Bruno Contrada: differenze tra le versioni

m
nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
mNessun oggetto della modifica
 
(4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:
{{bozza}}


'''Bruno Contrada''' (Napoli, [[2 settembre]] [[1931]]) è un ex funzionario, agente segreto ed ex poliziotto italiano; è stato dirigente generale della Polizia di Stato, numero tre del Sisde, capo della Mobile di Palermo, e capo della sezione siciliana della Criminalpol. Condannato a 10 anni di reclusione per '''[[Concorso esterno in associazione mafiosa|concorso esterno in associazione mafiosa]]''' in via definitiva nel 2007, il [[7 luglio]] [[2017]] la sentenza è stata dichiarata dalla stessa Corte di Cassazione "''ineseguibile e improduttiva di effetti penali''", dando seguito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che aveva condannato l'Italia in quanto prima del [[1994]], quando la suprema Corte si espresse a sezioni riunite, il reato "''era poco chiaro''".  
'''Bruno Contrada''' (Napoli, [[2 settembre]] [[1931]]) è un ex funzionario, agente segreto ed ex poliziotto italiano; è stato dirigente generale della Polizia di Stato, numero tre del Sisde, capo della Mobile di Palermo, e capo della sezione siciliana della Criminalpol. Condannato a 10 anni di reclusione per '''[[Concorso esterno in associazione mafiosa|concorso esterno in associazione mafiosa]]''' in via definitiva nel 2007, il [[7 luglio]] [[2017]] la sentenza è stata dichiarata dalla stessa Corte di Cassazione "''ineseguibile e improduttiva di effetti penali''", dando seguito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che aveva condannato l'Italia in quanto prima del [[1994]], quando la suprema Corte si espresse a sezioni riunite, il reato "''era poco chiaro''".  
[[File:Bruno Contrada 2.jpg|400px|thumb|right|Bruno Contrada]]


A tal proposito, [[Gian Carlo Caselli]], ex-procuratore capo di Palermo che contestò il reato a Contrada, in un'intervista a "la Stampa"<ref>[http://www.lastampa.it/2017/07/08/italia/cronache/gian-carlo-caselli-sul-caso-contrada-la-suprema-corte-non-ha-capito-quel-reato-esiste-da-sempre-UILP331620vt4tDkNQuQqM/pagina.html Gian Carlo Caselli sul caso Contrada: “La Suprema Corte non ha capito, quel reato esiste da sempre”, la Stampa, 8 luglio 2017]</ref> ha ribadito: "''La Cedu e la Cassazione non prendono in esame i fatti specifici che portano alla responsabilità di Contrada. Quindi non si tratta di un’assoluzione per quanto riguarda i fatti. Che in ogni caso sono e restano gravissimi.''"
A tal proposito, [[Gian Carlo Caselli]], ex-procuratore capo di Palermo che contestò il reato a Contrada, in un'intervista a "la Stampa"<ref>[http://www.lastampa.it/2017/07/08/italia/cronache/gian-carlo-caselli-sul-caso-contrada-la-suprema-corte-non-ha-capito-quel-reato-esiste-da-sempre-UILP331620vt4tDkNQuQqM/pagina.html Gian Carlo Caselli sul caso Contrada: “La Suprema Corte non ha capito, quel reato esiste da sempre”, la Stampa, 8 luglio 2017]</ref> ha ribadito: "''La Cedu e la Cassazione non prendono in esame i fatti specifici che portano alla responsabilità di Contrada. Quindi non si tratta di un’assoluzione per quanto riguarda i fatti. Che in ogni caso sono e restano gravissimi.''"


Sulla stessa scia il commento di '''Marco Travaglio'''<ref>Marco Travaglio, L'età della Pietra, Il Fatto Quotidiano, 9 luglio 2017</ref>, direttore de "Il Fatto Quotidiano": "''Ora, con buona pace della Corte di Strasburgo che la mafia non l'ha mai vista neppure in cartolina, e della nostra Cassazione che invece dovrebbe saperne qualcosa, il reato di concorso esterno non è un'invenzione: è sempre esistito, come il concorso in omicidio, in rapina, in truffa, in corruzione ecc. Nel 1875, quando la Sicilia aveva una Cassazione tutta sua e la mafia si chiamava brigantaggio, già venivano condannati i suoi concorrenti esterni agrigentini per “complicità in associazione di malfattori”. Nel 1982 la legge Rognoni-La Torre creò finalmente il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis del Codice penale) e subito dopo, nel 1987, il pool di Falcone e Borsellino contestò il concorso esterno in associazione mafiosa ai colletti bianchi di Cosa Nostra nella sentenza-ordinanza del maxiprocesso-ter.''"
La sentenza di Strasburgo, in sintesi, aveva motivato la sua decisione con il principio giuridico contenuto nell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani, per il quale “''Nulla poena sine lege''” (niente pena senza una legge che la preveda). Un principio che i giudici di Strasburgo poterono richiamare al caso Contrada solo grazie a '''un errore dei rappresentati dello Stato Italiano''', i giuristi '''Ersilia Spatafora''' e '''Paola Accardo'''<ref>Giuseppe Pipitone, [https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/07/mafia-dopo-la-sentenza-contrada-esultano-i-colletti-bianchi-di-cosa-nostra-legale-dellutri-precedente-importante/3714489/ Mafia, dopo la sentenza Contrada esultano i colletti bianchi di Cosa nostra. Legale Dell’Utri: “Precedente importante”], il Fatto Quotidiano, 7 luglio 2017</ref>, le quali non obiettarono alcunché circa la premessa dei giudici europei che definiva il concorso esterno come “''creazione della giurisprudenza'', quando in realtà ha "''un'origine normativa''", perché scaturisce dalla combinazione tra la norma incriminatrice (l’articolo 416 bis) e l’articolo 110 del codice penale che prevede il concorso in reato. Senza quella contestazione di merito, quindi, la CEDU ha potuto facilmente condannare l’Italia per il caso Contrada ravvisando la violazione dell’art. 7 della Convenzione Europea.


