Aggravante mafiosa: differenze tra le versioni

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[[Categoria:Legislazione antimafia italiana]]
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'''L'aggravante mafiosa''' fu introdotta all'art. 7 del decreto legge n. 152 del [[13 maggio]] [[1991]], convertito successivamente nella legge n. 203 del [[12 luglio]] successivo, recante “provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”.
'''L'aggravante mafiosa''' fu introdotta all'art. 7 del decreto legge n. 152 del [[13 maggio]] [[1991]], convertito successivamente nella legge n. 203 del [[12 luglio]] successivo, recante “provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”.


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La seconda ipotesi contemplata dall’art. 7 prevede un aggravio di pena per il soggetto che agisce al fine di agevolare l'associazione mafiosa, che non esclude il perseguimento di un interesse proprio dell’agente, che procede parallelamente all’intenzione di agevolare l’associazione.
La seconda ipotesi contemplata dall’art. 7 prevede un aggravio di pena per il soggetto che agisce al fine di agevolare l'associazione mafiosa, che non esclude il perseguimento di un interesse proprio dell’agente, che procede parallelamente all’intenzione di agevolare l’associazione.


== Note ==
==Il nuovo articolo 416 bis 1 del Codice Penale==
Con l'art. 5 del decreto legislativo n. 21 del 1° marzo 2018, recante "''Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103''", l'aggravante mafiosa venne inserita nel codice penale in un nuovo articolo, il "'''416 bis 1'''", con decorrenza dal [[6 aprile]] [[2018]]. La formulazione è la seguente:<blockquote>Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
 
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
 
Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.
 
Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma.
 
Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio<ref>Comma aggiunto dalla L. 24 maggio 2023, n. 60.</ref>.</blockquote>
 
===La natura soggettiva dell'aggravante mafiosa===
Nel [[2020]], con la sentenza n. 8545, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l’aggravante «''ha natura soggettiva ed è caratterizzata da dolo intenzionale; nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato da tale scopo, che risulti consapevole dell’altrui finalità''».
 
==Note==
<references />
<references />


== Bibliografia ==
==Bibliografia==
*Alma, Marco Maria (2011). ''L’aggravante dell’art. 7 d.lgs. 152/91 come strumento di qualificazione di condotte neutre'', Milano, Consiglio Superiore della Magistratura - Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata Distretto di Milano, 31 gennaio.
*Finocchiaro, Stefano (2020). ''Le Sezioni unite sulla natura dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa e sulla sua estensione ai concorrenti: tra punti fermi e criticità irrisolte'', Sistema Penale[https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-8545-2020-aggravante-agevolazione-mafiosa-punti-fermi-criticita].
*Romano Bartolomeo e Tinebra Giovanni (a cura di) (2013)''. Il diritto penale della criminalità organizzata'', Milano, Giuffrè Editore.


*  Alma, Marco Maria (2011). ''L’aggravante dell’art. 7 d.lgs. 152/91 come strumento di qualificazione di condotte neutre'', Milano, Consiglio Superiore della Magistratura - Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata Distretto di Milano, 31 gennaio.
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* Romano Bartolomeo e Tinebra Giovanni (a cura di) (2013)''. Il diritto penale della criminalità organizzata'', Milano, Giuffrè Editore.