Processo Andreotti: differenze tra le versioni

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<blockquote><center>''“Chi vuole sapere sa, chi non vuole sapere, chi rifiuta la verità non lo si può assolutamente convincere.” ''</center>
<blockquote><center>''“Chi vuole sapere sa, chi non vuole sapere, chi rifiuta la verità non lo si può assolutamente convincere.” ''</center>
<center>(''' Gian Carlo Caselli''')</center></blockquote>
<center>(''' Gian Carlo Caselli''')</center></blockquote>


Con l'espressione '''Processo Andreotti''' si intende generalmente il procedimento penale a carico di [[Giulio Andreotti]] nel quale il sette volte Presidente del Consiglio, ventuno volte Ministro, nonché Senatore a vita, venne chiamato a rispondere dei reati di associazione a delinquere "semplice" (art. 416 c.p.) e di associazione di [[Legge Rognoni - La Torre|stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)]]. Il processo si celebrò dal [[1993]] al [[2004]] a Palermo e Roma ed entrò nel vocabolario collettivo italiano come "'''''il processo del secolo'''''", proprio per via dell'eccezionalità dell'imputato, per la prima volta chiamato a rispondere in una sede giudiziaria dei suoi rapporti, organici e correntizi, con [[Cosa Nostra]].
Con l'espressione '''Processo Andreotti''' si intende generalmente il procedimento penale a carico di [[Giulio Andreotti]] nel quale il sette volte Presidente del Consiglio, ventuno volte Ministro, nonché Senatore a vita, venne chiamato a rispondere dei reati di associazione a delinquere "semplice" (art. 416 c.p.) e di associazione di [[Legge Rognoni - La Torre|stampo mafioso (art. 416 bis c.p.)]]. Il processo si celebrò dal [[1993]] al [[2004]] a Palermo e Roma ed entrò nel vocabolario collettivo italiano come "'''''il processo del secolo'''''", proprio per via dell'eccezionalità dell'imputato, per la prima volta chiamato a rispondere in una sede giudiziaria dei suoi rapporti, organici e correntizi, con [[Cosa Nostra]].
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L’attività di indagine nei confronti di Giulio Andreotti aveva preso le mosse dagli accertamenti avviati in seguito all’omicidio dell’eurodeputato democristiano [[Salvo Lima]], leader della corrente andreottiana in Sicilia, avvenuto a Mondello il [[12 marzo]] [[1992]]. Il "processo Andreotti" nacque quindi come filone investigativo connesso alle verifiche riconducibili a tale delitto: diversi collaboratori di giustizia, nel corso delle indagini relative all’omicidio di Lima, riferirono, davanti agli inquirenti, del legame fra Salvo Lima, Giulio Andreotti e Cosa Nostra.  
L’attività di indagine nei confronti di Giulio Andreotti aveva preso le mosse dagli accertamenti avviati in seguito all’omicidio dell’eurodeputato democristiano [[Salvo Lima]], leader della corrente andreottiana in Sicilia, avvenuto a Mondello il [[12 marzo]] [[1992]]. Il "processo Andreotti" nacque quindi come filone investigativo connesso alle verifiche riconducibili a tale delitto: diversi collaboratori di giustizia, nel corso delle indagini relative all’omicidio di Lima, riferirono, davanti agli inquirenti, del legame fra Salvo Lima, Giulio Andreotti e Cosa Nostra.  


=== I collaboratori di giustizia che accusavano Andreotti ===
===I collaboratori di giustizia che accusavano Andreotti===
In totale furono '''41 i collaboratori di giustizia''' le cui dichiarazioni vennero acquisite in dibattimento, fra cui alcuni dei più importanti: [[Leonardo Messina]]; [[Gaspare Mutolo]]; [[Francesco Marino Mannoia]]; [[Angelo Siino]]; Tullio Cannella; Antonino Mammoliti; Gioacchino La Barbera; [[Tommaso Buscetta]]; [[Antonino Calderone]]; Baldassarre Di Maggio; Gaetano Costa; Salvatore Cancemi; Vincenzo Sinacori; Salvatore Cucuzza; Marino Pulito; Alfonso Pichierri; Paolo Severino; Antonio Calvaruso; Salvatore Annacondia; Enzo Salvatore Brusca; [[Giovanni Brusca]]; Emanuele Brusca; Benedetto D’Agostino; Federico Corniglia; Bartolomeo Addolorato.
In totale furono '''41 i collaboratori di giustizia''' le cui dichiarazioni vennero acquisite in dibattimento, fra cui alcuni dei più importanti: [[Leonardo Messina]]; [[Gaspare Mutolo]]; [[Francesco Marino Mannoia]]; [[Angelo Siino]]; Tullio Cannella; Antonino Mammoliti; Gioacchino La Barbera; [[Tommaso Buscetta]]; [[Antonino Calderone]]; Baldassarre Di Maggio; Gaetano Costa; Salvatore Cancemi; Vincenzo Sinacori; Salvatore Cucuzza; Marino Pulito; Alfonso Pichierri; Paolo Severino; Antonio Calvaruso; Salvatore Annacondia; Enzo Salvatore Brusca; [[Giovanni Brusca]]; Emanuele Brusca; Benedetto D’Agostino; Federico Corniglia; Bartolomeo Addolorato.


==== '''Leonardo Messina''' ====
====Leonardo Messina====
[[Leonardo Messina]] fu il primo collaboratore di giustizia a riferire, nell’interrogatorio del [[13 agosto]] [[1992]], sui legami fra Giulio Andreotti, Salvo Lima e Cosa Nostra. Nel corso di questo interrogatorio Messina dichiarò di aver appreso dall’avvocato Raffaele Bevilacqua, esponente democristiano della corrente andreottiana, che Salvo Lima «''era stato molto vicino a uomini di Cosa nostra per i quali aveva costituito il tramite presso l’on. Andreotti per le necessità della mafia siciliana»''<ref>Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 12.</ref>. Successivamente, Messina precisò che «''l’onorevole Lima era il contatto con l’onorevole Andreotti per le cose che interessavano Cosa nostra, specialmente per gli interessamenti concernenti processi giudiziari a carico di esponenti dell’organizzazione''»<ref>Ivi, p. 13.</ref>.
[[Leonardo Messina]] fu il primo collaboratore di giustizia a riferire, nell’interrogatorio del [[13 agosto]] [[1992]], sui legami fra Giulio Andreotti, Salvo Lima e Cosa Nostra. Nel corso di questo interrogatorio Messina dichiarò di aver appreso dall’avvocato Raffaele Bevilacqua, esponente democristiano della corrente andreottiana, che Salvo Lima «''era stato molto vicino a uomini di Cosa nostra per i quali aveva costituito il tramite presso l’on. Andreotti per le necessità della mafia siciliana»''<ref>Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 12.</ref>. Successivamente, Messina precisò che «''l’onorevole Lima era il contatto con l’onorevole Andreotti per le cose che interessavano Cosa nostra, specialmente per gli interessamenti concernenti processi giudiziari a carico di esponenti dell’organizzazione''»<ref>Ivi, p. 13.</ref>.


Il collaboratore riferì poi sulle strategie di manipolazione del [[Maxiprocesso di Palermo|Maxiprocesso]] da parte di Cosa Nostra, e in specie sull’iniziale clima di fiducia rispetto al suo esito conclusivo, perché «s''e le cose fossero andate male, sarebbe intervenuta la Cassazione ad annullare il tutto''» dove il processo «''sarebbe stato assegnato alla I Sezione Penale […] e quindi al presidente [[Corrado Carnevale|Carnevale]]''»<ref>Corrado Carnevale fu dal 1 dicembre 1985 al 26 dicembre 1992 Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione – quella addetta ai processi per i reati associativi, di terrorismo e di criminalità organizzata. </ref> il quale «''costituiva una garanzia […] perché si diceva che era manovrabile''»<ref>Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 12.</ref>.
Il collaboratore riferì poi sulle strategie di manipolazione del [[Maxiprocesso di Palermo|Maxiprocesso]] da parte di Cosa Nostra, e in specie sull’iniziale clima di fiducia rispetto al suo esito conclusivo, perché «s''e le cose fossero andate male, sarebbe intervenuta la Cassazione ad annullare il tutto''» dove il processo «''sarebbe stato assegnato alla I Sezione Penale […] e quindi al presidente [[Corrado Carnevale|Carnevale]]''»<ref>Corrado Carnevale fu dal 1 dicembre 1985 al 26 dicembre 1992 Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione – quella addetta ai processi per i reati associativi, di terrorismo e di criminalità organizzata. </ref> il quale «''costituiva una garanzia […] perché si diceva che era manovrabile''»<ref>Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 12.</ref>.


==== '''Gaspare Mutolo''' ====
====Gaspare Mutolo====
[[Gaspare Mutolo]] dichiarò invece che: «''Il sen. Andreotti è esattamente la persona alla quale l’on. Salvo Lima si rivolgeva costantemente per le decisioni da adottare a Roma, che coinvolgevano gli interessi di Cosa Nostra''»<ref>Ivi, p. 24.</ref>. Fu proprio in seguito alle dichiarazioni di Mutolo che Giulio Andreotti venne formalmente iscritto nel registro delle notizie di reato.
[[Gaspare Mutolo]] dichiarò invece che: «''Il sen. Andreotti è esattamente la persona alla quale l’on. Salvo Lima si rivolgeva costantemente per le decisioni da adottare a Roma, che coinvolgevano gli interessi di Cosa Nostra''»<ref>Ivi, p. 24.</ref>. Fu proprio in seguito alle dichiarazioni di Mutolo che Giulio Andreotti venne formalmente iscritto nel registro delle notizie di reato.


A proposito del movente dell’omicidio di [[Salvo Lima]], Mutolo affermò che in tal modo [[Totò Riina]] voleva sia sanzionare l'eurodeputato che non aveva mantenuto le promesso sull’esito negativo del [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]], sia un avvertimento a quel mondo politico che «''dopo aver attuato per moltissimi anni un rapporto di pacifica convivenza e di scambio di favori con Cosa Nostra […] non aveva più tutelato gli interessi dell’associazione proprio in occasione del processo più importante''»<ref>Ivi, p. 21.</ref>.
A proposito del movente dell’omicidio di [[Salvo Lima]], Mutolo affermò che in tal modo [[Totò Riina]] voleva sia sanzionare l'eurodeputato che non aveva mantenuto le promesso sull’esito negativo del [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]], sia un avvertimento a quel mondo politico che «''dopo aver attuato per moltissimi anni un rapporto di pacifica convivenza e di scambio di favori con Cosa Nostra […] non aveva più tutelato gli interessi dell’associazione proprio in occasione del processo più importante''»<ref>Ivi, p. 21.</ref>.


==== '''Francesco Marino Mannoia''' e '''Angelo Siino''' ====
====Francesco Marino Mannoia e Angelo Siino====
[[Francesco Marino Mannoia]], nel corso dell'interrogatorio reso in una località protetta negli USA il [[3 aprile]] [[1993]] in qualità di testimone di giustizia sotto la protezione del ''Federal Bureau of Investigation'' (FBI), rese alcune importanti dichiarazioni relative al rapporto fra Giulio Andreotti e Cosa Nostra.  
[[Francesco Marino Mannoia]], nel corso dell'interrogatorio reso in una località protetta negli USA il [[3 aprile]] [[1993]] in qualità di testimone di giustizia sotto la protezione del ''Federal Bureau of Investigation'' (FBI), rese alcune importanti dichiarazioni relative al rapporto fra Giulio Andreotti e Cosa Nostra.  


