Processo Hydra: differenze tra le versioni

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Nonostante l'imponente quadro probatorio, il Giudice per le Indagini Preliminari Tommaso Perna il [[25 ottobre]] [[2023]] rigettò ben 143 richieste di misure cautelari su 154, disponendo l'arresto solo di 11 persone e negando l'esistenza di un'associazione mafiosa, accusa ridotta solo a tre imputati.
Nonostante l'imponente quadro probatorio, il Giudice per le Indagini Preliminari Tommaso Perna il [[25 ottobre]] [[2023]] rigettò ben 143 richieste di misure cautelari su 154, disponendo l'arresto solo di 11 persone e negando l'esistenza di un'associazione mafiosa, accusa ridotta solo a tre imputati.


Addirittura rispetto alle dichiarazioni di Annacondia e Fiume allegate dalla procura il GIP scrisse: “''Nulla aggiungono al quadro sinora delineato le due integrazioni depositate dalla Procura della Repubblica peraltro scarsamente argomentate''”. Inoltre, nella parte finale dell’indagine, la Procura intercetta la volontà di Filippo Crea di infiltrarsi, attraverso una nuova società, negli appalti pubblici per la ricostruzione del dopo alluvione in Emilia Romagna. Viene così chiesta una proroga di intercettazioni, negata però dal giudice, il quale fin dall’inizio della sua ordinanza dichiarò di non condividere “''a monte ogni aspetto riguardante la supposta esistenza di un accordo stabile e duraturo tra le diverse componenti calabrese, siciliana e romana, ai quali l’odierno decidente ritiene di non poter aderire''”.
Addirittura rispetto alle dichiarazioni di Annacondia e Fiume allegate dalla procura il GIP scrisse: “''Nulla aggiungono al quadro sinora delineato le due integrazioni depositate dalla Procura della Repubblica peraltro scarsamente argomentate''”.  
 
Inoltre, nella parte finale dell’indagine, la Procura intercetta la volontà di Filippo Crea di infiltrarsi, attraverso una nuova società, negli appalti pubblici per la ricostruzione del dopo alluvione in Emilia Romagna. Viene così chiesta una proroga di intercettazioni, negata però dal giudice, il quale fin dall’inizio della sua ordinanza dichiarò di non condividere “''a monte ogni aspetto riguardante la supposta esistenza di un accordo stabile e duraturo tra le diverse componenti calabrese, siciliana e romana, ai quali l’odierno decidente ritiene di non poter aderire''”.


L'inchiesta sarebbe dovuta partire ben prima dell’estate e con un fermo diretto della Procura, al quale il pubblico ministero era arrivato dopo mesi di estenuanti colloqui con ben sei procure (Reggio Calabria, Catanzaro, Palermo, Caltanissetta, Napoli, Roma), oltre alla Direzione nazionale antimafia. Il tutto per spiegare e alla fine ottenere il via libera al '''radicamento della competenza presso la Procura di Milano'''.  
L'inchiesta sarebbe dovuta partire ben prima dell’estate e con un fermo diretto della Procura, al quale il pubblico ministero era arrivato dopo mesi di estenuanti colloqui con ben sei procure (Reggio Calabria, Catanzaro, Palermo, Caltanissetta, Napoli, Roma), oltre alla Direzione nazionale antimafia. Il tutto per spiegare e alla fine ottenere il via libera al '''radicamento della competenza presso la Procura di Milano'''.  
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===Rito abbreviato===
===Rito abbreviato===
L'udienza preliminare si tenne nell'Aula Bunker di Opera, davanti al giudice '''Emanuele Mancini'''. Dei 146 imputati, 77 scelsero il rito abbreviato e 59 il rito ordinario, mentre i restanti chiesero di patteggiare.
L'udienza preliminare si tenne nell'Aula Bunker di Opera, davanti al giudice '''Emanuele Mancini''', il 22 aprile successivo. Alla successiva udienza, del 20 maggio, si procedette all'appello degli imputati, con l'anticipazione da parte dei difensori di eventuali eccezioni sulla regolarità degli atti introduttivi o delle successive scelte processuali<ref>Mancini, Emanuele (2026). ''Sentenza n. 294/2026 contro Abilone Giovanni + 79'', Tribunale di Milano - Sezione indagini preliminari e udienza preliminare, 12 gennaio.</ref>.
 
