Processo Hydra: differenze tra le versioni
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|description=Il '''processo Hydra''' è un procedimento penale nato da un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano che ha svelato l'esistenza di un'alleanza tra le tre mafie storiche, Cosa nostra, camorra e 'ndrangheta, in Lombardia. | |||
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Il '''processo Hydra''' è un procedimento penale nato da un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, coordinata dal Procuratore della Repubblica '''Marcello Viola''', dalla Procuratrice aggiunta '''Alessandra Dolci''' e dalla sostituta procuratrice '''Alessandra Cerreti''', che ha svelato l'esistenza di un'alleanza tra le tre mafie storiche, [[Cosa nostra]], [[camorra]] e [['ndrangheta]], in Lombardia. | Il '''processo Hydra''' è un procedimento penale nato da un'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, coordinata dal Procuratore della Repubblica '''Marcello Viola''', dalla Procuratrice aggiunta '''Alessandra Dolci''' e dalla sostituta procuratrice '''Alessandra Cerreti''', che ha svelato l'esistenza di un'alleanza tra le tre mafie storiche, [[Cosa nostra]], [[camorra]] e [['ndrangheta]], in Lombardia. | ||
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L'avvio delle indagini, condotte dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di via Moscova a Milano diretto dal colonnello '''Antonio Coppola''', è coinciso col monitoraggio della locale di 'ndrangheta di [[Locale di Legnano-Lonate Pozzolo|Legnano - Lonate Pozzolo]], e in particolare del suo uomo in quel momento più rappresentativo, '''Massimo Rosi'''<ref>Ibidem.</ref>. | L'avvio delle indagini, condotte dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di via Moscova a Milano diretto dal colonnello '''Antonio Coppola''', è coinciso col monitoraggio della locale di 'ndrangheta di [[Locale di Legnano-Lonate Pozzolo|Legnano - Lonate Pozzolo]], e in particolare del suo uomo in quel momento più rappresentativo, '''Massimo Rosi'''<ref>Ibidem.</ref>. | ||
Le attività di indagine consentirono non solo di riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia '''Emanuele De Castro''', ma anche di accertare come Rosi fosse: | Le attività di indagine consentirono non solo di riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia '''[[Emanuele De Castro]]''', ma anche di accertare come Rosi fosse: | ||
*costantemente teso alla ricostituzione, anche attraverso la rituale affiliazione di nuovi sodali, della locale di ‘ndrangheta di Legnano e Lonate Pozzolo, ormai falcidiata dalle ultime operazioni; | *costantemente teso alla ricostituzione, anche attraverso la rituale affiliazione di nuovi sodali, della locale di ‘ndrangheta di Legnano e Lonate Pozzolo, ormai falcidiata dalle ultime operazioni; | ||
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Il [[3 febbraio]] [[2020]], Cantarella sparì senza lasciare traccia, dopo aver incontrato a Canicattì Gioacchino Amico e Raimondo Orlando. Le successive intercettazioni telefoniche e ambientali, tra il 4 e il 6 febbraio successivi, permisero di acquisire elementi circa il coinvolgimento dei due nella scomparsa di Cantarella, anche se il movente esatto è ancora oggetto di indagine, dopo le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia (non solo lo stesso Amico, ma anche '''Bernardo Pace''', trovato morto nella sua cella dopo aver reso dichiarazioni agli inquirenti). | Il [[3 febbraio]] [[2020]], Cantarella sparì senza lasciare traccia, dopo aver incontrato a Canicattì Gioacchino Amico e Raimondo Orlando. Le successive intercettazioni telefoniche e ambientali, tra il 4 e il 6 febbraio successivi, permisero di acquisire elementi circa il coinvolgimento dei due nella scomparsa di Cantarella, anche se il movente esatto è ancora oggetto di indagine, dopo le dichiarazioni dei vari collaboratori di giustizia (non solo lo stesso Amico, ma anche '''Bernardo Pace''', trovato morto nella sua cella dopo aver reso dichiarazioni agli inquirenti). | ||
=== Le dichiarazioni di Emanuele De Castro === | |||
Dopo la sua decisione di collaborare con la giustizia nell'agosto 2019, spinto dal figlio Salvatore, Emanuele De Castro iniziò a fornire informazioni fondamentali per l'avvio dell'inchiesta Hydra dopo il suo arresto nell'inchiesta Krimisa, il 4 luglio precedente. | |||
Elemento di spicco della ''[[locale di Legnano-Lonate Pozzolo]],'' uomo di fiducia e braccio destro di [[Vincenzo Rispoli]], già ''capo società'', De Castro aiutò gli inquirenti a '''ricostruire la storia della ''locale'', le sue attività e i rapporti con le altre realtà criminali''', compresi quelli con esponenti siciliani attivi nel legnanese, affiliati o vicini a “''[[Cosa Nostra|cosa nostra]]”'', e in particolare coi gruppi gelesi presenti nell’area bustocca con i quali, nel tempo, la ''locale'' si contedeva il territorio. Come già detto prima, le sue dichiarazioni hanno dato origine a vari filoni investigativi, due dei quali diedero l'avvio all'inchiesta Hydra: il monitoraggio di Gaetano Cantarella e di Massimo Rosi. | |||
===Le varie componenti dell'associazione=== | ===Le varie componenti dell'associazione=== | ||
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==== La componente siciliana ==== | ==== La componente siciliana ==== | ||
'''a) I palermitani''' | |||
* FIDANZATI Giuseppe | * FIDANZATI Giuseppe | ||
* FIDANZATI Stefano | * FIDANZATI Stefano | ||
