Processo Andreotti: differenze tra le versioni
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<blockquote><center>''“Chi vuole sapere sa, chi non vuole sapere, chi rifiuta la verità non lo si può assolutamente convincere.” ''</center> | <blockquote><center>''“Chi vuole sapere sa, chi non vuole sapere, chi rifiuta la verità, non lo si può assolutamente convincere.” ''</center> | ||
<center>(''' Gian Carlo Caselli''')</center></blockquote> | <center>('''Gian Carlo Caselli''')</center></blockquote> | ||
Con l'espressione '''Processo Andreotti''' si intende generalmente il procedimento penale a carico di [[Giulio Andreotti]] nel quale il sette volte Presidente del Consiglio, ventuno volte Ministro, nonché Senatore a vita, venne chiamato a rispondere dei reati di associazione a delinquere "semplice" (art. 416 c.p.) e di associazione di [[Legge Rognoni - La Torre|stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)]]. Il processo si celebrò dal [[1993]] al [[2004]] a Palermo e Roma ed entrò nel vocabolario collettivo italiano come "'''''il processo del secolo'''''", proprio per via dell'eccezionalità dell'imputato, per la prima volta chiamato a rispondere in una sede giudiziaria dei suoi rapporti, | [[File:Processo-andreotti.jpg|alt=processo Andreotti|miniatura]] | ||
Con l'espressione '''Processo Andreotti''' si intende generalmente il procedimento penale a carico di [[Giulio Andreotti]] nel quale il sette volte Presidente del Consiglio, ventuno volte Ministro, nonché Senatore a vita, venne chiamato a rispondere dei reati di associazione a delinquere "semplice" (art. 416 c.p.) e di associazione di [[Legge Rognoni - La Torre|stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)]]. Il processo si celebrò dal [[1993]] al [[2004]] a Palermo e Roma ed entrò nel vocabolario collettivo italiano come "'''''il processo del secolo'''''", proprio per via dell'eccezionalità dell'imputato, per la prima volta chiamato a rispondere in una sede giudiziaria dei suoi rapporti, personali e di corrente, con [[Cosa Nostra]]. | |||
==Antefatti== | ==Antefatti== | ||
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Di seguito, Buscetta dichiarò anche che, con riferimento all’omicidio del Prefetto di Palermo [[Carlo Alberto dalla Chiesa]], Giulio Andreotti era stato l’entità che aveva avuto interesse, convergente con quello di Cosa Nostra, all’eliminazione del Generale dei Carabinieri, anch’egli a conoscenza di particolari ignoti sulla vicenda del sequestro Moro. «''Pecorelli e dalla Chiesa sono infatti cose che si intrecciano fra di loro''»<ref> Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 113.</ref>. | Di seguito, Buscetta dichiarò anche che, con riferimento all’omicidio del Prefetto di Palermo [[Carlo Alberto dalla Chiesa]], Giulio Andreotti era stato l’entità che aveva avuto interesse, convergente con quello di Cosa Nostra, all’eliminazione del Generale dei Carabinieri, anch’egli a conoscenza di particolari ignoti sulla vicenda del sequestro Moro. «''Pecorelli e dalla Chiesa sono infatti cose che si intrecciano fra di loro''»<ref> Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 113.</ref>. | ||
====Baldassarre Di Maggio | ====Baldassarre Di Maggio==== | ||
[[Baldassarre Di Maggio]] parlò a proposito del tentativo di manipolazione del [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]] da parte di Cosa Nostra, nella cornice del quale riferì di un incontro fra Andreotti e [[Salvatore Riina]]. Nel corso dell’interrogatorio del [[18 gennaio]] [[1993]], davanti agli Uffici della Procura di Palermo, dichiarò: <blockquote>«relativamente all’interessamento di Riina Salvatore per l’andamento del cd. maxiprocesso, devo dire che in un’occasione io fui incaricato personalmente dal Riina di andare da Salvo Ignazio e dirgli di contattare l’on. Lima Salvo e di incaricare il parlamentare di contattare il nostro comune amico, al quale dovevano essere altresì portati i saluti di Riina, perché si interessasse dell’andamento del maxiprocesso. […] Il Salvo disse che avrebbe provveduto, ma io non ne seppi più nulla»<ref>Salvatore Barresi-Antonio Balsamo, Trib. Palermo, V Sez. Pen., 23 ottobre 1999, p. 1126.