45/2001 (Legge): differenze tra le versioni

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I benefici penitenziari concessi al collaboratore possono essere '''revocati o modificati d'ufficio''' (o su proposta o parere del procuratore nazionale antimafia) per gli stessi motivi che giustificano la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione oppure per la revisione della sentenza con la quale sono state applicate le attenuanti.
I benefici penitenziari concessi al collaboratore possono essere '''revocati o modificati d'ufficio''' (o su proposta o parere del procuratore nazionale antimafia) per gli stessi motivi che giustificano la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione oppure per la revisione della sentenza con la quale sono state applicate le attenuanti.


'''<big>Note</big>'''
<references></references>
[[Categoria:Legislazione italiana]]
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