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Una frase in particolare di Gregorini restituisce la fotografia di quanto sopra: <blockquote>«Quindi troviamo oggi una quadra per com'è, io il motivo reale...me l'ha spiegato GIO'! Io so...so per le due campane, cosi uno sa sempre come parlare e poter poter (inc)... troviamo una quadra tanto GIO, non è in grado di poter... di poter affrontare na spesa, tocca trovare una quadra, per guadagnare tutti, non creare altri pensieri come ha fatto PIPPO e cercare di trovare una soluzione». </blockquote>Sul fatto che si tratti di un’organizzazione che racchiude varie componenti, così gli risponde Amico: <blockquote>«Io devo guardare a lui, lui è il referente vostro... (incomprensibile)... abbiamo fatto centomila euro, una persona di fiducia, domani lo facciamo... scarichiamo il cinquanta, domani scarichiamo il trenta, il cinquanta per cento va a voi il cinquanta per cento va a noi, compreso Giancarlo. Questa è tutta la cosa, Giancarlo è con noialtri e voialtri vi prendete il cinquanta per cento con chi volete. Si era messo di mezzo lo Zio Paolo e noi per questioni di correttezza gli avevamo detto: “''Zio Paolo! Se tu vuoi stare nel lato, con Domenico''”, gli ho detto: “''e con Dino. Se vi mettete con Domenico e con Dino. Ed è giusto che si chiude sta storia''”»<ref>Ivi, p. 211.</ref>.</blockquote>Nel proseguo di quella stessa conversazione emerge, con altrettanta chiarezza, come l’organizzazione non sia un’idea astratta, priva di manifestazioni materiali, ma che essa si palesi dotandosi di '''una struttura autonoma''' che si estrinseca, tra l’altro, attraverso la predisposizione di mezzi idonei al conseguimento del fine illecito, nel caso di specie attraverso la costituzione di una società ad hoc: <blockquote>AMICO Gioacchino: La persona la metto io e l'azienda, tu metti il capannone, lontano da qua... perché non si può scaricare nella stessa zona dove si mangia, che poi succede che... E allora se volete con il consenso di tutti, i primi che arrivano si chiudono la prima partita per l'impegno dei cinquanta e dopo quando finisce la cosa si divide. La prima partita arriva neanche sessanta giorni ed arriva, tempo della lettera di credito, quarantacinque gioni. Questo è il tutto… Per me questo oggi è l'unica quadra che oggi si può trovare. Perché? Perché ci sono carcerati, ci sono parole di mezzo, non ci sta al proprio posto, non c'è mio zio che loro si sono accordati, capito? oggi... tu ci stavi mi sa a quell'appuntamento”<ref>Ivi, p. 212.</ref>.</blockquote>Sull’eterogeneità delle compagini d’origine, della quale tutti sono ben consci e consapevoli, gli inquirenti riportarono anche una suggestiva intercettazione ambientale tra Amico e la futura moglie '''Federica Buccafusca''', in relazione agli inviti per il pranzo di matrimonio che di lì a breve si sarebbe celebrato, inviti che seguono un cerimoniale ed un ordine ancorato al “rispetto” dovuto alle famiglie mafiose<ref>Ivi, p. 212 e ss.</ref>. | Una frase in particolare di Gregorini restituisce la fotografia di quanto sopra: <blockquote>«Quindi troviamo oggi una quadra per com'è, io il motivo reale...me l'ha spiegato GIO'! Io so...so per le due campane, cosi uno sa sempre come parlare e poter poter (inc)... troviamo una quadra tanto GIO, non è in grado di poter... di poter affrontare na spesa, tocca trovare una quadra, per guadagnare tutti, non creare altri pensieri come ha fatto PIPPO e cercare di trovare una soluzione». </blockquote>Sul fatto che si tratti di un’organizzazione che racchiude varie componenti, così gli risponde Amico: <blockquote>«Io devo guardare a lui, lui è il referente vostro... (incomprensibile)... abbiamo fatto centomila euro, una persona di fiducia, domani lo facciamo... scarichiamo il cinquanta, domani scarichiamo il trenta, il cinquanta per cento va a voi il cinquanta per cento va a noi, compreso Giancarlo. Questa è tutta la cosa, Giancarlo è con noialtri e voialtri vi prendete il cinquanta per cento con chi volete. Si era messo di mezzo lo Zio Paolo e noi per questioni di correttezza gli avevamo detto: “''Zio Paolo! Se tu vuoi stare nel lato, con Domenico''”, gli ho detto: “''e con Dino. Se vi mettete con Domenico e con Dino. Ed è giusto che si chiude sta storia''”»<ref>Ivi, p. 211.</ref>.</blockquote>Nel proseguo di quella stessa conversazione emerge, con altrettanta chiarezza, come l’organizzazione non sia un’idea astratta, priva di manifestazioni materiali, ma che essa si palesi dotandosi di '''una struttura autonoma''' che si estrinseca, tra l’altro, attraverso la predisposizione di mezzi idonei al conseguimento del fine illecito, nel caso di specie attraverso la costituzione di una società ad hoc: <blockquote>AMICO Gioacchino: La persona la metto io e l'azienda, tu metti il capannone, lontano da qua... perché non si può scaricare nella stessa zona dove si mangia, che poi succede che... E allora se volete con il consenso di tutti, i primi che arrivano si chiudono la prima partita per l'impegno dei cinquanta e dopo quando finisce la cosa si divide. La prima partita arriva neanche sessanta giorni ed arriva, tempo della lettera di credito, quarantacinque gioni. Questo è il tutto… Per me questo oggi è l'unica quadra che oggi si può trovare. Perché? Perché ci sono carcerati, ci sono parole di mezzo, non ci sta al proprio posto, non c'è mio zio che loro si sono accordati, capito? oggi... tu ci stavi mi sa a quell'appuntamento”<ref>Ivi, p. 212.</ref>.</blockquote>Sull’eterogeneità delle compagini d’origine, della quale tutti sono ben consci e consapevoli, gli inquirenti riportarono anche una suggestiva intercettazione ambientale tra Amico e la futura moglie '''Federica Buccafusca''', in relazione agli inviti per il pranzo di matrimonio che di lì a breve si sarebbe celebrato, inviti che seguono un cerimoniale ed un ordine ancorato al “rispetto” dovuto alle famiglie mafiose<ref>Ivi, p. 212 e ss.</ref>. | ||