</ref>. </blockquote>Successivamente, il [[16 aprile]], precisò: <blockquote>«Quando Riina Salvatore mi mandò da Salvo Ignazio perché dicessi al Salvo di dire a Lima Salvatore di "''contattare il nostro comune amico''" per risolvere i problemi del maxiprocesso, in realtà mi indicò il nome della persona da contattare in quella del senatore Giulio Andreotti; preciso meglio che mi fu detto "''l’onorevole Andreotti''". […] Devo però aggiungere che il Riina mi dette un altro messaggio da riferire al Salvo, e cioè che egli voleva un appuntamento per incontrare l’on. Andreotti. […] A precisazione di quello che ho detto in altra occasione, devo quindi ora aggiungere che rividi Salvo Ignazio circa 15 giorni dopo. […] Invero, il Riina mi fece sapere tramite La Barbera Angelo di farmi trovare, alle 14:30 di un certo giorno che non ricordo, nel magazzino vicino al ‘pollaio’ dietro la Casa del Sole. […] Penso che l’incontro si situi nel tempo, all’incirca nello stesso periodo, e forse poco prima, dell’omicidio di certo Dragotta»<ref> Ivi, p. 1248.</ref>. </blockquote>I P.M. collocarono, di seguito, l’incontro nella giornata del [[20 settembre]] [[1987]]: a Palermo, si celebrò, in quei giorni (19-27 settembre 1987), una tradizionale festa della Democrazia Cristiana, la ''Festa dell’Amicizia''. Ma non fu questo l’unico dato di contesto. Diversi collaboratori di giustizia (tra cui lo stesso Di Maggio e poi '''Francesco Marino Mannoia e''' '''Salvatore Cancemi''') riferirono che la [[Commissione provinciale|Commissione]] di Cosa Nostra, riunita per l’occasione, aveva deciso di approfittare delle elezioni nazionali del [[16 giugno]] 1987 per lanciare un segnale ai propri referenti politici, così da costringerli a ridiscutere il proprio sostegno elettorale in cambio del loro supporto in vista della manipolazione del maxiprocesso. I medesimi collaboratori riferirono poi che la Commissione aveva deciso, in quella occasione, di virare parte dei propri voti sul '''Partito Socialista Italiano''' anziché sulla Democrazia Cristiana<ref>Cfr. Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 694.</ref>. | [[Baldassarre Di Maggio]] parlò a proposito del tentativo di manipolazione del [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]] da parte di Cosa Nostra, nella cornice del quale riferì di un incontro fra Andreotti e [[Salvatore Riina]]. Nel corso dell’interrogatorio del [[18 gennaio]] [[1993]], davanti agli Uffici della Procura di Palermo, dichiarò: <blockquote>«relativamente all’interessamento di Riina Salvatore per l’andamento del cd. maxiprocesso, devo dire che in un’occasione io fui incaricato personalmente dal Riina di andare da Salvo Ignazio e dirgli di contattare l’on. Lima Salvo e di incaricare il parlamentare di contattare il nostro comune amico, al quale dovevano essere altresì portati i saluti di Riina, perché si interessasse dell’andamento del maxiprocesso. […] Il Salvo disse che avrebbe provveduto, ma io non ne seppi più nulla»<ref>Salvatore Barresi-Antonio Balsamo, Trib. Palermo, V Sez. Pen., 23 ottobre 1999, p. 1126.</ref>. </blockquote>Successivamente, il [[16 aprile]], precisò: <blockquote>«Quando Riina Salvatore mi mandò da Salvo Ignazio perché dicessi al Salvo di dire a Lima Salvatore di "''contattare il nostro comune amico''" per risolvere i problemi del maxiprocesso, in realtà mi indicò il nome della persona da contattare in quella del senatore Giulio Andreotti; preciso meglio che mi fu detto "''l’onorevole Andreotti''". […] Devo però aggiungere che il Riina mi dette un altro messaggio da riferire al Salvo, e cioè che egli voleva un appuntamento per incontrare l’on. Andreotti. […] A precisazione di quello che ho detto in altra occasione, devo quindi ora aggiungere che rividi Salvo Ignazio circa 15 giorni dopo. […] Invero, il Riina mi fece sapere tramite La Barbera Angelo di farmi trovare, alle 14:30 di un certo giorno che non ricordo, nel magazzino vicino al ‘pollaio’ dietro la Casa del Sole. […] Penso che l’incontro si situi nel tempo, all’incirca nello stesso periodo, e forse poco prima, dell’omicidio di certo Dragotta»<ref> Ivi, p. 1248.