Pentitismo: differenze tra le versioni

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<center>'''Proverbio Siciliano'''</center></blockquote>
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Il '''pentitismo''' come fenomeno rilevante ai fini della lotta alla mafia ha cominciato a svilupparsi a partire dalla prima metà degli anni Ottanta, in particolare con l'avvio del primo [[Maxiprocesso di Palermo]] contro [[Cosa Nostra]]. Storicamente, se ne attribuisce la genesi a seguito della sanguinosa repressione che i [[Corleonesi]] intrapresero nei confronti degli esponenti delle famiglie perdenti della [[Seconda Guerra di Mafia]].
Il '''pentitismo''' come fenomeno rilevante ai fini della lotta alla [[mafia]] ha cominciato a svilupparsi a partire dalla prima metà degli anni Ottanta, in particolare con l'avvio del primo [[Maxiprocesso di Palermo]] contro [[Cosa Nostra]]. Storicamente, se ne attribuisce la genesi a seguito della sanguinosa repressione che i [[Corleonesi]] intrapresero nei confronti degli esponenti delle famiglie perdenti della [[Seconda Guerra di Mafia]].
[[File:Pentitismo.jpg|alt=Pentitismo|miniatura|200x200px]]
La stagione dei grandi «pentiti», come vennero impropriamente definiti '''i collaboratori di giustizia''', fu inaugurata da [[Tommaso Buscetta]], che il [[18 luglio]] [[1984]], tre giorni dopo la sua estradizione in Italia, decise di collaborare con [[Giovanni Falcone]], già impegnato nella mastodontica istruttoria del Maxiprocesso. Per 45 giorni il "''boss dei due mondi''", come lo aveva soprannominato la stampa, mise nero su bianco tutto quello che sapeva su Cosa Nostra. Fu talmente importante la testimonianza di Buscetta, che Falcone ebbe a dire, anni dopo:<blockquote>«Prima di lui, non avevo - non avevamo - che un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme ''sulla struttura, sulle tecniche di reclutamento, sulle funzioni di Cosa Nostra''. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno. Ci ha dato una chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice. È stato per noi come un professore di lingue che ti permette di andare dai turchi senza parlare coi gesti''»''<ref>Falcone G., [[Cose di Cosa Nostra]], Milano, BUR, 1991, pag.41</ref>.</blockquote>


La stagione dei grandi «pentiti», come vennero impropriamente definiti i collaboratori di giustizia, fu inaugurata da [[Tommaso Buscetta]], che il 18 luglio 1984, tre giorni dopo la sua estradizione in Italia, decise di collaborare con [[Giovanni Falcone]], già impegnato nella mastodontica istruttoria del Maxiprocesso. Per 45 giorni il "''boss dei due mondi''", come lo aveva soprannominato la stampa, mise nero su bianco tutto quello che sapeva su Cosa Nostra. Fu talmente importante la testimonianza di Buscetta, che Falcone ebbe a dire, anni dopo:
==Il primo pentito==
 
''Prima di lui, non avevo - non avevamo - che un'idea superficiale del fenomeno mafioso. Con lui abbiamo cominciato a guardarvi dentro. Ci ha fornito numerosissime conferme sulla struttura, sulle tecniche di reclutamento, sulle funzioni di Cosa Nostra. Ma soprattutto ci ha dato una visione globale, ampia, a largo raggio del fenomeno. Ci ha dato una chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice. È stato per noi come un professore di lingue che ti permette di andare dai turchi senza parlare coi gesti.''<ref>Falcone G., [[Cose di Cosa Nostra]], Milano, BUR, 1991, pag.41</ref>
 
== Il primo pentito ==
[[File:Leonardo Vitale.jpg|thumb|150px|right|Leonardo Vitale]]
[[File:Leonardo Vitale.jpg|thumb|150px|right|Leonardo Vitale]]
Ben prima di Tommaso Buscetta, la magistratura palermitana si fece sfuggire la storica occasione di squarciare il velo dell'omertà su [[Cosa Nostra]] ben 11 anni prima, quando il 30 marzo 1973 [[Leonardo Vitale]], giovane uomo d'onore della borgata di Altarello di Baida (retta dallo zio [[Giovanbattista Vitale]] detto "Titta"), si presentò alla Questura di Palermo sostenendo di essere in preda ad una "''crisi religiosa''" e di voler "''confessare i propri peccati''": davanti all'allora capo della squadra mobile di Palermo, [[Bruno Contrada]], si accusò di vari reati (tra cui due omicidi, un tentato omicidio, varie estorsioni e altri crimini di piccola entità) e delineò in maniera precisa la mappa delle principali famiglie mafiose, rivelando l'esistenza di una "Commissione", descrivendo il rito di iniziazione a Cosa Nostra e l'organizzazione di una cosca, facendo anche i nomi di [[Salvatore Riina]], [[Giuseppe Calò]], [[Vito Ciancimino]] e altri mafiosi.
Ben prima di Tommaso Buscetta, la magistratura palermitana si fece sfuggire la storica occasione di squarciare il velo dell'omertà su [[Cosa Nostra]] ben 11 anni prima, quando il 30 marzo 1973 [[Leonardo Vitale]], giovane uomo d'onore della borgata di Altarello di Baida (retta dallo zio [[Giovanbattista Vitale]] detto "Titta"), si presentò alla Questura di Palermo sostenendo di essere in preda ad una "''crisi religiosa''" e di voler "''confessare i propri peccati''": davanti all'allora capo della squadra mobile di Palermo, [[Bruno Contrada]], si accusò di vari reati (tra cui due omicidi, un tentato omicidio, varie estorsioni e altri crimini di piccola entità) e delineò in maniera precisa la mappa delle principali famiglie mafiose, rivelando l'esistenza di una "Commissione", descrivendo il rito di iniziazione a Cosa Nostra e l'organizzazione di una cosca, facendo anche i nomi di [[Salvatore Riina]], [[Giuseppe Calò]], [[Vito Ciancimino]] e altri mafiosi.


Nonostante le sue dichiarazioni avessero portato inizialmente all'arresto di quaranta membri della cosca di Altarello di Baida, alla fine gli unici ad essere condannati furono Vitale e suo zio Titta nel 1977. In particolare, Vitale fu dichiarato semi-infermo di mente e affetto da schizofrenia da varie perizie psichiatriche ordinate dalla Procura e rinchiuso nel manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. In ragione di ciò, le sue dichiarazioni su Cosa Nostra vennero considerate '''inattendibili'''.
Nonostante le sue dichiarazioni avessero portato inizialmente all'arresto di quaranta membri della cosca di Altarello di Baida, alla fine gli unici ad essere condannati furono Vitale e suo zio Titta nel [[1977]]. In particolare, Vitale fu dichiarato semi-infermo di mente e affetto da schizofrenia da varie perizie psichiatriche ordinate dalla Procura e rinchiuso nel manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. In ragione di ciò, le sue dichiarazioni su Cosa Nostra vennero considerate '''inattendibili'''.


Ad undici anni dalla sua decisione di collaborare con la giustizia, Vitale sarebbe stato rilasciato dal manicomio criminale e tornerà a stare in famiglia. Domenica 2 dicembre 1984, di ritorno dalla messa con la madre, venne ucciso a colpi di lupara sotto casa.
Ad undici anni dalla sua decisione di collaborare con la giustizia, Vitale sarebbe stato rilasciato dal manicomio criminale e tornerà a stare in famiglia. Domenica 2 dicembre 1984, di ritorno dalla messa con la madre, venne ucciso a colpi di lupara sotto casa.


