Lezione di Giovanni Falcone a Pavia: differenze tra le versioni

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Quella che segue è la trascrizione della lezione conclusiva del corso di Diritto processuale penale tenuta da [[Paolo Borsellino]], organizzata all’università di Pavia il [[13 maggio]] [[1992]] dal professor [[Vittorio Grevi]].
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==Il nuovo codice di procedura penale e i processi di mafia==
==Il nuovo codice di procedura penale e i processi di mafia==
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Quella che segue è la trascrizione della lezione conclusiva del corso di Diritto processuale penale tenuta da Giovanni Falcone, organizzata all’università di Pavia il 13 maggio 1992 dal professor Vittorio Grevi.

Il nuovo codice di procedura penale e i processi di mafia

L’atmosfera dell’università è quella più idonea per confrontarsi su temi che sono al centro di vivaci polemiche. Per questo ringrazio il professor Grevi che mi ha dato l’opportunità di intervenire. Tra le polemiche, però, si corre il rischio di non orientarsi. Ma io non rifuggo la discussione, poiché dalle critiche si può mettere a fuoco meglio una problematica. Sul tema della «Superprocura» di polemica ne è stata fatta troppa, più del superfluo.

È stata presentata come un’elusione dei principi costituzionali, si è parlato di dipendenza del pubblico ministero dall’esecutivo, del venire meno dell’obbligatorietà dell’azione penale sancita dalla Costituzione e ancora di un escamotage del ministro per favorire gli «amici degli amici».

Il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Cicala (riportava «La Nazione» pochi giorni fa) ha detto che la Direzione nazionale antimafia va eliminata perché mina l’indipendenza della magistratura. Non è questo un approccio corretto. In Italia ci sono spesso smagliature nelle inchieste giudiziarie. Il nuovo modo di procedere nelle indagini vediamo, invece, che dà risultati; un esempio è l’indagine che stanno conducendo a Palermo e che ha portato alla recente cattura di quaranta presunti membri della cosca mafiosa di Castelvetrano.

Le innovazioni sono contenute nella relazione preliminare al decreto legge che ha istituito la Direzione nazionale antimafia: «Lo scopo di questa struttura è quello di fronteggiare le organizzazioni criminali attraverso l’organizzazione delle indagini».

Bisogna partire dall’esperienza del passato codice di procedura penale, il famigerato codice Rocco da tutti vituperato ed esperienza ormai dimenticata. Proprio in materia di criminalità organizzata uno dei maggiori addebiti che si facevano al codice Rocco era quello di aver consentito, reso possibile, tramite i giudici «Rambo», la creazione dei «processi-mostro» o i maxiprocessi, ritenuti la tomba dei diritti a difesa dei cittadini. Lo scopo dichiarato era impedire a tutti i costi la creazione e la perpetuazione dei maxiprocessi, che non erano – va detto – un’invenzione dei giudici malati di protagonismo, ma rispecchiavano una realtà della criminalità di mafia.

La criminalità organizzata opera ormai da tempo con efficacia dirompente ed effetti spaventosi anche in sede transnazionale, quindi l’impostazione del nuovo processo penale certamente deve andare nella direzione delle grandi indagini: non più maxiprocessi, ma maxindagini. Per eliminare i maxiprocessi si è operato in quei meccanismi giuridici che ne avevano consentito l’introduzione, cioè soprattutto sulla connessione dei reati. Uno dei punti fondamentali della legge delega del nuovo codice era appunto quello di restringere ai casi di connessione ogni discrezionalità, in particolare nei casi di connessione probatoria. Ora, avere eliminato la norma che impedisce la creazione dei maxiprocessi, cioè dei maxidibattimenti, non impedisce, anzi non deve impedire, i maxiprocedimenti.

Se così è, per la dispersione, anche in senso orizzontale, delle indagini a diversi magistrati del pubblico ministero ne viene fuori un’esigenza di coordinamento investigativo che acquista nel nuovo processo una valenza enormemente maggiore rispetto al vecchio codice, perché nel nuovo processo siamo di fronte a un tendenziale principio: un processo per un imputato.

