Processi Contrada: differenze tra le versioni

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Con l'espressione "'''Processi Contrada'''" si intende comunemente l'insieme dei processi volti ad accertare le responsabilità penali di [[Bruno Contrada]], accusato, e poi condannato in via definitiva, per '''[[Concorso esterno in associazione mafiosa|concorso esterno in associazione mafiosa]]''', condanna poi revocata il [[7 luglio]] [[2017]] dalla Corte di Cassazione, dando seguito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che aveva condannato l'Italia in quanto prima del [[1994]], quando la suprema Corte si espresse a sezioni riunite, il reato "''era poco chiaro''".  
Con l'espressione "'''Processi Contrada'''" si intende comunemente l'insieme dei processi volti ad accertare le responsabilità penali di [[Bruno Contrada]], accusato, e poi condannato in via definitiva, per '''[[Concorso esterno in associazione mafiosa|concorso esterno in associazione mafiosa]]''', condanna poi revocata il [[7 luglio]] [[2017]] dalla Corte di Cassazione, dando seguito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che aveva condannato l'Italia in quanto prima del [[1994]], quando la suprema Corte si espresse a sezioni riunite, il reato "''era poco chiaro''".  


La sentenza di Strasburgo, in sintesi, aveva motivato la sua decisione con il principio giuridico contenuto nell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani, per il quale “''Nulla poena sine lege''” (niente pena senza una legge che la preveda). Un principio che i giudici di Strasburgo poterono richiamare al caso Contrada solo grazie a '''un errore dei rappresentati dello Stato Italiano''', i giuristi '''Ersilia Spatafora''' e '''Paola Accardo''', le quali non obiettarono alcunché circa la premessa dei giudici europei che definiva il concorso esterno come “''creazione della giurisprudenza''“, quando in realtà ha "''un'origine normativa''", perché scaturisce dalla combinazione tra la norma incriminatrice (l’articolo 416 bis) e l’articolo 110 del codice penale che prevede il concorso in reato. Senza quella contestazione di merito, quindi, la CEDU ha potuto facilmente condannare l’Italia per il caso Contrada ravvisando la violazione dell’art. 7 della Convenzione Europea.
La sentenza di Strasburgo, in sintesi, aveva motivato la sua decisione con il principio giuridico contenuto nell'articolo 7 della Convenzione europea dei diritti umani, per il quale “''Nulla poena sine lege''” (niente pena senza una legge che la preveda). Un principio che i giudici di Strasburgo poterono richiamare al caso Contrada solo grazie a '''un errore dei rappresentati dello Stato Italiano''', i giuristi '''Ersilia Spatafora''' e '''Paola Accardo'''<ref>Giuseppe Pipitone, [https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/07/07/mafia-dopo-la-sentenza-contrada-esultano-i-colletti-bianchi-di-cosa-nostra-legale-dellutri-precedente-importante/3714489/ Mafia, dopo la sentenza Contrada esultano i colletti bianchi di Cosa nostra. Legale Dell’Utri: “Precedente importante”], il Fatto Quotidiano, 7 luglio 2017</ref>, le quali non obiettarono alcunché circa la premessa dei giudici europei che definiva il concorso esterno come “''creazione della giurisprudenza''“, quando in realtà ha "''un'origine normativa''", perché scaturisce dalla combinazione tra la norma incriminatrice (l’articolo 416 bis) e l’articolo 110 del codice penale che prevede il concorso in reato. Senza quella contestazione di merito, quindi, la CEDU ha potuto facilmente condannare l’Italia per il caso Contrada ravvisando la violazione dell’art. 7 della Convenzione Europea.


[[File:Bruno Contrada 2.jpg|400px|thumb|right|Bruno Contrada]]
[[File:Bruno Contrada 2.jpg|400px|thumb|right|Bruno Contrada]]