Legge Rognoni - La Torre: differenze tra le versioni
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<center>('''Pio La Torre''')</center> | <center>('''Pio La Torre''')</center> | ||
La '''legge n. 646/1982''', meglio conosciuta come '''legge Rognoni - La Torre''', introdusse il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nel codice penale italiano. Fu approvata dal Parlamento italiano il '''13 settembre 1982''', a seguito dell'omicidio del segretario del Pci regionale [[Pio La Torre]] il 30 aprile 1982, e del prefetto di Palermo, il Generale [[Carlo Alberto dalla Chiesa]], avvenuto il 3 settembre, nella [[Strage di via Isidoro Carini|Strage di Via Carini]]. | |||
[[File:Virginio_Rognoni.jpg|alt=Virginio Rognoni|200px|thumb|right|Virginio Rognoni]] | |||
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[[File:Pio_la_torre.jpg|200px|thumb|right|Pio La Torre]] | [[File:Pio_la_torre.jpg|200px|thumb|right|Pio La Torre]] | ||
== Storia == | == Storia == | ||
La legge si basa | La legge si basa sul disegno di legge presentato dall’on. [[Pio La Torre]] e su due decreti legge voluti del Ministro di Grazia e Giustizia Clelio Darida e da quello dell'Interno [[Virginio Rognoni]]: | ||
*Proposta di legge n. 1581, La Torre e altri: Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo. | *Proposta di legge n. 1581, La Torre e altri: Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo. | ||
*D.L. n. 2982 presentato dal Ministro dell’Interno Virginio Rognoni, Ministro di Grazia e Giustizia Clelio Darida e Ministro delle Finanze Rino Formica: disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 | *D.L. n. 2982 presentato dal Ministro dell’Interno Virginio Rognoni, Ministro di Grazia e Giustizia Clelio Darida e Ministro delle Finanze Rino Formica: disposizioni in materia di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 | ||
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=== Proposta di legge 1581 === | === Proposta di legge 1581 === | ||
La proposta di legge 1581 fu presentata il 31 marzo | La proposta di legge 1581 fu presentata il [[31 marzo]] [[1980]], insieme ad altri colleghi parlamentari alla Camera dei Deputati, redatta in trenta articoli e con oggetto ''“Norme di prevenzione e di repressione del fenomeno della mafia e costituzione di una Commissione parlamentare permanente di vigilanza e controllo”''. | ||
Tale proposta redatta in quattro capi: | Tale proposta redatta in quattro capi: | ||
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''«Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»''<ref name="Legge 646/82"></ref> | ''«Nei confronti del condannato e' sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»''<ref name="Legge 646/82"></ref> | ||
Il Tribunale, anche d'ufficio, può ordinare con decreto motivato il sequestro dei beni | Il Tribunale, anche d'ufficio, può ordinare con decreto motivato il sequestro dei beni appartenuto al soggetto nei confronti del quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione perché accusato di appartenere all'associazione di stampo mafioso. '''I beni di cui dispone''', direttamente o indirettamente, sulla base di indizi come il divario ingiustificabile tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, '''possono essere sequestrati se si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite''' o ne costituiscano il reimpiego. | ||
Il Tribunale applicando la misura di prevenzione, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis della legge, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Procuratore della Repubblica e agli interessati. | Il Tribunale applicando la misura di prevenzione, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis della legge, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Procuratore della Repubblica e agli interessati. | ||
== Modificazioni ed aggiunte successive == | == Modificazioni ed aggiunte successive == | ||
== L'importanza della legge == | |||
Pio La Torre capì che per dare una svolta alla lotta contro le organizzazioni criminali si rendeva fondamentale colpirle nelle ricchezze e nei patrimoni accumulati: toglierli significava indebolire le associazioni criminali, diminuendo il loro prestigio e potere. | |||
Per questi motivi, nonostante la morte prematura il suo lavoro rimase di immensa importanza poiché pose le prime basi per la lotta alla mafia nel nostro paese. Lo stesso generale Carlo Alberto dalla Chiesa in un’intervista rilasciata nell’agosto dell’82 diceva: ''«Il disegno di Pio La Torre è la presa d’atto della realtà della mafia […] la mafia sta ormai nelle maggiori città italiane, dove ha fatto grossi investimenti edilizi e commerciali e magari industriali»''<ref>Intervista al generale Carlo Alberto dalla Chiesa, di Giorgio Bocca, La Repubblica, 10 agosto 1982[http://www.repubblica.it/cronaca/2012/09/03/news/dalla_chiesta_ultima_intervista_bocca-41889663/]</ref> | |||
''“Cosa più brutta della confisca dei beni non c’è […]. Quindi la cosa migliore è quella di andarsene”''. dichiara Francesco Inzerillo, membro degli scappati della Seconda Guerra di Mafia, sintetizzando il pensiero di Cosa Nostra circa la confisca dei beni. Il carcere o l'uccisione sembra dunque essere meno dannosa del sequestro dei beni, che permette di colpire l'organizzazione dove è più vulnerabile. | |||
''«La legge ha reso così possibili indagini sul tenore di vita, sul patrimonio e sulle disponibilità finanziarie di tutte quelle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, ma anche nei confronti dei familiari e conviventi e di quelle persone fisiche o giuridiche, associazioni o enti, dei cui patrimoni costoro risultassero poter disporre. La confisca, misura viceversa definitiva, scatta invece quando il soggetto non riesce a dimostrare la legittima provenienza delle ricchezze sotto sequestro. I beni confiscati finiscono così nella disponibilità dello Stato»''<ref>G. Turone, Il delitto di associazione mafiosa, Giuffrè Editore, Milano, 2008</ref> | |||
==Note== | ==Note== | ||
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[[Categoria:Legislazione antimafia italiana]] | |||
[[Categoria:Legislazione italiana]] | |||