45/2001 (Legge): differenze tra le versioni
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I benefici penitenziari concessi al collaboratore possono essere '''revocati o modificati d'ufficio''' (o su proposta o parere del procuratore nazionale antimafia) per gli stessi motivi che giustificano la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione oppure per la revisione della sentenza con la quale sono state applicate le attenuanti. | I benefici penitenziari concessi al collaboratore possono essere '''revocati o modificati d'ufficio''' (o su proposta o parere del procuratore nazionale antimafia) per gli stessi motivi che giustificano la modifica o la revoca delle speciali misure di protezione oppure per la revisione della sentenza con la quale sono state applicate le attenuanti. | ||
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