</ref>. </blockquote>I P.M. collocarono, di seguito, l’incontro nella giornata del [[20 settembre]] [[1987]]: a Palermo, si celebrò, in quei giorni (19-27 settembre 1987), una tradizionale festa della Democrazia Cristiana, la ''Festa dell’Amicizia''. Ma non fu questo l’unico dato di contesto. Diversi collaboratori di giustizia (tra cui lo stesso Di Maggio e poi '''Francesco Marino Mannoia e''' '''Salvatore Cancemi''') riferirono che la [[Commissione provinciale|Commissione]] di Cosa Nostra, riunita per l’occasione, aveva deciso di approfittare delle elezioni nazionali del [[16 giugno]] 1987 per lanciare un segnale ai propri referenti politici, così da costringerli a ridiscutere il proprio sostegno elettorale in cambio del loro supporto in vista della manipolazione del maxiprocesso. I medesimi collaboratori riferirono poi che la Commissione aveva deciso, in quella occasione, di virare parte dei propri voti sul '''Partito Socialista Italiano''' anziché sulla Democrazia Cristiana<ref>Cfr. Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 694.</ref>. | ||
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*l’esistenza di rapporti fra Giulio Andreotti, '''Salvo Lima e i cugini Antonino e Ignazio Salvo''' coltivati nella piena contezza della loro collusione con Cosa Nostra. Nondimeno il collegio ravvisò non sufficientemente dimostrata la perpetrazione dei rapporti di Lima e dei Salvo con Cosa Nostra all’esito dell’avvento dei Corleonesi. | *l’esistenza di rapporti fra Giulio Andreotti, '''Salvo Lima e i cugini Antonino e Ignazio Salvo''' coltivati nella piena contezza della loro collusione con Cosa Nostra. Nondimeno il collegio ravvisò non sufficientemente dimostrata la perpetrazione dei rapporti di Lima e dei Salvo con Cosa Nostra all’esito dell’avvento dei Corleonesi. | ||
Il collegio giudicante riconobbe quindi:<blockquote> | Il collegio giudicante riconobbe quindi:<blockquote>«(la sussistenza n.d.r.) di amichevoli ed anche dirette relazioni del sen. Andreotti con gli esponenti di spicco della […] ala […] di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal legame del predetto con l’on. Salvo Lima ma anche con i cugini Antonino e Ignazio Salvo, essi pure, peraltro, organicamente inseriti in Cosa Nostra; | ||
(la sussistenza n.d.r.) di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana, peraltro non esclusivo e non esattamente riconducibile ad una esplicita negoziazione e, comunque, non riferibile precisamente alla persona dell’imputato; | |||
il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze – di per sé, non sempre di contenuto illecito – dell’imputato o di amici del medesimo; | |||
la palesata disponibilità ed il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell’imputato, frutto non solo di un autentico interesse personale a mantenere buone relazioni con essi […]; | |||
la travagliata […] interazione dell’imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l’atteggiamento arrogante assunto dal Bontate»<ref>Ivi, p. 1508.</ref>. | |||
</blockquote>Il reato di partecipazione ad associazione a delinquere (capo A) '''fu ritenuto prescritto''', con formula di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p., essendosi esaurito, alla data del giudizio e a parere dei giudici, il termine prescrittivo previsto per il suddetto reato. Al di là del risultato sanzionatorio concreto, '''la prescrizione del reato non può, giuridicamente parlando ma non solo, intendersi quale sinonimo di assoluzione dallo stesso'''. | </blockquote>Il reato di partecipazione ad associazione a delinquere (capo A) '''fu ritenuto prescritto''', con formula di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p., essendosi esaurito, alla data del giudizio e a parere dei giudici, il termine prescrittivo previsto per il suddetto reato. Al di là del risultato sanzionatorio concreto, '''la prescrizione del reato non può, giuridicamente parlando ma non solo, intendersi quale sinonimo di assoluzione dallo stesso'''. | ||
