Processo Andreotti: differenze tra le versioni
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<blockquote><center>''“Chi vuole sapere sa, chi non vuole sapere, chi rifiuta la verità non lo si può assolutamente convincere.” ''</center> | <blockquote><center>''“Chi vuole sapere sa, chi non vuole sapere, chi rifiuta la verità, non lo si può assolutamente convincere.” ''</center> | ||
<center>(''' Gian Carlo Caselli''')</center></blockquote> | <center>('''Gian Carlo Caselli''')</center></blockquote> | ||
Con l'espressione '''Processo Andreotti''' si intende generalmente il procedimento penale a carico di [[Giulio Andreotti]] nel quale il sette volte Presidente del Consiglio, ventuno volte Ministro, nonché Senatore a vita, venne chiamato a rispondere dei reati di associazione a delinquere "semplice" (art. 416 c.p.) e di associazione di [[Legge Rognoni - La Torre|stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)]]. Il processo si celebrò dal [[1993]] al [[2004]] a Palermo e Roma ed entrò nel vocabolario collettivo italiano come "'''''il processo del secolo'''''", proprio per via dell'eccezionalità dell'imputato, per la prima volta chiamato a rispondere in una sede giudiziaria dei suoi rapporti, | [[File:Processo-andreotti.jpg|alt=processo Andreotti|miniatura]] | ||
Con l'espressione '''Processo Andreotti''' si intende generalmente il procedimento penale a carico di [[Giulio Andreotti]] nel quale il sette volte Presidente del Consiglio, ventuno volte Ministro, nonché Senatore a vita, venne chiamato a rispondere dei reati di associazione a delinquere "semplice" (art. 416 c.p.) e di associazione di [[Legge Rognoni - La Torre|stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)]]. Il processo si celebrò dal [[1993]] al [[2004]] a Palermo e Roma ed entrò nel vocabolario collettivo italiano come "'''''il processo del secolo'''''", proprio per via dell'eccezionalità dell'imputato, per la prima volta chiamato a rispondere in una sede giudiziaria dei suoi rapporti, personali e di corrente, con [[Cosa Nostra]]. | |||
==Antefatti== | ==Antefatti== | ||
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Di seguito, Buscetta dichiarò anche che, con riferimento all’omicidio del Prefetto di Palermo [[Carlo Alberto dalla Chiesa]], Giulio Andreotti era stato l’entità che aveva avuto interesse, convergente con quello di Cosa Nostra, all’eliminazione del Generale dei Carabinieri, anch’egli a conoscenza di particolari ignoti sulla vicenda del sequestro Moro. «''Pecorelli e dalla Chiesa sono infatti cose che si intrecciano fra di loro''»<ref> Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 113.</ref>. | Di seguito, Buscetta dichiarò anche che, con riferimento all’omicidio del Prefetto di Palermo [[Carlo Alberto dalla Chiesa]], Giulio Andreotti era stato l’entità che aveva avuto interesse, convergente con quello di Cosa Nostra, all’eliminazione del Generale dei Carabinieri, anch’egli a conoscenza di particolari ignoti sulla vicenda del sequestro Moro. «''Pecorelli e dalla Chiesa sono infatti cose che si intrecciano fra di loro''»<ref> Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 113.</ref>. | ||
====Baldassarre Di Maggio | ====Baldassarre Di Maggio==== | ||
[[Baldassarre Di Maggio]] parlò a proposito del tentativo di manipolazione del [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]] da parte di Cosa Nostra, nella cornice del quale riferì di un incontro fra Andreotti e [[Salvatore Riina]]. Nel corso dell’interrogatorio del [[18 gennaio]] [[1993]], davanti agli Uffici della Procura di Palermo, dichiarò: <blockquote>«relativamente all’interessamento di Riina Salvatore per l’andamento del cd. maxiprocesso, devo dire che in un’occasione io fui incaricato personalmente dal Riina di andare da Salvo Ignazio e dirgli di contattare l’on. Lima Salvo e di incaricare il parlamentare di contattare il nostro comune amico, al quale dovevano essere altresì portati i saluti di Riina, perché si interessasse dell’andamento del maxiprocesso. […] Il Salvo disse che avrebbe provveduto, ma io non ne seppi più nulla»<ref>Salvatore Barresi-Antonio Balsamo, Trib. Palermo, V Sez. Pen., 23 ottobre 1999, p. 1126.