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A riferire dei rapporti fra le attività finanziarie di Michele Sindona e l’opera di riciclaggio di Cosa Nostra, oltre che dell’incontro fra Stefano Bontate e Giulio Andreotti della primavera-estate del 1979 fu un altro collaboratore di giustizia, '''[[Angelo Siino]]''', il quale dichiarò di aver accompagnato in auto Bontate al vertice tenutosi a Catania nel 1979 nella riserva di caccia di proprietà degli imprenditori catanesi Costanzo, e di averne atteso la conclusione senza parteciparvi formalmente. Chiacchierando, fra l’altro, con il guardiano del posto (soprannominato ''‘U cchiù'', la civetta): stando a Siino, il guardiano gli riferì di aver visto Giulio Andreotti entrare nel luogo dell’incontro.
A riferire dei rapporti fra le attività finanziarie di Michele Sindona e l’opera di riciclaggio di Cosa Nostra, oltre che dell’incontro fra Stefano Bontate e Giulio Andreotti della primavera-estate del 1979 fu un altro collaboratore di giustizia, '''[[Angelo Siino]]''', il quale dichiarò di aver accompagnato in auto Bontate al vertice tenutosi a Catania nel 1979 nella riserva di caccia di proprietà degli imprenditori catanesi Costanzo, e di averne atteso la conclusione senza parteciparvi formalmente. Chiacchierando, fra l’altro, con il guardiano del posto (soprannominato ''‘U cchiù'', la civetta): stando a Siino, il guardiano gli riferì di aver visto Giulio Andreotti entrare nel luogo dell’incontro.


==== '''Tommaso Buscetta''' ====
====Tommaso Buscetta====
L'uomo che inaugurò la stagione del [[pentitismo]] in Italia parlò dei rapporti tra Andreotti e la mafia siciliana in un interrogatorio avvenuto a Washington, l'[[11 settembre]] [[1992]]. [[Buscetta]] riferì che i cugini [[Nino Salvo|Antonino]] e [[Ignazio Salvo]] insieme a Salvo Lima, da lui indicato come «''figlio di un uomo d’onore […] l’uomo politico a cui principalmente Cosa Nostra si rivolgeva per le questioni di interesse dell’organizzazione, che dovevano trovare una soluzione a Roma''»<ref>Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, pp. 55-56.</ref>, avevano mediato con alcuni politici a Roma nell’interesse di Cosa Nostra.
L'uomo che inaugurò la stagione del [[pentitismo]] in Italia parlò dei rapporti tra Andreotti e la mafia siciliana in un interrogatorio avvenuto a Washington, l'[[11 settembre]] [[1992]]. [[Buscetta]] riferì che i cugini [[Nino Salvo|Antonino]] e [[Ignazio Salvo]] insieme a Salvo Lima, da lui indicato come «''figlio di un uomo d’onore […] l’uomo politico a cui principalmente Cosa Nostra si rivolgeva per le questioni di interesse dell’organizzazione, che dovevano trovare una soluzione a Roma''»<ref>Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, pp. 55-56.</ref>, avevano mediato con alcuni politici a Roma nell’interesse di Cosa Nostra.


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Di seguito, Buscetta dichiarò anche che, con riferimento all’omicidio del Prefetto di Palermo [[Carlo Alberto dalla Chiesa]], Giulio Andreotti era stato l’entità che aveva avuto interesse, convergente con quello di Cosa Nostra, all’eliminazione del Generale dei Carabinieri, anch’egli a conoscenza di particolari ignoti sulla vicenda del sequestro Moro. «''Pecorelli e dalla Chiesa sono infatti cose che si intrecciano fra di loro''»<ref> Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 113.</ref>.
Di seguito, Buscetta dichiarò anche che, con riferimento all’omicidio del Prefetto di Palermo [[Carlo Alberto dalla Chiesa]], Giulio Andreotti era stato l’entità che aveva avuto interesse, convergente con quello di Cosa Nostra, all’eliminazione del Generale dei Carabinieri, anch’egli a conoscenza di particolari ignoti sulla vicenda del sequestro Moro. «''Pecorelli e dalla Chiesa sono infatti cose che si intrecciano fra di loro''»<ref> Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 113.</ref>.


==== '''Baldassarre Di Maggio''', '''Antonio Calvaruso''', '''Gioacchino La Barbera''', '''Tullio Cannella''' e i '''Brusca (Emanuele, Enzo Salvatore) ''' ====
====Baldassarre Di Maggio, Antonio Calvaruso, Gioacchino La Barbera, Tullio Cannella e i Brusca (Emanuele, Enzo Salvatore)====
[[Baldassarre Di Maggio]] parlò a proposito del tentativo di manipolazione del [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]] da parte di Cosa Nostra, nella cornice del quale riferì di un incontro fra Andreotti e [[Salvatore Riina]]. Nel corso dell’interrogatorio del [[18 gennaio]] [[1993]], davanti agli Uffici della Procura di Palermo, dichiarò: <blockquote>«relativamente all’interessamento di Riina Salvatore per l’andamento del cd. maxiprocesso, devo dire che in un’occasione io fui incaricato personalmente dal Riina di andare da Salvo Ignazio e dirgli di contattare l’on. Lima Salvo e di incaricare il parlamentare di contattare il nostro comune amico, al quale dovevano essere altresì portati i saluti di Riina, perché si interessasse dell’andamento del maxiprocesso. […] Il Salvo disse che avrebbe provveduto, ma io non ne seppi più nulla»<ref>Salvatore Barresi-Antonio Balsamo, Trib. Palermo, V Sez. Pen., 23 ottobre 1999, p. 1126.</ref>. </blockquote>Successivamente, il [[16 aprile]], precisò: <blockquote>«Quando Riina Salvatore mi mandò da Salvo Ignazio perché dicessi al Salvo di dire a Lima Salvatore di "''contattare il nostro comune amico''" per risolvere i problemi del maxiprocesso, in realtà mi indicò il nome della persona da contattare in quella del senatore Giulio Andreotti; preciso meglio che mi fu detto "''l’onorevole Andreotti''". […] Devo però aggiungere che il Riina mi dette un altro messaggio da riferire al Salvo, e cioè che egli voleva un appuntamento per incontrare l’on. Andreotti. […] A precisazione di quello che ho detto in altra occasione, devo quindi ora aggiungere che rividi Salvo Ignazio circa 15 giorni dopo. […] Invero, il Riina mi fece sapere tramite La Barbera Angelo di farmi trovare, alle 14:30 di un certo giorno che non ricordo, nel magazzino vicino al ‘pollaio’ dietro la Casa del Sole. […] Penso che l’incontro si situi nel tempo, all’incirca nello stesso periodo, e forse poco prima, dell’omicidio di certo Dragotta»<ref> Ivi, p. 1248.</ref>. </blockquote>I P.M. collocarono, di seguito, l’incontro nella giornata del [[20 settembre]] [[1987]]: a Palermo, si celebrò, in quei giorni (19-27 settembre 1987), una tradizionale festa della Democrazia Cristiana, la ''Festa dell’Amicizia''. Ma non fu questo l’unico dato di contesto. Diversi collaboratori di giustizia (tra cui lo stesso Di Maggio e poi '''Francesco Marino Mannoia e''' '''Salvatore Cancemi''') riferirono che la [[Commissione provinciale|Commissione]] di Cosa Nostra, riunita per l’occasione, aveva deciso di approfittare delle elezioni nazionali del [[16 giugno]] 1987 per lanciare un segnale ai propri referenti politici, così da costringerli a ridiscutere il proprio sostegno elettorale in cambio del loro supporto in vista della manipolazione del maxiprocesso. I medesimi collaboratori riferirono poi che la Commissione aveva deciso, in quella occasione, di virare parte dei propri voti sul '''Partito Socialista Italiano''' anziché sulla Democrazia Cristiana<ref>Cfr. Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 694.</ref>.
[[Baldassarre Di Maggio]] parlò a proposito del tentativo di manipolazione del [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]] da parte di Cosa Nostra, nella cornice del quale riferì di un incontro fra Andreotti e [[Salvatore Riina]]. Nel corso dell’interrogatorio del [[18 gennaio]] [[1993]], davanti agli Uffici della Procura di Palermo, dichiarò: <blockquote>«relativamente all’interessamento di Riina Salvatore per l’andamento del cd. maxiprocesso, devo dire che in un’occasione io fui incaricato personalmente dal Riina di andare da Salvo Ignazio e dirgli di contattare l’on. Lima Salvo e di incaricare il parlamentare di contattare il nostro comune amico, al quale dovevano essere altresì portati i saluti di Riina, perché si interessasse dell’andamento del maxiprocesso. […] Il Salvo disse che avrebbe provveduto, ma io non ne seppi più nulla»<ref>Salvatore Barresi-Antonio Balsamo, Trib. Palermo, V Sez. Pen., 23 ottobre 1999, p. 1126.</ref>. </blockquote>Successivamente, il [[16 aprile]], precisò: <blockquote>«Quando Riina Salvatore mi mandò da Salvo Ignazio perché dicessi al Salvo di dire a Lima Salvatore di "''contattare il nostro comune amico''" per risolvere i problemi del maxiprocesso, in realtà mi indicò il nome della persona da contattare in quella del senatore Giulio Andreotti; preciso meglio che mi fu detto "''l’onorevole Andreotti''". […] Devo però aggiungere che il Riina mi dette un altro messaggio da riferire al Salvo, e cioè che egli voleva un appuntamento per incontrare l’on. Andreotti. […] A precisazione di quello che ho detto in altra occasione, devo quindi ora aggiungere che rividi Salvo Ignazio circa 15 giorni dopo. […] Invero, il Riina mi fece sapere tramite La Barbera Angelo di farmi trovare, alle 14:30 di un certo giorno che non ricordo, nel magazzino vicino al ‘pollaio’ dietro la Casa del Sole. […] Penso che l’incontro si situi nel tempo, all’incirca nello stesso periodo, e forse poco prima, dell’omicidio di certo Dragotta»<ref> Ivi, p. 1248.</ref>. </blockquote>I P.M. collocarono, di seguito, l’incontro nella giornata del [[20 settembre]] [[1987]]: a Palermo, si celebrò, in quei giorni (19-27 settembre 1987), una tradizionale festa della Democrazia Cristiana, la ''Festa dell’Amicizia''. Ma non fu questo l’unico dato di contesto. Diversi collaboratori di giustizia (tra cui lo stesso Di Maggio e poi '''Francesco Marino Mannoia e''' '''Salvatore Cancemi''') riferirono che la [[Commissione provinciale|Commissione]] di Cosa Nostra, riunita per l’occasione, aveva deciso di approfittare delle elezioni nazionali del [[16 giugno]] 1987 per lanciare un segnale ai propri referenti politici, così da costringerli a ridiscutere il proprio sostegno elettorale in cambio del loro supporto in vista della manipolazione del maxiprocesso. I medesimi collaboratori riferirono poi che la Commissione aveva deciso, in quella occasione, di virare parte dei propri voti sul '''Partito Socialista Italiano''' anziché sulla Democrazia Cristiana<ref>Cfr. Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 694.</ref>.


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A riferire sull’incontro fra Giulio Andreotti e Salvatore Riina, sebbene con versioni non del tutto coincidenti a quelle rappresentate da Di Maggio, furono poi anche altri ex membri di Cosa Nostra, e in particolare: '''Emanuele''' ed '''Enzo Salvatore Brusca''', '''Antonio Calvaruso''', '''Tullio Cannella''' e '''Gioacchino La Barbera'''.
A riferire sull’incontro fra Giulio Andreotti e Salvatore Riina, sebbene con versioni non del tutto coincidenti a quelle rappresentate da Di Maggio, furono poi anche altri ex membri di Cosa Nostra, e in particolare: '''Emanuele''' ed '''Enzo Salvatore Brusca''', '''Antonio Calvaruso''', '''Tullio Cannella''' e '''Gioacchino La Barbera'''.