== Biografia ==
== Biografia ==
Riga 25: Riga 26:


== Il processo Contrada ==
== Il processo Contrada ==
* Per approfondire, vedi [[Processo Contrada]]
* Per approfondire, vedi [[Processi Contrada]]


Il processo si aprì l'[[11 febbraio]] [[1994]] di fronte alla V sezione del Tribunale di Palermo, presieduta dal giudice Francesco Ingargiola con giudici a latere Salvatore Barresi (estensore della sentenza di 1° grado) e Donatella Puleo.
Il processo si aprì l'[[11 febbraio]] [[1994]] di fronte alla V sezione del Tribunale di Palermo, presieduta dal giudice Francesco Ingargiola con giudici a latere Salvatore Barresi (estensore della sentenza di 1° grado) e Donatella Puleo.
Riga 33: Riga 34:
all'associazione.
all'associazione.


=== Antefatti: le dichiarazioni dei Pentiti ===
=== La fase dibattimentale ===
==== Gaspare Mutolo ====
All'udienza del [[12 aprile]] [[1994]], compiuto l'accertamento della regolare costituzione delle parti, il Tribunale procedette all'esame delle questioni preliminari concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento.
Già condannato nel [[Maxiprocesso di Palermo]] a tredici anni e dieci mesi di reclusione e 60 milioni di lire di multa, l'uomo di fiducia di [[Rosario Riccobono]], capo-mandamento della famiglia di Partanna-Mondello e componente della Commissione, [[Gaspare Mutolo]] riferì che intorno al [[1975]] [[Cosa Nostra]], rappresentata al suo massimo vertice dal triumvirato [[Stefano Bontate|Bontate]]-[[Salvatore Riina|Riina]]-[[Gaetano Badalamenti|Badalamenti]] era fermamente decisa ad evitare che le Forze dell'Ordine
inoltrassero all'autorità giudiziaria denunce aventi ad oggetto esclusivamente il reato di associazione per
delinquere, poiché in passato da denunce di quel tipo erano derivati gravissimi danni agli uomini d'onore, esposti a continui arresti per qualunque fatto delittuoso di una certa gravità che si potesse verificare nel territorio della loro “egemonia” mafiosa<ref>Ivi, p.134</ref>.


Per raggiungere l'obiettivo emersero due strategie: Bontate e Badalamenti erano più propensi ad adottare una linea più “''morbida''” che consisteva nel tentare prima l’assoggettamento alle esigenze di Cosa Nostra degli uomini dello Stato più “pericolosi” per la mafia e, solo in
In particolare il Pubblico Ministero [[Antonio Ingroia]] chiese e ottenne l'inserimento di alcuni atti c.d. "irripetibili", nonché di alcuni atti ottenuti tramite rogatoria internazionale, formulava richiesta, cui non si opponeva la difesa, di inserimento nel fascicolo del dibattimento di alcuni atti irripetibili nonché di alcuni atti assunti a seguito di commissione rogatoria internazionale, per mera omissione non inseriti nel fascicolo dal GIP.
caso di soggetti irriducibili, procedere alla loro eliminazione fisica; Riina, invece, si era
dimostrato favorevole ad adottare una soluzione drastica di eliminazione diretta ed esemplare.


Mutolo e [[Salvatore Micalizzi]] furono incaricati di controllare gli spostamenti e le abitudini di questi funzionari di polizia, per tenersi pronti ad eventuali azioni "drastiche" nei loro confronti. A quell'epoca Contrada era considerato un possibile obiettivo dell'azione cruenta della mafia. Arrestato nel maggio [[1976]], una volta uscito nel [[1981]] Mutolo venne a sapere direttamente da Rosario Riccobono che Contrada era ormai a disposizione dell'organizzazione<ref>Ivi, p.137</ref>.
Risolte le questioni preliminari, il Presidente dichiarò aperto il dibattimento e il PM procedette all'esposizione introduttiva dei fatti, affermando che il processo prendeva le mosse dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, in particolare [[Tommaso Buscetta]], [[Gaspare Mutolo]], [[Giuseppe Marchese]], [[Rosario Spatola]], [[Francesco Marino Mannoia]], [[Salvatore Cancemi]] e [[Pietro Scavuzzo]], i quali accusavano Contrada di avere mantenuto, fin dal periodo in cui operava presso gli uffici investigativi della Questura di Palermo, '''stabili rapporti con esponenti di spicco di Cosa Nostra''' e di avere posto in essere una continuativa condotta di agevolazione nei loro confronti, realizzata avvalendosi delle notizie a lui note grazie agli incarichi ricoperti; il PM sostenne anche che le dichiarazioni dei pentiti avevano trovato conferma di veridicità in una complessa serie di riscontri di natura obiettiva acquisiti all'esito delle indagini e che il quadro probatorio si era arricchito anche di numerose altre acquisizioni di natura documentale e testimoniale confermative delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.


Per spiegare a Mutolo quanto Contrada fosse diventato “amico”, Riccobono gli aveva raccontato che per ben tre volte, nel corso della sua latitanza, mentre risiedeva in appartamenti siti nella zona tra la via Don Orione, la via Guido Jung e la via Ammiraglio Rizzo a Palermo, il dirigente lo aveva
Nel corso della fase dibattimentale, protrattasi per '''165 udienze''', il Tribunale ascoltò come testimoni i pentiti sopra citati, oltre a 50 testimoni dell'accusa e 144 della difesa, oltre ad altri 58 richiesti a vario titolo da entrambe le parti<ref>Ivi, pp. 8-22</ref>.
avvisato in tempo, tramite l'avvocato Fileccia, in ordine ad imminenti operazioni di Polizia consentendogli di sottrarsi
alla cattura; sempre nello studio dell'avvocato si incontrarono anche per confrontarsi sui sospetti di Riccobono circa un confidente tra le sue fila, ma Contrada si rifiutò di fargli il nome.