</ref>. </blockquote>Successivamente, il [[16 aprile]], precisò: <blockquote>«Quando Riina Salvatore mi mandò da Salvo Ignazio perché dicessi al Salvo di dire a Lima Salvatore di "''contattare il nostro comune amico''" per risolvere i problemi del maxiprocesso, in realtà mi indicò il nome della persona da contattare in quella del senatore Giulio Andreotti; preciso meglio che mi fu detto "''l’onorevole Andreotti''". […] Devo però aggiungere che il Riina mi dette un altro messaggio da riferire al Salvo, e cioè che egli voleva un appuntamento per incontrare l’on. Andreotti. […] A precisazione di quello che ho detto in altra occasione, devo quindi ora aggiungere che rividi Salvo Ignazio circa 15 giorni dopo. […] Invero, il Riina mi fece sapere tramite La Barbera Angelo di farmi trovare, alle 14:30 di un certo giorno che non ricordo, nel magazzino vicino al ‘pollaio’ dietro la Casa del Sole. […] Penso che l’incontro si situi nel tempo, all’incirca nello stesso periodo, e forse poco prima, dell’omicidio di certo Dragotta»<ref> Ivi, p. 1248.</ref>. </blockquote>I P.M. collocarono, di seguito, l’incontro nella giornata del [[20 settembre]] [[1987]]: a Palermo, si celebrò, in quei giorni (19-27 settembre 1987), una tradizionale festa della Democrazia Cristiana, la ''Festa dell’Amicizia''. Ma non fu questo l’unico dato di contesto. Diversi collaboratori di giustizia (tra cui lo stesso Di Maggio e poi '''Francesco Marino Mannoia e''' '''Salvatore Cancemi''') riferirono che la [[Commissione provinciale|Commissione]] di Cosa Nostra, riunita per l’occasione, aveva deciso di approfittare delle elezioni nazionali del [[16 giugno]] 1987 per lanciare un segnale ai propri referenti politici, così da costringerli a ridiscutere il proprio sostegno elettorale in cambio del loro supporto in vista della manipolazione del maxiprocesso. I medesimi collaboratori riferirono poi che la Commissione aveva deciso, in quella occasione, di virare parte dei propri voti sul '''Partito Socialista Italiano''' anziché sulla Democrazia Cristiana<ref>Cfr. Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 694.</ref>. | [[Baldassarre Di Maggio]] parlò a proposito del tentativo di manipolazione del [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]] da parte di Cosa Nostra, nella cornice del quale riferì di un incontro fra Andreotti e [[Salvatore Riina]]. Nel corso dell’interrogatorio del [[18 gennaio]] [[1993]], davanti agli Uffici della Procura di Palermo, dichiarò: <blockquote>«relativamente all’interessamento di Riina Salvatore per l’andamento del cd. maxiprocesso, devo dire che in un’occasione io fui incaricato personalmente dal Riina di andare da Salvo Ignazio e dirgli di contattare l’on. Lima Salvo e di incaricare il parlamentare di contattare il nostro comune amico, al quale dovevano essere altresì portati i saluti di Riina, perché si interessasse dell’andamento del maxiprocesso. […] Il Salvo disse che avrebbe provveduto, ma io non ne seppi più nulla»<ref>Salvatore Barresi-Antonio Balsamo, Trib. Palermo, V Sez. Pen., 23 ottobre 1999, p. 1126.</ref>. </blockquote>Successivamente, il [[16 aprile]], precisò: <blockquote>«Quando Riina Salvatore mi mandò da Salvo Ignazio perché dicessi al Salvo di dire a Lima Salvatore di "''contattare il nostro comune amico''" per risolvere i problemi del maxiprocesso, in realtà mi indicò il nome della persona da contattare in quella del senatore Giulio Andreotti; preciso meglio che mi fu detto "''l’onorevole Andreotti''". […] Devo però aggiungere che il Riina mi dette un altro messaggio da riferire al Salvo, e cioè che egli voleva un appuntamento per incontrare l’on. Andreotti. […] A precisazione di quello che ho detto in altra occasione, devo quindi ora aggiungere che rividi Salvo Ignazio circa 15 giorni dopo. […] Invero, il Riina mi fece sapere tramite La Barbera Angelo di farmi trovare, alle 14:30 di un certo giorno che non ricordo, nel magazzino vicino al ‘pollaio’ dietro la Casa del Sole. […] Penso che l’incontro si situi nel tempo, all’incirca nello stesso periodo, e forse poco prima, dell’omicidio di certo Dragotta»<ref> Ivi, p. 1248.</ref>. </blockquote>I P.M. collocarono, di seguito, l’incontro nella giornata del [[20 settembre]] [[1987]]: a Palermo, si celebrò, in quei giorni (19-27 settembre 1987), una tradizionale festa della Democrazia Cristiana, la ''Festa dell’Amicizia''. Ma non fu questo l’unico dato di contesto. Diversi collaboratori di giustizia (tra cui lo stesso Di Maggio e poi '''Francesco Marino Mannoia e''' '''Salvatore Cancemi''') riferirono che la [[Commissione provinciale|Commissione]] di Cosa Nostra, riunita per l’occasione, aveva deciso di approfittare delle elezioni nazionali del [[16 giugno]] 1987 per lanciare un segnale ai propri referenti politici, così da costringerli a ridiscutere il proprio sostegno elettorale in cambio del loro supporto in vista della manipolazione del maxiprocesso. I medesimi collaboratori riferirono poi che la Commissione aveva deciso, in quella occasione, di virare parte dei propri voti sul '''Partito Socialista Italiano''' anziché sulla Democrazia Cristiana<ref>Cfr. Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 694.</ref>. | ||
