Categoria:Legislazione antimafia italiana: differenze tra le versioni
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La prima legge del sistema normativo italiano in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso è la '''Legge 31-5-1965, n. 575'''. | La prima legge del sistema normativo italiano in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso è la '''Legge 31-5-1965, n. 575'''. | ||
Le disposizioni di questa legge sono state modificate ed integrate nel corso degli anni da numerosi interventi. Il testo di riferimento fondamentale attualmente è la '''L. n. 646 del 13 settembre 1982''', nota come [[Legge Rognoni - La Torre]]. | Le disposizioni di questa legge sono state modificate ed integrate nel corso degli anni da numerosi interventi. Il testo di riferimento fondamentale attualmente è la '''L. n.[[646/1982 (Legge)|646]] del 13 settembre 1982''', nota come [[Legge Rognoni - La Torre]]. | ||
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Versione delle 00:24, 2 dic 2013
Storia della legislazione antimafia in Italia
La prima legge del sistema normativo italiano in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso è la Legge 31-5-1965, n. 575.
Le disposizioni di questa legge sono state modificate ed integrate nel corso degli anni da numerosi interventi. Il testo di riferimento fondamentale attualmente è la L. n.646 del 13 settembre 1982, nota come Legge Rognoni - La Torre.
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Apparati repressivi
- Direzione investigativa antimafia, istituita nell’ambito della materia sulla Pubblica Sicurezza con la Legge del 30 dicembre 1991.
Sistema penitenziario
- Istituzione dei “circuiti penitenziari” tra cui il regime detentivo di Alta Sicurezza – dopo le stragi di Falcone e Borsellino – tutt’ora in vigore per tutti gli appartenenti alla criminalità organizzata con la circolare ministeriale n. 3359/5809 del 21 aprile 1993. L’Alta Sicurezza però era già stata istituita ma quasi mai applicata con l’introduzione dell’art. 416 bis e 630 del C.P.
- Art. 41-bis dell’Ord. Pen. È stato introdotto dalla legge n.663/1986, detta legge Gozzini. Introdusse anche l’art. 14-bis, ter e quater. Il secondo comma dell’art. 41-bis fu introdotto dall’art.19 del decreto legge n.306[1] dell'8 giugno 1992, convertito con modificazioni nella legge n.356 il 7 agosto 1992 e reso definitivo con la legge del 23 dicembre 2002 n.279.
- Decreto legislativo 152/91 art. 1 poi convertito in legge 203 del 1991 che istituisce l’articolo 41 bis dell’Ordinamento penitenziario – limiti di concessione dei benefici per reati di mafia e terrorismo. Successivamente modificato con il D.L. n.306 dell’8 giugno 1992.
Pentitismo
- Legge sui pentiti del 1991. Sistema di protezione mutuato dall’ordinamento statunitense.
- Valutazione della prova. Art. 192 c.p.p. per il pentitismo . limite di 180 giorni per rendere dichiarazioni.
Altre leggi
- Custodia cautelare specifica per i reati di mafia art. 275 comme 3 del c.p.p.
- Per i reati di mafia non sono consentiti i riti alternativi. Art.444 c.p.p.
- Protezione della circolazione dei verbali di prova e della discrezionalità del giudice (Art. 132 C.P.)
Note
- ↑ Cfr il testo del d.l. su http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992;306
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