In particolare, Mutolo riferì: "''il Riccobono mi dice, tramite il conte Cassina ed un'altra persona, che Stefano Bontate fu il primo ad avere questi contatti, diciamo amichevoli con il dott. Contrada, che dopo, insomma, si sono rafforzati anche con il Riccobono, e che, a dire del Riccobono, anche con altre persone come Inzerillo, come Totò Scaglione, come Michele Greco, insomma, ed i favori li aveva fatti anche a Riina e ad altre persone”... ” perchè quando ci sono queste persone, diciamo importanti, che sono a disposizione di un uomo d’onore a livello di Stefano Bontate o di Saro Riccobono o di Michele Greco, non è che il favore lo possono fare soltanto a quelle persone, cioè tra loro pezzi grossi...''"<ref>Citato dalla trascrizione udienza del 7 giugno 1994</ref>
Nell'udienza del [[13 giugno]] [[1995]] Contrada venne colto da un malore e il Tribunale ne ordinò il ricovero presso l'ospedale Civico di Palermo, disponendo l'acquisizione delle relazioni mediche sulle sue condizioni di salute. All'udienza del [[28 luglio]] la difesa formulò l'istanza di revoca della misura cautelare in carcere, sia per insussistenza delle esigenze cautelari sia per le condizioni di salute di Contrada, ottenendola tre giorni dopo.


==== Francesco Marino Mannoia ====
All'udienza del [[23 novembre]] il PM Antonio Ingroia iniziò a illustrare le proprie conclusioni, concludendo dopo 21 udienze il [[19 gennaio]] [[1996]], chiedendo una pena di 12 anni di reclusione<ref>Ivi, p.23</ref>.  
Tra le dichiarazioni rese da [[Francesco Marino Mannoia|Mannoia]], vi sono quelle relative all'ottenimento della patente per Stefano Bontate grazie all'intervento di Contrada agli inizi degli anni '80<ref>Ivi, p.301</ref>.  


==== Salvatore Cancemi ====
La difesa iniziò a illustrare le proprie conclusioni all'udienza del [[7 febbraio]], concludendo dopo 22 udienze il [[29 marzo]], con la richiesta di assoluzione dell'imputato da tutte le imputazioni "''perché il fatto non sussiste''".
Uomo di fiducia di [[Giuseppe Calò]] e collaboratore di giustizia dal [[1993]], [[Salvatore Cancemi|Cancemi]] dichiarò di aver saputo che Contrada fosse "persona molto vicina" a Bontate e a Riccobono nel [[1976]], prima dal suo capo-decina [[Giovanni Lipari]], poi direttamente da Calò ("''era come dire pane e pasta in Cosa Nostra che il Contrada era nelle mani di Cosa Nostra''"<ref>Ivi, p.338</ref>).


In particolare, confermando le dichiarazioni di Mannoia, disse di aver saputo che Contrada si era interessato di fare avere '''la patente e il porto d'armi a Bontate''' e aveva passato informazioni a Riccobono in ordine a mandati di cattura e altre notizie di interesse per l'organizzazione.
=== Conclusione ===
Il [[5 aprile]] Contrada prese la parole per un ultimo intervento difensivo, dopo il quale il Presidente dichiarò chiuso il dibattimento.  


==== Tommaso Buscetta ====
Alla fine della Camera di Consiglio Contrada '''fu condannato a dieci anni di reclusione''' per concorso esterno in associazione mafiosa, nonché al pagamento delle spese processuali e a quelle relative al proprio mantenimento in carcere durante la custodia cautelare, nonché all'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Il boss dei due mondi riferì che, all'epoca della sua latitanza dopo essere fuggito dal regime di semi-libertà tra il [[1980]] e il [[1981]], aveva manifestato a Riccobono il suo proposito di tornare in Brasile con la famiglia, ma questi aveva tentato di dissuaderlo e di trasferirsi nel territorio di Partanna-Mondello perché "'''''io ho il dott. Contrada''', che mi avviserà se ci sono perquisizioni o ricerche di latitanti in questa zona, quindi qua potrai stare sicuro.''<ref>Ivi, p.385</ref>"


Buscetta disse anche che Riccobono era criticato nell'organizzazione non tanto perché avesse un amico poliziotto, ma perché "''perdeva molto tempo in compagnia del dott. Contrada, non era il solito avvicinamento, la
Contrada fu riconosciuto colpevole di aver reso, pur non facendo parte della struttura organizzativa di “Cosa Nostra” e rimanendovi esterno, "'''''un contributo peculiarmente efficace in relazione alle funzioni pubbliche esercitate''', estrinsecatosi in molteplici singole condotte di agevolazione e rafforzamento dell'associazione mafiosa per un notevole arco temporale''"<ref>Ivi, p.822</ref>.
notizia e basta''" tanto che alcuni gli avevano attribuito l'appellativo di "sbirro".