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Benedetto D’Agostino dichiarò che il boss mafioso [[Michele Greco]], da lui conosciuto perché legato al padre Sebastiano, gli aveva rivelato di essere un referente di Giulio Andreotti avendolo incontrato «qualche volta»<ref>Ivi, p. 965.</ref> nella sala-proiezioni allestita da Italo Gemini, presidente dell’A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), nel seminterrato dell'Hotel Nazionale di Roma, in piazza Montecitorio. | Benedetto D’Agostino dichiarò che il boss mafioso [[Michele Greco]], da lui conosciuto perché legato al padre Sebastiano, gli aveva rivelato di essere un referente di Giulio Andreotti avendolo incontrato «qualche volta»<ref>Ivi, p. 965.</ref> nella sala-proiezioni allestita da Italo Gemini, presidente dell’A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), nel seminterrato dell'Hotel Nazionale di Roma, in piazza Montecitorio. | ||
==== | ====Marino Pulito, Salvatore Annacondia, Alfonso Picchieri==== | ||
'''Marino Pulito''' riferì di essersi attivato per ottenere la manipolazione di un processo nei confronti dei fratelli '''Gianfranco e Riccardo Modeo''', accusati dell’omicidio di tale Matteo Marotta. Stando al collaboratore, nel corso delle sue manovre incontrò per due volte [[Licio Gelli]], a capo della [[Loggia massonica P2]] (Propaganda 2), grazie ad un suo personale contatto, il boss della [['ndrangheta]] [[Vincenzo Serraino]], «esponente della Lega Meridionale»<ref>Ivi, p. 660.</ref>. | '''Marino Pulito''' riferì di essersi attivato per ottenere la manipolazione di un processo nei confronti dei fratelli '''Gianfranco e Riccardo Modeo''', accusati dell’omicidio di tale Matteo Marotta. Stando al collaboratore, nel corso delle sue manovre incontrò per due volte [[Licio Gelli]], a capo della [[Loggia massonica P2]] (Propaganda 2), grazie ad un suo personale contatto, il boss della [['ndrangheta]] [[Vincenzo Serraino]], «esponente della Lega Meridionale»<ref>Ivi, p. 660.</ref>. | ||
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Il Tribunale riconobbe, in aggiunta, un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra «nell’esercizio dei poteri inerenti alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri negli anni 1989-1992»<ref>Sentenza di 1° grado, p. 1442.</ref> . | Il Tribunale riconobbe, in aggiunta, un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra «nell’esercizio dei poteri inerenti alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri negli anni 1989-1992»<ref>Sentenza di 1° grado, p. 1442.</ref> . | ||
===Il | ==Ulteriori gradi di giudizio== | ||
=== Il processo di Appello === | |||
Contro la sentenza di primo grado fecero ricorso sia i rappresentanti della pubblica accusa, sia la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo. | |||
Il processo di secondo grado si aprì il [[19 aprile]] [[2001]] di fronte alla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Palermo, presieduta dal dott. Salvatore Scaduti con giudici consiglieri il dott. Mario Fontana (estensore della sentenza) e il dott. Gioacchino Mitra<ref>Scaduti Salvatore (2003). ''Sentenza n. 1564 contro Andreotti Giulio'', Corte di Appello di Palermo - I Sezione Penale, 2 maggio, p. 2.</ref>. | |||
La pubblica accusa fu sostenuta dai Procuratori Generali Anna Maria Leone e Daniela Giglio, mentre rimase invariato rimaneva il collegio difensivo di Giulio Andreotti e l'avvocato di parte civile del Comune di Palermo. | |||
Il [[14 marzo]] [[2002]], concludendo la requisitoria iniziata il [[25 ottobre]] [[2001]], la sostituta P.G. Anna Maria Leone chiese l’affermazione della responsabilità penale di Giulio Andreotti in ordine ai reati e alle circostanze aggravanti ascrittegli, in riforma della sentenza di primo grado, con condanna alla pena di 10 anni di reclusione. Alla stessa udienza il difensore della parte civile concluse richiedendo l’affermarsi della responsabilità penale di Giulio Andreotti in ordine ai reati e alle circostanza di pena ascrittegli, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non (oltre alle spese processuali), per offesa all’immagine della città. | |||
All’udienza del [[18 aprile]] [[2002]] la Difesa diede inizio alla formulazione delle proprie conclusioni. | |||
Nelle udienze del [[16 gennaio]] [[2003]] e del successivo [[14 marzo]] fu disposta la riapertura della fase dibattimentale per permettere l’esame di '''[[Antonino Giuffrè]]''' e di '''[[Giuseppe Lipari]]''', due affiliati di [[Cosa Nostra]] arrestati tra l’inverno (Lipari) e la primavera (Giuffrè) del 2002 che avevano espresso la loro volontà di collaborare con la giustizia. | |||