L’ulteriore conferma della unitarietà del sistema mafioso lombardo e della stabilità del vincolo associativo che lo caratterizza, infine, si desume dalla circostanza che le tre componenti mafiose si siano fatte | L’ulteriore conferma della unitarietà del sistema mafioso lombardo e della stabilità del vincolo associativo che lo caratterizza, infine, si desume dalla circostanza che le tre componenti mafiose si siano fatte “''autorizzare''” – dalle rispettive “case madri - a parteciparvi, come emerge chiaramente in un'intercettazione in cui Gioacchino Amico afferma:<blockquote>«Abbiamo costruito un impero e ci siamo fatti autorizzare tutto da Milano ...(incomprensibile)...passando dalla Calabria da Napoli ovunque... Napoli c'ho avuto a che fare io ... omissis»<ref>Ivi, p. 4874.</ref>.</blockquote>Altra intercettazione emblematica è quella in cui Gregorini, l'[[11 marzo]] [[2021]], afferma:<blockquote>«Qua è Milano! Non ci sta Sicilia, non ci sta Roma, non ci sta Napoli, le cose giuste qua si fanno!»<ref>Ivi, p. 1012.</ref>.</blockquote> | ||
===I Summit=== | ===I Summit=== | ||
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Nonostante l'imponente quadro probatorio, il Giudice per le Indagini Preliminari Tommaso Perna il [[25 ottobre]] [[2023]] rigettò ben 143 richieste di misure cautelari su 154, disponendo l'arresto solo di 11 persone e negando l'esistenza di un'associazione mafiosa, accusa ridotta solo a tre imputati. | Nonostante l'imponente quadro probatorio, il Giudice per le Indagini Preliminari Tommaso Perna il [[25 ottobre]] [[2023]] rigettò ben 143 richieste di misure cautelari su 154, disponendo l'arresto solo di 11 persone e negando l'esistenza di un'associazione mafiosa, accusa ridotta solo a tre imputati. | ||
Addirittura rispetto alle dichiarazioni di Annacondia e Fiume allegate dalla procura il GIP scrisse: “''Nulla aggiungono al quadro sinora delineato le due integrazioni depositate dalla Procura della Repubblica peraltro scarsamente argomentate''”. Inoltre, nella parte finale dell’indagine, la Procura intercetta la volontà di Filippo Crea di infiltrarsi, attraverso una nuova società, negli appalti pubblici per la ricostruzione del dopo alluvione in Emilia Romagna. Viene così chiesta una proroga di intercettazioni, negata però dal giudice, il quale fin dall’inizio della sua ordinanza dichiarò di non condividere “''a monte ogni aspetto riguardante la supposta esistenza di un accordo stabile e duraturo tra le diverse componenti calabrese, siciliana e romana, ai quali l’odierno decidente ritiene di non poter aderire''”. | Addirittura rispetto alle dichiarazioni di Annacondia e Fiume allegate dalla procura il GIP scrisse: “''Nulla aggiungono al quadro sinora delineato le due integrazioni depositate dalla Procura della Repubblica peraltro scarsamente argomentate''”. | ||
Inoltre, nella parte finale dell’indagine, la Procura intercetta la volontà di Filippo Crea di infiltrarsi, attraverso una nuova società, negli appalti pubblici per la ricostruzione del dopo alluvione in Emilia Romagna. Viene così chiesta una proroga di intercettazioni, negata però dal giudice, il quale fin dall’inizio della sua ordinanza dichiarò di non condividere “''a monte ogni aspetto riguardante la supposta esistenza di un accordo stabile e duraturo tra le diverse componenti calabrese, siciliana e romana, ai quali l’odierno decidente ritiene di non poter aderire''”. | |||
L'inchiesta sarebbe dovuta partire ben prima dell’estate e con un fermo diretto della Procura, al quale il pubblico ministero era arrivato dopo mesi di estenuanti colloqui con ben sei procure (Reggio Calabria, Catanzaro, Palermo, Caltanissetta, Napoli, Roma), oltre alla Direzione nazionale antimafia. Il tutto per spiegare e alla fine ottenere il via libera al '''radicamento della competenza presso la Procura di Milano'''. | L'inchiesta sarebbe dovuta partire ben prima dell’estate e con un fermo diretto della Procura, al quale il pubblico ministero era arrivato dopo mesi di estenuanti colloqui con ben sei procure (Reggio Calabria, Catanzaro, Palermo, Caltanissetta, Napoli, Roma), oltre alla Direzione nazionale antimafia. Il tutto per spiegare e alla fine ottenere il via libera al '''radicamento della competenza presso la Procura di Milano'''. | ||
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==Processo== | ==Processo== | ||
La Procura di Milano, dopo aver incassato le sentenze favorevoli di Riesame e Cassazione, depositò a fine febbraio 2025 l’avviso di chiusura indagini per 146 indagati. Di questi, 48 vennero accusati di associazione mafiosa. Il procuratore di Milano Marcello Viola firmò la richiesta di rinvio a giudizio il 4 aprile 2025. | La Procura di Milano, dopo aver incassato le sentenze favorevoli di Riesame e Cassazione, depositò a fine febbraio 2025 l’avviso di chiusura indagini per 146 indagati. Di questi, 48 vennero accusati di associazione mafiosa. Il procuratore di Milano Marcello Viola firmò la richiesta di rinvio a giudizio il [[4 aprile]] 2025. | ||
===Rito abbreviato=== | ===Rito abbreviato=== | ||