Buscetta, nel corso dell'interrogatorio, ricordò come moltissimi "uomini d'onore" all'epoca latitanti (tra questi esponenti di primo piano come Riina, Provenzano, Inzerillo e Riccobono) frequentavano abitualmente locali pubblici e i giovani, in particolare, andavano a ballare nei locali notturni di Palermo, in particolare all'Hotel "Zagarella" dei
La sentenza affermò che Contrada<ref>Ivi, p.819</ref>:
cugini Salvo; lui stesso aveva trascorso una latitanza "disinvolta" nel corso della quale era stato portato in giro per la città con la massima tranquillità. Ricordò, a tal proposito, un particolare che lo aveva molto colpito: in quel periodo, si svolgevano '''frequenti riunioni''' di "uomini d'onore" in una casa di proprietà di Salvatore Inzerillo, all'epoca latitante, sita nei pressi dell'aeroporto di Boccadifalco; ogni mattina si alzava dal vicino aeroporto militare un elicottero delle Forze dell'Ordine che, a suo avviso, non poteva non vedere le "centinaia" di macchine di gente che veniva da tutta la Sicilia, posteggiate nei pressi della casa di Inzerillo; quando Buscetta espresse le proprie preoccupazioni al boss, questi lo aveva rassicurato dicendogli
* '''è stata “''persona disponibile''” nei confronti di “Cosa Nostra”''' ed ha intrattenuto rapporti con diversi mafiosi, in particolare con Rosario Riccobono e Stefano Bontate;
che “''non aveva motivo di preoccuparsi''<ref>Ivi, p.390</ref>”.  
* '''ha posto in essere specifiche condotte di favoritismo nei confronti di mafiosi consistenti in agevolazioni''': 1) nel rilascio di patenti a Stefano Bontate e Giuseppe Greco, secondo quanto riferito dai collaboratori di giustizia Salvatore Cancemi e Francesco Marino Mannoia; 2) nel rilascio di porti d’arma ai fratelli Caro secondo quanto riferito dal collaboratore Rosario Spatola;
* '''ha realizzato condotte di agevolazione della latitanza di mafiosi''': in favore di Rosario Riccobono, secondo quanto dichiarato da Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo, ed anche in favore di esponenti dell’area corleonese e dello stesso Salvatore Riina, secondo quanto dichiarato da Giuseppe Marchese che ha riferito anche del privilegiato rapporto che l'imputato intratteneva con Michele e Salvatore Greco;
* '''ha fornito all'organizzazione mafiosa notizie afferenti ad indagini di P.G., di cui era venuto a conoscenza in relazione ai suoi incarichi istituzionali''': al riguardo vanno ricordate le informazioni sulle operazioni interforze realizzate nel trapanese su cui ha riferito Rosario Spatola, la comunicazione in ordine alla telefonata anonima sugli autori dell'omicidio Tagliavia di cui ha detto Giuseppe Marchese, l'episodio riguardante la comunicazione a Rosario Riccobono dell'informale denunzia delle estorsioni subite dal costruttore Gaetano Siracusa riferito da Gaspare Mutolo;
* '''ha avuto incontri diretti con mafiosi''': come Rosario Riccobono, riferito da Rosario Spatola, e come Calogero Musso, mafioso del trapanese facente parte di una cosca alleata di Salvatore Riina, del quale ha parlato Pietro Scavuzzo.


Buscetta dichiarò poi che già nel [[1984]], all'inizio della propria collaborazione, aveva riferito a [[Giovanni Falcone]] di non fidarsi della polizia, in quanto piena di corrotti, a seguito della richiesta del giudice affinché all'interrogatorio partecipasse anche [[Ninni Cassarà]], contrariamente a quanto successo fino a quel momento. Di fronte alla richiesta di un nome, riportò quanto sapeva su Contrada, ma si rifiutò di mettere il tutto a verbale, temendo di non essere creduto anche in merito alle sue dichiarazioni sulla struttura interna di Cosa Nostra.
Si legge poi nella sentenza che la fase dibattimentale permise di accertare altre condotte<ref>Ivi, p. 820</ref>, confermandole da fonti testimoniali e documentali assolutamente autonome dalle prime, in particolare:
* '''specifiche condotte di favoritismo nei confronti di indagati mafiosi''': si veda l'episodio del rinnovo della licenza del porto di pistola ad Alessandro Vanni Calvello nonchè l’incontro concesso tempestivamente nei locali dell’Alto Commissario ad Antonino Salvo;
* '''condotte di agevolazione della latitanza di mafiosi e di soggetti in stretti rapporti criminali con l'organizzazione mafiosa''': vicenda Gentile in relazione alla latitanza del mafioso Salvatore Inzerillo e gli episodi relativi all'agevolazione della fuga dall'Italia di Oliviero Tognoli e di John Gambino;
* '''condotte di interferenza in indagini giudiziarie riguardanti fatti di mafia al fine di deviarne il corso o di comunicare all'organizzazione mafiosa notizie utili''': l'episodio delle intimidazioni alla vedova Parisi e quello attinente alle indagini sui possibili collegamenti tra gli omicidi Giuliano e Ambrosoli;
* '''comportamenti di intimidazione e di freno alle indagini anti-mafia posti in essere nei confronti di funzionari di Polizia''': vedi interventi sui funzionari di P.S. Gentile-Montalbano e Marcello Immordino.


==== Rosario Spatola ====
=== Ulteriori gradi di giudizio ===
[[Rosario Spatola]] riferì di avere saputo da Rosario Caro con cui si trovava la prima volta che aveva avuto modo di
==== Primo Appello ====
incontrare Contrada, che quest'ultimo era un massone "''a disposizione dell'organizzazione Cosa Nostra''<ref>Ivi. p.443</ref>". L'incontro avvenne nella primavera del
Il primo processo di Appello si concluse il [[4 maggio]] [[2001]] '''con un'assoluzione''' per Contrada. La Corte di Appello, infatti, pur condividendo i parametri di diagnosi tecnico-giuridica assunti dal Tribunale di Palermo, ritenne di non poter confermare la sentenza in primo luogo perché le dichiarazioni dei pentiti non avevano portato a fatti dotati di "''necessaria specificità''", in secondo luogo perché non era stata presa in considerazione la "''particolare condizione professionale dell'imputato''", funzionario di polizia a lungo impegnato in indagini antimafia anche contro i suoi principali accusatori<ref>Giorgio Lattanzi, Sentenza di Cassazione, 10 maggio 2007, p.10</ref>.
[[1980]] all'interno di un ristorante "Delfino" di Sferracavallo, gestito da tale Antonio, cognato di "don Ciccio Carollo", uomo d'onore e massone palermitano esercente l'attività di commercio all'ingrosso di bibite ed acque minerali<ref>Ibidem</ref>: Caro fece un cenno di saluto verso un tavolo al quale erano seduti Contrada e Riccobono. Sempre in quell'occasione Caro gli aveva riferito che Contrada era un "buon amico" a cui potersi rivolgere in caso di bisogno o di problemi con la Polizia; suo fratello Federico aveva ottenuto grazie a lui il porto di pistola e lui stesso era in attesa di riceverlo.


