Maxiprocesso di Palermo: differenze tra le versioni
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Alla fine gli avvocati degli imputati che avevano chiesto a loro volta il confronto, ritirarono la loro richiesta, comprendendo che sarebbe stato controproducente. Tra gli altri, avevano chiesto il confronto Luciano Leggio il 9 aprile 1986, Giuseppe Bona e Tommaso Spadaro che avevano dichiarato di essere in possesso di documenti che potevano provare la falsità delle accuse rivolte. Anche queste richieste di confronto furono ritirate. | Alla fine gli avvocati degli imputati che avevano chiesto a loro volta il confronto, ritirarono la loro richiesta, comprendendo che sarebbe stato controproducente. Tra gli altri, avevano chiesto il confronto Luciano Leggio il 9 aprile 1986, Giuseppe Bona e Tommaso Spadaro che avevano dichiarato di essere in possesso di documenti che potevano provare la falsità delle accuse rivolte. Anche queste richieste di confronto furono ritirate. | ||
Dopo Buscetta fu il turno del collaboratore Salvatore Contorno. Il suo ingresso in aula fu accolto in maniera diversa rispetto a Buscetta: dalle gabbie si levarono grida e insulti. Anche questo fu una prova della differenza di spessore criminale che separava i due collaboratori di giustizia. | Dopo Buscetta fu il turno del collaboratore Salvatore Contorno. Il suo ingresso in aula fu accolto in maniera diversa rispetto a Buscetta: dalle gabbie si levarono grida e insulti. Anche questo fu una prova della differenza di spessore criminale che separava i due collaboratori di giustizia. Inoltre fu origine di grandi problemi il fatto che Contorno utilizzasse per parlare uno stretto dialetto palermitano. In questo modo, era sicuro di farsi capire dagli imputati, ma la comprensione risultava difficile per chi non fosse avvezzo all'uso del dialetto. | ||
Leggio dichiarò di essersi avvalso della facoltà di non rispondere, in fase istruttoria, perchè temeva che le sue dichiarazioni sarebbero divenute pubbliche. Leggio affermò infatti di non credere nell'efficacia del segreto istruttorio e che, essendo in carcere dal 1974, e per di più detenuto in regime carcerario di isolamento, era di fatto impossibile che comunicasse con i membri dell'organizzazione ancora liberi e dunque che ordinasse quei reati di cui era imputato. | Leggio dichiarò di essersi avvalso della facoltà di non rispondere, in fase istruttoria, perchè temeva che le sue dichiarazioni sarebbero divenute pubbliche. Leggio affermò infatti di non credere nell'efficacia del segreto istruttorio e che, essendo in carcere dal 1974, e per di più detenuto in regime carcerario di isolamento, era di fatto impossibile che comunicasse con i membri dell'organizzazione ancora liberi e dunque che ordinasse quei reati di cui era imputato. | ||