==== '''Federico Corniglia''' ====
====Federico Corniglia====
Federico Corniglia dichiarò di aver accompagnato, fra la fine di settembre e i primi d’ottobre del 1970, il boss mafioso [[Frank Coppola]] ad un incontro con Giulio Andreotti a Roma. Il capomafia gli riferì che oggetto dell’incontro fu «una questione di voti»<ref>Salvatore Barresi-Antonio Balsamo, Trib. Palermo, V Sez. Pen., 23 ottobre 1999, p. 575.</ref> che coinvolgeva il sindaco di Roma '''Amerigo Petrucci''' (importante esponente delle corrente andreottiana nella Capitale).
Federico Corniglia dichiarò di aver accompagnato, fra la fine di settembre e i primi d’ottobre del 1970, il boss mafioso [[Frank Coppola]] ad un incontro con Giulio Andreotti a Roma. Il capomafia gli riferì che oggetto dell’incontro fu «una questione di voti»<ref>Ingargiola Francesco (1999). ''Sentenza n. 881/99 contro Andreotti Giulio'', Tribunale di Palermo - V Sezione Penale, 23 ottobre, p. 575.</ref> che coinvolgeva il sindaco di Roma '''Amerigo Petrucci''' (importante esponente delle corrente andreottiana nella Capitale).


==== '''Antonino Calderone''' ====
====Antonino Calderone====
[[Antonino Calderone]] riferì invece del sostegno elettorale di Cosa Nostra catanese a favore di '''Salvatore Urso''', esponente regionale della Democrazia Cristiana, parlando anche dell’inserimento organico dei cugini Salvo nell'organizzazione mafiosa. I pubblici ministeri ricollegarono la testimonianza di Calderone a quanto detto dall'operatore turistico '''Vito Di Maggio''', che parò di un incontro avvenuto nel giugno 1979 tra Andreotti, Lima, Urso e il boss [[Benedetto Santapaola]].
[[Antonino Calderone]] riferì invece del sostegno elettorale di Cosa Nostra catanese a favore di '''Salvatore Urso''', esponente regionale della Democrazia Cristiana, parlando anche dell’inserimento organico dei cugini Salvo nell'organizzazione mafiosa. I pubblici ministeri ricollegarono la testimonianza di Calderone a quanto detto dall'operatore turistico '''Vito Di Maggio''', che parò di un incontro avvenuto nel giugno 1979 tra Andreotti, Lima, Urso e il boss [[Benedetto Santapaola]].


==== '''Benedetto D'Agostino''' ====
====Benedetto D'Agostino====
Benedetto D’Agostino dichiarò che il boss mafioso [[Michele Greco]], da lui conosciuto perché legato al padre Sebastiano, gli aveva rivelato di essere un referente di Giulio Andreotti avendolo incontrato «qualche volta»<ref>Ivi, p. 965.</ref> nella sala-proiezioni allestita da Italo Gemini, presidente dell’A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), nel seminterrato dell'Hotel Nazionale di Roma, in piazza Montecitorio.  
Benedetto D’Agostino dichiarò che il boss mafioso [[Michele Greco]], da lui conosciuto perché legato al padre Sebastiano, gli aveva rivelato di essere un referente di Giulio Andreotti avendolo incontrato «qualche volta»<ref>Ivi, p. 965.</ref> nella sala-proiezioni allestita da Italo Gemini, presidente dell’A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), nel seminterrato dell'Hotel Nazionale di Roma, in piazza Montecitorio.  


==== '''Marino Pulito''', '''Salvatore Annacondia''', '''Alfonso Picchieri''' ====
===='''Marino Pulito,''' '''Salvatore Annacondia,''' '''Alfonso Picchieri'''====
'''Marino Pulito''' riferì di essersi attivato per ottenere la manipolazione di un processo nei confronti dei fratelli '''Gianfranco e Riccardo Modeo''', accusati dell’omicidio di tale Matteo Marotta. Stando al collaboratore, nel corso delle sue manovre incontrò per due volte [[Licio Gelli]], a capo della [[Loggia massonica P2]] (Propaganda 2), grazie ad un suo personale contatto, il boss della [['ndrangheta]] [[Vincenzo Serraino]], «esponente della Lega Meridionale»<ref>Ivi, p. 660.</ref>.
'''Marino Pulito''' riferì di essersi attivato per ottenere la manipolazione di un processo nei confronti dei fratelli '''Gianfranco e Riccardo Modeo''', accusati dell’omicidio di tale Matteo Marotta. Stando al collaboratore, nel corso delle sue manovre incontrò per due volte [[Licio Gelli]], a capo della [[Loggia massonica P2]] (Propaganda 2), grazie ad un suo personale contatto, il boss della [['ndrangheta]] [[Vincenzo Serraino]], «esponente della Lega Meridionale»<ref>Ivi, p. 660.</ref>.


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A riferire sui tentativi di manipolazione del processo a carico dei fratelli Modeo furono poi altri collaboratori di giustizia, e in particolare: '''Salvatore Annacondia''', '''Alfonso Pichierri''', '''Gaetano Costa''', come si vedrà in seguito.
A riferire sui tentativi di manipolazione del processo a carico dei fratelli Modeo furono poi altri collaboratori di giustizia, e in particolare: '''Salvatore Annacondia''', '''Alfonso Pichierri''', '''Gaetano Costa''', come si vedrà in seguito.


==== '''Bartolomeo Addolorato''' ====
====Bartolomeo Addolorato====
'''Bartolomeo Addolorato''' riferì che nelle elezioni regionali del [[1991]] diversi esponenti mafiosi di Mazara Del Vallo si attivarono per procurare voti a [[Giuseppe Giammarinaro]], candidato della corrente andreottiana legato ad Ignazio Salvo.  
'''Bartolomeo Addolorato''' riferì che nelle elezioni regionali del [[1991]] diversi esponenti mafiosi di Mazara Del Vallo si attivarono per procurare voti a [[Giuseppe Giammarinaro]], candidato della corrente andreottiana legato ad Ignazio Salvo.  


==== '''Paolo Severino''' ====
====Paolo Severino====
'''Paolo Severino''' parlò invece del supporto della famiglia mafiosa di Enna all’andreottiano '''Raffaele Bevilacqua''', affiliato alla famiglia mafiosa di Barrafranca anche secondo i collaboratori Leonardo Messina ed Angelo Siino, in occasione delle elezioni regionali del giugno 1991, pur non risultando eletto.
'''Paolo Severino''' parlò invece del supporto della famiglia mafiosa di Enna all’andreottiano '''Raffaele Bevilacqua''', affiliato alla famiglia mafiosa di Barrafranca anche secondo i collaboratori Leonardo Messina ed Angelo Siino, in occasione delle elezioni regionali del giugno 1991, pur non risultando eletto.


==== '''Giovanni Brusca''' ====
====Giovanni Brusca====
[[Giovanni Brusca]] parlò delle relazioni tra Salvo Lima, [[Vito Ciancimino]] e i cugini Salvo con Cosa Nostra, e del loro rapporto con Giulio Andreotti, specificando che poco dopo lo scoppio della cd. [[Seconda Guerra di Mafia]], Antonino Salvo gli aveva recapitato un messaggio da Andreotti in persona: «''fai sapere agli amici che se non si danno una calmata sono costretto […] a prendere provvedimenti per la Sicilia, con qualche legge speciale, con qualche cosa di speciale''»<ref>Ivi, p. 474.</ref>. Brusca riportò di aver appreso da suo padre [[Bernardo Brusca|Bernardo]], capo mandamento della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, e da [[Salvatore Riina|Totò Riina]] dell’esistenza di relazioni fra Giulio Andreotti e il gruppo di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti.
[[Giovanni Brusca]] parlò delle relazioni tra Salvo Lima, [[Vito Ciancimino]] e i cugini Salvo con Cosa Nostra, e del loro rapporto con Giulio Andreotti, specificando che poco dopo lo scoppio della cd. [[Seconda Guerra di Mafia]], Antonino Salvo gli aveva recapitato un messaggio da Andreotti in persona: «''fai sapere agli amici che se non si danno una calmata sono costretto […] a prendere provvedimenti per la Sicilia, con qualche legge speciale, con qualche cosa di speciale''»<ref>Ivi, p. 474.</ref>. Brusca riportò di aver appreso da suo padre [[Bernardo Brusca|Bernardo]], capo mandamento della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, e da [[Salvatore Riina|Totò Riina]] dell’esistenza di relazioni fra Giulio Andreotti e il gruppo di Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti.


==== '''Gaetano Costa''' ====
====Gaetano Costa====
'''Gaetano Costa''' raccontò di aver appreso da [[Leoluca Bagarella]], nei giorni della co-detenzione nel carcere di Pianosa, di un interessamento di Andreotti e di Salvo Lima per consentire il trasferimento di un gruppo di detenuti siciliani da Pianosa a Novara, poi verificatosi nei fatti a ridosso delle festività natalizie del [[1983]].
'''Gaetano Costa''' raccontò di aver appreso da [[Leoluca Bagarella]], nei giorni della co-detenzione nel carcere di Pianosa, di un interessamento di Andreotti e di Salvo Lima per consentire il trasferimento di un gruppo di detenuti siciliani da Pianosa a Novara, poi verificatosi nei fatti a ridosso delle festività natalizie del [[1983]].


==== '''Antonino Mammoliti''' ====
==== Antonino Mammoliti====
'''Antonino Mammoliti''' riferì infine che Andreotti chiese e ottenne che Stefano Bontate convincesse il boss di ‘ndrangheta [[Girolamo Piromalli]] a far cessare un’estorsione da parte di alcune [['ndrina|'ndrine]] di Palmi a danno di Bruno Nardini, imprenditore petrolifero vicino alla corrente andreottiana nel Lazio e proprietario di numerosi impianti di distribuzione di carburante, molti dei quali situati nella provincia di Reggio Calabria.
'''Antonino Mammoliti''' riferì infine che Andreotti chiese e ottenne che Stefano Bontate convincesse il boss di ‘ndrangheta [[Girolamo Piromalli]] a far cessare un’estorsione da parte di alcune [['ndrina|'ndrine]] di Palmi a danno di Bruno Nardini, imprenditore petrolifero vicino alla corrente andreottiana nel Lazio e proprietario di numerosi impianti di distribuzione di carburante, molti dei quali situati nella provincia di Reggio Calabria.


== Prima del processo ==
==Prima del processo==
Andreotti venne quindi iscritto nel registro degli indagati il [[4 marzo]] [[1993]]. In considerazione dell’immunità prevista per dall’art. 68 della Costituzione per i parlamentari (nella versione antecedente a quella modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre successivo), il [[27 marzo]] la Procura della Repubblica di Palermo guidata da [[Gian Carlo Caselli]] inoltrò all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione a procedere per i reati  di cui agli artt. 110 e 416 c.p. (concorso ‘esterno’ in associazione per delinquere "semplice") e agli artt. 110 e 416 bis c.p. ([[Concorso esterno in associazione mafiosa|concorso esterno in associazione di tipo mafioso]]).
Andreotti venne quindi iscritto nel registro degli indagati il [[4 marzo]] [[1993]]. In considerazione dell’immunità prevista per dall’art. 68 della Costituzione per i parlamentari (nella versione antecedente a quella modificata dalla legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre successivo), il [[27 marzo]] la Procura della Repubblica di Palermo guidata da [[Gian Carlo Caselli]] inoltrò all'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica la richiesta di autorizzazione a procedere per i reati  di cui agli artt. 110 e 416 c.p. (concorso ‘esterno’ in associazione per delinquere "semplice") e agli artt. 110 e 416 bis c.p. ([[Concorso esterno in associazione mafiosa|concorso esterno in associazione di tipo mafioso]]).