Il fatto venne confermato da altri massoni, tra cui l'avvocato Messina, che gli aveva fatto sapere che Contrada da dirigente dell'Alto Commissario aveva fatto trapelare in anticipo notizie su perquisizioni nel trapanese. Lo stesso Spatola, in alcune occasioni in cui si trovava a Campobello, era stato avvisato tempestivamente degli imminenti controlli di Polizia dal suo capo-famiglia [[Antonio Messina]] e così aveva potuto occultare in tempo le armi che deteneva nella propria abitazione.
In sostanza, la sentenza di appello, sebbene rilevasse delle anomalie comportamentali di Contrada (in ipotesi censurabili in separata sede disciplinare) non considerava assistite del sufficiente peso probatorio sia le dichiarazioni dei pentiti sia le altre fonti utilizzate dal tribunale<ref>Ibidem</ref>.


=== Antefatti: ulteriori riscontri testimoniali e documentali ===
==== Primo pronunciamento della Cassazione ====
==== La perquisizione domiciliare a casa Inzerillo e il caso Gentile ====
Il [[12 dicembre]] [[2002]] a Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata dalla II sezione penale, riteneva fondato il ricorso del pubblico ministero e '''annullava con rinvio per nuovo giudizio''' la sentenza d'appello del 4 maggio per la "''radicale carenza della struttura normativa della sentenza''"<ref>Ivi, p.11</ref>.
Tra i riscontri testimoniali e documentali che confermavano le parole dei pentiti, vi fu il c.d. "'''caso Gentile'''", connesso alla perquisizione a casa di [[Salvatore Inzerillo]] il [[12 aprile]] [[1980]].


A seguito di quella perquisizione, il commissario capo Renato Gentile scrisse una relazione di servizio, inviata al dirigente della squadra mobile di Palermo dell'epoca, Giuseppe Impallomeni, in cui faceva presente che:
Le carenze motivazionali correlate a deficitarie o contraddittorie valutazioni del materiale probatorio palesate nella sentenza d'appello, unite a evidenti errori di diritto (per tutti: a fronte della pur ritenuta "sincerità" delle dichiarazioni dei pentiti, le stesse furono ritenute inidonee a superare il vaglio di attendibilità probatoria, avallando l'ipotesi della "sindrome vendicatoria") furono alla base dell'annullamento della prima sentenza di appello.


"''la sera di sabato 12 c.m., nell'androne di questa Squadra Mobile, dopo avere lasciato la S.V., venivo avvicinato dal dott. Contrada che mi chiedeva se fossi andato a fare una perquisizione a casa di Inzerillo Salvatore e se in quell'occasione agenti armati di mitra fossero entrati nelle stanze facendo impaurire i bambini: a questo punto il dott. Contrada aggiungeva che aveva avuto lamentele dai capi-mafia per il modo in cui si era agito. Al che lo scrivente rispose che la perquisizione avvenne in modo normalissimo, senza
==== Secondo processo d'appello ====
violenza e senza armi in pugno, anzi, gli uomini nella stanza dove dormivano le figlie del latitante, si comportarono in modo tale da non farle alzare dal letto, aggiunsi, inoltre, che tutta l’operazione era diretta alla presenza della S.V. Il dott. Contrada aggiungeva che determinati personaggi mafiosi hanno allacciamenti con l'America per cui noi, organi di Polizia non siamo che polvere di fronte a questa grande organizzazione mafiosa: hai visto che fine ha fatto Giuliano?. Nel pomeriggio di oggi la guardia Naso, della sez. catturandi, mi informava che nel pomeriggio di sabato anche lui fu chiamato dal dott. Contrada il quale gli chiese circa l'operazione compiuta presso l'abitazione dell'Inzerillo''<ref>Ivi, p. 562</ref>
Il nuovo processo d'appello iniziò l'[[11 dicembre]] [[2003]] e vide il contributo di un nuovo collaboratore di giustizia, [[Antonino Giuffrè]], capo mandamento della famiglia mafiosa di Caccamo, che parlò anche di un episodio specifico del coinvolgimento di Contrada '''nella latitanza di Totò Riina'''<ref>Salvatore Scaduti, Sentenza di Appello, Corte di Appello di Palermo, 25 febbraio 2006, p.227</ref>.


Durante l'udienza del [[20 maggio]] [[1994]] Renato Gentile confermò integralmente il contenuto della relazione, riferendo che le rimostranze di Contrada lo avevano turbato a tal punto che aveva ritenuto doveroso informare immediatamente il proprio Dirigente. La circostanza fu confermata anche da Impallomeni, che inoltrò la relazione al questore dell'epoca, Vincenzo Immordino, lamentandosi del comportamento di Contrada.
Il [[25 febbraio]] [[2006]] la Corte confermò integralmente la sentenza di primo grado del 5 aprile 1996.