Dei 146 imputati, 77 scelsero il rito abbreviato e 59 il rito ordinario, mentre i restanti chiesero di patteggiare.


Si costituirono parte civile:
Si costituirono parte civile:
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==== La requisitoria del pubblico ministero ====
==== La requisitoria del pubblico ministero ====


 
Nella sua requisitoria, la dott.ssa Alessandra Cerreti affermò:<blockquote>«attenzione, '''non è una super mafia''', nessuno l'ha mai sostenuto, qua siamo lontani anni luce dal parlare di una mafia nuova, quasi che l'associazione mafiosa contestata avesse '''la pretesa di raggruppare in sé le tre mafie storiche italiane.''' [...] Non è mafia nuova né mafia delocalizzata, ma mafiosità immanente: si tratta di un'associazione mafiosa alla quale aderiscono '''rappresentanti delle tre mafie sul territorio lombardo''', e solo sul territorio lombardo, che hanno deciso di mettersi insieme per fare business, semplicemente questo, autorizzate dalle case madri a spendere il brand criminale di Cosa nostra, della Camorra o della 'ndrangheta. Ognuno poi esplica la sua capacità mafiosa sulla base dell'appartenenza, ma “''l’unione fa la pericolosità''”, come anni fa mi disse un pentito calabrese.</blockquote>
Nella sua requisitoria, la dott.ssa Alessandra Cerreti affermò: <blockquote>«attenzione, '''non è una super mafia''', nessuno l'ha mai sostenuto, qua siamo lontani anni luce dal parlare di una mafia nuova, quasi che l'associazione mafiosa contestata avesse '''la pretesa di raggruppare in sé le tre mafie storiche italiane.''' [...] Non è mafia nuova né mafia delocalizzata, ma mafiosità immanente: si tratta di un'associazione mafiosa alla quale aderiscono '''rappresentanti delle tre mafie sul territorio lombardo''', e solo sul territorio lombardo, che hanno deciso di mettersi insieme per fare business, semplicemente questo, autorizzate dalle case madri a spendere il brand criminale di Cosa nostra, della Camorra o della 'ndrangheta. Ognuno poi esplica la sua capacità mafiosa sulla base dell'appartenenza, ma “''l’unione fa la pericolosità''”, come anni fa mi disse un pentito calabrese.</blockquote>


