La legge n.221 del 22 luglio 1991 rendeva permanente nell'ordinamento giudiziario italiano la possibilità, prevista dall'art.1 del decreto legge n.164 del 31 maggio 1991, dello scioglimento di un consiglio comunale o provinciale per infiltrazione mafiosa. Approvata in brevissimo tempo, dopo l'ondata di indignazione scaturita dal barbaro omicidio del salumiere Giuseppe Grimaldi, decapitato da una scarica di pallettoni e la cui testa venne ripetutamente lanciata in aria dai killer nella piazza principale del paese, nell'ambito della faida di Taurianova, la legge ha aggiunto l'articolo 15bis alla 55/1190.

La normativa prevede che il provvedimento di scioglimento possa essere preso se emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso o similare degli amministratori o se si registrano forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi. La verifica di tali condizioni è effettuata da una commissione d'accesso di nomina prefettizia che in 3 mesi prorogabili presenta il suo parere in una relazione al prefetto e al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dal procuratore della Repubblica. A quel punto, il prefetto invia un rapporto al ministero dell'Interno il quale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, propone lo scioglimento al Presidente della Repubblica, che può procedere per decreto.

A seguito del decreto viene nominata una commissione straordinaria di 3 soggetti, tra funzionari dello Stato e magistrati. I poteri che esercita sono i medesimi del Consiglio Comunale, della Giunta e del Sindaco.

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