==== L'operazione di polizia del 5 maggio 1980: i rapporti tra Contrada e il Questore Immordino ====
==== La sentenza definitiva di condanna ====
Il [[10 maggio]] [[2007]] la Corte di Cassazione, presidente Giorgio Lattanzi, rigettò il ricorso dei difensori di Contrada e confermò la sentenza d'appello, condannandolo anche al pagamento delle spese processuali. L'ex-numero tre del SISDE venne così tradotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.


L’operazione di Polizia nota come “''blitz del 5/5/1980''” avvenne a seguito della scia di omicidi eccellenti inseriti nell'ambito della [[Seconda Guerra di Mafia]], in particolare dopo l'omicidio del capo della Squadra Mobile [[Boris Giuliano]] ([[21 luglio]] [[1979]]), del giudice [[Cesare Terranova]] ([[25 settembre]]) e del presidente della Regione [[Piersanti Mattarella]] ([[6 gennaio]] [[1980]]).
== Dopo il processo ==
=== La richiesta di grazia e di differimento della pena ===
A fine dicembre 2007 l'avvocato difensore di Contrada, Giuseppe Lipera, inviò al presidente della Repubblica [[Giorgio Napolitano]] una "accorata supplica" al fine di sollecitarlo a concedere la grazia in mancanza di un'esplicita richiesta da parte dell'interessato che, ritenendosi innocente, non intendeva inoltrarla.


Nel dicembre [[1979]] ai vertici della Questura venne posto [[Vincenzo Immordino]], sia per la sua esperienza sia per le sue doti pragmatiche. Per prima cosa, nominò un nuovo capo della Squadra Mobile (Impallomeni) e poi '''chiese un rapporto antimafia''' sulla base del materiale investigativo già esistente presso gli archivi della mobile e della Criminalpol a Contrada e Vittorio Vasquez, che allora lo affiancava alla Criminalpol. Nonostante i numerosi solleciti Contrada tardava a portare a compimento l'incarico conferitogli limitandosi a consegnare al Questore soltanto una “mappa” delle cosche mafiose di Palermo conosciute all'epoca. La situazione andò avanti fino all'aprile [[1980]], quando il questore decise di affidare il compito mai svolto da Contrada ad un gruppo di lavoro coordinato dal vice-questore Francesco Borgese.
La richiesta arrivò a causa delle presunte condizioni mediche precarie dell'imputato, che il [[28 dicembre]] venne trasferito al Cardarelli di Napoli su disposizione del giudice di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per motivi di salute. Il suo avvocato dichiarò alla stampa: "''Adesso spero che il ministero della Giustizia si attivi velocemente per le pratiche necessarie alla concessione della grazia per permettere a un servitore dello Stato gravemente malato di poter tornare a casa propria [...] A Mastella dico: non perdete tempo, se muore l'avrete sulla coscienza. Il magistrato di sorveglianza sta finalmente capendo che il mio cliente può morire da un momento all'altro. La verità è che deve tornare a casa.''<ref>[http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/cronaca/caso-contrada/trasferito-ospedale/trasferito-ospedale.html Contrada trasferito in ospedale "E' gravemente malato", la Repubblica, 28 dicembre 2007]</ref>"


Quest'ultimo riferì durante il processo che intorno al [[27 aprile]] il questore gli fece sapere che Contrada aveva presentato una bozza di rapporto, totalmente già superata dal lavoro del gruppo. Sulla base di quel rapporto venne basato il blitz del [[5 maggio]] 1980, alla cui riunione preparatorio il questore aveva esplicitamente fatto divieto di parlare delle operazioni in corso a Contrada e a Vasquez<ref>Ivi, p.600</ref>. L'uccisione del capitano [[Emanuele Basile]] accelerò i tempi dell'operazione, che portò all'iscrizione nel registro degli indagati di 55 persone per associazione per delinquere aggravata, di cui 28 arrestati durante l'operazione. Il successivo procedimento venne affidato a Giovanni Falcone, che lì formalizzò il c.d. "'''metodo Falcone'''", cioè seguire la pista dei soldi durante le indagini.
Ciononostante, il magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere rigettò l'istanza di differimento della pena proposta per Bruno Contrada, dopo aver esaminato le relative perizie mediche<ref>[http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/cronaca/caso-contrada/no-differimento-pena/no-differimento-pena.html Mafia, Contrada resta in carcere "No al differimento della pena", la Repubblica, 8 gennaio 2008]</ref>.


==== L'allontanamento dall'Italia di John Gambino ====
Il Presidente della Repubblica, dopo aver appreso che la lettera dell'avvocato Lipera non fosse una richiesta ufficiale di concessione della grazia, sospese l'iter precedentemente avviato, anche alla luce dell'annunciata richiesta di revisione del processo<ref>[http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/cronaca/caso-contrada/quirinale-grazia/quirinale-grazia.html Contrada, il Quirinale frena. Ritirato l'iter per la grazia, la Repubblica, 10 gennaio 2008]</ref>.


=== La richiesta dell'eutanasia e la concessione dei domiciliari nel 2008 ===
Il [[16 aprile]] 2008 contrada chiese l'eutanasia con una richiesta al giudice tutelare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presentata dalla sorella, che spiegò la volontà di morire dell'ex-numero due del SISDE perché «''questa sembra l'unica strada percorribile per mettere fine alle sue infinite pene''»<ref>[http://www.ilgiornale.it/news/sorella-contrada-eutanasia-bruno.html La sorella di Contrada: "Eutanasia per Bruno", il Giornale, 17 aprile 2008]</ref>.


Il [[21 luglio]] dello stesso anno i suoi legali diffusero la notizia della perdita di ben 22 chili da parte di Contrada, per dimostrare l'incompatibilità dell'ex-numero 2 del Sisde col regime carcerario, omettendo di dichiarare però che '''il dimagrimento del detenuto era derivante dal suo rifiuto di nutrirsi'''. Il [[24 luglio]] gli vennero concessi gli arresti domiciliari per motivi di salute per una durata di 6 mesi, con l'obbligo di domicilio, negando la possibilità di recarsi a Palermo in quanto '''i giudici confermarono la sua pericolosità sociale'''.