====Condanne====
====Condanne====
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* SILVESTRO TINDARO dal reato a lui ascritto (capo 63) perché il fatto non costituisce reato;
* SILVESTRO TINDARO dal reato a lui ascritto (capo 63) perché il fatto non costituisce reato;
* SORCE GIUSEPPE dal reato di cui al capo 77 perché il fatto non sussiste.
* SORCE GIUSEPPE dal reato di cui al capo 77 perché il fatto non sussiste.
==== Le motivazioni della sentenza ====
Il [[7 luglio]] 2026 vennero pubblicate le motivazioni della sentenza, dove veniva confermato che '''il baricentro operativo del sodalizio era in Lombardia''', con una presenza stabile nell’area milanese e nei comuni dell’hinterland. In quest'area, si era consolidata '''una rete logistica fatta di uffici e sedi societarie''' utilizzati non solo come '''luoghi di incontro''', ma anche come spazi nei quali si assumono '''decisioni''', si pianificano '''strategie''' e si gestiscono '''le principali direttrici di interesse'''<ref>Mancini, Emanuele (2026). ''Sentenza n. 294/2026 contro Abilone Giovanni + 79'', Tribunale di Milano - Sezione indagini preliminari e udienza preliminare, 12 gennaio, pubblicata il 7 luglio, p. 160.</ref>.
Pur se presenti, i contatti con Calabria, Sicilia o Lazio vennero individuati come '''proiezioni funzionali''' alla realizzazione di un programma che, per ideazione e sviluppo, risulta prevalentemente radicato sul territorio lombardo.
A ciò si affiancava '''la costituzione di società''' che mettevano in relazione soggetti provenienti da gruppi diversi. Proprio la creazione di queste '''società “miste”''', talvolta intestate a prestanome o comunque schermate, rappresentava per il GUP '''un sintomo evidente della natura non occasionale della convergenza degli interessi''' e, al contempo, lo strumento per veicolare investimenti e gestire flussi finanziari spesso incoerenti rispetto alle capacità reddituali dichiarate<ref>Ibidem.</ref>.
In questo contesto si innestavano le principali forme di proiezione sul territorio: '''recuperi crediti e dinamiche estorsive''', che manifestavano '''la matrice “identitaria”''' propria del sodalizio, in quanto l’organizzazione veniva riconosciuta all’esterno come soggetto '''capace di risolvere controversie economiche con metodi intimidatori''', inducendo taluni a preferire la via criminale a quella giudiziaria<ref>Ibidem.</ref>.
'''La continuità dell’azione criminale associativa''' si coglieva, inoltre, anche nelle frequenti riunioni e confronti tra sodali, '''nella modulazione delle cautele interne''' (come l’impiego di telefoni criptati nell'ambito del traffico di stupefacenti) e nella '''gestione della c.d. “bacinella”''', intesa come raccolta sistematica di denaro per il sostegno dei detenuti e come regola condivisa capace di alimentare coesione e disciplina interne<ref>Ivi, p. 161.</ref>. A questi elementi si aggiungevano la disponibilità di armi in capo a più soggetti e, sebbene non fosse il core business dell'associazione, la gestione del traffico di stupefacenti.
Infine, l'elemento decisivo, che spiegava anche il radicamento costante dell'organizzazione sul territorio, era rappresentato dalla '''rete relazionale attivata dal gruppo''', sia in ambito '''politico-amministrativo''', sia in ambito '''sanitario''' e nelle '''Forze dell'Ordine'''.
In questo quadro, le conversazioni intercettate assumevano particolare rilievo perché mostravano dall’interno '''la naturale convergenza di interessi tra componenti criminali originariamente distinte''': dai dialoghi emergevano frizioni e rivendicazioni, ma anche regole, gerarchie e meccanismi di composizione, oltre alle logiche di ripartizione dei profitti (ad esempio nel settore dei lavori legati al superbonus) e alla percezione di un’associazione che si ampliava '''progressivamente'''<ref>Ibidem.</ref>. Persino eventi apparentemente privati, come il matrimonio di Gioacchino Amico, diventavano momenti di riconoscimento della convergenza di interessi diversi in un progetto comune.
Nel complesso, la lettura unitaria dei dati – stabilità del vincolo, logistica condivisa, strumenti economici e societari, metodi intimidatori, disponibilità di armi, traffico di stupefacenti, gestione comune delle risorse per i detenuti e rete relazionale – consentiva, secondo il GUP, di delineare '''un’organizzazione radicata in Lombardia''', capace di '''programmare e sostenere nel tempo una pluralità di attività criminose''', coerentemente con lo schema dell’associazione di stampo mafioso.