L'udienza preliminare si tenne nell'Aula Bunker di Opera, davanti al giudice Emanuele Mancini. Dei 146 imputati, 77 scelsero il rito abbreviato e 59 il rito ordinario, mentre i restanti chiesero di patteggiare. | L'udienza preliminare si tenne nell'Aula Bunker di Opera, davanti al giudice '''Emanuele Mancini''', il 22 aprile successivo. Alla successiva udienza, del 20 maggio, si procedette all'appello degli imputati, con l'anticipazione da parte dei difensori di eventuali eccezioni sulla regolarità degli atti introduttivi o delle successive scelte processuali<ref>Mancini, Emanuele (2026). ''Sentenza n. 294/2026 contro Abilone Giovanni + 79'', Tribunale di Milano - Sezione indagini preliminari e udienza preliminare, 12 gennaio.</ref>. | ||
Dei 146 imputati, 77 scelsero il rito abbreviato e 59 il rito ordinario, mentre i restanti chiesero di patteggiare. | |||
Si costituirono parte civile: | Si costituirono parte civile: | ||
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==== I collaboratori di giustizia ==== | |||
Nel corso dell’udienza scelsero di diventare collaboratori di giustizia '''Saverio Pintaudi''', esponente della 'ndrina Iamonte affiliato alla [[Locale di Desio]] (collegata alla Locale di Melito Porto Salvo)''', William Alfonso Cerbo''', collettore economico a Milano del clan catanese Mazzei, e '''Francesco Bellusci''', affiliato alla [[Locale di Legnano-Lonate Pozzolo|locale di Legano-Lonate Pozzolo]]. | Nel corso dell’udienza scelsero di diventare collaboratori di giustizia '''Saverio Pintaudi''', esponente della 'ndrina Iamonte affiliato alla [[Locale di Desio]] (collegata alla Locale di Melito Porto Salvo)''', William Alfonso Cerbo''', collettore economico a Milano del clan catanese Mazzei, e '''Francesco Bellusci''', affiliato alla [[Locale di Legnano-Lonate Pozzolo|locale di Legano-Lonate Pozzolo]]. | ||
==== Le minacce di morte ai titolari dell'inchiesta ==== | |||
Nel corso dell'udienza preliminare vi fu la notizia di '''minacce di morte'''<ref>''“Mafia a tre teste” in Lombardia, minacce di morte al procuratore di Milano e alla pm che ha indagato: allerta massima, sicurezza rafforzata'', ilFattoQuotidiano.it, 26 gennaio 2025[https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/01/26/minacce-di-morte-procuratore-milano-viola-pm-cerreti-sicurezza-rafforzata-inchiesta-hydra/7852238/ .]</ref> all'indirizzo del Procuratore '''Marcello Viola''' e della sostituta '''Alessandra Cerreti''', in risposta alla quale i due vennero invitati prima in Consiglio Comunale a Milano (11 febbraio 2025), poi al consiglio metropolitano (21 marzo 2025)<ref>Consiglio metropolitano straordinario sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose, [https://www.cittametropolitana.mi.it/mivedo/video/Consiglio-metropolitano-straordinario-sul-fenomeno-delle-infiltrazioni-mafiose-Cerreti/ Città Metropolitana di Milano].</ref>. | Nel corso dell'udienza preliminare vi fu la notizia di '''minacce di morte'''<ref>''“Mafia a tre teste” in Lombardia, minacce di morte al procuratore di Milano e alla pm che ha indagato: allerta massima, sicurezza rafforzata'', ilFattoQuotidiano.it, 26 gennaio 2025[https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/01/26/minacce-di-morte-procuratore-milano-viola-pm-cerreti-sicurezza-rafforzata-inchiesta-hydra/7852238/ .]</ref> all'indirizzo del Procuratore '''Marcello Viola''' e della sostituta '''Alessandra Cerreti''', in risposta alla quale i due vennero invitati prima in Consiglio Comunale a Milano (11 febbraio 2025), poi al consiglio metropolitano (21 marzo 2025)<ref>Consiglio metropolitano straordinario sul fenomeno delle infiltrazioni mafiose, [https://www.cittametropolitana.mi.it/mivedo/video/Consiglio-metropolitano-straordinario-sul-fenomeno-delle-infiltrazioni-mafiose-Cerreti/ Città Metropolitana di Milano].</ref>. | ||
Nella sua requisitoria, la dott.ssa Alessandra Cerreti affermò: <blockquote>«attenzione, '''non è una super mafia''', nessuno l'ha mai sostenuto, qua siamo lontani anni luce dal parlare di una mafia nuova, quasi che l'associazione mafiosa contestata avesse '''la pretesa di raggruppare in sé le tre mafie storiche italiane.''' [...] Non è mafia nuova né mafia delocalizzata, ma mafiosità immanente: si tratta di un'associazione mafiosa alla quale aderiscono '''rappresentanti delle tre mafie sul territorio lombardo''', e solo sul territorio lombardo, che hanno deciso di mettersi insieme per fare business, semplicemente questo, autorizzate dalle case madri a spendere il brand criminale di Cosa nostra, della Camorra o della 'ndrangheta. Ognuno poi esplica la sua capacità mafiosa sulla base dell'appartenenza, ma “''l’unione fa la pericolosità''”, come anni fa mi disse un pentito calabrese.</blockquote> | ==== La requisitoria del pubblico ministero ==== | ||
Nella sua requisitoria, la dott.ssa Alessandra Cerreti affermò:<blockquote>«attenzione, '''non è una super mafia''', nessuno l'ha mai sostenuto, qua siamo lontani anni luce dal parlare di una mafia nuova, quasi che l'associazione mafiosa contestata avesse '''la pretesa di raggruppare in sé le tre mafie storiche italiane.''' [...] Non è mafia nuova né mafia delocalizzata, ma mafiosità immanente: si tratta di un'associazione mafiosa alla quale aderiscono '''rappresentanti delle tre mafie sul territorio lombardo''', e solo sul territorio lombardo, che hanno deciso di mettersi insieme per fare business, semplicemente questo, autorizzate dalle case madri a spendere il brand criminale di Cosa nostra, della Camorra o della 'ndrangheta. Ognuno poi esplica la sua capacità mafiosa sulla base dell'appartenenza, ma “''l’unione fa la pericolosità''”, come anni fa mi disse un pentito calabrese.</blockquote> | |||