=== Fine pena ===
L'[[11 ottobre]] [[2012]] Contrada venne scarcerato: dei 10 anni di pena, ne scontò 4 in carcere e 4 ai domiciliari, mentre i restanti 2 gli vennero scontati per buona condotta.


=== La fase dibattimentale ===
=== Le sentenze della CEDU ===
All'udienza del [[12 aprile]] [[1994]], compiuto l'accertamento della regolare costituzione delle
L'[[11 febbraio]] [[2014]] la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), organo del Consiglio d'Europa, condannò lo Stato italiano per la ripetuta mancata concessione dei domiciliari a Contrada sino al luglio 2008, pur se gravemente malato e malgrado quella che la corte definisce "''la palese incompatibilità del suo stato di salute col regime carcerario''", in quanto violazione dell'art.3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e di cui l'Italia è firmataria e a cui la sua giurisdizione è vincolata. Lo Stato fu condannato a pagare 10mila euro di danni morali e 5mila euro per il rimborso spese.
parti, il Tribunale procedette all'esame delle questioni preliminari concernenti il contenuto del
fascicolo per il dibattimento.


In particolare il Pubblico Ministero [[Antonio Ingroia]] chiese e ottenne l'inserimento di alcuni atti c.d. "irripetibili", nonché di alcuni atti ottenuti tramite rogatoria internazionale, formulava richiesta, cui non si opponeva la difesa, di inserimento nel fascicolo del dibattimento di alcuni atti irripetibili nonché di alcuni atti assunti a seguito di commissione rogatoria internazionale, per mera omissione non inseriti nel fascicolo dal GIP.
Il [[13 aprile]] dell'anno successivo la CEDU condannò poi lo Stato italiano a un risarcimento di 10mila euro per danni morali e 2500 per le spese processuali, in quanto secondo la Corte, Contrada non doveva essere né processato né condannato per concorso esterno in associazione mafiosa dato che all'epoca dei fatti contestati (1979-1988) il reato non era codificato e "''l'accusa di concorso esterno non era sufficientemente chiara''". Secondo la Corte l'Italia ha violato l'articolo 7 della convenzione dei diritti dell'uomo, che afferma il principio "''nulla poena sine lege''", cioè che «''nessuno può essere condannato per un'azione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale''». L'unico reato contestabile, se ritenuto colpevole, sarebbe stato quello di favoreggiamento personale. Nel luglio 2015 il governo italiano presentò ricorso alla Grande Chambre, che però il [[15 settembre]] lo respinse.


Risolte le questioni preliminari, il Presidente dichiarò aperto il dibattimento e il PM procedette all'esposizione introduttiva dei fatti, affermando che il processo prendeva le mosse dalle dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia, in particolare [[Tommaso Buscetta]], [[Gaspare Mutolo]], [[Giuseppe Marchese]], [[Rosario Spatola]], [[Francesco Marino Mannoia]], [[Salvatore Cancemi]] e [[Pietro Scavuzzo]], i quali accusavano Contrada di avere mantenuto, fin dal periodo in cui operava presso gli uffici investigativi della Questura di Palermo, '''stabili rapporti con esponenti di spicco di Cosa Nostra''' e di avere posto in essere una continuativa condotta di agevolazione nei loro confronti, realizzata avvalendosi delle notizie a lui note grazie agli incarichi ricoperti; il PM sostenne anche che le dichiarazioni dei pentiti avevano trovato conferma di veridicità in una complessa serie di riscontri di natura obiettiva acquisiti all'esito delle indagini e che il quadro probatorio si era arricchito anche di numerose altre acquisizioni di natura documentale e testimoniale confermative delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia.
Secondo Giancarlo Caselli, "''la tesi non convince, posto che il concorso esterno compare addirittura in sentenze della Corte di Cassazione risalenti all'800 ed è poi stato ripreso in molte altre successive (che non sono un fuor d'opera rispetto alla mafia quando trattano di cospirazione politica o terrorismo, perché si tratta pur sempre, ontologicamente, di associazioni criminali e di partecipazione esterna, per cui la struttura è identica e i precedenti ci sono). In realtà, le oscillazioni giurisprudenziali sono sopravvenute successivamente, ben dopo i fatti contestati al dott. Contrada, e cioè a partire dal 1991: quando l’introduzione della speciale aggravante mafiosa ha dato luogo al c.d. “favoreggiamento mafioso”, a fronte del quale si è ipotizzato che non potesse esservi più spazio autonomo per il concorso esterno, in quanto assorbito dal favoreggiamento. Quindi, il contrario di quel che ha scritto Strasburgo''"<ref>[http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/15/caso-contrada-fatti-confermati-ed-erano-gravissimi/1593466/ Gian Carlo Caselli, Bruno Contrada: fatti confermati, ed erano gravissimi, il Fatto Quotidiano, 15 aprile 2015]</ref>.


Nel corso della fase dibattimentale, protrattasi per '''165 udienze''', il Tribunale ascoltò come testimoni i pentiti sopra citati, oltre a 50 testimoni dell'accusa e 144 della difesa, oltre ad altri 58 richiesti a vario titolo da entrambe le parti<ref>Ivi, pp. 8-22</ref>.
=== La Richiesta di Revisione ===
In seguito alla pronuncia europea, Contrada presentò per la quarta volta richiesta di revisione del processo. Per effetto della pronuncia della Corte costituzionale sul caso Dorigo, la Cassazione ammise automaticamente la richiesta al tribunale di Caltanissetta, che accolse l'istanza di revisione riservandosi di giudicare in seguito. Il [[18 novembre]] [[2015]] la Corte respinse la richiesta, confermando la condanna definitiva.