Il coordinamento investigativo diventa a questo punto fondamentale. Facciamo un esempio pratico, così comprendiamo meglio. Se c’è un’organizzazione composta da siciliani, calabresi e napoletani che compiono sequestri di persona in territorio italiano, che trafficano stupefacenti, che commerciano autovetture rubate all’estero, credo che siano interessati almeno una decina di uffici del pubblico ministero. Come si coordineranno? A suo tempo si pensò di lasciare un coordinamento spontaneo tra i magistrati del pubblico ministero, una sorta di collegamento orizzontale basato sullo spontaneismo, in modo da consentire al pubblico ministero di operare tranquillamente su tutto il territorio nazionale, ove le esigenze investigative lo richiedessero. Purtroppo questa soluzione – o non soluzione – dei problemi non poteva che dare effetti negativi. Quello che è importante è la conoscenza dell’esistenza dei collegamenti investigativi tra indagini in varie parti del territorio nazionale. Troppe volte abbiamo sentito frasi come: «Sarebbe necessario chiedere informazioni a quel magistrato, ma è tempo perso perché è troppo riservato». E parliamo solo di questo, perché potremmo parlare delle ulteriori invidie e gelosie tra i diversi corpi di polizia, tra i vari magistrati del pubblico ministero. Insomma, una situazione difficile.

Il problema delle indagini e della rapidità investigativa, in termini e dimensioni del tutto nuove rispetto al passato ordinamento, è stata la frantumazione della competenza. Ma a creare il problema ha concorso in parte anche il fenomeno, indotto dalle parcellizzazioni dei procedimenti, delle sovrapposizioni investigative su medesime realtà criminali, che il codice ha ritenuto di esorcizzare (purtroppo è così) con il principio della irrilevanza processuale dei contrasti positivi tra i diversi uffici del pubblico ministero.

L’indipendenza e l’autonomia della magistratura non sono privilegi di casta, devono essere coniugati con l’efficienza. Con l’istituzione della Direzione nazionale antimafia non si è inteso affatto riportare il problema dell’emergenza. Non si è inteso adottare una soluzione sul tipo di quella dell’Alto commissariato con un’attività di indagine che si sovrapponeva a quella della magistratura. L’esigenza di scambio e comunicazione tra magistrati è assolutamente reale, e due sono le possibilità: o il coordinamento lo fanno i giudici del pubblico ministero o gli uffici della polizia giudiziaria. Tertium non datur. Questi problemi sono problemi veri, problemi che dovrebbero stare a cuore a tutti i cittadini. E l’articolo 109 della Costituzione è più rispettoso del coordinamento tra pubblici ministeri.

Diversi saggi oppositori della Direzione nazionale antimafia hanno detto che non saremmo in presenza di norme che mirano a un impianto normativo diretto soltanto al coordinamento. Accanto al coordinamento si sarebbe introdotto di soppiatto un progressivo assoggettamento del pubblico ministero all’esecutivo, e l’impulso investigativo sarebbe più forte del coordinamento. Vorrei dire che, proprio perché la lotta alla criminalità organizzata non doveva essere appannaggio del pubblico ministero, si è tentato di creare – se ci siamo riusciti o meno è un altro problema – un collegamento, una rete molto complessa, che presupponga il coinvolgimento di tutti i magistrati del pubblico ministero.

Di fronte a organizzazioni criminose ben coordinate tra di loro, è stato ritenuto opportuno accentrare certi reati alle procure dei capoluoghi. La competenza, meglio la legittimazione, che è stata attribuita è molto ristretta: riguarda i reati di associazione mafiosa, prevista dall’articolo 416-bis del codice penale, il sequestro di persona, l’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Infine, una quarta imputazione, una quarta fascia di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis, oppure al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Si è preferito non mutare la competenza lasciando il dibattimento presso gli organismi ordinari; tutto questo anche per fare in modo, da un lato, di non venire accusati di voler creare dei tribunali speciali, dall’altro, per fare in modo che le esperienze acquisite sulla criminalità organizzata fossero un patrimonio il più possibile comune.

Sarà il procuratore generale presso la Corte d’Appello a dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione, e solo alla fine informerà la Procura nazionale. La necessità di coordinamento fra Procure distrettuali e quella nazionale nasce proprio dal fatto che quest’ultima non può svolgere direttamente le indagini. La Direzione nazionale è una struttura servente, collaterale, tra le varie Procure distrettuali, deve svolgere un’attività che le Procure distrettuali, distolte dalla quotidianità, non possono svolgere. La raccolta dei dati non può farla il distretto, sarà un compito della Direzione nazionale antimafia.

Nell’attribuire le funzioni delle Procure distrettuali si è stati rispettosi dell’autonomia e indipendenza dei singoli uffici. Ma ciò non può significare arbitrio. Alla base del coordinamento o c’è un fatto unico rivendicato da diversi uffici del pubblico ministero – questo è deciso autoritativamente, poiché uno dei giudici ha torto – oppure si tratta di dirimere questioni relative a investigazioni su fatti diversi: in questo caso sarà necessario coordinare le diverse indagini.