Articolo 41 bis: differenze tra le versioni

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==Storia==
==Storia==
===Le origini: l’art.90 O.P.===
===Le origini: l’art.90 O.P.===
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 41 bis l’ordinamento penitenziario si era dotato di una norma di salvaguardia cui ricorrere in presenza di situazioni di emergenza. Tale norma era '''l’art. 90 O.P'''<ref></ref>.  
Prima dell’entrata in vigore dell’art. 41 bis l’ordinamento penitenziario si era dotato di una norma di salvaguardia cui ricorrere in presenza di situazioni di emergenza. Tale norma era '''l’art. 90 O.P'''.  


Tale articolo prevedeva che: ''quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza, il Ministro per la grazie e la giustizia ha la facoltà di sospendere in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza.''
Tale articolo prevedeva che: ''quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza, il Ministro per la grazie e la giustizia ha la facoltà di sospendere in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza.''
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* la riduzione dell'ora d'aria, quindi di permanenza all'aperto fuori dalla cella.  
* la riduzione dell'ora d'aria, quindi di permanenza all'aperto fuori dalla cella.  


Per i detenuti condannati per reati riconducibili alla criminalità organizzata, l’art. 90 O.P. aveva funzionato e, di fatto, aveva contributo a far cessare le evasioni, i disordini e le sommosse. Il problema principale era rappresentato dal fatto che, da strumento eccezionale da utilizzare per placare i disordini e le sommosse, la norma era divenuta un mezzo preventivo ordinario da utilizzare in risposta alle ordinarie esigenze di sicurezza e di ordine dell’istituto.  
Per i detenuti condannati per reati riconducibili alla criminalità organizzata, l’art. 90 O.P. aveva funzionato e, di fatto, aveva contributo a far cessare le evasioni, i disordini e le sommosse. Il problema principale era rappresentato dal fatto che, da strumento eccezionale da utilizzare per placare i disordini e le sommosse, la norma era divenuta un mezzo preventivo ordinario da utilizzare in risposta alle ordinarie esigenze di sicurezza e di ordine dell’istituto.


===L’introduzione dell’art. 41 bis e la c.d. legge Gozzini===
===L’introduzione dell’art. 41 bis e la c.d. legge Gozzini===