Nel corso del proprio esame <ref>Ivi, pp. 1081-1085.</ref> '''Giuffrè''' riferì di aver appreso dal boss [[Michele Greco]] di incontri avvenuti tra Giulio Andreotti e [[Stefano Bontate]], nonché di contrasti che sarebbero intervenuti fra i due nel contesto dei quali il secondo aveva ammonito il primo ricordandogli la predominanza mafiosa sul suolo siciliano. Lo stesso parlò della declinante attenzione di [[Salvo Lima]] nei confronti dei [[Clan dei Corleonesi|Corleonesi]] nel corso degli anni ’80. '''Lipari''' negò, in buona sostanza, qualsiasi interazione di Andreotti con i Corleonesi<ref>Ivi, pp. 1086-1088.</ref>. | |||
La Difesa concluse l’esposizione delle proprie conclusioni nell’udienza del [[4 aprile]] [[2003]], con la richiesta del rigetto dei due appelli e la conferma della sentenza impugnata. | |||
==== L'esito: colpevole fino al 1980, ma prescritto ==== | |||
Dopo una camera di consiglio durata otto ore, la Corte il [[2 maggio]] dichiarò, in parziale riforma della sentenza di grado precedente, il '''non doversi procedere''' nei confronti di Giulio Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto (capo A), '''commesso fino alla primavera del 1980''', per essere lo stesso reato '''estinto per prescrizione''', e '''confermò''', nel resto (capo B), la sentenza appellata<ref>Ivi, p. 1521.</ref>. | |||
In parziale riforma della sentenza di grado precedente, i giudici affermarono che Giulio Andreotti era stato, fino alla primavera del 1980, colluso con Cosa Nostra, alla stregua di un vero e proprio partecipe secondo la formula contestata dai pubblici ministeri, decidendo, solo dopo il tragico epilogo della vicenda Mattarella, di allontanarsi dal sodalizio mafioso. | |||
In | In buona sostanza i giudici di Appello ricollocarono le condotte contestate a Giulio Andreotti in due differenti epoche, corrispondenti ad una prima stagione antecedente (fino al 1980) e ad una seconda stagione successiva (dal 1981) all’avvento dell’egemonia dei [[Clan dei Corleonesi|Corleonesi]] all’interno di [[Cosa Nostra]] dopo la [[Seconda Guerra di Mafia]], per poi arrivare a riconoscere che Giulio Andreotti era stato colluso con l'organizzazione mafiosa fino all’ascesa dei Corleonesi, quando cioè i suoi referenti mafiosi erano stati eliminati ([[Stefano Bontate]]) o messi da parte ([[Gaetano Badalamenti]]). | ||
Alla base del giudizio colpevolezza, ritenuto prescritto, il collegio giudicante pose i seguenti fatti, ritenuti proficuamente riscontrati<ref>Ivi, pp. 1095 – 1271.</ref>: | |||
* l’'''intervento''' nel 1977 del capomafia Stefano Bontate, evocato da Giulio Andreotti, per porre fine alle pratiche estorsive provenienti da esponenti della ‘ndrangheta calabrese '''nei confronti di Nardini'''; | |||
*l’'''incontro''' di Giulio Andreotti '''con Gaetano Badalamenti''' a Roma, in relazione al "processo Rimi", rispetto al quali i giudici ritennero non dimostrato l’intervento manipolatorio di Andreotti; | |||
* l’'''incontro''' svoltosi fra la '''primavera e l’estate del 1979''' con Stefano Bontate e altri mafiosi, per discutere della condotta assunta dal Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. La Corte, pur senza ragionare di una data di univoca certezza cronologica da attribuire all’incontro, definì degna di attenzione la giornata del '''[[26 luglio]] [[1979]]''', pur ritenendo possibili date diverse; | |||
*l’'''incontro''' tra Giulio Andreotti e Stefano Bontate, nella '''primavera del 1980''', connesso all’assassinio di Piersanti Mattarella, e il conseguente litigio fra Andreotti e Bontate; | |||
*l’esistenza di rapporti fra Giulio Andreotti, '''Salvo Lima e i cugini Antonino e Ignazio Salvo''' coltivati nella piena contezza della loro collusione con Cosa Nostra. Nondimeno il collegio ravvisò non sufficientemente dimostrata la perpetrazione dei rapporti di Lima e dei Salvo con Cosa Nostra all’esito dell’avvento dei Corleonesi. | |||
Il collegio giudicante riconobbe quindi:<blockquote>«(la sussistenza n.d.r.) di amichevoli ed anche dirette relazioni del sen. Andreotti con gli esponenti di spicco della […] ala […] di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal legame del predetto con l’on. Salvo Lima ma anche con i cugini Antonino e Ignazio Salvo, essi pure, peraltro, organicamente inseriti in Cosa Nostra; | |||
(la sussistenza n.d.r.) di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana, peraltro non esclusivo e non esattamente riconducibile ad una esplicita negoziazione e, comunque, non riferibile precisamente alla persona dell’imputato; | |||