Nell'udienza del [[13 giugno]] [[1995]] Contrada venne colto da un malore e il Tribunale ne ordinò il ricovero presso l'ospedale Civico di Palermo, disponendo l'acquisizione delle relazioni mediche sulle sue condizioni di salute. All'udienza del [[28 luglio]] la difesa formulò l'istanza di revoca della misura cautelare in carcere, sia per insussistenza delle esigenze cautelari sia per le condizioni di salute di Contrada, ottenendola tre giorni dopo.
=== La nuova sentenza della Cassazione e la revoca della condanna ===
Contrada e il suo legale Stefano Giordano presentarono quindi una nuova richiesta alla Corte d'Appello di Palermo nell'ottobre 2016, affinché venisse recepita la sentenza della CEDU e fosse revocata la condanna, ma il [[27 ottobre]] la Corte respinse la richiesta di revoca, non riconoscendo le motivazioni giurisprudenziali della CEDU, dichiarando la revoca inammissibile perché la corte europea si baserebbe su «''un'interpretazione comunitaria di fatto incompatibile con l'ordinamento italiano''».


All'udienza del [[23 novembre]] il PM Antonio Ingroia iniziò a illustrare le proprie conclusioni, concludendo dopo 21 udienze il [[19 gennaio]] [[1996]], chiedendo una pena di 12 anni di reclusione<ref>Ivi, p.23</ref>.  
Contrada così si rivolse alle sezione riunite della Cassazione, che il [[7 luglio]] [[2017]] ha revocato, tramite annullamento senza rinvio, la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa a Contrada, dichiarandola "''ineseguibile e improduttiva di effetti penali''" poiché il fatto non era previsto come reato (articolo 530 c.p.p. comma 1), in accoglimento della sentenza di Strasburgo.


La difesa iniziò a illustrare le proprie conclusioni all'udienza del [[7 febbraio]], concludendo dopo 22 udienze il [[29 marzo]], con la richiesta di assoluzione dell'imputato da tutte le imputazioni "''perché il fatto non sussiste''".
==== Le reazioni alla revoca ====
La revoca della condanna portò a diverse polemiche, soprattutto per il fatto che su diversi media si spacciò l'annullamento per assoluzione, nonostante i fatti alla base della condanna definitiva non fossero stati smentiti né dalla CEDU né dalla nuova pronuncia della Cassazione.  


=== Conclusione ===
Secondo '''Marco Travaglio''', direttore de "Il Fatto Quotidiano", la sentenza riporta l'antimafia all'età della pietra<ref>Marco Travaglio, L'età della Pietra, Il Fatto Quotidiano, 9 luglio 2017</ref>: "''Ora, con buona pace della Corte di Strasburgo che la mafia non l'ha mai vista neppure in cartolina, e della nostra Cassazione che invece dovrebbe saperne qualcosa, il reato di concorso esterno non è un'invenzione: è sempre esistito, come il concorso in omicidio, in rapina, in truffa, in corruzione ecc. Nel 1875, quando la Sicilia aveva una Cassazione tutta sua e la mafia si chiamava brigantaggio, già venivano condannati i suoi concorrenti esterni agrigentini per “complicità in associazione di malfattori”. Nel 1982 la legge Rognoni-La Torre creò finalmente il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis del Codice penale) e subito dopo, nel 1987, il pool di Falcone e Borsellino contestò il concorso esterno in associazione mafiosa ai colletti bianchi di Cosa Nostra nella sentenza-ordinanza del maxiprocesso-ter.''"
Il [[5 aprile]] Contrada prese la parole per un ultimo intervento difensivo, dopo il quale il Presidente dichiarò chiuso il dibattimento.  


 
Secondo Attilio Bolzoni de "la Repubblica", le motivazioni del caso Contrada possono aprire a una revisione del processo anche per [[Marcello Dell'Utri]], braccio destro di [[Silvio Berlusconi]]: "''Proprio partendo da queste motivazioni c'è l'esultanza anche degli avvocati di Marcello Dell'Utri. E ben si comprende. I giudici della Cassazione hanno ritenuto provate le collusioni del braccio destro di Berlusconi solo dal 1977 al 1992, confermando l'assoluzione della Corte di Appello per le accuse successive al 1992. Nei tempi, il caso Contrada sembra una fotocopia del caso Dell'Utri.
=== Ulteriori gradi di giudizio ===
Se le cose stanno davvero così — e cioè se le motivazioni della Cassazione hanno seguito gli indirizzi della Corte Europea — anche l'ex senatore in carcere dal 2014 può legittimamente sperare in una svolta.''<ref>[http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/07/08/quel-verdetto-sul-reato-fantasma-che-puo-ribaltare-dellutri17.html?ref=search Attilio Bolzoni, Quel verdetto sul reato fantasma che può ribaltare pure il caso Dell'Utri, la Repubblica, 8 luglio 2017]</ref>"


== Note ==
== Note ==
Riga 129: Riga 133:


== Bibliografia ==
== Bibliografia ==
* Giorgio Lattanzi, Sentenza di Cassazione, 10 maggio 2007
* Salvatore Scaduti, Sentenza di Appello, Corte di Appello di Palermo - I sezione penale, 25 febbraio 2006
* Francesco Ingargiola, Sentenza n.338/1996, Tribunale di Palermo - V Sezione Penale, 5 aprile 1996
* Francesco Ingargiola, Sentenza n.338/1996, Tribunale di Palermo - V Sezione Penale, 5 aprile 1996


[[Categoria:Funzionari dello Stato]] [[Categoria:Collusi]]
[[Categoria:Poliziotti]] [[Categoria:Forze dell'Ordine]] [[Categoria:Collusi]]