== Buscetta: effetto domino ==
==Buscetta: effetto domino ==
[[File:Buscetta aeroporto palermo.jpg|thumb|200x200px|Tommaso Buscetta al suo arrivo all'aeroporto di Roma, il 15 luglio 1984]]
[[File:Buscetta aeroporto palermo.jpg|thumb|200x200px|Tommaso Buscetta al suo arrivo all'aeroporto di Roma, il 15 luglio 1984]]
La collaborazione di Buscetta fu storicamente importante non solo per le informazioni che diede su Cosa Nostra, ma anche e soprattutto perché la sua decisione generò un vero e proprio '''effetto domino''', portando molti altri uomini d'onore a seguirlo sulla strada del "pentimento": di lì a poco, Giovanni Falcone si ritrovò sulla propria scrivania anche le richieste di collaborazione da parte di [[Salvatore Contorno]], [[Antonino Calderone]], [[Francesco Marino Mannoia]] e di numerosi altri.  
La collaborazione di Buscetta fu storicamente importante non solo per le informazioni che diede su Cosa Nostra, ma anche e soprattutto perché la sua decisione generò un vero e proprio '''effetto domino''', portando molti altri uomini d'onore a seguirlo sulla strada del "pentimento": di lì a poco, Giovanni Falcone si ritrovò sulla propria scrivania anche le richieste di collaborazione da parte di [[Salvatore Contorno]], [[Antonino Calderone]], [[Francesco Marino Mannoia]] e di numerosi altri.  
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Mentre sul piano giudiziario e sociale il movimento antimafia riuscì a trarre nuova linfa vitale dal pentitismo, sul fronte politico e istituzionale lo scetticismo nei confronti di questo straordinario strumento processuale portò a '''pesanti ritardi''' nell'approvazione di una normativa giuridica ''ad hoc'', pari a quella adottata per combattere la lotta armata e il terrorismo alla fine degli anni '70: mentre la speciale circostanza attenuante «''per chi aiutasse concretamente l'autorità inquirente nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e la cattura dei concorrenti nel reato''»<ref>Cfr art.4 d.l. n.625 15/12/1979, poi convertito nella legge n.15 il 6/02/1980</ref> divenne definitiva nel febbraio 1980, una specifica attenuante per i pentiti di mafia fu introdotta solo undici anni dopo, con l'art.8 del decreto legge n.152, emanato il 13 maggio '91, poi convertito nella legge [[203/1991 (Legge)|203]], approvata il 12 luglio dello stesso anno.
Mentre sul piano giudiziario e sociale il movimento antimafia riuscì a trarre nuova linfa vitale dal pentitismo, sul fronte politico e istituzionale lo scetticismo nei confronti di questo straordinario strumento processuale portò a '''pesanti ritardi''' nell'approvazione di una normativa giuridica ''ad hoc'', pari a quella adottata per combattere la lotta armata e il terrorismo alla fine degli anni '70: mentre la speciale circostanza attenuante «''per chi aiutasse concretamente l'autorità inquirente nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e la cattura dei concorrenti nel reato''»<ref>Cfr art.4 d.l. n.625 15/12/1979, poi convertito nella legge n.15 il 6/02/1980</ref> divenne definitiva nel febbraio 1980, una specifica attenuante per i pentiti di mafia fu introdotta solo undici anni dopo, con l'art.8 del decreto legge n.152, emanato il 13 maggio '91, poi convertito nella legge [[203/1991 (Legge)|203]], approvata il 12 luglio dello stesso anno.


== Il chiodo fisso di Riina ==
==Il chiodo fisso di Riina==
La decisione di Buscetta di collaborare, seguito da molti altri uomini d'onore, fece letteralmente impazzire [[Totò Riina]]. Il "''capo dei capi''" non riusciva a concepire come un uomo d'onore potesse parlare, tradendo la regola fondante del patto mafioso. Tanto che il pentito [[Salvatore Cancemi]] raccontò una volta che:  <blockquote>«Il chiodo fisso per lui erano questi pentiti, perché diceva che il male a Cosa Nostra ce lo stanno facendo loro, perché se non era per i pentiti, usava queste parole: “Si poteva mettere tutto il mondo contro di noi e non ci poteva fare niente”. Quindi, lui usava l’espressione che si voleva giocare i denti per annullare questa legge sui pentiti; era un chiodo fisso per lui. […] C’era anche qualche altra cosa, diciamo, come annullare l’ergastolo, il sequestro dei beni e qualche altra cosa che al momento magari mi sfugge. Ma la cosa che lui… quella che lui chiedeva era di annullare la legge sui pentiti, perché diceva che a noi ci stavano rovinando, ci portavano alla rovina.''<ref>Corte di Assise di Caltanissetta, Sentenza n.23/99 Reg. Sent. N. 29/97 R.G.C.Ass., Procedimento Penale a carico di Agate Mariano + 26</ref>''»</blockquote>La strategia di Cosa Nostra volta a disinnescare la mina del pentitismo, come ha raccontato [[Giovanni Brusca]], comprendeva:<blockquote>«primo, se si riusciva a rintracciarli, di eliminarli; non potendoli rintracciare a loro, di potere arrivare ai familiari o a persone amici, cioè a persone più care a loro, come meglio si poteva bloccare questo fenomeno… Cosa Nostra era preoccupata per i collaboranti… spioni o confidenti; nei confronti dei pentiti, c’è era il massimo della pena, cioè, cercarli per poterli distruggere nella maniera più categorica».<ref>Corte di Assise di Palermo, II Sezione, Procedimento Penale a carico di Bagarella Leoluca Biagio + 66, Udienza del 13 ottobre 1997</ref></blockquote>
La decisione di Buscetta di collaborare, seguito da molti altri uomini d'onore, fece letteralmente impazzire [[Totò Riina]]. Il "''capo dei capi''" non riusciva a concepire come un uomo d'onore potesse parlare, tradendo la regola fondante del patto mafioso. Tanto che il pentito [[Salvatore Cancemi]] raccontò una volta che:  <blockquote>«Il chiodo fisso per lui erano questi pentiti, perché diceva che il male a Cosa Nostra ce lo stanno facendo loro, perché se non era per i pentiti, usava queste parole: “Si poteva mettere tutto il mondo contro di noi e non ci poteva fare niente”. Quindi, lui usava l’espressione che si voleva giocare i denti per annullare questa legge sui pentiti; era un chiodo fisso per lui. […] C’era anche qualche altra cosa, diciamo, come annullare l’ergastolo, il sequestro dei beni e qualche altra cosa che al momento magari mi sfugge. Ma la cosa che lui… quella che lui chiedeva era di annullare la legge sui pentiti, perché diceva che a noi ci stavano rovinando, ci portavano alla rovina.''<ref>Corte di Assise di Caltanissetta, Sentenza n.23/99 Reg. Sent. N. 29/97 R.G.C.Ass., Procedimento Penale a carico di Agate Mariano + 26</ref>''»</blockquote>La strategia di Cosa Nostra volta a disinnescare la mina del pentitismo, come ha raccontato [[Giovanni Brusca]], comprendeva:<blockquote>«primo, se si riusciva a rintracciarli, di eliminarli; non potendoli rintracciare a loro, di potere arrivare ai familiari o a persone amici, cioè a persone più care a loro, come meglio si poteva bloccare questo fenomeno… Cosa Nostra era preoccupata per i collaboranti… spioni o confidenti; nei confronti dei pentiti, c’è era il massimo della pena, cioè, cercarli per poterli distruggere nella maniera più categorica».<ref>Corte di Assise di Palermo, II Sezione, Procedimento Penale a carico di Bagarella Leoluca Biagio + 66, Udienza del 13 ottobre 1997</ref></blockquote>