====Condanne==== | ====Condanne==== | ||
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* SILVESTRO TINDARO dal reato a lui ascritto (capo 63) perché il fatto non costituisce reato; | * SILVESTRO TINDARO dal reato a lui ascritto (capo 63) perché il fatto non costituisce reato; | ||
* SORCE GIUSEPPE dal reato di cui al capo 77 perché il fatto non sussiste. | * SORCE GIUSEPPE dal reato di cui al capo 77 perché il fatto non sussiste. | ||
==== Le motivazioni della sentenza ==== | |||
Il [[7 luglio]] 2026 vennero pubblicate le motivazioni della sentenza, dove veniva confermato che '''il baricentro operativo del sodalizio era in Lombardia''', con una presenza stabile nell’area milanese e nei comuni dell’hinterland. In quest'area, si era consolidata '''una rete logistica fatta di uffici e sedi societarie''' utilizzati non solo come '''luoghi di incontro''', ma anche come spazi nei quali si assumono '''decisioni''', si pianificano '''strategie''' e si gestiscono '''le principali direttrici di interesse'''<ref>Mancini, Emanuele (2026). ''Sentenza n. 294/2026 contro Abilone Giovanni + 79'', Tribunale di Milano - Sezione indagini preliminari e udienza preliminare, 12 gennaio, pubblicata il 7 luglio, p. 160.</ref>. | |||
Pur se presenti, i contatti con Calabria, Sicilia o Lazio vennero individuati come '''proiezioni funzionali''' alla realizzazione di un programma che, per ideazione e sviluppo, risulta prevalentemente radicato sul territorio lombardo. | |||
A ciò si affiancava '''la costituzione di società''' che mettevano in relazione soggetti provenienti da gruppi diversi. Proprio la creazione di queste '''società “miste”''', talvolta intestate a prestanome o comunque schermate, rappresentava per il GUP '''un sintomo evidente della natura non occasionale della convergenza degli interessi''' e, al contempo, lo strumento per veicolare investimenti e gestire flussi finanziari spesso incoerenti rispetto alle capacità reddituali dichiarate<ref>Ibidem.</ref>. | |||
In questo contesto si innestavano le principali forme di proiezione sul territorio: '''recuperi crediti e dinamiche estorsive''', che manifestavano '''la matrice “identitaria”''' propria del sodalizio, in quanto l’organizzazione veniva riconosciuta all’esterno come soggetto '''capace di risolvere controversie economiche con metodi intimidatori''', inducendo taluni a preferire la via criminale a quella giudiziaria<ref>Ibidem.</ref>. | |||
'''La continuità dell’azione criminale associativa''' si coglieva, inoltre, anche nelle frequenti riunioni e confronti tra sodali, '''nella modulazione delle cautele interne''' (come l’impiego di telefoni criptati nell'ambito del traffico di stupefacenti) e nella '''gestione della c.d. “bacinella”''', intesa come raccolta sistematica di denaro per il sostegno dei detenuti e come regola condivisa capace di alimentare coesione e disciplina interne<ref>Ivi, p. 161.</ref>. A questi elementi si aggiungevano la disponibilità di armi in capo a più soggetti e, sebbene non fosse il core business dell'associazione, la gestione del traffico di stupefacenti. | |||
Infine, l'elemento decisivo, che spiegava anche il radicamento costante dell'organizzazione sul territorio, era rappresentato dalla '''rete relazionale attivata dal gruppo''', sia in ambito '''politico-amministrativo''', sia in ambito '''sanitario''' e nelle '''Forze dell'Ordine'''. | |||
In questo quadro, le conversazioni intercettate assumevano particolare rilievo perché mostravano dall’interno '''la naturale convergenza di interessi tra componenti criminali originariamente distinte''': dai dialoghi emergevano frizioni e rivendicazioni, ma anche regole, gerarchie e meccanismi di composizione, oltre alle logiche di ripartizione dei profitti (ad esempio nel settore dei lavori legati al superbonus) e alla percezione di un’associazione che si ampliava '''progressivamente'''<ref>Ibidem.</ref>. Persino eventi apparentemente privati, come il matrimonio di Gioacchino Amico, diventavano momenti di riconoscimento della convergenza di interessi diversi in un progetto comune. | |||
Nel complesso, la lettura unitaria dei dati – stabilità del vincolo, logistica condivisa, strumenti economici e societari, metodi intimidatori, disponibilità di armi, traffico di stupefacenti, gestione comune delle risorse per i detenuti e rete relazionale – consentiva, secondo il GUP, di delineare '''un’organizzazione radicata in Lombardia''', capace di '''programmare e sostenere nel tempo una pluralità di attività criminose''', coerentemente con lo schema dell’associazione di stampo mafioso. | |||
Il GUP faceva rientrare l'attività investigativa alla base del processo Hydra in un solco investigativo e giudiziario già ampiamente tracciato da precedenti processi definiti, tra i quali “[[Operazione Wall Street|Wall Street]]”, “[[Operazione Count Down|Countdown]]”, “[[Processo Gotha (Reggio Calabria)|Gotha]]”, dai quali già emergeva, con continuità storica sin dagli inizi degli anni ’90, '''l’esistenza di un sistema di alleanze tra organizzazioni mafiose di diversa matrice''' – ’ndrangheta, Cosa nostra, Camorra e [[Sacra Corona Unita]] – operanti nel Nord Italia secondo '''logiche di coordinamento, cooperazione e ripartizione degli ambiti di intervento''' e finalizzato, prevalentemente, alla gestione del traffico di sostanze stupefacenti, ma anche alla risoluzione di problematiche di interesse generale delle singole associazioni mafiose (ad esempio, la vicenda relativa all’omicidio del figlio di [[Raffaele Cutolo]]). | |||