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Il [[21 maggio]] [[1994]] i pubblici ministeri [[Guido Lo Forte]], [[Gioacchino Natoli]] e [[Roberto Scarpinato]] formularono, in modifica delle precedenti ipotesi di reato, richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del sette volte Presidente del Consiglio per i reati di:  
Il [[21 maggio]] [[1994]] i pubblici ministeri [[Guido Lo Forte]], [[Gioacchino Natoli]] e [[Roberto Scarpinato]] formularono, in modifica delle precedenti ipotesi di reato, richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del sette volte Presidente del Consiglio per i reati di:  


* '''partecipazione ad associazione a delinquere "semplice"''' (''art. 416 c.p.''), con le aggravanti di cui all’art. 416 comma 4e comma 5 del codice penale;
*'''partecipazione ad associazione a delinquere "semplice"''' (''art. 416 c.p.''), con le aggravanti di cui all’art. 416 comma 4<ref>«Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni»</ref> e comma 5<ref>«La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più».</ref> del codice penale;
* '''partecipazione ad associazione di tipo mafioso''' (''art. 416 bis c.p.''), con le aggravanti di cui all’art. 416 bis comma 4, 5, 6 del codice penale.
*'''partecipazione ad associazione di tipo mafioso''' (''art. 416 bis c.p.''), con le aggravanti di cui all’art. 416 bis comma 4<ref>«Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito».</ref>, 5<ref>«L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito»</ref>, 6<ref>«Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà».</ref> del codice penale.


A tale richiesta seguì la celebrazione dell’udienza preliminare, all’esito della quale, il [[2 marzo]] [[1995]], il G.I.P. Agostino Gristina dispose il decreto di rinvio a giudizio nei confronti di Giulio Andreotti per le due imputazioni. Malgrado infatti le condotte contestate si riferissero ad un perdurante coinvolgimento di Giulio Andreotti con [[Cosa Nostra]] la scelta della doppia contestazione scontò, in via di prima approssimazione, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli all’agente. La legge istitutiva dell’art. 416 bis (la 646 del [[13 settembre]] [[1982]]) aveva disposto infatti l’entrata in vigore del nuovo delitto associativo solo a partire dal [[29 settembre]] dello stesso anno.
A tale richiesta seguì la celebrazione dell’udienza preliminare, all’esito della quale, il [[2 marzo]] [[1995]], il G.I.P. Agostino Gristina dispose il decreto di rinvio a giudizio nei confronti di Giulio Andreotti per le due imputazioni. Malgrado infatti le condotte contestate si riferissero ad un perdurante coinvolgimento di Giulio Andreotti con [[Cosa Nostra]] la scelta della doppia contestazione scontò, in via di prima approssimazione, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli all’agente. La legge istitutiva dell’art. 416 bis (la 646 del [[13 settembre]] [[1982]]) aveva disposto infatti l’entrata in vigore del nuovo delitto associativo solo a partire dal [[29 settembre]] dello stesso anno.


==Il processo==
== Il processo==
Il processo di primo grado si aprì il [[26 settembre]] [[1995]] nell’aula bunker dell’Ucciardone, di fronte alla V Sezione Penale del Tribunale di Palermo, presieduta dal dott. Francesco Ingargiola con giudici a latere il dott. Salvatore Barresi (co-estensore della sentenza) e la dott.ssa Vincenzina Massa. La dott.ssa Massa fu di seguito sostituita, per ragioni di salute, dal dott. Antonio Balsamo (co-estensore della sentenza) con necessaria rinnovazione della citazione a giudizio disposta per l’udienza del [[15 maggio]] [[1996]].   
Il processo di primo grado si aprì il [[26 settembre]] [[1995]] nell’aula bunker dell’Ucciardone, di fronte alla V Sezione Penale del Tribunale di Palermo, presieduta dal dott. Francesco Ingargiola con giudici a latere il dott. Salvatore Barresi (co-estensore della sentenza) e la dott.ssa Vincenzina Massa. La dott.ssa Massa fu di seguito sostituita, per ragioni di salute, dal dott. Antonio Balsamo (co-estensore della sentenza) con necessaria rinnovazione della citazione a giudizio disposta per l’udienza del [[15 maggio]] [[1996]].   


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L’impianto accusatorio del processo Andreotti risultò qualitativamente complesso e temporalmente imponente. I pubblici ministeri contestarono al sette volte Presidente del Consiglio di aver stipulato un patto con Cosa Nostra con il quale aveva offerto la propria disponibilità alle richieste, di varia natura, provenienti dall'organizzazione mafiosa, in cambio del sostegno (elettorale ma non solo) che quella alleanza di potere poteva garantire alla sua carriera politica.  
L’impianto accusatorio del processo Andreotti risultò qualitativamente complesso e temporalmente imponente. I pubblici ministeri contestarono al sette volte Presidente del Consiglio di aver stipulato un patto con Cosa Nostra con il quale aveva offerto la propria disponibilità alle richieste, di varia natura, provenienti dall'organizzazione mafiosa, in cambio del sostegno (elettorale ma non solo) che quella alleanza di potere poteva garantire alla sua carriera politica.  


Secondo l'accusa, l’apriporta del ''pactum sceleris'' di Andreotti con [[Cosa Nostra]] fu [[Salvo Lima]], che portò all’interno della corrente andreottiana siciliana, a partire dal giugno [[1968]], non solo l'insieme delle sue relazioni politiche costruite nel corso della sua pregressa militanza nella DC, ma anche, e soprattutto, il corredo delle sue organiche e risalenti relazioni con alcuni dei più importanti esponenti di Cosa Nostra, tra i quali [[Stefano Bontate]], [[Gaetano Badalamenti]] e i cugini [[Nino Salvo|Nino]] e [[Ignazio Salvo]].   
Secondo l'accusa, l’apriporta del ''pactum sceleris'' di Andreotti con [[Cosa Nostra]] fu [[Salvo Lima]], che portò all’interno della corrente andreottiana siciliana, a partire dal giugno [[1968]], non solo l'insieme delle sue relazioni politiche costruite nel corso della sua pregressa militanza nella DC, ma anche, e soprattutto, il corredo delle sue organiche e risalenti relazioni con alcuni dei più importanti esponenti di Cosa Nostra, tra i quali [[Stefano Bontate]], [[Gaetano Badalamenti]] e i cugini [[Nino Salvo|Nino]] e [[Ignazio Salvo]]<ref>Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 884</ref>.   


'''La massima espressione della disponibilità di Andreotti''' a prodigarsi per Cosa Nostra risiedeva per i pubblici ministeri nella messa a disposizione della propria corrente politica capitanata in Sicilia da Salvo Lima quale struttura di servizio per Cosa Nostra, alla quale venne data la possibilità in questo modo di inserire via via, all’interno della corrente, uomini espressione del sodalizio che potevano così tutelare gli interessi mafiosi.   
'''La massima espressione della disponibilità di Andreotti''' a prodigarsi per Cosa Nostra risiedeva per i pubblici ministeri nella messa a disposizione della propria corrente politica capitanata in Sicilia da Salvo Lima quale struttura di servizio per Cosa Nostra, alla quale venne data la possibilità in questo modo di inserire via via, all’interno della corrente, uomini espressione del sodalizio che potevano così tutelare gli interessi mafiosi<ref>Ivi, p. 885. </ref>.   


Andreotti non venne chiamato a rispondere dell'accusa quindi di aver favorito Cosa Nostra attraverso l’attività legislativa o di Governo in qualità di uomo delle Istituzioni (circostanza, che avrebbe attivato la competenza del Tribunale dei Ministri), bensì '''quale uomo politico leader di una corrente''' della Democrazia Cristiana in grado di distribuire favori al sodalizio mafioso fuori dal suo agire istituzionale.  
Andreotti non venne chiamato a rispondere dell'accusa quindi di aver favorito Cosa Nostra attraverso l’attività legislativa o di Governo in qualità di uomo delle Istituzioni (circostanza, che avrebbe attivato la competenza del Tribunale dei Ministri), bensì '''quale uomo politico leader di una corrente''' della Democrazia Cristiana in grado di distribuire favori al sodalizio mafioso fuori dal suo agire istituzionale.  
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A partire da questo architrave accusatorio, vennero contesti al senatore a vita '''fatti e vicende diverse''', in grado di dimostrare la sua personale volontà ad intrattenere rapporti con Cosa Nostra. Tali contestazioni apparvero riconducibili a due macro-categorie di fatti, rapportabili ad un orizzonte storico ventennale (anni ’70 - primi anni ’90): da una parte i cd. '''''rapporti indiretti''''' che Andreotti era riuscito ad intrattenere con i vertici dell’associazione mafiosa anche grazie ai suoi fedelissimi in Sicilia; dall’altra parte, invece, i cd. '''''rapporti diretti''''', ''extrema ratio'' che in alcuni casi eccezionali avrebbero richiesto l’intervento personale di Giulio Andreotti a veri e propri incontri con i capimafia.   
A partire da questo architrave accusatorio, vennero contesti al senatore a vita '''fatti e vicende diverse''', in grado di dimostrare la sua personale volontà ad intrattenere rapporti con Cosa Nostra. Tali contestazioni apparvero riconducibili a due macro-categorie di fatti, rapportabili ad un orizzonte storico ventennale (anni ’70 - primi anni ’90): da una parte i cd. '''''rapporti indiretti''''' che Andreotti era riuscito ad intrattenere con i vertici dell’associazione mafiosa anche grazie ai suoi fedelissimi in Sicilia; dall’altra parte, invece, i cd. '''''rapporti diretti''''', ''extrema ratio'' che in alcuni casi eccezionali avrebbero richiesto l’intervento personale di Giulio Andreotti a veri e propri incontri con i capimafia.   


==== I rapporti indiretti con Cosa Nostra ====
====I rapporti indiretti con Cosa Nostra====
Tra i rapporti indiretti confluirono:  
Tra i rapporti indiretti confluirono:  
*la ricostruzione dei rapporti di Andreotti con [[Salvo Lima]] e con i cugini [[Nino Salvo|Antonino]] e [[Ignazio Salvo]] – quest'ultimo già condannato per mafia nel [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]] – di cui furono specificatamente evidenziati i numerosi punti di contatto con Cosa Nostra;
*la ricostruzione dei rapporti di Andreotti con [[Salvo Lima]] e con i cugini [[Nino Salvo|Antonino]] e [[Ignazio Salvo]] – quest'ultimo già condannato per mafia nel [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]] – di cui furono specificatamente evidenziati i numerosi punti di contatto con Cosa Nostra;
*la ricostruzione dei rapporti con [[Vito Ciancimino]] – già riconosciuto come affiliato il 17 gennaio 1992 – indicato dagli inquirenti come il punto di riferimento delle relazioni di Andreotti con i [[Clan dei Corleonesi|Corleonesi]] di [[Salvatore Riina]];
*la ricostruzione dei rapporti con [[Vito Ciancimino]] – già riconosciuto come affiliato il 17 gennaio 1992 – indicato dagli inquirenti come il punto di riferimento delle relazioni di Andreotti con i [[Clan dei Corleonesi|Corleonesi]] di [[Salvatore Riina]];
*la ricostruzione del ruolo esplicato da Andreotti nel [[1977]] nell’ambito dell'estorsione dei [[Piromalli ('ndrina)|Piromalli]], subita dall’imprenditore laziale Bruno Nardini;
* la ricostruzione del ruolo esplicato da Andreotti nel [[1977]] nell’ambito dell'estorsione dei [[Piromalli ('ndrina)|Piromalli]], subita dall’imprenditore laziale Bruno Nardini;
*la ricostruzione dell’interessamento, tra il [[1978]] e il [[1979]], dei problemi finanziari di [[Michele Sindona]], riciclatore per conto di alcuni esponenti di Cosa Nostra;
*la ricostruzione dell’interessamento, tra il [[1978]] e il [[1979]], dei problemi finanziari di [[Michele Sindona]], riciclatore per conto di alcuni esponenti di Cosa Nostra;
*la ricostruzione del coinvolgimento di Andreotti rispetto ai delitti del giornalista [[Carmine Pecorelli]] ([[20 marzo]] [[1979]]) e del Prefetto di Palermo [[Carlo Alberto dalla Chiesa]] ([[3 settembre]] [[1982]]), in riferimento al rapimento di Aldo Moro;
*la ricostruzione del coinvolgimento di Andreotti rispetto ai delitti del giornalista [[Carmine Pecorelli]] ([[20 marzo]] [[1979]]) e del Prefetto di Palermo [[Carlo Alberto dalla Chiesa]] ([[3 settembre]] [[1982]]), in riferimento al rapimento di Aldo Moro;
*la ricostruzione dell’interessamento nel [[1984]] in ordine al trasferimento di alcuni detenuti siciliani, fra cui [[Leoluca Bagarella]], dal carcere di Pianosa a quello di Novara;
* la ricostruzione dell’interessamento nel [[1984]] in ordine al trasferimento di alcuni detenuti siciliani, fra cui [[Leoluca Bagarella]], dal carcere di Pianosa a quello di Novara;
*la ricostruzione del coinvolgimento di Andreotti, tramite [[Licio Gelli]], nel tentativo di manipolazione di un processo a carico di Riccardo e Gianfranco Modeo;
*la ricostruzione del coinvolgimento di Andreotti, tramite [[Licio Gelli]], nel tentativo di manipolazione di un processo a carico di Riccardo e Gianfranco Modeo;
*la ricostruzione del supporto prestato dal senatore a vita alla candidatura di Giuseppe Giammarinaro e Raffaele Bevilacqua nelle elezioni regionale del giugno 1991.
*la ricostruzione del supporto prestato dal senatore a vita alla candidatura di Giuseppe Giammarinaro e Raffaele Bevilacqua nelle elezioni regionale del giugno 1991.