== Dopo il Maxiprocesso ==
== Dopo il Maxiprocesso==
[[File:Leonardo-Sciascia.jpg|250x250px|thumb|Leonardo Sciascia|alt=Leonardo Sciascia]]
[[File:Leonardo-Sciascia.jpg|250x250px|thumb|Leonardo Sciascia|alt=Leonardo Sciascia]]
=== Il palazzo dei veleni ===
===Il palazzo dei veleni===
Subito dopo la storica sentenza al Maxiprocesso di Palermo, il 16 dicembre 1987, il clima cambiò radicalmente: il pool antimafia fu oggetto di una '''pesante campagna di delegittimazione''', orchestrata da giornali e forze politiche. Falcone, in particolare, fu accusato da democristiani e socialisti di essere '''un giudice comunista'''. A ciò si aggiunsero lettere anonime che accusavano i magistrati del pool di aver fatto un uso improprio e strumentale dei collaboratori di giustizia. Queste lettere provenivano direttamente dall'interno del palazzo di giustizia di Palermo, ribattezzato per questa vicenda dai giornali "'''''palazzo dei veleni'''''".  
Subito dopo la storica sentenza al Maxiprocesso di Palermo, il 16 dicembre 1987, il clima cambiò radicalmente: il pool antimafia fu oggetto di una '''pesante campagna di delegittimazione''', orchestrata da giornali e forze politiche. Falcone, in particolare, fu accusato da democristiani e socialisti di essere '''un giudice comunista'''. A ciò si aggiunsero lettere anonime che accusavano i magistrati del pool di aver fatto un uso improprio e strumentale dei collaboratori di giustizia. Queste lettere provenivano direttamente dall'interno del palazzo di giustizia di Palermo, ribattezzato per questa vicenda dai giornali "'''''palazzo dei veleni'''''".  


Secondo queste lettere, '''prive di qualsiasi fondamento''', Falcone aveva intrattenuto rapporti "''intimistici''" con i pentiti, da "''conversazione accanto al caminetto''", convincendoli a collaborare facendogli promesse in cambio di confessioni. L'apice fu toccato con le lettere del «corvo», in cui si accusava Falcone di aver inviato il pentito Contorno in Sicilia, con la complicità e l'aiuto del vicequestore [[Gianni De Gennaro]], con la missione di sterminare i Corleonesi.  
Secondo queste lettere, '''prive di qualsiasi fondamento''', Falcone aveva intrattenuto rapporti "''intimistici''" con i pentiti, da "''conversazione accanto al caminetto''", convincendoli a collaborare facendogli promesse in cambio di confessioni. L'apice fu toccato con le lettere del «corvo», in cui si accusava Falcone di aver inviato il pentito Contorno in Sicilia, con la complicità e l'aiuto del vicequestore [[Gianni De Gennaro]], con la missione di sterminare i Corleonesi.  


L'arresto di [[Antonino Salvo|Antonino]] e [[Ignazio Salvo]] e quello di [[Vito Ciancimino]] non migliorarono le cose: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non solo colpivano l'ala militare di Cosa Nostra, ma anche prestigiosi esponenti della finanza e della politica.
L'arresto di [[Nino Salvo|Antonino]] e [[Ignazio Salvo]] e quello di [[Vito Ciancimino]] non migliorarono le cose: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non solo colpivano l'ala militare di Cosa Nostra, ma anche prestigiosi esponenti della finanza e della politica.


=== La polemica sui professionisti dell'antimafia ===
===La polemica sui professionisti dell'antimafia===
Al dibattito politico si affiancò anche quello culturale, con il noto articolo pubblicato sulle colonne del Corriere della Sera da [[Leonardo Sciascia]], il [[10 gennaio]] [[1987]], intitolato "[[I professionisti dell'Antimafia]]", in cui si prendeva di mira pesantemente [[Paolo Borsellino]], accusato di saltare le tappe del ''cursus honorum'' classico in magistratura grazie al suo ruolo di giudice istruttore del Maxiprocesso. L'articolo avvelenò pesantemente il clima, gettando benzina sul fuoco, e fu alla base delle ripetute bocciature di Falcone prima come successore alla guida del pool dopo Caponnetto (il CSM gli preferì [[Antonino Meli]], che avrebbe sciolto definitivamente il pool il 30 luglio 1988), poi come membro del CSM, tanto da fargli accettare l'invito dell'allora guardasigilli [[Claudio Martelli]] di guidare l'Ufficio degli Affari penali al ministero di Grazia e Giustizia.
Al dibattito politico si affiancò anche quello culturale, con il noto articolo pubblicato sulle colonne del Corriere della Sera da [[Leonardo Sciascia]], il [[10 gennaio]] [[1987]], intitolato "[[I professionisti dell'Antimafia]]", in cui si prendeva di mira pesantemente [[Paolo Borsellino]], accusato di saltare le tappe del ''cursus honorum'' classico in magistratura grazie al suo ruolo di giudice istruttore del Maxiprocesso. L'articolo avvelenò pesantemente il clima, gettando benzina sul fuoco, e fu alla base delle ripetute bocciature di Falcone prima come successore alla guida del pool dopo Caponnetto (il CSM gli preferì [[Antonino Meli]], che avrebbe sciolto definitivamente il pool il 30 luglio 1988), poi come membro del CSM, tanto da fargli accettare l'invito dell'allora guardasigilli [[Claudio Martelli]] di guidare l'Ufficio degli Affari penali al ministero di Grazia e Giustizia.


== La legge sui pentiti del '91 ==
==La legge sui pentiti del '91==
Dall'Ufficio degli Affari penali, Falcone portò avanti una serie di iniziative che entrarono a far parte della successiva legislazione antimafia, tra cui il progetto della Procura nazionale antimafia e la riorganizzazione delle direzioni distrettuali antimafia, l'embrione del secondo comma del 41bis, nonché la nuova legislazione in materia di collaboratori e testimoni di giustizia.
Dall'Ufficio degli Affari penali, Falcone portò avanti una serie di iniziative che entrarono a far parte della successiva legislazione antimafia, tra cui il progetto della Procura nazionale antimafia e la riorganizzazione delle direzioni distrettuali antimafia, l'embrione del secondo comma del 41bis, nonché la nuova legislazione in materia di collaboratori e testimoni di giustizia.


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Questo articolo prevedeva la sostituzione dell’ergastolo con la pena della reclusioni da dodici a venti anni e la diminuzione delle altre pene da un terzo alla metà, nei confronti dell’imputato per delitti di cui all’art.[[Legge Rognoni - La Torre|416bis]] che “''dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati''.”
Questo articolo prevedeva la sostituzione dell’ergastolo con la pena della reclusioni da dodici a venti anni e la diminuzione delle altre pene da un terzo alla metà, nei confronti dell’imputato per delitti di cui all’art.[[Legge Rognoni - La Torre|416bis]] che “''dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati''.”


