Legge Rognoni - La Torre: differenze tra le versioni

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''«Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria  la  confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il  reato  e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o  che  ne costituiscono l'impiego»''<ref name="Legge 646/82"></ref>
''«Nei confronti del condannato e'  sempre  obbligatoria  la  confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il  reato  e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o  che  ne costituiscono l'impiego»''<ref name="Legge 646/82"></ref>


Il Tribunale, anche d'ufficio, può ordinare con decreto motivato il sequestro dei beni appartento al soggetto nei confronti del quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione perché accusato di appartenere all'associazione di stampo mafioso. '''I beni di cui dispone''', direttamente o indirettamente, sulla base di indizi come il divario ingiustificabile tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, '''possono essere sequestrati se si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite''' o ne costituiscano il reimpiego.  
Il Tribunale, anche d'ufficio, può ordinare con decreto motivato il sequestro dei beni appartenuto al soggetto nei confronti del quale è stato iniziato il procedimento di prevenzione perché accusato di appartenere all'associazione di stampo mafioso. '''I beni di cui dispone''', direttamente o indirettamente, sulla base di indizi come il divario ingiustificabile tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, '''possono essere sequestrati se si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite''' o ne costituiscano il reimpiego.  
Il Tribunale applicando la misura di prevenzione, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis della legge, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Procuratore della Repubblica e agli interessati.
Il Tribunale applicando la misura di prevenzione, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis della legge, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati al Procuratore generale presso la Corte di appello, al Procuratore della Repubblica e agli interessati.