==== I rapporti diretti con Cosa Nostra ====
====I rapporti diretti con Cosa Nostra====
Nei rapporti diretti furono inclusi:
Nei rapporti diretti furono inclusi:  
*la ricostruzione dell’incontro a Roma nel [[1970]] fra Giulio Andreotti e il boss [[Frank Coppola]];
*la ricostruzione dell’incontro a Roma nel [[1970]] fra Giulio Andreotti e il boss [[Frank Coppola]];
*la ricostruzione dell’incontro, sempre a Roma, di Andreotti col boss [[Gaetano Badalamenti]] nel [[1978]] nell’ambito della richiesta di "aggiustamento" del processo a carico di Filippo Rimi;
*la ricostruzione dell’incontro, sempre a Roma, di Andreotti col boss [[Gaetano Badalamenti]] nel [[1978]] nell’ambito della richiesta di "aggiustamento" del processo a carico di Filippo Rimi;
*la ricostruzione dell’incontro a Catania nel [[1979]] fra Andreotti e il boss mafioso [[Benedetto Santapaola]];
*la ricostruzione dell’incontro a Catania nel [[1979]] fra Andreotti e il boss mafioso [[Benedetto Santapaola]];
*la ricostruzione dei rapporti fra Andreotti e [[Stefano Bontate]], con particolare riferimento ai due pretesi incontri (1979-1980) in Sicilia nell’ambito delle vicende connesse all’omicidio del Presidente della Regione siciliana [[Piersanti Mattarella]] e al regalo da parte del boss di un quadro al sette volte Presidente del Consiglio;
*la ricostruzione dei rapporti fra Andreotti e [[Stefano Bontate]], con particolare riferimento ai due pretesi incontri (1979-1980) in Sicilia nell’ambito delle vicende connesse all’omicidio del Presidente della Regione siciliana [[Piersanti Mattarella]] e al regalo da parte del boss di un quadro al sette volte Presidente del Consiglio;
*la ricostruzione dell’incontro a Mazara del Vallo nel [[1985]] col mafioso Andrea Manciaracina;  
*la ricostruzione dell’incontro a Mazara del Vallo nel [[1985]] col mafioso Andrea Manciaracina;
*la ricostruzione dell’incontro a Palermo nel [[1987]] con [[Salvatore Riina]] nell’ambito dei tentativi di manipolazione, da parte di Cosa Nostra, del [[maxiprocesso di Palermo]], tentativi connessi, secondo l’Accusa, al coinvolgimento di soggetti esterni al sodalizio tra cui, nell’ipotesi degli inquirenti, Andreotti e [[Corrado Carnevale]], il giudice che era stato per lungo tempo in predicato di presiederne il giudizio di Cassazione e a cui i pubblici ministeri contestarono un particolare legame con Andreotti.
*la ricostruzione dell’incontro a Palermo nel [[1987]] con [[Salvatore Riina]] nell’ambito dei tentativi di manipolazione, da parte di Cosa Nostra, del [[maxiprocesso di Palermo]], tentativi connessi, secondo l’Accusa, al coinvolgimento di soggetti esterni al sodalizio tra cui, nell’ipotesi degli inquirenti, Andreotti e [[Corrado Carnevale]], il giudice che era stato per lungo tempo in predicato di presiederne il giudizio di Cassazione e a cui i pubblici ministeri contestarono un particolare legame con Andreotti.


===La sentenza di 1° grado: il fatto non sussiste===
===La sentenza di 1° grado: il fatto non sussiste ===
Il dibattimento di primo grado, protrattosi per circa '''250 sedute''', venne dichiarato formalmente chiuso nel corso dell’udienza del [[19 gennaio]] [[1999]]. Nella medesima udienza la Pubblica Accusa cominciò ad esporre la propria requisitoria che si concluse, dopo '''23 sedute''', l’[[8 aprile]] dello stesso anno. In tale data [[Roberto Scarpinato]] chiese '''15 anni di reclusione'''.  
Il dibattimento di primo grado, protrattosi per circa '''250 sedute''', venne dichiarato formalmente chiuso nel corso dell’udienza del [[19 gennaio]] [[1999]]. Nella medesima udienza la Pubblica Accusa cominciò ad esporre la propria requisitoria che si concluse, dopo '''23 sedute''', l’[[8 aprile]] dello stesso anno. In tale data [[Roberto Scarpinato]] chiese '''15 anni di reclusione'''.  


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La Difesa iniziò l’illustrazione delle proprie conclusioni all’udienza del [[18 maggio]], proseguendo per 24 sedute e concludendo il [[5 ottobre]], con la richiesta di assoluzione dell’imputato da tutte le imputazioni ascrittegli «''perché il fatto non sussiste''».  
La Difesa iniziò l’illustrazione delle proprie conclusioni all’udienza del [[18 maggio]], proseguendo per 24 sedute e concludendo il [[5 ottobre]], con la richiesta di assoluzione dell’imputato da tutte le imputazioni ascrittegli «''perché il fatto non sussiste''».  


Dopo una camera di consiglio durata 11 giorni, Il [[23 ottobre]] la V Sezione Penale del Tribunale di Palermo '''assolse''' Andreotti da entrambe le imputazioni ascritte '''perché «il fatto non sussiste», '''ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p..
Dopo una camera di consiglio durata 11 giorni, Il [[23 ottobre]] la V Sezione Penale del Tribunale di Palermo '''assolse''' Andreotti da entrambe le imputazioni ascritte '''perché «il fatto non sussiste», '''ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p.<ref>«Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile».</ref>.


Malgrado la formula assolutoria, la sentenza di primo grado riconobbe:
Malgrado la formula assolutoria, la sentenza di primo grado riconobbe:  
*l’esistenza di «''diretti rapporti personali''» fra Giulio Andreotti e '''i cugini Antonino e Ignazio Salvo''', «profondamente inseriti in Cosa Nostra», i quali «offrirono un sostegno aperto ed efficace (seppure non esclusivo) a diversi esponenti della corrente andreottiana»;
*l’esistenza di «''diretti rapporti personali''»<ref>Ingargiola Francesco (1999). ''Sentenza n. 881/99 contro Andreotti Giulio'', Tribunale di Palermo - V Sezione Penale, 23 ottobre, p. 342.</ref> fra Giulio Andreotti e '''i cugini Antonino e Ignazio Salvo''', «profondamente inseriti in Cosa Nostra», i quali «offrirono un sostegno aperto ed efficace (seppure non esclusivo) a diversi esponenti della corrente andreottiana»<ref>Ivi, p. 1439.</ref>;
*il «forte legame sviluppatosi sul piano politico» e lo «stretto rapporto fiduciario» fra Andreotti e '''Salvo Lima''', di cui fu appurata la «stabile collaborazione con Cosa Nostra», addirittura antecedente alla sua adesione alla corrente andreottiana nel 1968;
*il «forte legame sviluppatosi sul piano politico» e lo «stretto rapporto fiduciario»<ref>Ivi, p. 463.</ref> fra Andreotti e '''Salvo Lima''', di cui fu appurata la «stabile collaborazione con Cosa Nostra», addirittura antecedente alla sua adesione alla corrente andreottiana nel 1968;
*numerose manifestazioni di «cointeressenza» fra '''Vito Ciancimino''' e il suo gruppo politico e la corrente andreottiana di Lima, le quali ricevettero l’«assenso del sen. Andreotti», «in un periodo in cui (Ciancimino n.d.r.) era stato raggiunto da pesanti accuse in sede politica e in cui era ampiamente nota la sua vicinanza con ambienti mafiosi».
*numerose manifestazioni di «cointeressenza» fra '''Vito Ciancimino''' e il suo gruppo politico e la corrente andreottiana di Lima, le quali ricevettero l’«assenso del sen. Andreotti»<ref>Ivi, p. 521, ove si legge: «Il sen. Andreotti incontrò a Roma tre volte (rispettivamente intorno al 1976, il 20 settembre 1978 e nel 1983) Vito Ciancimino, esponente della Democrazia Cristiana di Palermo il quale aveva instaurato da lungo tempo un rapporto di stabile collaborazione con lo schieramento ‘corleonese’ di Cosa Nostra».</ref>, «in un periodo in cui (Ciancimino n.d.r.) era stato raggiunto da pesanti accuse in sede politica e in cui era ampiamente nota la sua vicinanza con ambienti mafiosi»<ref>Ivi, pp. 568-570.</ref>.
Secondo i giudicanti non era stato dimostrato che l’imputato, nell’ambito di tali rapporti, avesse «espresso una stabile disponibilità ad attivarsi per il perseguimento dei fini propri dell’organizzazione mafiosa, ovvero abbia compiuto concreti interventi funzionali al rafforzamento di Cosa Nostra».
Secondo i giudicanti non era stato dimostrato che l’imputato, nell’ambito di tali rapporti, avesse «espresso una stabile disponibilità ad attivarsi per il perseguimento dei fini propri dell’organizzazione mafiosa, ovvero abbia compiuto concreti interventi funzionali al rafforzamento di Cosa Nostra»<ref>Ivi, p. 569.</ref>.


Il Tribunale, però, escluse che fosse stato dimostrato che Andreotti avesse realizzato, per mezzo dei cugini Salvo, di Lima e di Ciancimino, delle concrete condotte in favore di Cosa Nostra, giungendo quindi a ''riqualificare'' i rapporti con l’imputato come esclusivamente politici (nel caso del legame con Lima e Ciancimino) o personali (nel caso del legame coi due cugini Salvo). I giudici non riconobbero inoltre che Andreotti avesse consapevolmente determinato, d’accordo con Lima, la trasformazione della corrente andreottiana in Sicilia in una struttura di servizio di Cosa Nostra, sia pure riconoscendo i numerosi contatti fra questa e l’organizzazione mafiosa.
Il Tribunale, però, escluse che fosse stato dimostrato che Andreotti avesse realizzato, per mezzo dei cugini Salvo, di Lima e di Ciancimino, delle concrete condotte in favore di Cosa Nostra, giungendo quindi a ''riqualificare'' i rapporti con l’imputato come esclusivamente politici (nel caso del legame con Lima e Ciancimino) o personali (nel caso del legame coi due cugini Salvo). I giudici non riconobbero inoltre che Andreotti avesse consapevolmente determinato, d’accordo con Lima, la trasformazione della corrente andreottiana in Sicilia in una struttura di servizio di Cosa Nostra, sia pure riconoscendo i numerosi contatti fra questa e l’organizzazione mafiosa<ref>Ivi, p. 1442.</ref>.