Il GUP faceva rientrare l'attività investigativa alla base del processo Hydra in un solco investigativo e giudiziario già ampiamente tracciato da precedenti processi definiti, tra i quali “[[Operazione Wall Street|Wall Street]]”, “[[Operazione Count Down|Countdown]]”, “[[Processo Gotha (Reggio Calabria)|Gotha]]”, dai quali già emergeva, con continuità storica sin dagli inizi degli anni ’90, '''l’esistenza di un sistema di alleanze tra organizzazioni mafiose di diversa matrice''' – ’ndrangheta, Cosa nostra, Camorra e [[Sacra Corona Unita]] – operanti nel Nord Italia secondo '''logiche di coordinamento, cooperazione e ripartizione degli ambiti di intervento''' e finalizzato, prevalentemente, alla gestione del traffico di sostanze stupefacenti, ma anche alla risoluzione di problematiche di interesse generale delle singole associazioni mafiose (ad esempio, la vicenda relativa all’omicidio del figlio di [[Raffaele Cutolo]]).
Per altro, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Pintaudi, Cerbo e Bellusci si ponevano in continuità non solo con quanto emerso in quei procedimenti, ma confermavano anche gli elementi di prova emersi nel giudizio e posti a fondamento dello stesso.
===== Sulla configurabilità del reato di associazione mafiosa =====
In relazione alla configurabilità del reato di associazione mafiosa, il GUP ritenne alcune intercettazioni particolarmente rappresentative della convergenza di interessi e della trasversalità delle diverse componenti dell’associazione, e dunque indicative delle finalità del sodalizio<ref>Ivi, p. 1694 e ss.</ref>:
* Giuseppe Fidanzati: “'''''Qua siamo tutti e tre... siamo tutti insieme... siamo tutti una cosa'''''” (24 marzo 2021, alla presenza di Gioacchino Amico e Pietro Mannino);
* Emanuele Gregorini, “'''''tocca trovare una quadra, per guadagnare tutti, non creare altri pensieri…'''''”, (rivolto a Giuseppe Fidanzati, sempre il 24 marzo 2021);
* Giancarlo Vestiti, “'''''senza spari hai visto come è cambiato tutto?'''''”; “'''''Qua è Milano! Non ci sta Sicilia, non ci sta Roma, non ci sta Napoli, le cose giuste qua si fanno!'''''” (11 marzo 2021);
* Gioacchino Amico, “'''''…abbiamo costruito un impero e ci siamo fatti autorizzare tutto da Milano ...(incomprensibile)... passando dalla Calabria da Napoli ovunque... Napoli c'ho avuto a che fare io'''''” (4 gennaio 2021);
* Giuseppe Castiglia, “'''''... come state facendo lì un'associazione che non finisce mai!'''''”, rivolte a Sergio Sanseverino (4 novembre 2020);
* Massimo Rosi, “'''''… consorzio di Gioacchino (AMICO Gioacchino, ndr)…omissis… E poi io oggi alle tre dovrei andare a prendere altri diecimila (10.000) euro così, male che vada vuoi farlo già tu.. sei capace a usare la macchinetta del sotto…omissis…E c'è dentro la borsa termina, dentro la borsa termica c'è dentro il sacchetto con tutti i soldi…omissis… E dobbiamo metterli sotto vuoto così dopo li metto via li nascondo, dove devo nasconderli…'''''” (11 settembre 2020);
* Gioacchino Amico, “'''''[i 50 milioni di euro del consorzio, io, li ho autorizzati. Io...'''''» «'''''e te lo faccio dire da cristiani come te... E ti faccio parlare da Ninni (ndr Giuseppe Fidanzati) o da Nino (ndr Antonino Galioto) (inc.) no, lascia stare che è parente con me]»''''' (8 settembre 2020);
* Emanuele Gregorini, “'''''perché devo andare a Milano a vedere il consorzio...'''''”, riferite a Giuseppe Castiglia (5 marzo 2021);
* Gioacchino Amico, riferite in occasione della programmazione del proprio matrimonio e degli invitati, “'''''Minchia napoletana è! Calabrese è! Siciliana sei! Che minchia devo fare di più di questo!...- Per davvero con l'elicottero devono venire questa giornata!... - E se vengono con il drone, che minchia vogliono! Mi sto sposando!'''''” (31 gennaio 2021);
* Massimo Rosi, relativamente al proprio intervento in “difesa” di Fabio Frattini e con riguardo alle relazioni con Mario Ventura e Dario Nicastro, “'''''quella è una cosa nostra e POSSIAMO PARLARE COME VOGLIAMO PERCHÉ ABBIAMO L'ASSOCIAZIONE'''''” (9 aprile 2021).
Le finalità del sodalizio non si manifestavano soltanto attraverso '''la commissione dei reati-fine tipici dell’agire mafioso''', ma anche nei '''frequenti summit''', che confermarono in modo particolarmente significativo '''la trasversalità del sodalizio e la convergenza degli interessi''' tra gli associati.
Gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio, inoltre, misero in luce il vero “collante” che legava stabilmente gli imputati, inducendoli a superare anche contrasti di notevole intensità: '''la massimizzazione dei profitti'''. Tale legame non si fondava sulla mera reciproca conoscenza né sull’interesse contingente per un singolo affare, ma '''sulla comune volontà di continuare a produrre guadagni attraverso una pluralità di attività remunerative, continuative e coordinate'''<ref>Ivi, p. 1698.</ref>.