Per altro, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pintaudi, Cerbo e Bellusci si ponevano in continuità non solo con quanto emerso in quei procedimenti, ma confermavano anche gli elementi di prova emersi nel giudizio e posti a fondamento dello stesso. | |||
===== Sulla configurabilità del reato di associazione mafiosa ===== | |||
In relazione alla configurabilità del reato di associazione mafiosa, il GUP ritenne alcune intercettazioni particolarmente rappresentative della convergenza di interessi e della trasversalità delle diverse componenti dell’associazione, e dunque indicative delle finalità del sodalizio<ref>Ivi, p. 1694 e ss.</ref>: | |||
* Giuseppe Fidanzati: “'''''Qua siamo tutti e tre... siamo tutti insieme... siamo tutti una cosa'''''” (24 marzo 2021, alla presenza di Gioacchino Amico e Pietro Mannino); | |||
* Emanuele Gregorini, “'''''tocca trovare una quadra, per guadagnare tutti, non creare altri pensieri…'''''”, (rivolto a Giuseppe Fidanzati, sempre il 24 marzo 2021); | |||
* Giancarlo Vestiti, “'''''senza spari hai visto come è cambiato tutto?'''''”; “'''''Qua è Milano! Non ci sta Sicilia, non ci sta Roma, non ci sta Napoli, le cose giuste qua si fanno!'''''” (11 marzo 2021); | |||
* Gioacchino Amico, “'''''…abbiamo costruito un impero e ci siamo fatti autorizzare tutto da Milano ...(incomprensibile)... passando dalla Calabria da Napoli ovunque... Napoli c'ho avuto a che fare io'''''” (4 gennaio 2021); | |||
* Giuseppe Castiglia, “'''''... come state facendo lì un'associazione che non finisce mai!'''''”, rivolte a Sergio Sanseverino (4 novembre 2020); | |||
* Massimo Rosi, “'''''… consorzio di Gioacchino (AMICO Gioacchino, ndr)…omissis… E poi io oggi alle tre dovrei andare a prendere altri diecimila (10.000) euro così, male che vada vuoi farlo già tu.. sei capace a usare la macchinetta del sotto…omissis…E c'è dentro la borsa termina, dentro la borsa termica c'è dentro il sacchetto con tutti i soldi…omissis… E dobbiamo metterli sotto vuoto così dopo li metto via li nascondo, dove devo nasconderli…'''''” (11 settembre 2020); | |||
* Gioacchino Amico, “'''''[i 50 milioni di euro del consorzio, io, li ho autorizzati. Io...'''''» «'''''e te lo faccio dire da cristiani come te... E ti faccio parlare da Ninni (ndr Giuseppe Fidanzati) o da Nino (ndr Antonino Galioto) (inc.) no, lascia stare che è parente con me]»''''' (8 settembre 2020); | |||
* Emanuele Gregorini, “'''''perché devo andare a Milano a vedere il consorzio...'''''”, riferite a Giuseppe Castiglia (5 marzo 2021); | |||
* Gioacchino Amico, riferite in occasione della programmazione del proprio matrimonio e degli invitati, “'''''Minchia napoletana è! Calabrese è! Siciliana sei! Che minchia devo fare di più di questo!...- Per davvero con l'elicottero devono venire questa giornata!... - E se vengono con il drone, che minchia vogliono! Mi sto sposando!'''''” (31 gennaio 2021); | |||
* Massimo Rosi, relativamente al proprio intervento in “difesa” di Fabio Frattini e con riguardo alle relazioni con Mario Ventura e Dario Nicastro, “'''''quella è una cosa nostra e POSSIAMO PARLARE COME VOGLIAMO PERCHÉ ABBIAMO L'ASSOCIAZIONE'''''” (9 aprile 2021). | |||
Le finalità del sodalizio non si manifestavano soltanto attraverso '''la commissione dei reati-fine tipici dell’agire mafioso''', ma anche nei '''frequenti summit''', che confermarono in modo particolarmente significativo '''la trasversalità del sodalizio e la convergenza degli interessi''' tra gli associati. | |||
Gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio, inoltre, misero in luce il vero “collante” che legava stabilmente gli imputati, inducendoli a superare anche contrasti di notevole intensità: '''la massimizzazione dei profitti'''. Tale legame non si fondava sulla mera reciproca conoscenza né sull’interesse contingente per un singolo affare, ma '''sulla comune volontà di continuare a produrre guadagni attraverso una pluralità di attività remunerative, continuative e coordinate'''<ref>Ivi, p. 1698.</ref>. | |||
Proprio la finalità di massimizzazione dei profitti aveva indotto esponenti di diversa estrazione mafiosa a consociarsi con soggetti appartenenti ad altre matrici criminali, nella prospettiva di conseguire vantaggi che, nell’ambito delle rispettive collocazioni territoriali, '''non sarebbero stati altrimenti raggiungibili'''. | |||
La convergenza di interessi tra i sodali e l’apporto del proprio retaggio mafioso costituivano elementi che '''si integravano reciprocamente''' e davano luogo a questa nuova forma associativa, capace di sommare la forza derivante dalle mafie tradizionali con quella prodotta da '''una struttura flessibile, trasversale e orientata alla massimizzazione dei profitti'''. | |||