Relativamente ai rapporti col finanziere siciliano '''[[Michele Sindona]]''' e «alcuni autorevoli esponenti dell’associazione mafiosa», i giudici riconobbero che Sindona «svolgeva attività di riciclaggio» per alcuni di loro, nonché il continuativo interessamento di Andreotti per i guai finanziari della ''Banca Privata Italiana'' e della ''Franklin National Bank'' di Sindona in un periodo in cui il primo ricopriva importantissime cariche governative ed erano già state emanate misure giudiziarie nei confronti del secondo.
Relativamente ai rapporti col finanziere siciliano '''[[Michele Sindona]]''' e «alcuni autorevoli esponenti dell’associazione mafiosa»<ref>Ivi, p. 720.</ref>, i giudici riconobbero che Sindona «svolgeva attività di riciclaggio»<ref>Ivi, p. 721.</ref> per alcuni di loro, nonché il continuativo interessamento di Andreotti<ref>L’impegno effettivo di Giulio Andreotti fu ritenuto dimostrato: da una fitta serie di incontri con l’avvocato di Sindona Rodolfo Guzzi (almeno nove); da un incontro con Michele Sindona celebratosi personalmente in America, fra il 1976 e il 1977, a Washington, quando Sindona era latitante; da un incontro (il 23 agosto 1976) con due componenti della comunità italo-americana, Philip Guarino e Paul Rao; da un carteggio fra Andreotti e Sindona.</ref> per i guai finanziari della ''Banca Privata Italiana'' e della ''Franklin National Bank'' di Sindona in un periodo in cui il primo ricopriva importantissime cariche governative ed erano già state emanate misure giudiziarie nei confronti del secondo<ref>La magistratura di Milano, in esito all’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana – nata nell’agosto del 1974 dalla fusione tra Banca Finanziaria Italiana e Banca Unione – aveva emesso, nel settembre del 1974, due mandati di cattura per Michele Sindona per i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali.</ref>.


Tuttavia, malgrado «il significato essenziale dell’intervento spiegato dal sen. Andreotti […] era conosciuto dai referenti mafiosi del Sindona», non era stato sufficientemente dimostrato che nel momento in cui aveva realizzato quei comportamenti suscettibili di agevolare Sindona, Andreotti fosse consapevole della natura dei legami che univano il finanziere siciliano ad alcuni esponenti autorevoli di Cosa Nostra. Alla luce di ciò i giudici rilessero questi rapporti o come legati a «ragioni politiche (connesse ad esempio, a finanziamenti erogati dal Sindona a vantaggio della Democrazia Cristiana), ovvero da pressioni esercitate sul sen. Andreotti da ambienti massonici facenti capo al Gelli».
Tuttavia, malgrado «il significato essenziale dell’intervento spiegato dal sen. Andreotti […] era conosciuto dai referenti mafiosi del Sindona»<ref>Sentenza 1° grado, p. 720</ref>, non era stato sufficientemente dimostrato che nel momento in cui aveva realizzato quei comportamenti suscettibili di agevolare Sindona, Andreotti fosse consapevole della natura dei legami che univano il finanziere siciliano ad alcuni esponenti autorevoli di Cosa Nostra. Alla luce di ciò i giudici rilessero questi rapporti o come legati a «ragioni politiche (connesse ad esempio, a finanziamenti erogati dal Sindona a vantaggio della Democrazia Cristiana), ovvero da pressioni esercitate sul sen. Andreotti da ambienti massonici facenti capo al Gelli»<ref>Ivi, p. 1446.</ref>.


Circa invece il colloquio riservato avvenuto  il [[19 agosto]] [[1985]], presso l’Hotel Hopps di Mazara del Vallo, tra Giulio Andreotti e '''Andrea Manciaracina''', pescatore trapanese di appena 23 anni indicato da Vincenzo Sinacori come capo-mandamento di Mazara del Vallo e tra i fedelissimi di Totò Riina, all’anagrafe figurante come un giovane – aveva appena 23 anni – pescatore trapanese, benché Vincenzo Sinacori lo avesse indicato come affiliato di Cosa Nostra e capo-mandamento di Mazara del Vallo, quindi come uno degli uomini più fidati di Salvatore Riina tanto da essere fra i pochi a conoscere i luoghi in cui questi conduceva la sua latitanza), il 19 agosto 1985, presso l’Hotel Hopps di Mazara del Vallo.
Circa invece il colloquio riservato avvenuto  il [[19 agosto]] [[1985]], presso l’Hotel Hopps di Mazara del Vallo<ref>Stando ad una relazione del Commissario di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo, secondo quanto notato dal Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Francesco Stramandino in servizio presso il luogo del fatto, il 19 agosto 1985 Giulio Andreotti incontrò, nel corso di un suo intervento presso l’Hotel Hopps, il mafioso Andrea Manciaracina  appartandosi in una saletta privata dell’albergo grazie ai servigi del sindaco di Mazara, Gasperino Zaccaria.</ref>, tra Giulio Andreotti e '''Andrea Manciaracina''', pescatore trapanese di appena 23 anni indicato da Vincenzo Sinacori come capo-mandamento di Mazara del Vallo e tra i fedelissimi di Totò Riina, il collegio ne escluse la fondatezza sulla base di ravvisate genericità, contraddizioni, incongruenze, inattendibilità, incompletezze e mancanze dei necessari riscontri oggettivi nelle prove fornite dagli inquirenti, arrivando in un caso (l’incontro fra Giulio Andreotti e Benedetto Santapaola) a riconoscere che la contestazione si riferisse ad un evento mai verificatosi.


Con riferimento ai restanti temi di prova, il collegio ne escluse la fondatezza sulla base di ravvisate genericità, contraddizioni, incongruenze, inattendibilità, incompletezze e mancanze dei necessari riscontri oggettivi nelle prove fornite dagli inquirenti, arrivando in un caso (l’incontro fra Giulio Andreotti e Benedetto Santapaola) a riconoscere che la contestazione si riferisse ad un evento mai verificatosi.
Il Tribunale riconobbe, in aggiunta, un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra «nell’esercizio dei poteri inerenti alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri negli anni 1989-1992»<ref>Sentenza di 1° grado, p. 1442.</ref> .
Il Tribunale riconobbe, in aggiunta, un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra “nell’esercizio dei poteri inerenti alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri negli anni 1989-1992” .


===Il secondo grado di giudizio===
===Il secondo grado di giudizio===
Avverso la sentenza del Tribunale vennero proposti due appelli: uno da parte dei P.M. di Palermo rappresentanti la Pubblica Accusa in primo grado di giudizio, l’altro da parte della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo.
Avverso la sentenza del Tribunale vennero proposti due appelli: uno da parte dei P.M. di Palermo rappresentanti la Pubblica Accusa in primo grado di giudizio, l’altro da parte della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo.


Il processo di secondo grado si aprì il 19 aprile 2001 di fronte alla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Palermo, presieduta dal dott. Salvatore Scaduti con giudici consiglieri il dott. Mario Fontana (estensore della sentenza) e il dott. Gioacchino Mitra.  
Il processo di secondo grado si aprì il 19 aprile 2001 di fronte alla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Palermo, presieduta dal dott. Salvatore Scaduti con giudici consiglieri il dott. Mario Fontana (estensore della sentenza) e il dott. Gioacchino Mitra<ref>Mario Fontana, App. Palermo, I Sez. Pen., 2 maggio 2003, n. 1564, p. 2.</ref>.  
Nel lato della Pubblica Accusa sedettero i sostituti Procuratori Generali Anna Maria Leone e Daniela Giglio. Il collegio difensivo dell’imputato fu nuovamente composto dagli avvocati Franco Coppi e Gioacchino Sbacchi (con l’avv. Giulia Bongiorno in riserva).
Nel lato della Pubblica Accusa sedettero i sostituti Procuratori Generali Anna Maria Leone e Daniela Giglio. Il collegio difensivo dell’imputato fu nuovamente composto dagli avvocati Franco Coppi e Gioacchino Sbacchi (con l’avv. Giulia Bongiorno in riserva)<ref>Ibidem.</ref>.
Fu presente, ancora una volta, quale parte civile, il Comune di Palermo, nella persona del legale rappresentante Salvatore Modica.  
Fu presente, ancora una volta, quale parte civile, il Comune di Palermo, nella persona del legale rappresentante Salvatore Modica<ref>Ibidem.</ref>.  
Il 14 marzo 2002, concludendo la requisitoria iniziata il 25 ottobre 2001, la sostituta P.G. Anna Maria Leone chiese l’affermazione della responsabilità penale di Giulio Andreotti in ordine ai reati e alle circostanze aggravanti ascrittegli, in riforma della sentenza di primo grado, con condanna alla pena di 10 anni di reclusione.  
Il 14 marzo 2002, concludendo la requisitoria iniziata il 25 ottobre 2001, la sostituta P.G. Anna Maria Leone chiese l’affermazione della responsabilità penale di Giulio Andreotti in ordine ai reati e alle circostanze aggravanti ascrittegli, in riforma della sentenza di primo grado, con condanna alla pena di 10 anni di reclusione.  
Alla stessa udienza il difensore della parte civile concluse richiedendo l’affermarsi della responsabilità penale di Giulio Andreotti in ordine ai reati e alle circostanza di pena ascrittegli, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non (oltre alle spese processuali), per offesa all’immagine della città.  
Alla stessa udienza il difensore della parte civile concluse richiedendo l’affermarsi della responsabilità penale di Giulio Andreotti in ordine ai reati e alle circostanza di pena ascrittegli, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non (oltre alle spese processuali), per offesa all’immagine della città.  
All’udienza del 18 aprile 2002 la Difesa diede inizio alla formulazione delle proprie conclusioni.  
All’udienza del 18 aprile 2002 la Difesa diede inizio alla formulazione delle proprie conclusioni.  
Nelle udienze del 16 gennaio 2003 e del 14 marzo 2003 fu disposta la riapertura della fase dibattimentale per permettere l’esame di '''Antonino Giuffrè''' e di '''Giuseppe Lipari''', due affiliati di Cosa Nostra arrestati tra l’inverno (Lipari) e la primavera (Giuffrè) del 2002 che avevano espresso la loro volontà di collaborare con la giustizia.  
Nelle udienze del 16 gennaio 2003 e del 14 marzo 2003 fu disposta la riapertura della fase dibattimentale per permettere l’esame di '''Antonino Giuffrè''' e di '''Giuseppe Lipari''', due affiliati di Cosa Nostra arrestati tra l’inverno (Lipari) e la primavera (Giuffrè) del 2002 che avevano espresso la loro volontà di collaborare con la giustizia.  
Nel corso del proprio esame '''Giuffrè''' riferì di aver appreso dal boss mafioso Michele Greco di incontri avvenuti tra Giulio Andreotti e Stefano Bontate, nonché di contrasti che sarebbero intervenuti fra i due nel contesto dei quali il secondo – stando a Giuffrè – aveva ammonito il primo ricordandogli la predominanza mafiosa sul suolo siciliano. Lo stesso parlò della declinante attenzione di Salvo Lima nei confronti dei ‘corleonesi’ nel corso degli anni ’80.
Nel corso del proprio esame <ref>Ivi, pp. 1081-1085.</ref> '''Giuffrè''' riferì di aver appreso dal boss mafioso Michele Greco di incontri avvenuti tra Giulio Andreotti e Stefano Bontate, nonché di contrasti che sarebbero intervenuti fra i due nel contesto dei quali il secondo – stando a Giuffrè – aveva ammonito il primo ricordandogli la predominanza mafiosa sul suolo siciliano. Lo stesso parlò della declinante attenzione di Salvo Lima nei confronti dei ‘corleonesi’ nel corso degli anni ’80.
'''Lipari''', a propria volta, negò, in buona sostanza, qualsiasi interazione di Giulio Andreotti con i ‘corleonesi’.
'''Lipari''', a propria volta<ref>Ivi, pp. 1086-1088.</ref>, negò, in buona sostanza, qualsiasi interazione di Giulio Andreotti con i ‘corleonesi’.
La Difesa concluse l’esposizione delle proprie conclusioni nell’udienza del 4 aprile 2003, con la richiesta del rigetto dei due appelli e la conferma della sentenza impugnata.  
La Difesa concluse l’esposizione delle proprie conclusioni nell’udienza del 4 aprile 2003, con la richiesta del rigetto dei due appelli e la conferma della sentenza impugnata.  
Il 2 maggio 2003, la Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo, dopo una camera di consiglio durata otto ore, dichiarò, in parziale riforma della sentenza di grado precedente, '''non doversi procedere''' nei confronti di Giulio Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto (capo A), '''commesso''' fino alla primavera del 1980, per essere lo stesso reato '''estinto per prescrizione''', e '''confermò''', nel resto (capo B), la sentenza appellata.
Il 2 maggio 2003, la Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo, dopo una camera di consiglio durata otto ore, dichiarò, in parziale riforma della sentenza di grado precedente, '''non doversi procedere''' nei confronti di Giulio Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto (capo A), '''commesso''' fino alla primavera del 1980, per essere lo stesso reato '''estinto per prescrizione''', e '''confermò''', nel resto (capo B), la sentenza appellata<ref>Ivi, p. 1521.</ref>.


