Categoria:Legislazione antimafia italiana: differenze tra le versioni

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Così recita l'articolo 1:
Così recita l'articolo 1:


<center>«La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso»</center>
<center>«La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.»</center>


Le disposizioni di questa legge sono state modificate ed integrate nel corso degli anni da numerosi interventi. Il testo di riferimento attualmente è la '''L. n. 646 del 13 settembre 1982''', nota come [[Legge Rognoni - La Torre]].  
Le disposizioni di questa legge sono state modificate ed integrate nel corso degli anni da numerosi interventi. Il testo di riferimento attualmente è la '''L. n. 646 del 13 settembre 1982''', nota come [[Legge Rognoni - La Torre]].  


[[Categoria:La legislazione antimafia nazionale e internazionale]]
[[Categoria:La legislazione antimafia nazionale e internazionale]]

Versione delle 13:10, 12 feb 2013

La prima legge del sistema normativo italiano in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso è la Legge 31-5-1965, n. 575.

Così recita l'articolo 1:

«La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose.»

Le disposizioni di questa legge sono state modificate ed integrate nel corso degli anni da numerosi interventi. Il testo di riferimento attualmente è la L. n. 646 del 13 settembre 1982, nota come Legge Rognoni - La Torre.