il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze – di per sé, non sempre di contenuto illecito – dell’imputato o di amici del medesimo; | |||
Rispetto alla seconda epoca, quella relativa alla egemonia dei | la palesata disponibilità ed il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell’imputato, frutto non solo di un autentico interesse personale a mantenere buone relazioni con essi […]; | ||
la travagliata […] interazione dell’imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l’atteggiamento arrogante assunto dal Bontate»<ref>Ivi, p. 1508.</ref>. | |||
</blockquote>Il reato di partecipazione ad associazione a delinquere (capo A) '''fu ritenuto prescritto''', con formula di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p., essendosi esaurito, alla data del giudizio e a parere dei giudici, il termine prescrittivo previsto per il suddetto reato. Al di là del risultato sanzionatorio concreto, '''la prescrizione del reato non può, giuridicamente parlando ma non solo, intendersi quale sinonimo di assoluzione dallo stesso'''. | |||
==== L'insufficienza delle prove per il periodo successivo al 1980 ==== | |||
Rispetto alla seconda epoca, quella relativa alla egemonia dei Corleonesi in Cosa Nostra, a parere dei giudicanti, pur in presenza di un quadro istruttorio in grado di rappresentare effettivamente i tentativi dei nuovi reggenti di instaurare dei nuovi rapporti con Giulio Andreotti (il collegio ritenne comprovato l’incontro tra Giulio Andreotti e Andrea Manciaracina del 19 agosto del 1985), non furono portate prove sufficienti per affermare la perpetuata collusione di Andreotti. | |||
Così, la Corte rispetto agli altri capitoli di prova, riconobbe: | Così, la Corte rispetto agli altri capitoli di prova, riconobbe: | ||
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*l’interessamento (già ravvisato dal Tribunale) di Giulio Andreotti rispetto ai guai finanziari della Banca Privata Italiana di '''Michele Sindona''', sebbene rispondente ad una sua forma di benevola attenzione verso il finanziere, pur non accompagnata al momento decisivo da forme di un suo intervento anche solo indiretto, anzichè all’esaurimento di una richiesta da parte dei suoi referenti mafiosi; | *l’interessamento (già ravvisato dal Tribunale) di Giulio Andreotti rispetto ai guai finanziari della Banca Privata Italiana di '''Michele Sindona''', sebbene rispondente ad una sua forma di benevola attenzione verso il finanziere, pur non accompagnata al momento decisivo da forme di un suo intervento anche solo indiretto, anzichè all’esaurimento di una richiesta da parte dei suoi referenti mafiosi; | ||
*l’insussistenza, nelle vicende riguardanti gli '''omicidi del giornalista Carmine Pecorelli e del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa''', di elementi a dimostrazione del rapporto esistente fra Giulio Andreotti e Cosa Nostra, e quindi di loro riflessi sul reato associativo; | *l’insussistenza, nelle vicende riguardanti gli '''omicidi del giornalista Carmine Pecorelli e del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa''', di elementi a dimostrazione del rapporto esistente fra Giulio Andreotti e Cosa Nostra, e quindi di loro riflessi sul reato associativo; | ||
*l’assenza di riscontri specifici quanto all’attività di '''Vito Ciancimino''' quale intermediario tra Giulio Andreotti e la frangia ‘corleonese’ di Cosa Nostra, a tal stregua riducendo il rapporto fra i due a frequentazione di natura politica; | |||
*l’assenza di riscontri specifici riferibili all’attività di Giulio Andreotti nel '''trasferimento di alcuni detenuti''' siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, pur giudicando il provvedimento raro e in ipotesi riconducibile ad una sollecitazione di Salvo Lima; | *l’assenza di riscontri specifici riferibili all’attività di Giulio Andreotti nel '''trasferimento di alcuni detenuti''' siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, pur giudicando il provvedimento raro e in ipotesi riconducibile ad una sollecitazione di Salvo Lima; | ||
*l’assenza di prove di convincimento quanto all’intervento di Giulio Andreotti nella '''manipolazione del processo a carico dei fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo'''; | *l’assenza di prove di convincimento quanto all’intervento di Giulio Andreotti nella '''manipolazione del processo a carico dei fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo'''; | ||