== Le polemiche degli anni '90 ==
==Le polemiche degli anni '90==
Nella prima metà degli anni '90 si assistette in tutta Italia ad una vera e propria esplosione nel numero delle collaborazioni di associati a organizzazioni criminali di stampo mafioso. Benché la campagna di delegittimazione avesse subito una poderosa battuta d'arresto a seguito delle stragi di Via Capaci e via D'Amelio, passata l'onda emotiva collettiva, l'opinione pubblica fu nuovamente investita a livello politico-istituzionale e mediatico da nuovi focolai di dubbi e interrogativi sui rischi di un uso improprio e distorto dei contributi e delle testimonianze dei famosi pentiti.
Nella prima metà degli anni '90 si assistette in tutta Italia ad una vera e propria esplosione nel numero delle collaborazioni di associati a organizzazioni criminali di stampo mafioso. Benché la campagna di delegittimazione avesse subito una poderosa battuta d'arresto a seguito delle stragi di Via Capaci e via D'Amelio, passata l'onda emotiva collettiva, l'opinione pubblica fu nuovamente investita a livello politico-istituzionale e mediatico da nuovi focolai di dubbi e interrogativi sui rischi di un uso improprio e distorto dei contributi e delle testimonianze dei famosi pentiti.


=== Il primo attacco alla legge dopo le stragi: Berlusconi e Forza Italia ===
===Il primo attacco alla legge dopo le stragi: Berlusconi e Forza Italia===
[[File:Berlusconi forza italia.jpg|200x200px|thumb|Silvio Berlusconi nel marzo del 1994|alt=Silvio Berlusconi]]
[[File:Berlusconi forza italia.jpg|200x200px|thumb|Silvio Berlusconi nel marzo del 1994|alt=Silvio Berlusconi]]
A introdurre il tema nell'agenda politica del paese fu '''[[Silvio Berlusconi]]''', durante la sua prima campagna elettorale, nel 1994. Riporta a tal proposito '''La Repubblica''' del 26 marzo di quell'anno: ''«Basta coi pentiti...». Berlusconi ai suoi: «La legge è da rifare»'': davanti a mille persone, presenti all'Hotel Hilton per seguire il suo dibattito con Occhetto, il Cavaliere attaccò pesantemente lo strumento processuale, sostenendo: <blockquote>«In Italia ci sono circa 400 collaboratori di giustizia a disposizione della magistratura. Ma mentre in America i pentiti parlano una volta, dicono tutto quello che sanno e poi tacciono per sempre, in Italia parlano quando e come vogliono. [...] Questa gente, potendo essere riascoltata, si sente quasi in dovere di aggiungere altri particolari e fornire altri indizi per ottenere vantaggi economici e maggiore protezione.»</blockquote>Sul tema si aprì una vera e propria guerra di religione, con la Sinistra attraverso [[Luciano Violante]] e la magistratura con [[Bruno Siclari]] (allora procuratore nazionale antimafia) che si schierarono a difesa della legge. L'Unità titolò in prima pagina "''Stanno tentando di delegittimarli''", riportando un'intervista all'allora vice-direttore del Servizio centrale operativo, [[Antonio Manganelli]], che sosteneva come i pentiti siano un patrimonio per la giustizia e lo Stato. Tuttavia, una serie di vicende, anche gravi, portarono il pentitismo a prestare il fianco alla volontà liquidatoria di una parte del nuovo Parlamento della Seconda Repubblica.
A introdurre il tema nell'agenda politica del paese fu '''[[Silvio Berlusconi]]''', durante la sua prima campagna elettorale, nel 1994. Riporta a tal proposito '''La Repubblica''' del 26 marzo di quell'anno: ''«Basta coi pentiti...». Berlusconi ai suoi: «La legge è da rifare»'': davanti a mille persone, presenti all'Hotel Hilton per seguire il suo dibattito con Occhetto, il Cavaliere attaccò pesantemente lo strumento processuale, sostenendo: <blockquote>«In Italia ci sono circa 400 collaboratori di giustizia a disposizione della magistratura. Ma mentre in America i pentiti parlano una volta, dicono tutto quello che sanno e poi tacciono per sempre, in Italia parlano quando e come vogliono. [...] Questa gente, potendo essere riascoltata, si sente quasi in dovere di aggiungere altri particolari e fornire altri indizi per ottenere vantaggi economici e maggiore protezione.»</blockquote>Sul tema si aprì una vera e propria guerra di religione, con la Sinistra attraverso [[Luciano Violante]] e la magistratura con [[Bruno Siclari]] (allora [[procuratore nazionale antimafia]]) che si schierarono a difesa della legge. L'Unità titolò in prima pagina "''Stanno tentando di delegittimarli''", riportando un'intervista all'allora vice-direttore del Servizio centrale operativo, [[Antonio Manganelli]], che sosteneva come i pentiti siano un patrimonio per la giustizia e lo Stato. Tuttavia, una serie di vicende, anche gravi, portarono il pentitismo a prestare il fianco alla volontà liquidatoria di una parte del nuovo Parlamento della Seconda Repubblica.


=== Il caso Di Maggio ===
===Il caso Di Maggio===
Ad avvelenare decisamente il clima e ad orientare le forze politiche per una decisa revisione della normativa sui collaboratori di giustizia sarà il cosiddetto "'''Caso Di Maggio'''". [[Baldassarre Di Maggio]] era stato il pentito grazie alle rivelazioni del quale si arrivò alla cattura di [[Totò Riina]]. Intascata la taglia prevista di '''500 milioni di lire''', anziché darsi ad una nuova vita, il pentito fondò con quei soldi '''un proprio clan mafioso''' con altri collaboratori, accomunati dall'odio nei confronti della famiglia Brusca di San Giuseppe Jato. Approfittando dell'arresto di [[Giovanni Brusca|Giovanni]] ed [[Enzo Salvatore Brusca]], catturati nel [[1996]], il clan Di Maggio operava sul territorio indisturbato, dedicandosi anche ad estorsioni ed omicidi. Di Maggio fu arrestato il 14 ottobre 1997, ponendo al nuovo governo di centrosinistra guidato da Romano Prodi la questione di una riforma che correggesse le distorsioni generate dalla normativa.
Ad avvelenare decisamente il clima e ad orientare le forze politiche per una decisa revisione della normativa sui collaboratori di giustizia sarà il cosiddetto "'''Caso Di Maggio'''". [[Baldassarre Di Maggio]] era stato il pentito grazie alle rivelazioni del quale si arrivò alla cattura di [[Totò Riina]]. Intascata la taglia prevista di '''500 milioni di lire''', anziché darsi ad una nuova vita, il pentito fondò con quei soldi '''un proprio clan mafioso''' con altri collaboratori, accomunati dall'odio nei confronti della famiglia Brusca di San Giuseppe Jato. Approfittando dell'arresto di [[Giovanni Brusca|Giovanni]] ed [[Enzo Salvatore Brusca]], catturati nel [[1996]], il clan Di Maggio operava sul territorio indisturbato, dedicandosi anche ad estorsioni ed omicidi. Di Maggio fu arrestato il 14 ottobre 1997, ponendo al nuovo governo di centrosinistra guidato da Romano Prodi la questione di una riforma che correggesse le distorsioni generate dalla normativa.