==== L'insufficienza delle prove per il periodo successivo al 1980 ==== | |||
Rispetto alla seconda epoca, quella relativa alla egemonia dei Corleonesi in Cosa Nostra, a parere dei giudicanti, pur in presenza di un quadro istruttorio in grado di rappresentare effettivamente i tentativi dei nuovi reggenti di instaurare dei nuovi rapporti con Giulio Andreotti (il collegio ritenne comprovato l’incontro tra Giulio Andreotti e Andrea Manciaracina del 19 agosto del 1985), non furono portate prove sufficienti per affermare la perpetuata collusione di Andreotti. | Rispetto alla seconda epoca, quella relativa alla egemonia dei Corleonesi in Cosa Nostra, a parere dei giudicanti, pur in presenza di un quadro istruttorio in grado di rappresentare effettivamente i tentativi dei nuovi reggenti di instaurare dei nuovi rapporti con Giulio Andreotti (il collegio ritenne comprovato l’incontro tra Giulio Andreotti e Andrea Manciaracina del 19 agosto del 1985), non furono portate prove sufficienti per affermare la perpetuata collusione di Andreotti. | ||
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*l’insussistenza nel supporto da parte di Giulio Andreotti alla candidatura a Trapani di '''Giuseppe Giammarinaro''', e da parte di Salvo Lima a quella dell’andreottiano '''Raffaele Bevilacqua''' a Enna, in vista delle elezioni regionali del giugno 1991, di elementi dimostrativi delle perduranti relazioni di Giulio Andreotti con Cosa Nostra; | *l’insussistenza nel supporto da parte di Giulio Andreotti alla candidatura a Trapani di '''Giuseppe Giammarinaro''', e da parte di Salvo Lima a quella dell’andreottiano '''Raffaele Bevilacqua''' a Enna, in vista delle elezioni regionali del giugno 1991, di elementi dimostrativi delle perduranti relazioni di Giulio Andreotti con Cosa Nostra; | ||
* un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra a partire dalla seconda metà degli anni ‘80, espressosi nella sua attività svolta per ottenere l’estradizione nel [[1984]] di [[Tommaso Buscetta]] dal Brasile, nell’impegno profuso per la approvazione del d.l. 12 settembre 1989 n. 317 onde impedire la scarcerazione, nel corso del giudizio di appello, di numerosi imputati del [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]], e nell’adozione di altri provvedimenti normativi nel corso della sua ultima Presidenza del Consiglio dei Ministri (1989-1992)<ref>Si veda al riguardo all’imponente attività normativa indicata da Andreotti, in sede di sommarie dichiarazioni, il 28 ottobre 1998, durante il dibattimento del primo grado di giudizio, indicata alle pagine 490-492 della sentenza di 1° grado. A pagina 492 si legge tuttavia che «''alcuni tra i risultati più rilevanti di questa produzione normativa furono, però conseguenza di iniziative assunte dall’on. [[Claudio Martelli]] (Ministro di Grazia e Giustizia dal 4 febbraio 1991 al 10 febbraio 1993) e dall’on. [[Vincenzo Scotti]] (Ministro dell’Interno nel VI e nel VII governo Andreotti), come si evince dalle deposizioni testimoniali rese rispettivamente dall’on. Martelli nel presente dibattimento e dall’on. Scotti nel processo n. 29/97 svoltosi davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta a carico di Mariano Agate ed altri 26 imputati per la [[Strage di Via Mariano d’Amelio|Strage di Via D’Amelio]]''».