Legge Rognoni - La Torre: differenze tra le versioni
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=== Misure di prevenzione patrimoniale: sequestro e confisca === | === Misure di prevenzione patrimoniale: sequestro e confisca === | ||
L'art. 1.7 dispone che | L'art. 1.7 dispone che | ||
''«Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»'' | ''«Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»''<ref name="Legge 646/82"></ref> | ||
Il Tribunale, anche d'ufficio, può ordinare con decreto motivato il sequestro dei beni appartento al soggetto nei confronti del quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione perché accusato di appartenere all'associazione di stampo mafioso. I beni di cui dispone, direttamente o indirettamente, sulla base di indizi come il divario ingiustificabile tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, possono essere sequestrati se si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. | Il Tribunale, anche d'ufficio, può ordinare con decreto motivato il sequestro dei beni appartento al soggetto nei confronti del quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione perché accusato di appartenere all'associazione di stampo mafioso. I beni di cui dispone, direttamente o indirettamente, sulla base di indizi come il divario ingiustificabile tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, possono essere sequestrati se si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. | ||