Ben prima del caso Di Maggio, però, l'allarme su un sistema di protezione giunto oramai al collasso fu lanciato dall'allora ministro dell'Interno [[Giorgio Napolitano]], il quale, a seguito della presentazione di una relazione sui collaboratori di giustizia in Parlamento, annunciò un «''giro di vite sui pentiti''»<ref>Napolitano: giro di vite sui pentiti, La Stampa, Martedì 3 settembre 1996, pagina 6</ref>.
Ben prima del caso Di Maggio, però, l'allarme su un sistema di protezione giunto oramai al collasso fu lanciato dall'allora ministro dell'Interno [[Giorgio Napolitano]], il quale, a seguito della presentazione di una relazione sui collaboratori di giustizia in Parlamento, annunciò un «''giro di vite sui pentiti''»<ref>Napolitano: giro di vite sui pentiti, La Stampa, Martedì 3 settembre 1996, pagina 6</ref>.


=== Le accuse di Spatola ===
===Le accuse di Spatola===
Ad aggiungere benzina sul fuoco furono le accuse mosse da uno dei pentiti storici, [[Rosario Spatola]], che in un esposto inviato ai presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e ai giornali denunciò una serie di distorsioni e gravi fatti, tra i quali spiccò quella di concordare le versioni a tavolino, in cambio di regalie elargite dalla struttura di protezione. Va detto che le accuse di Spatola, la cui attendibilità non fu mai provata, arrivarono solo dopo la revoca, nel giugno 1997, dei benefici previsti dal programma di protezione perché, a parere della Commissione centrale, aveva esaurito il suo contributo ai dibattimenti e violato alcune regole comportamentali previste dalla legge.  
Ad aggiungere benzina sul fuoco furono le accuse mosse da uno dei pentiti storici, [[Rosario Spatola]], che in un esposto inviato ai presidenti delle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e ai giornali denunciò una serie di distorsioni e gravi fatti, tra i quali spiccò quella di concordare le versioni a tavolino, in cambio di regalie elargite dalla struttura di protezione. Va detto che le accuse di Spatola, la cui attendibilità non fu mai provata, arrivarono solo dopo la revoca, nel giugno 1997, dei benefici previsti dal programma di protezione perché, a parere della Commissione centrale, aveva esaurito il suo contributo ai dibattimenti e violato alcune regole comportamentali previste dalla legge.  


== La proposta di legge Flick-Napolitano ==
==La proposta di legge Flick-Napolitano ==
[[File:Napolitano ministro 1997.jpg|250px|thumb|right|Giorgio Napolitano, allora ministro dell'Interno, con il Presidente del Consiglio Romano Prodi, nel 1997]]
[[File:Napolitano ministro 1997.jpg|250px|thumb|right|Giorgio Napolitano, allora ministro dell'Interno, con il Presidente del Consiglio Romano Prodi, nel 1997]]
L'11 marzo 1997, il ministro dell'Interno Napolitano e quello di Grazia e Giustizia [[Giovanni Maria Flick|Flick]] presentarono un disegno di legge<ref>Cfr "Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni in favore delle persone che prestano testimonianza" http://www.senato.it/leg/13/BGT/Schede/Ddliter/9075.htm</ref> sui collaboratori di giustizia, recependo tutte le principali obiezioni critiche scaturite dal dibattito politico e giornalistico dei mesi precedenti. Gli obiettivi espliciti della riforma erano tre:
L'11 marzo 1997, il ministro dell'Interno Napolitano e quello di Grazia e Giustizia [[Giovanni Maria Flick|Flick]] presentarono un disegno di legge<ref>Cfr "Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni in favore delle persone che prestano testimonianza" http://www.senato.it/leg/13/BGT/Schede/Ddliter/9075.htm</ref> sui collaboratori di giustizia, recependo tutte le principali obiezioni critiche scaturite dal dibattito politico e giornalistico dei mesi precedenti. Gli obiettivi espliciti della riforma erano tre:
# impedire le cosiddette «dichiarazioni a rate» del pentito;
#impedire le cosiddette «dichiarazioni a rate» del pentito;
# abolire l'impunità totale e prevedere un congruo periodo di detenzione dell'ex-mafioso;
#abolire l'impunità totale e prevedere un congruo periodo di detenzione dell'ex-mafioso;
# consentire il sequestro e la confisca dei beni del pentito acquisiti illecitamente.
# consentire il sequestro e la confisca dei beni del pentito acquisiti illecitamente.


== I processi ai politici ==
==I processi ai politici==
La presentazione del disegno di legge non placò gli animi dei detrattori della collaborazione presenti in Parlamento, anzi. In coincidenza con i cosiddetti "processi politici" che vedevano figure di primo piano della Prima Repubblica sotto processo per le dichiarazioni rese dai pentiti portò il livello dello scontro tra le forze politiche ai massimi. Esattamente come ai tempi del Maxiprocesso, parole come «''pentiti ad orologeria''» e «''pentitocrazia''» compaiono nuovamente nel dibattito politico.  
La presentazione del disegno di legge non placò gli animi dei detrattori della collaborazione presenti in Parlamento, anzi. In coincidenza con i cosiddetti "processi politici" che vedevano figure di primo piano della Prima Repubblica sotto processo per le dichiarazioni rese dai pentiti portò il livello dello scontro tra le forze politiche ai massimi. Esattamente come ai tempi del Maxiprocesso, parole come «''pentiti ad orologeria''» e «''pentitocrazia''» compaiono nuovamente nel dibattito politico.  


In particolare, tra i processi più contestati dai detrattori dei pentiti vi fu quello a '''[[Giulio Andreotti]]''' (il dominus democristiano della Prima Repubblica), a '''[[Francesco Musotto]]''' (ex-socialista, noto avvocato), a '''[[Calogero Mannino (politico)|Calogero Mannino]]''' (ex-potente ministro dc), '''[[Franz Gorgone]]''' (potente notabile dc palermitano) e al questore '''[[Bruno Contrada]]''' (numero 3 del Sisde). A scatenare i garantisti presenti in Parlamento furono in particolare i 30 mesi di detenzione preventiva scontati da quest'ultimo.
In particolare, tra i processi più contestati dai detrattori dei pentiti vi fu quello a '''[[Giulio Andreotti]]''' (il dominus democristiano della Prima Repubblica), a '''[[Francesco Musotto]]''' (ex-socialista, noto avvocato), a '''[[Calogero Mannino (politico)|Calogero Mannino]]''' (ex-potente ministro dc), '''[[Franz Gorgone]]''' (potente notabile dc palermitano) e al questore '''[[Bruno Contrada]]''' (numero 3 del Sisde). A scatenare i garantisti presenti in Parlamento furono in particolare i 30 mesi di detenzione preventiva scontati da quest'ultimo.


== La nuova strategia di Cosa Nostra: «il recupero del figliol prodigo» ==
==La nuova strategia di Cosa Nostra: «il recupero del figliol prodigo»==
Alle soglie del nuovo millennio, Cosa Nostra cambiò decisamente strategia nei confronti dei collaboratori di giustizia: il pentito non sarebbe più stato condannato a morte, senza appello, ma si sarebbe sfruttato il mutato clima a suo sfavore agli occhi dello Stato e dell'opinione pubblica '''per cercare di ricondurlo al silenzio e in seno all'organizzazione'''. Questa nuova strategia è stata definita dagli inquirenti «''il recupero figliol prodigo''». Nella nuova fase, il perdono veniva considerato più remunerativo nel lungo periodo della punizione estrema decisa da Riina e dai Corleonesi ai tempi del Maxiprocesso.
Alle soglie del nuovo millennio, Cosa Nostra cambiò decisamente strategia nei confronti dei collaboratori di giustizia: il pentito non sarebbe più stato condannato a morte, senza appello, ma si sarebbe sfruttato il mutato clima a suo sfavore agli occhi dello Stato e dell'opinione pubblica '''per cercare di ricondurlo al silenzio e in seno all'organizzazione'''. Questa nuova strategia è stata definita dagli inquirenti «''il recupero figliol prodigo''». Nella nuova fase, il perdono veniva considerato più remunerativo nel lungo periodo della punizione estrema decisa da Riina e dai Corleonesi ai tempi del Maxiprocesso.


