Articolo 41 bis: differenze tra le versioni

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L’art. 41 bis O.P., prevedendo il potere per il Ministro di Grazia e Giustizia di sospendere l’applicazione delle normali regole di trattamento penitenziario nei casi di rivolta e di altre gravi situazioni di emergenza interne all’istituto, aveva come unico scopo quello di porre rimedio unicamente a stati transitori di crisi di origine ambientale, in quanto tali non legati a particolari comportamenti o categorie di soggetti detenuti. Entrambe le fattispecie introdotte dalla legge del 1986 (artt. 14 bis e 41 bis O.P.), infatti, venivano attivate soltanto se si verificavano avvenimenti tali da mettere in discussione la sicurezza all’interno del carcere. Per tali ragioni la norma risultava produrre scarsi effetti pratici.
L’art. 41 bis O.P., prevedendo il potere per il Ministro di Grazia e Giustizia di sospendere l’applicazione delle normali regole di trattamento penitenziario nei casi di rivolta e di altre gravi situazioni di emergenza interne all’istituto, aveva come unico scopo quello di porre rimedio unicamente a stati transitori di crisi di origine ambientale, in quanto tali non legati a particolari comportamenti o categorie di soggetti detenuti. Entrambe le fattispecie introdotte dalla legge del 1986 (artt. 14 bis e 41 bis O.P.), infatti, venivano attivate soltanto se si verificavano avvenimenti tali da mettere in discussione la sicurezza all’interno del carcere. Per tali ragioni la norma risultava produrre scarsi effetti pratici.


Il punto maggiormente criticato della nuova disposizione introdotta dalla legge Gozzini era rappresentato dai benefici che potevano essere concessi ai detenuti sottoposti alla sua applicazione. Infatti i benefici concessi erano ritenuti eccessivamente premiali e permissivi determinando un allentamento sul piano della prevenzione generale in favore della prevenzione speciale. Inoltre, i criteri adottati nella concessione degli stessi benefici risultavano indeterminati a causa della forte discrezionalità di cui godeva la magistratura di sorveglianza.
Il punto maggiormente criticato della nuova disposizione introdotta dalla legge Gozzini era rappresentato dai benefici che potevano essere concessi ai detenuti sottoposti alla sua applicazione. Infatti i benefici concessi erano ritenuti eccessivamente premiali e permissivi determinando un allentamento sul piano della prevenzione generale in favore della prevenzione speciale. Inoltre, i criteri adottati nella concessione degli stessi benefici risultavano indeterminati a causa della forte discrezionalità di cui godeva la magistratura di sorveglianza.


Di tali aspetti problematici si rese conto anche il legislatore del 1991 il cui intervento, però, si limitò a prevedere un irrigidimento delle condizioni di uscita dal carcere per i soggetti ritenuti, anche solo preventivamente, appartenere alla criminalità organizzata.
Di tali aspetti problematici si rese conto anche il legislatore del 1991 il cui intervento, però, si limitò a prevedere un irrigidimento delle condizioni di uscita dal carcere per i soggetti ritenuti, anche solo preventivamente, appartenere alla criminalità organizzata.
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