</ref>. | * un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra a partire dalla seconda metà degli anni ‘80, espressosi nella sua attività svolta per ottenere l’estradizione nel [[1984]] di [[Tommaso Buscetta]] dal Brasile, nell’impegno profuso per la approvazione del d.l. 12 settembre 1989 n. 317 onde impedire la scarcerazione, nel corso del giudizio di appello, di numerosi imputati del [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]], e nell’adozione di altri provvedimenti normativi nel corso della sua ultima Presidenza del Consiglio dei Ministri (1989-1992)<ref>Si veda al riguardo all’imponente attività normativa indicata da Andreotti, in sede di sommarie dichiarazioni, il 28 ottobre 1998, durante il dibattimento del primo grado di giudizio, indicata alle pagine 490-492 della sentenza di 1° grado. A pagina 492 si legge tuttavia che «''alcuni tra i risultati più rilevanti di questa produzione normativa furono, però conseguenza di iniziative assunte dall’on. [[Claudio Martelli]] (Ministro di Grazia e Giustizia dal 4 febbraio 1991 al 10 febbraio 1993) e dall’on. [[Vincenzo Scotti]] (Ministro dell’Interno nel VI e nel VII governo Andreotti), come si evince dalle deposizioni testimoniali rese rispettivamente dall’on. Martelli nel presente dibattimento e dall’on. Scotti nel processo n. 29/97 svoltosi davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta a carico di Mariano Agate ed altri 26 imputati per la [[Strage di Via Mariano d’Amelio|Strage di Via D’Amelio]]''».</ref>. | ||
La Corte concluse le motivazioni della sentenza d'appello in questo modo:<blockquote>«L’oggettivo e già evidenziato deficit probatorio in ordine a specifici e concreti interventi agevolativi degli interessi della associazione mafiosa posti in essere dall’imputato, che possono, in termini plausibili, soltanto immaginarsi, non assume, pertanto, valenza determinante, posto che, comunque, con la sua condotta (si ribadisce, non meramente fittizia), l’imputato ha, non senza personale tornaconto, '''consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale''' ed arrecato, comunque, allo stesso un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi. | |||
In definitiva, la Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di partecipazione alla associazione per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo all’ambiente siciliano, il quale, nell’arco di un congruo lasso di tempo, anche al di fuori di una esplicitata negoziazione di appoggi elettorali in cambio di propri interventi in favore di una organizzazione mafiosa di rilevantissimo radicamento territoriale nell’Isola: | |||
a) chieda ed ottenga, per conto di suoi sodali, ad esponenti di spicco della associazione interventi para-legali, ancorché per finalità non riprovevoli; | |||
b) incontri ripetutamente esponenti di vertice della stessa associazione; | |||
c) intrattenga con gli stessi relazioni amichevoli, rafforzandone la influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti; | |||
d) appalesi autentico interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del sodalizio mafioso; | |||
e) indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in essi la preoccupazione di venire denunciati; | |||
f) ometta di denunciare elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravità, di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi; | |||
g) dia, in buona sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici – e non meramente fittizi – di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori della messa in atto di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire al rafforzamento della organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale»<ref>Ivi, p. 1517-1518. Grassetto nostro.</ref>. </blockquote> | |||
=== La conferma della sentenza d'Appello in Cassazione === | === La conferma della sentenza d'Appello in Cassazione === | ||
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Lo hanno ricordato [[Gian Carlo Caselli]] e [[Guido Lo Forte]], costretti nel [[2018]] a sfornare l'ennesimo libro sulla vicenda, intitolato "''La verità sul processo Andreotti''"<ref>Caselli Gian Carlo, Lo Forte Guido (2018). ''La verità sul processo Andreotti'', Roma, Laterza, p. 1.</ref>. | Lo hanno ricordato [[Gian Carlo Caselli]] e [[Guido Lo Forte]], costretti nel [[2018]] a sfornare l'ennesimo libro sulla vicenda, intitolato "''La verità sul processo Andreotti''"<ref>Caselli Gian Carlo, Lo Forte Guido (2018). ''La verità sul processo Andreotti'', Roma, Laterza, p. 1.</ref>. | ||