== La controriforma del 2001 ==
==La controriforma del 2001 ==
Il [[13 febbraio]] [[2001]] venne approvato il disegno di legge di iniziativa governativa Flick-Napolitano, recante la «''Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza''», d'ora in avanti noto come legge n. [[45/2001 (Legge)|45/2001]].
Il [[13 febbraio]] [[2001]] venne approvato il disegno di legge di iniziativa governativa Flick-Napolitano, recante la «''Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza''», d'ora in avanti noto come legge n. [[45/2001 (Legge)|45/2001]].


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Le principali novità introdotte dalla 45/2001 possono essere riassunti in cinque punti:
Le principali novità introdotte dalla 45/2001 possono essere riassunti in cinque punti:
* l'introduzione di nuovi strumenti e procedure per garantire la genuinità delle dichiarazioni e la trasparenza nella gestione dei pentiti, uno su tutti il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
* l'introduzione di nuovi strumenti e procedure per garantire la genuinità delle dichiarazioni e la trasparenza nella gestione dei pentiti, uno su tutti il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
* lo sganciamento del sistema premiale da quello tutorio;
*lo sganciamento del sistema premiale da quello tutorio;
* l'accentuata diversificazione delle misure di protezione dei pentiti, a seguito di rigorosa valutazione del reale pericolo a cui sarebbero esposti;
*l'accentuata diversificazione delle misure di protezione dei pentiti, a seguito di rigorosa valutazione del reale pericolo a cui sarebbero esposti;
* la definizione di una nuova disciplina con criteri rigorosi per la concessione, la revoca e la modifica dei benefici penitenziari;
*la definizione di una nuova disciplina con criteri rigorosi per la concessione, la revoca e la modifica dei benefici penitenziari;
* la regolamentazione dei presupposti per la revoca della custodia cautelare.
*la regolamentazione dei presupposti per la revoca della custodia cautelare.


=== Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ===
===Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione===
[[File:Fassinoministro.jpg|200px|thumb|Piero Fassino nel 2001, allora Ministro di Grazia e Giustizia|alt=Piero Fassino]]
[[File:Fassinoministro.jpg|200px|thumb|Piero Fassino nel 2001, allora Ministro di Grazia e Giustizia|alt=Piero Fassino]]
La riformulazione dell’art.16-''quater'' del d.l. n.8/91 (convertito, con modificazioni, nella [[82/91 (Legge)|82/91]]) prevede che la persona indagata, imputata o condannata per un delitto di tipo mafioso, che manifesti la volontà di collaborare, deve rendere al procuratore della Repubblica <blockquote>«entro il termine di '''180 giorni''' dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogata, nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza, oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori e altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente.»</blockquote>Per prevenire le cosiddette «dichiarazioni a rate», il verbale deve obbligatoriamente contenere anche '''una dichiarazione finale''' con la quale il collaboratore afferma «''di non essere in possesso di notizie ed informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.''»  
La riformulazione dell’art.16-''quater'' del d.l. n.8/91 (convertito, con modificazioni, nella [[82/91 (Legge)|82/91]]) prevede che la persona indagata, imputata o condannata per un delitto di tipo mafioso, che manifesti la volontà di collaborare, deve rendere al procuratore della Repubblica <blockquote>«entro il termine di '''180 giorni''' dalla suddetta manifestazione di volontà, tutte le notizie in suo possesso utili alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze sui quali è interrogata, nonché degli altri fatti di maggiore gravità ed allarme sociale di cui è a conoscenza, oltre che alla individuazione e alla cattura dei loro autori e altresì le informazioni necessarie perché possa procedersi alla individuazione, al sequestro e alla confisca del denaro, dei beni e di ogni altra utilità dei quali essa stessa o, con riferimento ai dati a sua conoscenza, altri appartenenti a gruppi criminali dispongono direttamente o indirettamente.»</blockquote>Per prevenire le cosiddette «dichiarazioni a rate», il verbale deve obbligatoriamente contenere anche '''una dichiarazione finale''' con la quale il collaboratore afferma «''di non essere in possesso di notizie ed informazioni processualmente utilizzabili su altri fatti o situazioni, anche non connessi o collegati a quelli riferiti, di particolare gravità o comunque tali da evidenziare la pericolosità sociale di singoli soggetti o di gruppi criminali.''»  
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Inoltre, l'obbligo a rendere un'informativa completa è circoscritto alle sole notizie «processualmente utilizzabili», che possano formare oggetto di testimonianza a norma dell'art.194 del c.p.p., mentre sono escluse notizie apprese da «voci correnti o da situazioni a queste assimilabili», che, a causa della loro genericità, possono svolgere solo una funzione preventiva o investigativa, onde evitare di compromettere la riservatezza o l'onore di soggetti estranei al procedimento.
Inoltre, l'obbligo a rendere un'informativa completa è circoscritto alle sole notizie «processualmente utilizzabili», che possano formare oggetto di testimonianza a norma dell'art.194 del c.p.p., mentre sono escluse notizie apprese da «voci correnti o da situazioni a queste assimilabili», che, a causa della loro genericità, possono svolgere solo una funzione preventiva o investigativa, onde evitare di compromettere la riservatezza o l'onore di soggetti estranei al procedimento.


=== L'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni ===
===L'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni===
L'ultimo comma del riformulato art.16-''quater'' stabilisce inoltre che le dichiarazioni rese dal pentito oltre il termine di 180 giorni «''non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità''». Il che significa che sono utilizzabili ai fini probatori, oltre il termine dei 180 giorni, le sole dichiarazioni '''rese a favore e non contro terze persone''' o quelle divenute irripetibili.  
L'ultimo comma del riformulato art.16-''quater'' stabilisce inoltre che le dichiarazioni rese dal pentito oltre il termine di 180 giorni «''non possono essere valutate ai fini della prova dei fatti in esse affermati contro le persone diverse dal dichiarante, salvo i casi di irripetibilità''». Il che significa che sono utilizzabili ai fini probatori, oltre il termine dei 180 giorni, le sole dichiarazioni '''rese a favore e non contro terze persone''' o quelle divenute irripetibili.  


=== Le nuove procedure per garantire la genuinità della collaborazione ===
=== Le nuove procedure per garantire la genuinità della collaborazione===
Al fine di preservare l'autenticità e la genuinità della collaborazione, la 45/2001 introduce anche nuove procedure per evitare che questa venga compromessa da colloqui con organi investigativi o incontri con altri collaboratori o soggetti diversi.
Al fine di preservare l'autenticità e la genuinità della collaborazione, la 45/2001 introduce anche nuove procedure per evitare che questa venga compromessa da colloqui con organi investigativi o incontri con altri collaboratori o soggetti diversi.