Proprio la finalità di massimizzazione dei profitti aveva indotto esponenti di diversa estrazione mafiosa a consociarsi con soggetti appartenenti ad altre matrici criminali, nella prospettiva di conseguire vantaggi che, nell’ambito delle rispettive collocazioni territoriali, '''non sarebbero stati altrimenti raggiungibili'''.
La convergenza di interessi tra i sodali e l’apporto del proprio retaggio mafioso costituivano elementi che '''si integravano reciprocamente''' e davano luogo a questa nuova forma associativa, capace di sommare la forza derivante dalle mafie tradizionali con quella prodotta da '''una struttura flessibile, trasversale e orientata alla massimizzazione dei profitti'''.
Richiamando la Cassazione<ref>Ivi, p. 1708.</ref>, il GUP citava la sentenza n. 24901 del 17 maggio 2024 della II sezione penale sull'esistenza di '''un gruppo mafioso “a soggettività differente”''', che affermava i principi secondo cui: <blockquote>«in tema di associazione di tipo mafioso, la figura del "gruppo mafioso a soggettività differente", per la particolarità della formazione, per l'inserimento al suo interno, con ruolo organizzativo, di soggetto già condannato, in via definitiva, per il delitto di cui all'art. 416-bis, c.p. e per il carattere intimidatorio nei confronti della collettività derivante da tale presenza, '''integra una fattispecie associativa intermedia tra mafie nuove e mafie storiche''', necessariamente dotata di capacità di esteriorizzare il potere intimidatorio e di imporre una nuova e diffusa condizione di omertà, mutuante, per gemmazione, i caratteri tipici dell'organizzazione in passato operante sullo stesso territorio».</blockquote>Inoltre, sempre in tema di associazioni di tipo mafioso, veniva richiamato il principio generale della Suprema Corte in base al quale:<blockquote>«le associazioni per delinquere che si associno tra di loro creando un nuovo sodalizio aggiungono al novero delle associazioni malavitose '''una nuova entità''', la quale, ove non sostituisca quelle precedentemente esistenti, che invece mantengano la propria autonomia, '''si aggiunge a queste ultime'''. Parimenti ove la nuova organizzazione coinvolga soltanto alcuni degli associati delle organizzazioni preesistenti» (Cass., Sez. II, 28.10.2020, n. 13604)</blockquote>Inoltre, veniva richiamata la giurisprudenza di legittimità anche in relazione all’ipotesi di un nuovo gruppo mafioso su territorio già controllato da clan già esistenti, che sul punto affermava: <blockquote>“in tema di associazione a delinquere di stampo mafioso, la formazione di nuovi gruppi all'interno di un territorio già controllato da cosche mafiose '''non esclude la configurabilità del reato tutte quelle volte in cui il nuovo sodalizio riproduca la struttura e le finalità criminali del o dei clan già esistenti''', realizzando la stessa tipologia di reati e sfruttando la notorietà del primo per mantenere uno stato di assoggettamento intimidatorio nella popolazione del territorio di pertinenza, così che si percepisca continuità tra le azioni del gruppo originario e quelle del nuovo” (Cass., Sez. II, 17.05.2024, n. 24901).</blockquote>Infine, veniva richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui la condotta di partecipazione al '''reato associazione mafiosa è "a forma libera"''', sicché il concorrente può inserirsi nell’attività dell’associazione anche per “'''settori di competenza'''”, senza necessità di porre personalmente in essere atti di violenza, minaccia o intimidazione, purché sia consapevole del contesto — anche creato da altri sodali — e '''se ne avvantaggi''' nella perpetrazione degli illeciti o nel perseguimento delle ulteriori finalità di cui al terzo comma della disposizione. In tema di associazione di tipo mafioso, infatti, per la prova del reato è necessario dimostrare l’esistenza di una forza di intimidazione accumulata attraverso la consumazione di delitti a base violenta idonei a ingenerare timore, ma tali azioni non devono essere necessariamente contestuali alle condotte di partecipazione, '''potendo anche preesistere''', né è necessario che il singolo partecipe abbia posto in essere direttamente le azioni che hanno contribuito a consolidare il capitale criminale del sodalizio (Cass., Sez. II, 13.01.2021, n. 14225)<ref>Ivi, p. 1713.</ref>.


