Categoria:Legislazione antimafia italiana

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Storia della legislazione antimafia in Italia

La prima legge del sistema normativo italiano in materia di criminalità organizzata di stampo mafioso è la Legge 31-5-1965, n. 575.

Le disposizioni di questa legge sono state modificate ed integrate nel corso degli anni da numerosi interventi. Il testo di riferimento fondamentale attualmente è la L. n. 646 del 13 settembre 1982, nota come Legge Rognoni - La Torre.

Leggi

Apparati repressivi

  • Direzione investigativa antimafia, istituita nell’ambito della materia sulla Pubblica Sicurezza con la Legge del 30 dicembre 1991.

Pentitismo

  • Legge sui pentiti del 1991. Sistema di protezione mutuato dall’ordinamento statunitense.
  • Valutazione della prova. Art. 192 c.p.p. per il pentitismo . limite di 180 giorni per rendere dichiarazioni.

Sistema penitenziario

  • Istituzione dei “circuiti penitenziari” tra cui il regime detentivo di Alta Sicurezza – dopo le stragi di Falcone e Borsellino – tutt’ora in vigore per tutti gli appartenenti alla criminalità organizzata con la circolare ministeriale n. 3359/5809 del 21 aprile 1993. L’Alta Sicurezza però era già stata istituita ma quasi mai applicata con l’introduzione dell’art. 416 bis e 630 del C.P.
  • Art. 41 bis dell’Ord. Pen. È stato introdotto dalla Legge Gozzini n. 663 del 1986. La stessa legge introdusse anche l’art. 14 bis, ter e quater. Il secondo comma dell’art. 41 bis fu introdotto dall’art. 19 della legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 e reso definitivo dalla legge del 23 dicembre 2002 n. 279.
  • Decreto legislativo 152/91 art. 1 poi convertito in legge 203 del 1991 che istituisce l’articolo 41 bis dell’Ordinamento penitenziario – limiti di concessione dei benefici per reati di mafia e terrorismo. Successivamente modificato con il D.L. n. 306 dell’8 giugno 1992.

Altre leggi

  • Custodia cautelare specifica per i reati di mafia art. 275 comme 3 del c.p.p.
  • Per i reati di mafia non sono consentiti i riti alternativi. Art.444 c.p.p.
  • Protezione della circolazione dei verbali di prova e della discrezionalità del giudice (Art. 132 C.P.)