Richiamando la Cassazione<ref>Ivi, p. 1708.</ref>, il GUP citava la sentenza n. 24901 del 17 maggio 2024 della II sezione penale sull'esistenza di '''un gruppo mafioso “a soggettività differente”''', che affermava i principi secondo cui: <blockquote>«in tema di associazione di tipo mafioso, la figura del "gruppo mafioso a soggettività differente", per la particolarità della formazione, per l'inserimento al suo interno, con ruolo organizzativo, di soggetto già condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis, c.p. e per il carattere intimidatorio nei confronti della collettività derivante da tale presenza, '''integra una fattispecie associativa intermedia tra mafie nuove e mafie storiche''', necessariamente dotata di capacità di esteriorizzare il potere intimidatorio e di imporre una nuova e diffusa condizione di omertà, mutuante, per gemmazione, i caratteri tipici dell'organizzazione in passato operante sullo stesso territorio».</blockquote>Inoltre, sempre in tema di associazioni di tipo mafioso, veniva richiamato il principio generale della Suprema Corte in base al quale:<blockquote>«le associazioni per delinquere che si associno tra di loro creando un nuovo sodalizio aggiungono al novero delle associazioni malavitose '''una nuova entità''', la quale, ove non sostituisca quelle precedentemente esistenti, che invece mantengano la propria autonomia, '''si aggiunge a queste ultime'''. Parimenti ove la nuova organizzazione coinvolga soltanto alcuni degli associati delle organizzazioni preesistenti» (Cass., Sez. II, 28.10.2020, n. 13604)</blockquote>Inoltre, veniva richiamata la giurisprudenza di legittimità anche in relazione all’ipotesi di un nuovo gruppo mafioso su territorio già controllato da clan già esistenti, che sul punto affermava: <blockquote>“in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la formazione di nuovi gruppi all'interno di un territorio già controllato da cosche mafiose '''non esclude la configurabilità del reato tutte quelle volte in cui il nuovo sodalizio riproduca la struttura e le finalità criminali del o dei clan già esistenti''', realizzando la stessa tipologia di reati e sfruttando la notorietà del primo per mantenere uno stato di assoggettamento intimidatorio nella popolazione del territorio di pertinenza, così che si percepisca continuità tra le azioni del gruppo originario e quelle del nuovo” (Cass., Sez. II, 17.05.2024, n. 24901).</blockquote>Infine, veniva richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la condotta di partecipazione al '''reato associazione mafiosa è "a forma libera"''', sicché il concorrente può inserirsi nell’attività dell’associazione anche per “'''settori di competenza'''”, senza necessità di porre personalmente in essere atti di violenza, minaccia o intimidazione, purché sia consapevole del contesto — anche creato da altri sodali — e '''se ne avvantaggi''' nella perpetrazione degli illeciti o nel perseguimento delle ulteriori finalità di cui al terzo comma della disposizione. In tema di associazione di tipo mafioso, infatti, per la prova del reato è necessario dimostrare l’esistenza di una forza di intimidazione accumulata attraverso la consumazione di delitti a base violenta idonei a ingenerare timore, ma tali azioni non devono essere necessariamente contestuali alle condotte di partecipazione, '''potendo anche preesistere''', né è necessario che il singolo partecipe abbia posto in essere direttamente le azioni che hanno contribuito a consolidare il capitale criminale del sodalizio (Cass., Sez. II, 13.01.2021, n. 14225)<ref>Ivi, p. 1713.</ref>. | |||
=== Il presunto suicidio del collaboratore di giustizia Bernardo Pace === | |||
Lunedì 16 marzo, a tre giorni dall'inizio del processo con rito ordinario, il neo-collaboratore di giustizia '''Bernardo Pace''' venne trovato apparentemente morto suicida. In un primo momento, l'Ansa battè la notizia che si era impiccato "coi lacci delle scarpe" nella sua cella, nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino. In realtà, fu trovato impiccato nel bagno accanto alla cella, con un cavo tanto spesso che i soccorritori non riuscirono nemmeno a tagliarlo. | |||
I dubbi che si trattasse di un finto suicidio sono legati anche al fatto che sembra improbabile che Pace, malato terminale di cancro e dunque debilitato dalla chemioterapia, fosse in grado di stringersi attorno al collo un cavo così robusto. Non solo: nonostante i magistrati milanesi si fossero raccomandati di sorvegliarlo in quanto '''Pace temeva per la sua vita''', né la cella né il corridoio che portava al bagno erano monitorati con telecamere. La sua decisione di collaborare, visto il tumore in stadio avanzato, derivava dalla volontà di passare i suoi ultimi anni con la sua famiglia. | |||
Pace aveva riempito due verbali, considerati di grande rilevanza, in quanto aveva parlato delle visite di [[Matteo Messina Denaro]] a Milano e dei rapporti con la politica del Consorzio (ben 8 pagine omissate dai magistrati). | |||
Le circostanze in cui Pace è stato trovato morto hanno portato alcuni a paragonare il suo caso a quello di [[Antonino Gioè|Nino Gioè]], il mafioso di Altofonte che fu tra gli esecutori della [[strage di Capaci]]. Arrestato nel [[1993]], aveva più volte chiesto di parlare con i magistrati per collaborare, anche se non è mai stata trovata traccia di verbali o colloqui investigativi. In compenso, l'aspirante collaboratore venne poi trovato impiccato nella sua cella del carcere di Rebibbia, nella notte tra il 28 e il 29 luglio, poche ore dopo la [[Strage di Via Palestro|strage di via Palestro]] a Milano. | |||
===Rito ordinario=== | ===Rito ordinario=== | ||
Il rito ordinario iniziò il [[19 marzo]] 2026, presso l’Aula Bunker di San Vittore a Milano. A presiedere il processo la Presidente dell' | ====Calendario delle udienze fino a dicembre 2026==== | ||
Di seguito il calendario delle udienze stabilite fino a dicembre 2026. Tutte le udienze di norma sono convocate alle h 9:00 e si tengono nell'Aula Bunker di Piazza Filangieri. Per partecipare è sufficiente essere maggiorenni e avere un documento di identità valido. | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+Calendario delle udienze | |||
!Mese | |||
!Giorno | |||