*l’assenza di riscontri sufficienti a dimostrare | *l’assenza di riscontri sufficienti a dimostrare l’incontro fra Andreotti e '''Salvatore Riina''', a partire dalla «''incerta attendibilità delle indicazioni di Di Maggio''»<ref>Ivi, p. 1382.</ref> e dalla incongruenze fra le sue dichiarazioni e quelle delle altre parti esaminate sul fatto; | ||
*l’assenza di riscontri a dimostrazione dell’ '''intervento manipolatorio''' di | *l’assenza di riscontri a dimostrazione dell’'''intervento manipolatorio''' di Andreotti '''nel [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]]''', non essendo state portate prove a sufficienza per dimostrare la possibilità, per il politico democristiano, di intervenire su [[Corrado Carnevale]], quale magistrato candidato a presiederne il giudizio di legittimità, oltre che l’esistenza di un grado di rapporti tra Andreotti e Carnevale così intimo da consentire all’uno di intraprendere un’azione efficace presso l’altro; | ||
*l’insussistenza nel supporto da parte di Giulio Andreotti alla candidatura | *l’insussistenza nel supporto da parte di Giulio Andreotti alla candidatura a Trapani di '''Giuseppe Giammarinaro''', e da parte di Salvo Lima a quella dell’andreottiano '''Raffaele Bevilacqua''' a Enna, in vista delle elezioni regionali del giugno 1991, di elementi dimostrativi delle perduranti relazioni di Giulio Andreotti con Cosa Nostra; | ||
* un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra a partire dalla seconda metà degli anni ‘80, espressosi nella sua attività svolta per ottenere l’estradizione | * un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra a partire dalla seconda metà degli anni ‘80, espressosi nella sua attività svolta per ottenere l’estradizione nel [[1984]] di [[Tommaso Buscetta]] dal Brasile, nell’impegno profuso per la approvazione del d.l. 12 settembre 1989 n. 317 onde impedire la scarcerazione, nel corso del giudizio di appello, di numerosi imputati del [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]], e nell’adozione di altri provvedimenti normativi nel corso della sua ultima Presidenza del Consiglio dei Ministri (1989-1992)<ref>Si veda al riguardo all’imponente attività normativa indicata da Andreotti, in sede di sommarie dichiarazioni, il 28 ottobre 1998, durante il dibattimento del primo grado di giudizio, indicata alle pagine 490-492 della sentenza di 1° grado. A pagina 492 si legge tuttavia che «''alcuni tra i risultati più rilevanti di questa produzione normativa furono, però conseguenza di iniziative assunte dall’on. [[Claudio Martelli]] (Ministro di Grazia e Giustizia dal 4 febbraio 1991 al 10 febbraio 1993) e dall’on. [[Vincenzo Scotti]] (Ministro dell’Interno nel VI e nel VII governo Andreotti), come si evince dalle deposizioni testimoniali rese rispettivamente dall’on. Martelli nel presente dibattimento e dall’on. Scotti nel processo n. 29/97 svoltosi davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta a carico di Mariano Agate ed altri 26 imputati per la [[Strage di Via Mariano d’Amelio|Strage di Via D’Amelio]]''».</ref>. | ||
La Corte concluse le motivazioni della sentenza d'appello in questo modo:<blockquote>«L’oggettivo e già evidenziato deficit probatorio in ordine a specifici e concreti interventi agevolativi degli interessi della associazione mafiosa posti in essere dall’imputato, che possono, in termini plausibili, soltanto immaginarsi, non assume, pertanto, valenza determinante, posto che, comunque, con la sua condotta (si ribadisce, non meramente fittizia), l’imputato ha, non senza personale tornaconto, '''consapevolmente e deliberatamente coltivato una stabile relazione con il sodalizio criminale''' ed arrecato, comunque, allo stesso un contributo rafforzativo manifestando la sua disponibilità a favorire i mafiosi. | |||
In definitiva, la Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di partecipazione alla associazione per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo all’ambiente siciliano, il quale, nell’arco di un congruo lasso di tempo, anche al di fuori di una esplicitata negoziazione di appoggi elettorali in cambio di propri interventi in favore di una organizzazione mafiosa di rilevantissimo radicamento territoriale nell’Isola: | |||
a) chieda ed ottenga, per conto di suoi sodali, ad esponenti di spicco della associazione interventi para-legali, ancorché per finalità non riprovevoli; | |||
b) incontri ripetutamente esponenti di vertice della stessa associazione; | |||
c) intrattenga con gli stessi relazioni amichevoli, rafforzandone la influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso sodalizio tagliate fuori da tali rapporti; | |||
