Categoria:Legislazione antimafia italiana: differenze tra le versioni

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La prima legge del sistema normativo italiano è la Legge 31-5-1965, n. 575 - Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere
== Storia della legislazione antimafia in Italia ==
Le disposizioni di questa legge sono state modificate ed integrate nel corso degli anni da numerosi interventi legislativi. Il testo di riferimento divenne dunque la L. n. 646 del 13 settembre 1982, la cosiddetta Rognoni-La Torre. Così recita l'articolo 1:
La prima legge del sistema normativo italiano in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso è la '''Legge 31-5-1965, n. 575'''.


<center>«La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso»</center>
Le disposizioni di questa legge sono state modificate ed integrate nel corso degli anni da numerosi interventi. Il testo di riferimento fondamentale attualmente è la '''L. n.[[646/1982 (Legge)|646]] del 13 settembre 1982''', nota come [[Legge Rognoni - La Torre]].
 
== Leggi ==
=== Apparati repressivi ===
 
* [[Direzione investigativa antimafia]], istituita nell’ambito della materia sulla Pubblica Sicurezza con la Legge del 30 dicembre 1991.
 
==== Sistema penitenziario ====
 
*Istituzione dei “circuiti penitenziari” tra cui il regime detentivo di Alta Sicurezza – dopo le stragi di Falcone e Borsellino – tutt’ora in vigore per tutti gli appartenenti alla criminalità organizzata con la circolare ministeriale n. 3359/5809 del 21 aprile 1993. L’Alta Sicurezza però era già stata istituita ma quasi mai applicata con l’introduzione dell’art. 416 bis e 630 del C.P.
 
* Art. 41-''bis'' dell’Ord. Pen. È stato introdotto dalla legge n.[[663/1986 (Legge Gozzini)|663/1986]], detta legge Gozzini. Introdusse anche l’art. 14-''bis'', ''ter'' e ''quater''. Il secondo comma dell’art. 41-'''bis''' fu introdotto dall’art.19 del decreto legge n.[[306/1992 (Decreto Legge)|306]]<ref>Cfr il testo del d.l. su http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992;306</ref> dell'8 giugno 1992, convertito con modificazioni nella legge n.[[356/1992 (Legge)|356]] il 7 agosto 1992 e reso definitivo con la legge del 23 dicembre 2002 n.[[279/2002 (Legge)|279]].
 
*Decreto legislativo [[152/1991 (Decreto Legge)|152/91]] art. 1 poi convertito nella legge [[203/1991 (Legge)|203]] del 1991 che istituisce l’articolo 41 bis dell’Ordinamento penitenziario – limiti di concessione dei benefici per reati di mafia e terrorismo. Successivamente modificato con il D.L. n.306 dell’8 giugno 1992.
 
=== Scioglimento dei Consigli Comunali per infiltrazione mafiosa ===
* Decreto legge [[164/1991 (Decreto Legge)|164/1991]] art.1, convertito nella legge [[221/1991 (Legge)|221/1991]] (modificato con la legge 94/2009): istituisce la possibilità di sciogliere un consiglio comunale o provinciale per infiltrazione mafiosa, qualora emergano "''concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso o similare degli amministratori o se si registrano forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi''".
 
=== Pentitismo ===
 
*Legge sui pentiti del 1991. Sistema di protezione mutuato dall’ordinamento statunitense.
 
*Valutazione della prova. Art. 192 c.p.p.  per il pentitismo . limite di 180 giorni per rendere dichiarazioni.
 
=== Altre leggi ===
 
*Custodia cautelare specifica per i reati di mafia art. 275 comme 3 del c.p.p.
 
*Per i reati di mafia non sono consentiti i riti alternativi. Art.444 c.p.p.
 
*Protezione della circolazione dei verbali di prova e della discrezionalità del giudice (Art. 132 C.P.)
 
 
 
== Note ==
 
<references />


[[Categoria:La legislazione antimafia nazionale e internazionale]]
[[Categoria:La legislazione antimafia nazionale e internazionale]]

Versione delle 22:53, 20 set 2014

Storia della legislazione antimafia in Italia

La prima legge del sistema normativo italiano in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso è la Legge 31-5-1965, n. 575.

Le disposizioni di questa legge sono state modificate ed integrate nel corso degli anni da numerosi interventi. Il testo di riferimento fondamentale attualmente è la L. n.646 del 13 settembre 1982, nota come Legge Rognoni - La Torre.

Leggi

Apparati repressivi

Sistema penitenziario

  • Istituzione dei “circuiti penitenziari” tra cui il regime detentivo di Alta Sicurezza – dopo le stragi di Falcone e Borsellino – tutt’ora in vigore per tutti gli appartenenti alla criminalità organizzata con la circolare ministeriale n. 3359/5809 del 21 aprile 1993. L’Alta Sicurezza però era già stata istituita ma quasi mai applicata con l’introduzione dell’art. 416 bis e 630 del C.P.
  • Art. 41-bis dell’Ord. Pen. È stato introdotto dalla legge n.663/1986, detta legge Gozzini. Introdusse anche l’art. 14-bis, ter e quater. Il secondo comma dell’art. 41-bis fu introdotto dall’art.19 del decreto legge n.306[1] dell'8 giugno 1992, convertito con modificazioni nella legge n.356 il 7 agosto 1992 e reso definitivo con la legge del 23 dicembre 2002 n.279.
  • Decreto legislativo 152/91 art. 1 poi convertito nella legge 203 del 1991 che istituisce l’articolo 41 bis dell’Ordinamento penitenziario – limiti di concessione dei benefici per reati di mafia e terrorismo. Successivamente modificato con il D.L. n.306 dell’8 giugno 1992.

Scioglimento dei Consigli Comunali per infiltrazione mafiosa

  • Decreto legge 164/1991 art.1, convertito nella legge 221/1991 (modificato con la legge 94/2009): istituisce la possibilità di sciogliere un consiglio comunale o provinciale per infiltrazione mafiosa, qualora emergano "concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso o similare degli amministratori o se si registrano forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi".

Pentitismo

  • Legge sui pentiti del 1991. Sistema di protezione mutuato dall’ordinamento statunitense.
  • Valutazione della prova. Art. 192 c.p.p. per il pentitismo . limite di 180 giorni per rendere dichiarazioni.

Altre leggi

  • Custodia cautelare specifica per i reati di mafia art. 275 comme 3 del c.p.p.
  • Per i reati di mafia non sono consentiti i riti alternativi. Art.444 c.p.p.
  • Protezione della circolazione dei verbali di prova e della discrezionalità del giudice (Art. 132 C.P.)


Note