sono stati definitivamente normativizzati. Questi presupposti, oltre a riguardare la sussistenza di elementi tali da far ritenere la continuità di collegamenti con la criminalità organizzata, comprendono anche la possibilità di sospendere solo quelle norme del trattamento che si pongono in diretto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza e che il regime restrittivo adottato rivesta un carattere di finalità necessaria rispetto all’obiettivo di impedire collegamenti con l’associazione criminale. Il citato provvedimento di sospensione è individualizzato, dal momento che colpisce singoli detenuti per taluno dei delitti previsti dal primo comma dell’art. 4 bis O.P. evidenziando come l’intervento normativo sia rivolto soprattutto ad appartenenti alle organizzazioni mafiose ed attribuendo alla norma un carattere programmatico e di chiusura. La norma, infatti, sembra voler rappresentare una sorta di sbarramento all’accesso all’ordinario circuito penitenziario.
Il provvedimento ministeriale di sospensione, poi, può essere adottato solo in presenza di alcuni presupposti che sono stati definitivamente normativizzati. Questi presupposti, oltre a riguardare la sussistenza di elementi tali da far ritenere la continuità di collegamenti con la criminalità organizzata, comprendono anche la possibilità di sospendere solo quelle norme del trattamento che si pongono in diretto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza e che il regime restrittivo adottato rivesta un carattere di finalità necessaria rispetto all’obiettivo di impedire collegamenti con l’associazione criminale. Il citato provvedimento di sospensione è individualizzato, dal momento che colpisce singoli detenuti per taluno dei delitti previsti dal primo comma dell’art. 4 bis O.P. evidenziando come l’intervento normativo sia rivolto soprattutto ad appartenenti alle organizzazioni mafiose ed attribuendo alla norma un carattere programmatico e di chiusura. La norma, infatti, sembra voler rappresentare una sorta di sbarramento all’accesso all’ordinario circuito penitenziario.


==Note==
== Bibliografia ==
 
== Note ==
 
[[Categoria:Legislazione italiana]]