d) appalesi autentico interessamento in relazione a vicende particolarmente delicate per la vita del sodalizio mafioso; | |||
e) indichi ai mafiosi, in relazione a tali vicende, le strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in essi la preoccupazione di venire denunciati; | |||
f) ometta di denunciare elementi utili a far luce su fatti di particolarissima gravità, di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti con i mafiosi; | |||
g) dia, in buona sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici – e non meramente fittizi – di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori della messa in atto di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire al rafforzamento della organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica, il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale»<ref>Ivi, p. 1517-1518. Grassetto nostro.</ref>. </blockquote> | |||
=== La conferma della sentenza d'Appello in Cassazione === | |||
Contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo vennero proposti due ricorsi per Cassazione: uno da parte da parte della Difesa dell’imputato e uno da parte della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo. Il processo di terzo grado si aprì e si concluse nelle udienze del 14 e [[15 ottobre]] [[2004]], a Roma, davanti alla Seconda Sezione Penale di Cassazione presieduta dal dott. Giuseppe Maria Cosentino, con giudici consiglieri dott. Maurizio Massera (estensore della sentenza), dott. Antonio Morgigni, dott. Francesco De Chiara e dott. Carlo Podo. | |||
Nell’udienza del [[14 ottobre]] si procedette dapprima alla relazione della causa svolta dal dott. Maurizio Massera; di seguito, il sostituto Procuratore Generale Francesco Iacoviello pronunciò la sua requisitoria, che si concluse con la richiesta di rigetto dei ricorsi intervenuti. | |||
Successivamente il difensore della parte civile, l’avv. Salvatore Modica, formulò le proprie conclusioni richiedendo, in principalità, l’accoglimento del ricorso della Procura Generale e il rigetto del ricorso dell’imputato, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per offesa all’immagine della città, oltre alle spese processuali, e, in subordine, l’applicazione della prescrizione con rinvio del processo al giudice civile<ref>Maurizio Massera, Cass. Pen., Sez. II, 15 ottobre 2004, n. 49691, p. 1.</ref>. | Successivamente il difensore della parte civile, l’avv. Salvatore Modica, formulò le proprie conclusioni richiedendo, in principalità, l’accoglimento del ricorso della Procura Generale e il rigetto del ricorso dell’imputato, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per offesa all’immagine della città, oltre alle spese processuali, e, in subordine, l’applicazione della prescrizione con rinvio del processo al giudice civile<ref>Maurizio Massera, Cass. Pen., Sez. II, 15 ottobre 2004, n. 49691, p. 1.</ref>. | ||
Da ultimo, la Difesa (avv. Giulia Bongiorno e avv. Franco Coppi) concluse con la richiesta del rigetto del ricorso della Procura Generale e l’accoglimento del ricorso dell’imputato con annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado<ref>Ibidem.</ref>. | Da ultimo, la Difesa (avv. Giulia Bongiorno e avv. Franco Coppi) concluse con la richiesta del rigetto del ricorso della Procura Generale e l’accoglimento del ricorso dell’imputato con annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado<ref>Ibidem.</ref>. | ||
Il 15 ottobre, dopo una camera di consiglio durata due ore, la Corte dispose '''il rigetto dei ricorsi presentati''', con condanna di Giulio Andreotti al pagamento delle spese processuali e con conseguente conferma del giudizio di secondo grado. | |||
Il [[28 dicembre]] successivo furono depositate le motivazioni della sentenza. Anche secondo i supremi giudici, in conclusione, '''Giulio Andreotti è stato un associato di Cosa Nostra fino alla primavera del 1980''', quando deciso di dissociarsi dal sodalizio, arrivando financo a promuovere tra il [[1989]] e il [[1992]], all’interno degli ultimi Governi presieduti in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti normativi di contrasto alla criminalità mafiosa. | |||
== La mistificazione della sentenza della Cassazione: Andreotti assolto == | |||
“''Assolto! Assolto! Assolto!''”, urlò Giulia Bongiorno davanti a una folla di microfoni e telecamere, nell’atto di comunicare al suo cliente l’esito di un processo. Questa scena, finita negli annali della storia giudiziaria d'Italia, è alla base della più grande mistificazione di un esito di una sentenza di Cassazione. Quel triplice "assolto!" riguardava solo una parte della sentenza d'appello che veniva confermata dalla Cassazione. Eppure da quel momento, per anni, Giulio Andreotti venne unanimemente considerato assolto nel processo che lo aveva visto imputato dal 1993 al 2004. | |||