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Inoltre, il collaboratore non può assolutamente intrattenere alcun tipo di corrispondenza, sia essa epistolare, telegrafica o telefonica, oltre ad avere incontri, con altri criminali o collaboratori di giustizia, salva, in quest'ultimo caso, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per finalità connesse a esigenze di protezione, ovvero per gravi esigenze familiari, qualora il collaboratore da incontrare sia un parente.
Inoltre, il collaboratore non può assolutamente intrattenere alcun tipo di corrispondenza, sia essa epistolare, telegrafica o telefonica, oltre ad avere incontri, con altri criminali o collaboratori di giustizia, salva, in quest'ultimo caso, l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria per finalità connesse a esigenze di protezione, ovvero per gravi esigenze familiari, qualora il collaboratore da incontrare sia un parente.


=== Provvedimenti in materia di sequestro e confisca dei beni del collaboratore ===
===Provvedimenti in materia di sequestro e confisca dei beni del collaboratore===
Al fine di impedire il riciclaggio o comunque il godimento di ricchezze accumulate in maniera illecita, l'articolo 16-''quater'' impone al collaboratore di giustizia, in sede di redazione del verbale, di fornire tutte le informazioni necessarie per procedere all'individuazione, al sequestro e alla confisca di beni e di ogni altra utilità dei quali essi stessi o atri appartenenti al gruppo criminale dispongano direttamente o indirettamente. La disposizione di legge va letta in collegamento con l'art.12, comma 2, lettera e), del d.l. 8/91, in base al quale il collaboratore ha l'obbligo di specificare tutti i beni e le altre utilità di cui dispone direttamente o indirettamente, nonché quello di versare, subito dopo, il denaro frutto di attività illecite, affinché «''l'Autorità giudiziaria provveda all'immediato sequestro''». La falsità delle dichiarazioni rese dal collaboratore è oggi sanzionata con la revoca delle misure di tutela e con la possibile revoca dell'attenuante, oltre che dei benefici penitenziari.
Al fine di impedire il riciclaggio o comunque il godimento di ricchezze accumulate in maniera illecita, l'articolo 16-''quater'' impone al collaboratore di giustizia, in sede di redazione del verbale, di fornire tutte le informazioni necessarie per procedere all'individuazione, al sequestro e alla confisca di beni e di ogni altra utilità dei quali essi stessi o atri appartenenti al gruppo criminale dispongano direttamente o indirettamente. La disposizione di legge va letta in collegamento con l'art.12, comma 2, lettera e), del d.l. 8/91, in base al quale il collaboratore ha l'obbligo di specificare tutti i beni e le altre utilità di cui dispone direttamente o indirettamente, nonché quello di versare, subito dopo, il denaro frutto di attività illecite, affinché «''l'Autorità giudiziaria provveda all'immediato sequestro''». La falsità delle dichiarazioni rese dal collaboratore è oggi sanzionata con la revoca delle misure di tutela e con la possibile revoca dell'attenuante, oltre che dei benefici penitenziari.


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Rispetto alla destinazione dei beni confiscati, la nuova legge dispone che il 60% di essi venga utilizzato per coprire l'attuazione delle speciali misure di protezione, mentre il 15% venga elargito a favore delle vittime dei reati di terrorismo e criminalità organizzata, previste dalla legge n.302/90.
Rispetto alla destinazione dei beni confiscati, la nuova legge dispone che il 60% di essi venga utilizzato per coprire l'attuazione delle speciali misure di protezione, mentre il 15% venga elargito a favore delle vittime dei reati di terrorismo e criminalità organizzata, previste dalla legge n.302/90.


=== La revisione della sentenza di condanna, in caso di falsità della dichiarazione ===
===La revisione della sentenza di condanna, in caso di falsità della dichiarazione===
La 45/2001 ha anche modificato la disciplina della revisione della sentenza di condanna che era contenuta negli ultimi tre commi dell'art.8 del d.l. n.152/91. Questo istituto, di natura eccezionale e scarsamente applicato in passato, permetteva, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d'appello competente, '''di riformare in negativo la sentenza irrevocabile di condanna''' con cui erano state concesse le attenuanti, qualora le dichiarazioni rese dal collaboratore si fossero rivelate successivamente false o reticenti.   
La 45/2001 ha anche modificato la disciplina della revisione della sentenza di condanna che era contenuta negli ultimi tre commi dell'art.8 del d.l. n.152/91. Questo istituto, di natura eccezionale e scarsamente applicato in passato, permetteva, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d'appello competente, '''di riformare in negativo la sentenza irrevocabile di condanna''' con cui erano state concesse le attenuanti, qualora le dichiarazioni rese dal collaboratore si fossero rivelate successivamente false o reticenti.   


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Qualora il giudice accogliesse la domanda di revisione, egli può disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'applicazione di una misura cautelare, ai sensi dell'art.16-''septies'', comma 4 e 5, del d.l. n.8/91. Non solo, qualora le circostanze attenuanti siano state applicate con sentenza ancora revocabile, è facoltà del pm richiederne la restituzione nel termine per impugnare la sentenza. Se poi le dichiarazioni false o reticenti integrano il delitto di calunnia, la pena è aumentata da un terzo alla metà o, se uno dei benefici è già stato concesso, dalla metà ai due terzi.   
Qualora il giudice accogliesse la domanda di revisione, egli può disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'applicazione di una misura cautelare, ai sensi dell'art.16-''septies'', comma 4 e 5, del d.l. n.8/91. Non solo, qualora le circostanze attenuanti siano state applicate con sentenza ancora revocabile, è facoltà del pm richiederne la restituzione nel termine per impugnare la sentenza. Se poi le dichiarazioni false o reticenti integrano il delitto di calunnia, la pena è aumentata da un terzo alla metà o, se uno dei benefici è già stato concesso, dalla metà ai due terzi.   


=== L'abolizione dell'impunità totale e i nuovi provvedimenti cautelari personali ===
===L'abolizione dell'impunità totale e i nuovi provvedimenti cautelari personali===
Il precedente regime cautelare prevedeva all'art.275, comma 3 (tutt'ora vigente), l'applicazione obbligatoria della custodia cautelare in carcere per i soggetti indagati o imputati per delitti di tipo mafioso, a meno che questi non decidessero di collaborare: in tal caso veniva garantita la possibilità al pentito di ottenere la custodia in locali diversi dal carcere «''per il tempo necessario alla definizione dello speciale programma di protezione''». La semplice scelta a collaborare consentiva ai pentiti di sottrarsi alla pena detentiva, anche prima che se ne vagliasse l'effettiva attendibilità in sede processuale, con l'effetto di incoraggiare false collaborazioni da parte di soggetti che continuavano ad avere rapporti con il gruppo criminale d'appartenenza.  
Il precedente regime cautelare prevedeva all'art.275, comma 3 (tutt'ora vigente), l'applicazione obbligatoria della custodia cautelare in carcere per i soggetti indagati o imputati per delitti di tipo mafioso, a meno che questi non decidessero di collaborare: in tal caso veniva garantita la possibilità al pentito di ottenere la custodia in locali diversi dal carcere «''per il tempo necessario alla definizione dello speciale programma di protezione''». La semplice scelta a collaborare consentiva ai pentiti di sottrarsi alla pena detentiva, anche prima che se ne vagliasse l'effettiva attendibilità in sede processuale, con l'effetto di incoraggiare false collaborazioni da parte di soggetti che continuavano ad avere rapporti con il gruppo criminale d'appartenenza.  


