Categoria:Associazioni criminali di stampo mafioso: differenze tra le versioni

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== Il Modello Mafioso ==
<blockquote><center>«La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine» </center>


''voce a cura di '''[[Utente:Pierpaolofarina|Pierpaolo Farina]]'''''
<center>('''[[Giovanni Falcone]]''')</center></blockquote>




I requisiti fondamentali affinché si possa parlare di associazione di stampo mafioso sono quattro:
Dal punto di vista giuridico, l'associazione di tipo mafioso è ben definita. L'art.1 della [[Legge Rognoni - La Torre]] afferma che:<blockquote>
«l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della '''forza di intimidazione''' del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva '''per commettere delitti''', '''per acquisire''' in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di '''attività economiche''', di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o '''per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri''' ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».</blockquote>Diversa la questione dal punto di vista sociologico. Per approfondire questo aspetto, consulta la sezione [[:Categoria:Paradigmi interpretativi del fenomeno mafioso|Paradigmi interpretativi del fenomeno mafioso]].


{| class="wikitable"
[[Categoria:Organizzazioni]]
|-
[[Categoria:Mafia]]
! Schema 1 - I requisiti del Modello Mafioso<ref>Dalla Chiesa N., La Convergenza, Milano, Melampo, 2010</ref>
|-
| Controllo del territorio
|-
| Rapporti di dipendenza personali
|-
| Violenza come suprema regolatrice dei conflitti (economici, sociali, politici)
|-
| Rapporti organici con la politica
|}
 
Se manca anche solo uno dei requisiti sopra citati, '''non si può parlare''' di associazione di stampo mafioso: senza la violenza, infatti, si configurerebbe semplicemente un caso classico di [[Clientelismo|clientelismo]]; se non ci fossero invece i rapporti organici con la politica si sarebbe di fronte ad una forma di criminalità organizzata classica.
 
Ogni elemento costitutivo è caratterizzato da un alto grado di interdipendenza con gli altri.
 
'''Il controllo del territorio''' serve a condizionare la politica (attraverso il voto), la quale a sua volta è fondamentale per costruire la fitta rete di dipendenze personali che la violenza da sola non garantirebbe.
 
Così come ad uno Stato è necessario il monopolio della '''violenza''' legittima per far accettare le proprie leggi, così è per l'associazione mafiosa. Ci sono così due poteri che vogliono dettare legge sullo stesso territorio: questa è la sostanza della "mafia". Dove è presente un'associazione mafiosa, le persone non sono libere, in quanto accettano per paura il suo controllo, si inseriscono in quella fitta rete di '''rapporti di dipendenza personali''' garantita dalla politica e finiscono per assorbire la stessa [[Mentalità Mafiosa|mentalità mafiosa]].
 
La violenza però non basta all'associazione mafiosa, perché il suo è un regime misto di terrore, condivisioni, rapporti personali, dove i diritti vengono trasformati in favori. La violenza non è necessario che venga esercitata, ma è sufficiente che si sappia che può essere efficientemente utilizzata.
 
'''I rapporti con la politica''' servono soprattutto per mantenere l’anomalia dei due Stati, per ottenere risorse economiche (appalti, assunzioni per chiamata diretta, fondi UE) e risorse giudiziarie (es. il giudice [[Corrado Carnevale]], detto ''l'ammazza-sentenze''). In cambio di queste risorse la politica ottiene i voti controllati dall'associazione mafiosa.
 
 
'''<big>Note</big>'''
 
''Scheda del libro'': [[La Convergenza]]
<references>La Convergenza|Dalla Chiesa N., [[La Convergenza]], Milano, Melampo, 2010</references>

Versione attuale delle 17:48, 10 nov 2021

«La mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio e avrà anche una fine»
(Giovanni Falcone)


Dal punto di vista giuridico, l'associazione di tipo mafioso è ben definita. L'art.1 della Legge Rognoni - La Torre afferma che:

«l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».

Diversa la questione dal punto di vista sociologico. Per approfondire questo aspetto, consulta la sezione Paradigmi interpretativi del fenomeno mafioso.

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