Lo hanno ricordato [[Gian Carlo Caselli]] e [[Guido Lo Forte]], costretti nel [[2018]] a sfornare l'ennesimo libro sulla vicenda, intitolato "''La verità sul processo Andreotti''"<ref>Caselli Gian Carlo, Lo Forte Guido (2018). ''La verità sul processo Andreotti'', Roma, Laterza, p. 1.</ref>. | |||
Lo stesso Caselli, reo di aver retto la Procura di Palermo ai tempi di quel processo, fu vittima nel marzo [[2005]] di una «legge ''contra personam»,'' introdotta nella riforma della giustizia sotto forma di emendamento dal senatore di Alleanza Nazionale Luigi Bobbio: per impedirgli di concorrere alla carica di [[Procuratore nazionale antimafia|Procuratore Nazionale Antimafia]], veniva stabilito che i magistrati che avessero compiuto i 66 anni d'età non potevano concorrere per incarichi direttivi. Al momento dell'entrata in vigore della modifica, la Commissione Uffici direttivi, composta da 6 membri, si era divisa a metà tra l'ex-procuratore capo di Palermo e il suo successore [[Pietro Grasso]]. La norma successivamente fu dichiarata incostituzionale, ma oramai il concorso si era già chiuso<ref>La vicenda è raccontata nel libro Caselli Gian Carlo (2005). ''Un magistrato fuori legge'', Milano, Melampo editore.</ref>. | |||
=== La relazione conclusiva della Commissione antimafia Centaro === | |||
La mistificazione entrò addirittura nelle carte istituzionali della [[Commissione Parlamentare Antimafia|Commissione parlamentare antimafia]] presieduta dal senatore siciliano di [[Forza Italia]] Roberto Centaro. Nel gennaio [[2006]] venne infatti licenziata una relazione, approvata soltanto dalla maggioranza di centrodestra, contenente «severe quanto fantasiose censure sulle presunte anomalie del processo Andreotti»<ref>Ivi, p. 12.</ref>. A questo tema venivano dedicate ben 380 pagine, benché dell'argomento la Commissione non si fosse mai occupata e oggetto della relazione sarebbe dovuto essere quello di illustrare lo stato generale della [[mafia]] in Italia. | |||
Tanto che nella relazione di minoranza il fatto viene spiegato in questo modo: | |||
«L’unica ragionevole motivazione che può avere indotto [...] alla stravagante scelta di dedicare un quarto della relazione sui cinque anni di attività della Commissione parlamentare antimafia ad un argomento al quale non è mai stato dedicato neppure un minuto del lavoro della Commissione», porta a [[Marcello Dell'Utri|Marcello Dell’Utri]]. Rafforzano questa ipotesi «i legami politici e l’approssimarsi della campagna elettorale, nella quale il sen. Dell’Utri avrà un ruolo centrale per Forza Italia, lo stesso partito del presidente della Commissione ed estensore della relazione». Il tentativo è infatti quello di «accreditare l’ipotesi» che Dell’Utri, «condannato in primo grado» per concorso esterno in associazione mafiosa, «si dimostrerà domani con alta probabilità vittima di una persecuzione politica»<ref>Ibidem</ref>. | |||
Il Processo Andreotti è ancora usato nei talk show televisivi e sulla carta stampata (oramai non più solo di centrodestra) come esempio dell'inaffidabilità della magistratura e in generale delle inchieste mafia-politica, di cui si escludono legami nazionali. | |||
==Note== | ==Note== | ||
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==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
=== Atti giudiziari === | === Atti giudiziari === | ||
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=== Libri === | === Libri === | ||
*Arlacchi Pino (1995). ''Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo'', Milano, Rizzoli. | *Arlacchi Pino (1995). ''Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo'', Milano, Rizzoli. | ||
*Caselli Gian Carlo, Lo Forte Guido (2018). ''La verità sul processo Andreotti'', Roma, Laterza. | |||
*Cavalli Giulio (2012). ''L'innocenza di Giulio. Andreotti e la mafia'', Milano, Chiarelettere. | |||
*Falcone Giovanni, in collaborazione con Marcelle Padovani, ''Cose di Cosa nostra'', Milano, Fabbri Editore, 1995. | *Falcone Giovanni, in collaborazione con Marcelle Padovani, ''Cose di Cosa nostra'', Milano, Fabbri Editore, 1995. | ||
*Januzzi Lino (2001). ''Il processo del secolo. Come e perché è stato assolto Giulio Andreotti'', Milano, Mondadori. | *Januzzi Lino (2001). ''Il processo del secolo. Come e perché è stato assolto Giulio Andreotti'', Milano, Mondadori. | ||
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