45/2001 (Legge): differenze tra le versioni
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<center>«''Con questa legge, se fossi un mafioso, non mi pentirei più''»</center> | |||
<center>'''[[Pietro Grasso]]'''</center> | |||
La legge n.45 del 13 febbraio 2001<ref>Consulta il testo integrale della legge qui: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-02-13;45@originale</ref> ha modificato la precedente disciplina in materia di collaboratori e testimoni di giustizia, contenuta nel d.l. [[8/1991 (Decreto Legge)|8/91]], convertito con modificazioni nella legge [[203/1991 (Legge)|203/91]]. Il disegno di legge approvato dal Parlamento era stato presentato dagli allora ministri dell'Interno [[Giorgio Napolitano]] e di Grazia e Giustizia [[Giovanni Maria Flick]] l'11 marzo 1997. Dopo quattro anni di feroci scontri tra le forze politiche in Parlamento, il ddl di iniziativa governativa, fortemente sostenuto dall'allora nuovo ministro della Giustizia [[Piero Fassino]], viene approvato ''in extremis'' sul finire della XIII legislatura. | |||
== Gli intenti del ddl Flick-Napolitano == | |||
Il ddl Flick-Napolitano<ref>Cfr "Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni in favore delle persone che prestano testimonianza" http://www.senato.it/leg/13/BGT/Schede/Ddliter/9075.htm</ref> recepiva tutte le principali obiezioni critiche scaturite dal dibattito politico e giornalistico dei mesi precedenti sui collaboratori di giustizia. Gli obiettivi espliciti della riforma erano tre: | |||
# impedire le cosiddette «dichiarazioni a rate» del pentito; | |||
# abolire l'impunità totale e prevedere un congruo periodo di detenzione dell'ex-mafioso; | |||
# consentire il sequestro e la confisca dei beni del pentito acquisiti illecitamente. | |||
== Il dibattito parlamentare == | |||
L'esame del ddl aveva subito forti rallentamenti a causa del contrasto tra le forze politiche sulla necessità di inserire nuove previsioni sui criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in sede processuale, poi superati grazie alla contestuale emanazione della legge sul '''giusto processo''' n.[[63/2001 (Legge)|63/2001]]. Al varo della nuova normativa avrebbe contribuito non solo il mutato clima verso i pentiti da parte dello Stato e dell'opinione pubblica (a dimostrazione dell'efficacia della nuova strategia di Cosa Nostra circa il recupero del pentito, finalizzato a manipolarne la collaborazione per inquinare i processi e delegittimare così l'istituto della collaborazione in sé), ma anche il sempre più acceso conflitto tra magistratura e politica, non solo per i processi ai politici della Prima Repubblica per concorso esterno in associazione mafiosa, ma anche per gli strascichi giudiziari e gli epiloghi di molti dei processi della stagione di Mani Pulite. | |||
== I contenuti della riforma == | == I contenuti della riforma == | ||
Le principali novità introdotte dalla 45/2001 possono essere riassunti in cinque punti: | Le principali novità introdotte dalla 45/2001 possono essere riassunti in cinque punti: | ||
* l'introduzione di nuovi strumenti e procedure per garantire la genuinità delle dichiarazioni e la trasparenza nella gestione dei pentiti, uno su tutti il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; | * l'introduzione di nuovi strumenti e procedure per garantire la genuinità delle dichiarazioni e la trasparenza nella gestione dei pentiti, uno su tutti il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione; | ||
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I benefici penitenziari concessi al collaboratore possono essere '''revocati o modificati d'ufficio''' (o su proposta o parere del procuratore nazionale antimafia) per gli stessi motivi che giustificano la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione oppure per la revisione della sentenza con la quale sono state applicate le attenuanti. | I benefici penitenziari concessi al collaboratore possono essere '''revocati o modificati d'ufficio''' (o su proposta o parere del procuratore nazionale antimafia) per gli stessi motivi che giustificano la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione oppure per la revisione della sentenza con la quale sono state applicate le attenuanti. | ||
'''< | === Differenziazione del regime di protezione tra collaboratore e testimone di giustizia === | ||
La legge [[45/2001 (Legge)|45/2001]] ha distinto il Servizio centrale di protezione in due diverse strutture, differenziando il trattamento assistenziale tra collaboratori e testimoni di giustizia, per i quali è previsto il mantenimento degli stessi standard di vita precedenti. | |||
== Effetti e critiche alla 45/2001 == | |||
La critica più dura alla legge venne dalle colonne del Corriere della Sera il 18 marzo 2001 da parte del neo-procuratore di Palermo '''[[Pietro Grasso]]''', che in un'intervista a Felice Cavallaro disse: «''Se fossi un mafioso, non mi pentirei più''»<ref>Corriere della Sera, 18/03/2001</ref>. Secondo l'allora procuratore, la legge era fortemente disincentivante e avrebbe reso molto più conveniente per il mafioso stare zitto, piuttosto che parlare. E, infatti, rispetto al passato, '''il numero di pentiti si ridusse drasticamente''', passando dai 1214 del 1996 ai 1120 del 2012<ref>Cfr l'ultima "Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione", disponibile qui http://www.poliziadistato.it/articolo/26546/</ref>. Di questi, 472 sono pentiti di Camorra, 306 di Cosa Nostra, 123 di ‘Ndrangheta, 105 della Sacra Corona Unita ed i rimanenti 114 classificabili come appartenenti ad altre organizzazioni criminali. | |||
== Note == | |||
<references></references> | <references></references> | ||
[[Categoria:Legislazione italiana]] | |||
[[Categoria:Legislazione antimafia italiana]] | |||