Lo stesso Caselli, reo di aver retto la Procura di Palermo ai tempi di quel processo, fu vittima nel marzo [[2005]] di una «legge ''contra personam»,'' introdotta nella riforma della giustizia sotto forma di emendamento dal senatore di Alleanza Nazionale Luigi Bobbio: per impedirgli di concorrere alla carica di [[Procuratore nazionale antimafia|Procuratore Nazionale Antimafia]], veniva stabilito che i magistrati che avessero compiuto i 66 anni d'età non potevano concorrere per incarichi direttivi. Al momento dell'entrata in vigore della modifica, la Commissione Uffici direttivi, composta da 6 membri, si era divisa a metà tra l'ex-procuratore capo di Palermo e il suo successore [[Pietro Grasso]]. La norma successivamente fu dichiarata incostituzionale, ma oramai il concorso si era già chiuso<ref>La vicenda è raccontata nel libro Caselli Gian Carlo (2005). ''Un magistrato fuori legge'', Milano, Melampo editore.</ref>. | |||
=== La relazione conclusiva della Commissione antimafia Centaro === | |||
La mistificazione entrò addirittura nelle carte istituzionali della [[Commissione Parlamentare Antimafia|Commissione parlamentare antimafia]] presieduta dal senatore siciliano di [[Forza Italia]] Roberto Centaro. Nel gennaio [[2006]] venne infatti licenziata una relazione, approvata soltanto dalla maggioranza di centrodestra, contenente «severe quanto fantasiose censure sulle presunte anomalie del processo Andreotti»<ref>Ivi, p. 12.</ref>. A questo tema venivano dedicate ben 380 pagine, benché dell'argomento la Commissione non si fosse mai occupata e oggetto della relazione sarebbe dovuto essere quello di illustrare lo stato generale della [[mafia]] in Italia. | |||
Tanto che nella relazione di minoranza il fatto viene spiegato in questo modo: | |||
«L’unica ragionevole motivazione che può avere indotto [...] alla stravagante scelta di dedicare un quarto della relazione sui cinque anni di attività della Commissione parlamentare antimafia ad un argomento al quale non è mai stato dedicato neppure un minuto del lavoro della Commissione», porta a [[Marcello Dell'Utri|Marcello Dell’Utri]]. Rafforzano questa ipotesi «i legami politici e l’approssimarsi della campagna elettorale, nella quale il sen. Dell’Utri avrà un ruolo centrale per Forza Italia, lo stesso partito del presidente della Commissione ed estensore della relazione». Il tentativo è infatti quello di «accreditare l’ipotesi» che Dell’Utri, «condannato in primo grado» per concorso esterno in associazione mafiosa, «si dimostrerà domani con alta probabilità vittima di una persecuzione politica»<ref>Ibidem</ref>. | |||
Il Processo Andreotti è ancora usato nei talk show televisivi e sulla carta stampata (oramai non più solo di centrodestra) come esempio dell'inaffidabilità della magistratura e in generale delle inchieste mafia-politica, di cui si escludono legami nazionali. | |||
==Note== | ==Note== | ||
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==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
=== Atti giudiziari === | === Atti giudiziari === | ||
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*Arlacchi Pino (1995). ''Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo'', Milano, Rizzoli. | *Arlacchi Pino (1995). ''Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo'', Milano, Rizzoli. | ||
*Caselli Gian Carlo, Lo Forte Guido (2018). ''La verità sul processo Andreotti'', Roma, Laterza. | *Caselli Gian Carlo, Lo Forte Guido (2018). ''La verità sul processo Andreotti'', Roma, Laterza. | ||
*Cavalli Giulio (2012). ''L'innocenza di Giulio. Andreotti e la mafia'', Milano, Chiarelettere. | |||
*Falcone Giovanni, in collaborazione con Marcelle Padovani, ''Cose di Cosa nostra'', Milano, Fabbri Editore, 1995. | *Falcone Giovanni, in collaborazione con Marcelle Padovani, ''Cose di Cosa nostra'', Milano, Fabbri Editore, 1995. | ||
*Januzzi Lino (2001). ''Il processo del secolo. Come e perché è stato assolto Giulio Andreotti'', Milano, Mondadori. | *Januzzi Lino (2001). ''Il processo del secolo. Come e perché è stato assolto Giulio Andreotti'', Milano, Mondadori. | ||
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