Categoria:Legislazione antimafia italiana: differenze tra le versioni
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*Direzione investigativa antimafia, istituita nell’ambito della materia sulla Pubblica Sicurezza con la Legge del 30 dicembre 1991. | * [[Direzione investigativa antimafia]], istituita nell’ambito della materia sulla Pubblica Sicurezza con la Legge del 30 dicembre 1991. | ||
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*Istituzione dei “circuiti penitenziari” tra cui il regime detentivo di Alta Sicurezza – dopo le stragi di Falcone e Borsellino – tutt’ora in vigore per tutti gli appartenenti alla criminalità organizzata con la circolare ministeriale n. 3359/5809 del 21 aprile 1993. L’Alta Sicurezza però era già stata istituita ma quasi mai applicata con l’introduzione dell’art. 416 bis e 630 del C.P. | *Istituzione dei “circuiti penitenziari” tra cui il regime detentivo di Alta Sicurezza – dopo le stragi di Falcone e Borsellino – tutt’ora in vigore per tutti gli appartenenti alla criminalità organizzata con la circolare ministeriale n. 3359/5809 del 21 aprile 1993. L’Alta Sicurezza però era già stata istituita ma quasi mai applicata con l’introduzione dell’art. 416 bis e 630 del C.P. | ||
*Art. 41 bis dell’Ord. Pen. È stato introdotto dalla Legge Gozzini | * Art. 41-''bis'' dell’Ord. Pen. È stato introdotto dalla legge n.[[663/1986 (Legge Gozzini)|663/1986]], detta legge Gozzini. Introdusse anche l’art. 14-''bis'', ''ter'' e ''quater''. Il secondo comma dell’art. 41-'''bis''' fu introdotto dall’art.19 del decreto legge n.[[306/1992 (Decreto Legge)|306]]<ref>Cfr il testo del d.l. su http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992;306</ref> dell'8 giugno 1992, convertito con modificazioni nella legge n.[[356/1992 (Legge)|356]] il 7 agosto 1992 e reso definitivo con la legge del 23 dicembre 2002 n.[[279/2002 (Legge)|279]]. | ||
*Decreto legislativo 152/91 art. 1 poi convertito in legge 203 del 1991 che istituisce l’articolo 41 bis dell’Ordinamento penitenziario – limiti di concessione dei benefici per reati di mafia e terrorismo. Successivamente modificato con il D.L. n. 306 dell’8 giugno 1992. | *Decreto legislativo [[152/1991 (Decreto Legge)|152/91]] art. 1 poi convertito in legge [[203/1991 (Legge)|203]] del 1991 che istituisce l’articolo 41 bis dell’Ordinamento penitenziario – limiti di concessione dei benefici per reati di mafia e terrorismo. Successivamente modificato con il D.L. n.306 dell’8 giugno 1992. | ||
=== Pentitismo === | === Pentitismo === |
Versione delle 00:22, 2 dic 2013
Storia della legislazione antimafia in Italia
La prima legge del sistema normativo italiano in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso è la Legge 31-5-1965, n. 575.
Le disposizioni di questa legge sono state modificate ed integrate nel corso degli anni da numerosi interventi. Il testo di riferimento fondamentale attualmente è la L. n. 646 del 13 settembre 1982, nota come Legge Rognoni - La Torre.
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Apparati repressivi
- Direzione investigativa antimafia, istituita nell’ambito della materia sulla Pubblica Sicurezza con la Legge del 30 dicembre 1991.
Sistema penitenziario
- Istituzione dei “circuiti penitenziari” tra cui il regime detentivo di Alta Sicurezza – dopo le stragi di Falcone e Borsellino – tutt’ora in vigore per tutti gli appartenenti alla criminalità organizzata con la circolare ministeriale n. 3359/5809 del 21 aprile 1993. L’Alta Sicurezza però era già stata istituita ma quasi mai applicata con l’introduzione dell’art. 416 bis e 630 del C.P.
- Art. 41-bis dell’Ord. Pen. È stato introdotto dalla legge n.663/1986, detta legge Gozzini. Introdusse anche l’art. 14-bis, ter e quater. Il secondo comma dell’art. 41-bis fu introdotto dall’art.19 del decreto legge n.306[1] dell'8 giugno 1992, convertito con modificazioni nella legge n.356 il 7 agosto 1992 e reso definitivo con la legge del 23 dicembre 2002 n.279.
- Decreto legislativo 152/91 art. 1 poi convertito in legge 203 del 1991 che istituisce l’articolo 41 bis dell’Ordinamento penitenziario – limiti di concessione dei benefici per reati di mafia e terrorismo. Successivamente modificato con il D.L. n.306 dell’8 giugno 1992.
Pentitismo
- Legge sui pentiti del 1991. Sistema di protezione mutuato dall’ordinamento statunitense.
- Valutazione della prova. Art. 192 c.p.p. per il pentitismo . limite di 180 giorni per rendere dichiarazioni.
Altre leggi
- Custodia cautelare specifica per i reati di mafia art. 275 comme 3 del c.p.p.
- Per i reati di mafia non sono consentiti i riti alternativi. Art.444 c.p.p.
- Protezione della circolazione dei verbali di prova e della discrezionalità del giudice (Art. 132 C.P.)
- ↑ Cfr il testo del d.l. su http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992;306
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