In parziale riforma della sentenza di grado precedente, i giudicanti affermarono che Giulio Andreotti era stato, fino alla primavera del 1980, un colluso con Cosa Nostra (alla stregua di un vero e proprio partecipe secondo la formula contestata dai P.M.), decidendo, solo a partire da questo momento, e in specie al tragico epilogo della vicenda Mattarella, di allontanarsi dal sodalizio mafioso.  
In parziale riforma della sentenza di grado precedente, i giudicanti affermarono che Giulio Andreotti era stato, fino alla primavera del 1980, un colluso con Cosa Nostra (alla stregua di un vero e proprio partecipe secondo la formula contestata dai P.M.), decidendo, solo a partire da questo momento, e in specie al tragico epilogo della vicenda Mattarella, di allontanarsi dal sodalizio mafioso.  
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In buona sostanza i giudicanti ricollocarono le condotte contestate a Giulio Andreotti in due differenti epoche, corrispondenti ad una prima stagione antecedente (fino al 1980) e ad una seconda stagione successiva (dal 1981) all’avvento dell’egemonia dei ‘corleonesi’ all’interno di Cosa Nostra per opera della cd. seconda guerra di mafia, per poi arrivare a riconoscere che Giulio Andreotti era stato un colluso con Cosa Nostra fino all’ascesa dei ‘corleonesi’, quando cioè i suoi referenti mafiosi erano stati eliminati (Stefano Bontate) o messi da parte (Gaetano Badalamenti).
In buona sostanza i giudicanti ricollocarono le condotte contestate a Giulio Andreotti in due differenti epoche, corrispondenti ad una prima stagione antecedente (fino al 1980) e ad una seconda stagione successiva (dal 1981) all’avvento dell’egemonia dei ‘corleonesi’ all’interno di Cosa Nostra per opera della cd. seconda guerra di mafia, per poi arrivare a riconoscere che Giulio Andreotti era stato un colluso con Cosa Nostra fino all’ascesa dei ‘corleonesi’, quando cioè i suoi referenti mafiosi erano stati eliminati (Stefano Bontate) o messi da parte (Gaetano Badalamenti).


Alla base del giudizio di commissione del reato di partecipazione ad associazione a delinquere, poi ritenuto prescritto, il collegio giudicante pose i seguenti fatti, ritenuti proficuamente riscontrati:
Alla base del giudizio di commissione del reato di partecipazione ad associazione a delinquere, poi ritenuto prescritto, il collegio giudicante pose i seguenti fatti, ritenuti proficuamente riscontrati<ref>Ivi, pp. 1095 – 1271.</ref>:
*l’ '''intervento''' (1977) del capomafia Stefano Bontate, evocato da Giulio Andreotti, per porre fine alle pratiche estorsive provenienti da esponenti della ‘ndrangheta calabrese '''nei confronti di Nardini''';
* l’ '''intervento''' (1977) del capomafia Stefano Bontate, evocato da Giulio Andreotti, per porre fine alle pratiche estorsive provenienti da esponenti della ‘ndrangheta calabrese '''nei confronti di Nardini''';
*l’ '''incontro''' di Giulio Andreotti '''con Gaetano Badalamenti''', a Roma, in relazione al ‘processo Rimi’, rispetto al quali i giudicanti ritennero non dimostrato l’intervento manipolatorio di Andreotti;
*l’ '''incontro''' di Giulio Andreotti '''con Gaetano Badalamenti''', a Roma, in relazione al ‘processo Rimi’, rispetto al quali i giudicanti ritennero non dimostrato l’intervento manipolatorio di Andreotti;
*l’ '''incontro''' svoltosi, fra la '''primavera e l’estate del 1979''', alla presenza di Giulio Andreotti (all’epoca Presidente del Consiglio dei Ministri), dei cugini Antonino e Ignazio Salvo, degli onorevoli Salvo Lima e Rosario Nicoletti, di Stefano Bontate e di altri mafiosi, per discutere della condotta assunta dal Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. La Corte, pur senza ragionare di una data di univoca certezza cronologica da attribuire all’incontro, definì degna di attenzione la giornata del 26 luglio 1979, pur ritenendo possibili date diverse;
* l’ '''incontro''' svoltosi, fra la '''primavera e l’estate del 1979''', alla presenza di Giulio Andreotti (all’epoca Presidente del Consiglio dei Ministri), dei cugini Antonino e Ignazio Salvo, degli onorevoli Salvo Lima e Rosario Nicoletti, di Stefano Bontate e di altri mafiosi, per discutere della condotta assunta dal Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. La Corte, pur senza ragionare di una data di univoca certezza cronologica da attribuire all’incontro, definì degna di attenzione la giornata del 26 luglio 1979, pur ritenendo possibili date diverse;
*l’ '''incontro''' tra Giulio Andreotti e Stefano Bontate, nella '''primavera del 1980''', connesso all’assassinio (6 gennaio 1980) del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, e il conseguente litigio fra Andreotti e Bontate;
*l’ '''incontro''' tra Giulio Andreotti e Stefano Bontate, nella '''primavera del 1980''', connesso all’assassinio (6 gennaio 1980) del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, e il conseguente litigio fra Andreotti e Bontate;
*l’esistenza di rapporti fra Giulio Andreotti, '''Salvo Lima e i cugini Antonino e Ignazio Salvo''' coltivati nella piena contezza della loro collusione con Cosa Nostra. Nondimeno il collegio giudicante ravvisò non sufficientemente dimostrata la perpetrazione dei rapporti di Lima e dei Salvo con Cosa Nostra all’esito dell’avvento dei ‘corleonesi’.
*l’esistenza di rapporti fra Giulio Andreotti, '''Salvo Lima e i cugini Antonino e Ignazio Salvo''' coltivati nella piena contezza della loro collusione con Cosa Nostra. Nondimeno il collegio giudicante ravvisò non sufficientemente dimostrata la perpetrazione dei rapporti di Lima e dei Salvo con Cosa Nostra all’esito dell’avvento dei ‘corleonesi’.
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*il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze – di per sé, non sempre di contenuto illecito – dell’imputato o di amici del medesimo;
*il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze – di per sé, non sempre di contenuto illecito – dell’imputato o di amici del medesimo;
*la palesata disponibilità ed il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell’imputato, frutto non solo di un autentico interesse personale a mantenere buone relazioni con essi […];
*la palesata disponibilità ed il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell’imputato, frutto non solo di un autentico interesse personale a mantenere buone relazioni con essi […];
*la travagliata […] interazione dell’imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l’atteggiamento arrogante assunto dal Bontate”.
*la travagliata […] interazione dell’imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l’atteggiamento arrogante assunto dal Bontate”<ref>Ivi, p. 1508.</ref>.