Per questo motivo, la 45/2001 vieta all'art.16-''octies'' la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare per il solo fatto che la persona esprima la volontà di collaborare, a meno che il giudice non abbia acquisito, anche grazie al parere del procuratore nazionale antimafia, elementi dai quali sia possibile desumere l'esclusione dei collegamenti con la criminalità organizzata di stampo mafioso.
Per questo motivo, la 45/2001 vieta all'art.16-''octies'' la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare per il solo fatto che la persona esprima la volontà di collaborare, a meno che il giudice non abbia acquisito, anche grazie al parere del procuratore nazionale antimafia, elementi dai quali sia possibile desumere l'esclusione dei collegamenti con la criminalità organizzata di stampo mafioso.


=== Concessione, revoca e modifica dei benefici penitenziari ===
=== Concessione, revoca e modifica dei benefici penitenziari===
La 45/2001 ha introdotto anche criteri molto più rigorosi ed esclusivi nella concessione, nella revoca e nella modifica dei benefici penitenziari per i soggetti che decidano di collaborare. Mentre il testo originario del '91 indicava come potenziali beneficiari del programma di protezione (e quindi dei benefici penitenziari ad esso connessi) gli autori dei delitti per i quali era obbligatorio l'arresto in flagranza ai sensi dell'art.380 del c.p.p., la nuova normativa li circoscrive '''ai soli autori di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale''' (art.51, comma 3bis, c.p.p.).
La 45/2001 ha introdotto anche criteri molto più rigorosi ed esclusivi nella concessione, nella revoca e nella modifica dei benefici penitenziari per i soggetti che decidano di collaborare. Mentre il testo originario del '91 indicava come potenziali beneficiari del programma di protezione (e quindi dei benefici penitenziari ad esso connessi) gli autori dei delitti per i quali era obbligatorio l'arresto in flagranza ai sensi dell'art.380 del c.p.p., la nuova normativa li circoscrive '''ai soli autori di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale''' (art.51, comma 3bis, c.p.p.).


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I benefici penitenziari possono essere concessi '''solo dopo la redazione del verbale illustrativo''' e solo dopo una valutazione da parte del giudice delle caratteristiche della collaborazione, della pericolosità sociale e della condotta, anche processuale, del pentito, il quale non deve essersi «mai rifiutato  di sottoporsi a interrogatorio o ad esame o ad altro atto d'indagine», nonché a seguito dell'accertamento del ravvedimento, inteso come assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, stando all'art.16-''nonies'', comma 3 e 4.
I benefici penitenziari possono essere concessi '''solo dopo la redazione del verbale illustrativo''' e solo dopo una valutazione da parte del giudice delle caratteristiche della collaborazione, della pericolosità sociale e della condotta, anche processuale, del pentito, il quale non deve essersi «mai rifiutato  di sottoporsi a interrogatorio o ad esame o ad altro atto d'indagine», nonché a seguito dell'accertamento del ravvedimento, inteso come assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, stando all'art.16-''nonies'', comma 3 e 4.
Oltre a ciò, la 45/2001 condiziona la concessione dei benefici solo nel caso in cui la collaborazione venga definita '''importante''', il verbale venga redatto entro i tempi previsti e che il collaboratore abbia espiato una parte della pena inflitta (un quarto oppure 10 anni, se condannato all'ergastolo), tranne che nel caso in cui il beneficio richiesto sia un permesso premio (art.16-''nonies'', comma 4).
Oltre a ciò, la 45/2001 condiziona la concessione dei benefici solo nel caso in cui la collaborazione venga definita '''importante''', il verbale venga redatto entro i tempi previsti e che il collaboratore abbia espiato una parte della pena inflitta (un quarto oppure 10 anni, se condannato all'ergastolo), tranne che nel caso in cui il beneficio richiesto sia un permesso premio (art.16-''nonies'', comma 4).


I benefici penitenziari concessi al collaboratore possono essere '''revocati o modificati d'ufficio''' (o su proposta o parere del procuratore nazionale antimafia) per gli stessi motivi che giustificano la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione oppure per la revisione della sentenza con la quale sono state applicate le attenuanti.
I benefici penitenziari concessi al collaboratore possono essere '''revocati o modificati d'ufficio''' (o su proposta o parere del procuratore nazionale antimafia) per gli stessi motivi che giustificano la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione oppure per la revisione della sentenza con la quale sono state applicate le attenuanti.


== Effetti e critiche alla 45/2001 ==
==Effetti e critiche alla 45/2001==
La critica più dura alla legge venne dalle colonne del Corriere della Sera il 18 marzo 2001 da parte del neo-procuratore di Palermo '''[[Pietro Grasso]]''', che in un'intervista a Felice Cavallaro disse: «''Se fossi un mafioso, non mi pentirei più''»<ref>Corriere della Sera, 18/03/2001</ref>. Secondo l'allora procuratore, la legge era fortemente disincentivante e avrebbe reso molto più conveniente per il mafioso stare zitto, piuttosto che parlare. E, infatti, rispetto al passato, '''il numero di pentiti si ridusse drasticamente''', passando dai 1214 del 1996 ai 1120 del 2012<ref>Cfr l'ultima "Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione", disponibile qui http://www.poliziadistato.it/articolo/26546/</ref>. Di questi, 472 sono pentiti di [[Camorra]], 306 di [[Cosa Nostra]], 123 di [['Ndrangheta|'ndrangheta]], 105 della [[Sacra Corona Unita]] ed i rimanenti 114 classificabili come appartenenti ad altre organizzazioni criminali.  
La critica più dura alla legge venne dalle colonne del Corriere della Sera il 18 marzo 2001 da parte del neo-procuratore di Palermo '''[[Pietro Grasso]]''', che in un'intervista a Felice Cavallaro disse: «''Se fossi un mafioso, non mi pentirei più''»<ref>Corriere della Sera, 18/03/2001</ref>. Secondo l'allora procuratore, la legge era fortemente disincentivante e avrebbe reso molto più conveniente per il mafioso stare zitto, piuttosto che parlare. E, infatti, rispetto al passato, '''il numero di pentiti si ridusse drasticamente''', passando dai 1214 del 1996 ai 1120 del 2012<ref>Cfr l'ultima "Relazione al Parlamento sulle speciali misure di protezione sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione", disponibile qui http://www.poliziadistato.it/articolo/26546/</ref>. Di questi, 472 sono pentiti di [[Camorra]], 306 di [[Cosa Nostra]], 123 di [['Ndrangheta|'ndrangheta]], 105 della [[Sacra Corona Unita]] ed i rimanenti 114 classificabili come appartenenti ad altre organizzazioni criminali.  
== Note ==
==Note==


<references></references>
<references></references>


== Bibliografia ==
==Bibliografia ==
*Dino, Alessandra (a cura di). (2006). ''Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica'', Roma, Donzelli editore.
*Falcone, Giovanni (2021). ''La posta in gioco. Interventi e proposte per la lotta alla mafia'', Milano, BUR.


* Dino, Alessandra (a cura di). (2006). ''Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l'opinione pubblica'', Roma, Donzelli editore.
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* Falcone, Giovanni (2021). ''La posta in gioco. Interventi e proposte per la lotta alla mafia'', Milano, BUR.
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