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|Marzo 2026 | |||
|19/03/2026 | |||
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|Aprile 2026 | |||
|30/04/2026 | |||
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|Maggio 2026 | |||
|14/05/2026 | |||
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|Giugno 2026 | |||
|18/06/2026 | |||
|- | |||
|Giugno 2026 | |||
|24/06/2026 | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Luglio 2026 | |||
|02/07/2026 | |||
|- | |||
|09/07/2026 | |||
|- | |||
|15/07/2026 | |||
|- | |||
|17/07/2026 | |||
|- | |||
| rowspan="6" |Settembre 2026 | |||
|03/09/2026 | |||
|- | |||
|04/09/2026 | |||
|- | |||
|10/09/2026 | |||
|- | |||
|16/09/2026 | |||
|- | |||
|23/09/2026 | |||
|- | |||
|30/09/2026 | |||
|- | |||
| rowspan="6" |Ottobre 2026 | |||
|01/10/2026 | |||
|- | |||
|08/10/2026 | |||
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|14/10/2026 | |||
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|21/10/2026 | |||
|- | |||
|28/10/2026 | |||
|- | |||
|29/10/2026 | |||
|- | |||
| rowspan="10" |Novembre 2026 | |||
|04/11/2026 | |||
|- | |||
|05/11/2026 | |||
|- | |||
|09/11/2026 | |||
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|11/11/2026 | |||
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|12/11/2026 | |||
|- | |||
|18/11/2026 | |||
|- | |||
|19/11/2026 | |||
|- | |||
|23/11/2026 | |||
|- | |||
|25/11/2026 | |||
|- | |||
|30/11/2026 | |||
|- | |||
| rowspan="5" |Dicembre 2026 | |||
|02/12/2026 | |||
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|03/12/2026 | |||
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|10/12/2026 | |||
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|14/12/2026 | |||
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|16/12/2026 | |||
|} | |||
====Le questioni preliminari==== | |||
Il rito ordinario iniziò il [[19 marzo]] 2026, presso l’Aula Bunker di San Vittore a Milano. A presiedere il processo la Presidente dell'VIII sezione penale del Tribunale di Milano, '''Maria Luisa Balzarotti''', | |||
Rispetto all'abbreviato, erano presenti tre ulteriori parti civili, già costituitesi in udienza preliminari ma contro soggetti che avevano scelto il rito ordinario: il giornalista di Report '''Giorgio Mottola''', minacciato durante la realizzazione di un'inchiesta giornalistica da Errante Parrino, la '''Rai - RadioTelevisione Italiana''' e '''Francesco Picone''', titolare di un bar a Busto Arsizio minacciato dai fratelli Nicastro. | |||
Nel corso della seconda udienza, il 30 aprile, e della terza, il 14 maggio, vennero sollevate le eccezioni delle difese, in particolare contro la competenza territoriale di Milano e contro la costituzione di parte civile dei comuni di Legnano e Busto Arsizio. | |||
Nel corso della quarta udienza, il 18 giugno successivo, il Tribunale sciolse la riserva, '''dichiarando la competenza territoriale su Milano''', respingendo le eccezioni sollevate dalle difese e dichiarando aperto il dibattimento; contestualmente '''negò la costituzione di parte civile''' dei comuni di Abbiategrasso e di Busto Arsizio perché tardive. | |||
==== Il presidio in solidarietà dei magistrati il 18 giugno 2026 ==== | |||
Contestualmente, quella mattina varie associazioni antimafia organizzarono '''un presidio di solidarietà ai magistrati''', dopo la notizia del rafforzamento della scorta con ulteriori minacce di morte ai danni della dott.ssa Alessandra Cerreti e del Procuratore Marcello Viola. WikiMafia partecipò col suo striscione "''Fuori la mafia da Milano''". | |||
==== Il dibattimento ==== | |||
Dopo le richieste di ammissione di prova e della lista testimoni nella quinta udienza (24 giugno), durante la sesta (2 luglio) il Tribunale sciolse la riserva, ammettendo tutte le prove e le liste testimoni, ad eccezione delle annotazioni di polizia giudiziaria, in quanto atti ripetibili durante il dibattimento. Contestualmente, il pubblico ministero Alessandra Cerreti dichiarò che l'esame dei testi sarebbe partito col collaboratore di giustizia '''William Alfonso Cerbo''', chiedendo che fosse escusso in presenza; di fronte alle richieste delle difese di avere in presenza anche i propri assistiti nelle gabbie, il Tribunale autorizzò l'esame in presenza di Cerbo per l'udienza del 9 luglio e successive, ma negò la possibilità per gli imputati di ascoltarlo in Aula Bunker. | |||
==Note== | ==Note== | ||
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* Cerreti, Alessandra (2023). "''Richiesta di applicazione di misura cautelare personale e reale - Procedimento N. 5799/23 (stralcio dal 14467/17) R.G. notizie di reato DDA''", Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia, 31 marzo. | * Cerreti, Alessandra (2023). "''Richiesta di applicazione di misura cautelare personale e reale - Procedimento N. 5799/23 (stralcio dal 14467/17) R.G. notizie di reato DDA''", Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia, 31 marzo. | ||
* Mancini, Emanuele (2026). ''Dispositivo di sentenza - Procedimento n. 17694/25 R.G. GIP / N. 5799/23 R.G.N.R.'', Tribunale di Milano - Sezione GIP-GUP, 12 gennaio. | * Mancini, Emanuele (2026). ''Dispositivo di sentenza - Procedimento n. 17694/25 R.G. GIP / N. 5799/23 R.G.N.R.'', Tribunale di Milano - Sezione GIP-GUP, 12 gennaio. | ||
* Mancini, Emanuele (2026). ''Sentenza n. 294/2026 contro Abilone Giovanni + 79'', Tribunale di Milano - Sezione indagini preliminari e udienza preliminare, 12 gennaio, pubblicata il 7 luglio. | |||
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