Il reato di partecipazione ad associazione a delinquere (capo A) fu ritenuto prescritto, con formula di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p., essendosi esaurito, alla data del giudizio e a parere dei giudicanti, il termine prescrittivo previsto per il suddetto reato. Al di là del risultato sanzionatorio concreto, la prescrizione del reato di cui al capo A non può, giuridicamente parlando ma non solo, intendersi quale sinonimo di assoluzione dallo stesso.
Il reato di partecipazione ad associazione a delinquere (capo A) fu ritenuto prescritto, con formula di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p., essendosi esaurito, alla data del giudizio e a parere dei giudicanti, il termine prescrittivo previsto per il suddetto reato. Al di là del risultato sanzionatorio concreto, la prescrizione del reato di cui al capo A non può, giuridicamente parlando ma non solo, intendersi quale sinonimo di assoluzione dallo stesso.
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Così, la Corte rispetto agli altri capitoli di prova, riconobbe:
Così, la Corte rispetto agli altri capitoli di prova, riconobbe:
*l’oggettiva incertezza nella ricostruzione del regalo del dipinto da parte di Stefano Bontate nei confronti di Giulio Andreotti, benché “nel contesto di comprovati, amichevoli rapporti coltivati fino ad un certo punto dall’imputato con alcuni capimafia e, massimamente con Stefano Bontate […] la vicenda in sé poco aggiunge quanto già evidenziato, cosicché la stessa potrebbe essere accantonata”;
*l’oggettiva incertezza nella ricostruzione del regalo del dipinto da parte di Stefano Bontate nei confronti di Giulio Andreotti, benché “nel contesto di comprovati, amichevoli rapporti coltivati fino ad un certo punto dall’imputato con alcuni capimafia e, massimamente con Stefano Bontate […] la vicenda in sé poco aggiunge quanto già evidenziato, cosicché la stessa potrebbe essere accantonata”<ref>Ivi, p. 1206.</ref>;
*l’interessamento (già ravvisato dal Tribunale) di Giulio Andreotti rispetto ai guai finanziari della Banca Privata Italiana di '''Michele Sindona''', sebbene rispondente ad una sua forma di benevola attenzione verso il finanziere, pur non accompagnata al momento decisivo da forme di un suo intervento anche solo indiretto, anzichè all’esaurimento di una richiesta da parte dei suoi referenti mafiosi;
*l’interessamento (già ravvisato dal Tribunale) di Giulio Andreotti rispetto ai guai finanziari della Banca Privata Italiana di '''Michele Sindona''', sebbene rispondente ad una sua forma di benevola attenzione verso il finanziere, pur non accompagnata al momento decisivo da forme di un suo intervento anche solo indiretto, anzichè all’esaurimento di una richiesta da parte dei suoi referenti mafiosi;
*l’insussistenza, nelle vicende riguardanti gli '''omicidi del giornalista Carmine Pecorelli e del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa''', di elementi a dimostrazione del rapporto esistente fra Giulio Andreotti e Cosa Nostra, e quindi di loro riflessi sul reato associativo;
*l’insussistenza, nelle vicende riguardanti gli '''omicidi del giornalista Carmine Pecorelli e del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa''', di elementi a dimostrazione del rapporto esistente fra Giulio Andreotti e Cosa Nostra, e quindi di loro riflessi sul reato associativo;
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*l’assenza di riscontri specifici riferibili all’attività di Giulio Andreotti nel '''trasferimento di alcuni detenuti''' siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, pur giudicando il provvedimento raro e in ipotesi riconducibile ad una sollecitazione di Salvo Lima;
*l’assenza di riscontri specifici riferibili all’attività di Giulio Andreotti nel '''trasferimento di alcuni detenuti''' siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, pur giudicando il provvedimento raro e in ipotesi riconducibile ad una sollecitazione di Salvo Lima;
*l’assenza di prove di convincimento quanto all’intervento di Giulio Andreotti nella '''manipolazione del processo a carico dei fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo''';
*l’assenza di prove di convincimento quanto all’intervento di Giulio Andreotti nella '''manipolazione del processo a carico dei fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo''';
*l’assenza di riscontri sufficienti a dimostrare l’ '''incontro''' fra Giulio Andreotti e '''Salvatore Riina''', a partire dalla “incerta attendibilità delle indicazioni di Di Maggio” e dalla incongruenze fra le sue dichiarazioni e quelle delle altre parti esaminate sul fatto;
*l’assenza di riscontri sufficienti a dimostrare l’ '''incontro''' fra Giulio Andreotti e '''Salvatore Riina''', a partire dalla “incerta attendibilità delle indicazioni di Di Maggio”<ref>Ivi, p. 1382.</ref> e dalla incongruenze fra le sue dichiarazioni e quelle delle altre parti esaminate sul fatto;
*l’assenza di riscontri a dimostrazione dell’ '''intervento manipolatorio''' di Giulio Andreotti '''nel maxiprocesso''', non essendo state portate prove a sufficienza per dimostrare la possibilità, per Andreotti, di intervenire su Corrado Carnevale, quale magistrato candidato a presiederne il giudizio di legittimità, oltre che l’esistenza di un grado di rapporti tra Andreotti e Carnevale così intimo da consentire all’uno di intraprendere un’azione efficace presso l’altro;
*l’assenza di riscontri a dimostrazione dell’ '''intervento manipolatorio''' di Giulio Andreotti '''nel maxiprocesso''', non essendo state portate prove a sufficienza per dimostrare la possibilità, per Andreotti, di intervenire su Corrado Carnevale, quale magistrato candidato a presiederne il giudizio di legittimità, oltre che l’esistenza di un grado di rapporti tra Andreotti e Carnevale così intimo da consentire all’uno di intraprendere un’azione efficace presso l’altro;
*l’insussistenza nel supporto da parte di Giulio Andreotti alla candidatura, a Trapani, di '''Giuseppe Giammarinaro''', e da parte di Salvo Lima a quella, ad Enna, dell’andreottiano '''Raffaele Bevilacqua''', in vista delle elezioni regionali del giugno 1991, di elementi dimostrativi delle perduranti relazioni di Giulio Andreotti con Cosa Nostra;
*l’insussistenza nel supporto da parte di Giulio Andreotti alla candidatura, a Trapani, di '''Giuseppe Giammarinaro''', e da parte di Salvo Lima a quella, ad Enna, dell’andreottiano '''Raffaele Bevilacqua''', in vista delle elezioni regionali del giugno 1991, di elementi dimostrativi delle perduranti relazioni di Giulio Andreotti con Cosa Nostra;
*un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra a partire dalla seconda metà degli anni ‘80, espressosi nella sua attività svolta per ottenere l’estradizione (1984) di Tommaso Buscetta dal Brasile, nell’impegno profuso per la approvazione del d.l. 12 settembre 1989 n. 317 onde impedire la scarcerazione, nel corso del giudizio di appello, di numerosi imputati del maxiprocesso, e nell’adozione di altri provvedimenti normativi nel corso della sua ultima Presidenza del Consiglio dei Ministri (1989-1992) .
* un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra a partire dalla seconda metà degli anni ‘80, espressosi nella sua attività svolta per ottenere l’estradizione (1984) di Tommaso Buscetta dal Brasile, nell’impegno profuso per la approvazione del d.l. 12 settembre 1989 n. 317 onde impedire la scarcerazione, nel corso del giudizio di appello, di numerosi imputati del maxiprocesso, e nell’adozione di altri provvedimenti normativi nel corso della sua ultima Presidenza del Consiglio dei Ministri (1989-1992) <ref>Si rinvia al riguardo all’imponente attività normativa indicata da Andreotti, in sede di sommarie dichiarazioni, il 28 ottobre 1998, durante il dibattimento del primo grado di giudizio, e leggibile in Salvatore Barresi-Antonio Balsamo, Trib. Palermo, V Sez. Pen., 23 ottobre 1999, pp. 490-492. Ivi, p. 492, “Alcuni tra i risultati più rilevanti di questa produzione normativa furono, però conseguenza di iniziative assunte dall’on. Claudio Martelli (Ministro di Grazia e Giustizia dal 4 febbraio 1991 al 10 febbraio 1993) e dall’on. Vincenzo Scotti (Ministro dell’Interno nel VI e nel VII governo Andreotti), come si evince dalle deposizioni testimoniali rese rispettivamente dall’on. Martelli nel presente dibattimento e dall’on. Scotti nel processo n. 29/97 svoltosi davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta a carico di Mariano Agate ed altri 26 imputati per la ‘strage di Via D’Amelio’ ”.</ref>.


===Il terzo grado di giudizio===
=== Il terzo grado di giudizio ===
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo vennero proposti due ricorsi per Cassazione: uno da parte da parte della Difesa dell’imputato e uno da parte della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo.  
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo vennero proposti due ricorsi per Cassazione: uno da parte da parte della Difesa dell’imputato e uno da parte della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo.  
Il processo di terzo grado si aprì e si concluse nelle udienze del 14 e 15 ottobre 2004, a Roma, davanti alla Seconda Sezione Penale di Cassazione, presieduta dal dott. Giuseppe Maria Cosentino, con giudici consiglieri dott. Maurizio Massera (estensore della sentenza), dott. Antonio Morgigni, dott. Francesco De Chiara e dott. Carlo Podo.
Il processo di terzo grado si aprì e si concluse nelle udienze del 14 e 15 ottobre 2004, a Roma, davanti alla Seconda Sezione Penale di Cassazione, presieduta dal dott. Giuseppe Maria Cosentino, con giudici consiglieri dott. Maurizio Massera (estensore della sentenza), dott. Antonio Morgigni, dott. Francesco De Chiara e dott. Carlo Podo.
Nell’udienza del 14 ottobre si procedette dapprima alla relazione della causa svolta dal dott. Maurizio Massera; di seguito, il sostituto Procuratore Generale Francesco Iacoviello pronunciò la sua requisitoria, che si concluse con la richiesta di rigetto dei ricorsi intervenuti.  
Nell’udienza del 14 ottobre si procedette dapprima alla relazione della causa svolta dal dott. Maurizio Massera; di seguito, il sostituto Procuratore Generale Francesco Iacoviello pronunciò la sua requisitoria, che si concluse con la richiesta di rigetto dei ricorsi intervenuti.  
Successivamente il difensore della parte civile, l’avv. Salvatore Modica, formulò le proprie conclusioni richiedendo, in principalità, l’accoglimento del ricorso della Procura Generale e il rigetto del ricorso dell’imputato, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per offesa all’immagine della città, oltre alle spese processuali, e, in subordine, l’applicazione della prescrizione con rinvio del processo al giudice civile.  
Successivamente il difensore della parte civile, l’avv. Salvatore Modica, formulò le proprie conclusioni richiedendo, in principalità, l’accoglimento del ricorso della Procura Generale e il rigetto del ricorso dell’imputato, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per offesa all’immagine della città, oltre alle spese processuali, e, in subordine, l’applicazione della prescrizione con rinvio del processo al giudice civile<ref>Maurizio Massera, Cass. Pen., Sez. II, 15 ottobre 2004, n. 49691, p. 1.</ref>.  
Da ultimo, la Difesa (avv. Giulia Bongiorno e avv. Franco Coppi) concluse con la richiesta del rigetto del ricorso della Procura Generale e l’accoglimento del ricorso dell’imputato con annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado.
Da ultimo, la Difesa (avv. Giulia Bongiorno e avv. Franco Coppi) concluse con la richiesta del rigetto del ricorso della Procura Generale e l’accoglimento del ricorso dell’imputato con annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado<ref>Ibidem.</ref>.
Il 15 ottobre, dopo una camera di consiglio durata due ore, la Seconda Seziona Penale della Corte di Cassazione dispose il rigetto dei ricorsi presentati con condanna di Giulio Andreotti al pagamento delle spese processuali e con conseguente conferma del giudizio di secondo grado.  
Il 15 ottobre, dopo una camera di consiglio durata due ore, la Seconda Seziona Penale della Corte di Cassazione dispose il rigetto dei ricorsi presentati con condanna di Giulio Andreotti al pagamento delle spese processuali e con conseguente conferma del giudizio di secondo grado.  
Il 28 dicembre 2004 furono depositate le motivazioni della sentenza di Cassazione, firmate da tutti i componenti del collegio.
Il 28 dicembre 2004 furono depositate le motivazioni della sentenza di Cassazione, firmate da tutti i componenti del collegio.
Anche secondo i supremi giudici, in conclusione, Giulio Andreotti è stato un associato di Cosa Nostra fino alla primavera del 1980, momento a far data dal quale ha inteso dissociarsi dal sodalizio arrivando financo a promuovere, all’interno degli ultimi gabinetti (1989-1992) da lui presieduti in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti normativi di contrasto alla criminalità mafiosa.
Anche secondo i supremi giudici, in conclusione, Giulio Andreotti è stato un associato di Cosa Nostra fino alla primavera del 1980, momento a far data dal quale ha inteso dissociarsi dal sodalizio arrivando financo a promuovere, all’interno degli ultimi gabinetti (1989-1992) da lui presieduti in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti normativi di contrasto alla criminalità mafiosa.


== Note ==
 
==Note==
<references />
<references />


==Bibliografia==
==Bibliografia==
*Pino Arlacchi, Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo, Milano, Rizzoli, 1995.
 
*Salvatore Barresi, Antonio Balsamo, Tribunale Palermo, V Sezione Penale, 23 ottobre 1999.
=== Atti giudiziari ===
*Giovanni Falcone, Marcelle Padovani, Cose di Cosa nostra, Milano, Fabbri Editore, 1995.
 
*Mario Fontana, Corte di Appello di Palermo, I Sezione Penale, 2 maggio 2003.
* Cosentino Giuseppe (2004). ''Sentenza n. 49691/04 contro Andreotti Giulio'', Suprema Corte di Cassazione - II sezione penale, 15 ottobre.
*Lino Januzzi, Il processo del secolo. Come e perché è stato assolto Giulio Andreotti, Milano, Mondadori, 2001.
* Ingargiola Francesco (1999). ''Sentenza n. 881/99 contro Andreotti Giulio'', Tribunale di Palermo - V Sezione Penale, 23 ottobre.
*Maurizio Massera, Cassazione Penale, Sezione II, 15 ottobre 2004.
* Scaduti Salvatore (2003). ''Sentenza n. 1564 contro Andreotti Giulio'', Corte di Appello di Palermo - I Sezione Penale, 2 maggio.
*Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995.
* Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995.
 
=== Libri ===
*Arlacchi Pino (1995). ''Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo'', Milano, Rizzoli.
*Falcone Giovanni, in collaborazione con Marcelle Padovani, ''Cose di Cosa nostra'', Milano, Fabbri Editore, 1995.
*Januzzi Lino (2001). ''Il processo del secolo. Come e perché è stato assolto Giulio Andreotti'', Milano, Mondadori.