=== Il presunto suicidio del collaboratore di giustizia Bernardo Pace ===
=== Il presunto suicidio del collaboratore di giustizia Bernardo Pace ===
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===Rito ordinario===
===Rito ordinario===
====Calendario delle udienze fino a dicembre 2026====
Di seguito il calendario delle udienze stabilite fino a dicembre 2026. Tutte le udienze di norma sono convocate alle h 9:00 e si tengono nell'Aula Bunker di Piazza Filangieri. Per partecipare è sufficiente essere maggiorenni e avere un documento di identità valido.
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|+Tabella Calendario delle udienze (sempre h 9:00), fino a dicembre 2026
|+Calendario delle udienze
!Mese
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!Giorno
!Giorno
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|16/12/2026
|16/12/2026
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====Le questioni preliminari====
Il rito ordinario iniziò il [[19 marzo]] 2026, presso l’Aula Bunker di San Vittore a Milano. A presiedere il processo la Presidente dell'VIII sezione penale del Tribunale di Milano, '''Maria Luisa Balzarotti''',  
Il rito ordinario iniziò il [[19 marzo]] 2026, presso l’Aula Bunker di San Vittore a Milano. A presiedere il processo la Presidente dell'VIII sezione penale del Tribunale di Milano, '''Maria Luisa Balzarotti''',  


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* Cerreti, Alessandra (2023). "''Richiesta di applicazione di misura cautelare personale e reale - Procedimento N. 5799/23 (stralcio dal 14467/17) R.G. notizie di reato DDA''", Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia, 31 marzo.
* Cerreti, Alessandra (2023). "''Richiesta di applicazione di misura cautelare personale e reale - Procedimento N. 5799/23 (stralcio dal 14467/17) R.G. notizie di reato DDA''", Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia, 31 marzo.
* Mancini, Emanuele (2026). ''Dispositivo di sentenza - Procedimento n. 17694/25 R.G. GIP / N. 5799/23 R.G.N.R.'', Tribunale di Milano - Sezione GIP-GUP, 12 gennaio.
* Mancini, Emanuele (2026). ''Dispositivo di sentenza - Procedimento n. 17694/25 R.G. GIP / N. 5799/23 R.G.N.R.'', Tribunale di Milano - Sezione GIP-GUP, 12 gennaio.
* Mancini, Emanuele (2026). ''Sentenza n. 294/2026 contro Abilone Giovanni + 79'', Tribunale di Milano - Sezione indagini preliminari e udienza preliminare, 12 gennaio, pubblicata il 7 luglio.


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