Aggravante mafiosa: differenze tra le versioni

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[[Categoria:Legislazione antimafia italiana]]
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'''L'aggravante mafiosa''' fu introdotta all'art. 7 del decreto legge n. 152 del [[13 maggio]] [[1991]], convertito successivamente nella legge n. 203 del [[12 luglio]] successivo, recante “provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”.
'''L'aggravante mafiosa''' fu introdotta all'art. 7 del decreto legge n. 152 del [[13 maggio]] [[1991]], convertito successivamente nella legge n. 203 del [[12 luglio]] successivo, recante “provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”.


== Disciplina e giurisprudenza ==
Si tratta di una circostanza ''a effetto speciale'' che ha lo scopo di sanzionare più gravemente tutte quelle condotte “contigue”, penalmente rilevanti, di “manifesta criminosità”, ma connotate da una particolare inafferrabilità. La ''ratio'' di tale aggravante, elettivamente destinata ai soggetti estranei all’associazione, indica chiaramente la volontà legislativa di “coprire” penalmente, con l’applicazione di una sanzione più grave, i comportamenti dei “fiancheggiatori” dell’associazione mafiosa<ref>Si veda in proposito Mauro Ronco (2013). "L’art. 416 bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa", in ''Il diritto penale della criminalità organizzata'', (a cura di) Romano Bartolomeo e Tinebra Giovanni, Milano, Giuffrè Editore, p. 92</ref>.
Si tratta di una circostanza ''a effetto speciale'' che ha lo scopo di sanzionare più gravemente tutte quelle condotte “contigue”, penalmente rilevanti, di “manifesta criminosità”, ma connotate da una particolare inafferrabilità. La ''ratio'' di tale aggravante, elettivamente destinata ai soggetti estranei all’associazione, indica chiaramente la volontà legislativa di “coprire” penalmente, con l’applicazione di una sanzione più grave, i comportamenti dei “fiancheggiatori” dell’associazione mafiosa<ref>Si veda in proposito Mauro Ronco (2013). "L’art. 416 bis nella sua origine e nella sua attuale portata applicativa", in ''Il diritto penale della criminalità organizzata'', (a cura di) Romano Bartolomeo e Tinebra Giovanni, Milano, Giuffrè Editore, p. 92</ref>.


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# l’aver agito al fine di agevolare l’associazione mafiosa.
# l’aver agito al fine di agevolare l’associazione mafiosa.


== L’aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ==
=== L’aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. ===
La prima ipotesi contemplata dall’art. 7 prevede un aggravio di pena per il soggetto che abbia agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale. Questa ipotesi fa dunque riferimento a quei casi in cui la condotta si contraddistingua per la '''forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo''' o per il giovamento delle '''condizioni di assoggettamento e di omertà''' che ne derivano.  
La prima ipotesi contemplata dall’art. 7 prevede un aggravio di pena per il soggetto che abbia agito avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis del codice penale. Questa ipotesi fa dunque riferimento a quei casi in cui la condotta si contraddistingua per la '''forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo''' o per il giovamento delle '''condizioni di assoggettamento e di omertà''' che ne derivano.  


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Ai fini della configurabilità, non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la “caratura mafiosa” degli autori del fatto, ma è necessaria la concreta realizzazione di una condotta secondo le modalità tipizzate dall’art. 416 bis. Tuttavia, nella prassi si richiede unicamente la prova della consapevolezza, indotta nella persona offesa, che l’autore del reato appartenga o comunque sia “''spalleggiato''”<ref>Alma, Marco Maria (2011). ''L’aggravante dell’art. 7 d.lgs. 152/91 come strumento di qualificazione di condotte neutre'', Milano, Consiglio Superiore della Magistratura - Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata Distretto di Milano, 31 gennaio.</ref> da un’organizzazione criminale. Anche se molto spesso, in assenza di una prova di tale consapevolezza, ci si affida alla percezione della forza criminale dell’organizzazione, alla sua egemonia, così come avvertita nel territorio: una sorta di associazione a delinquere di stampo mafioso ambientale, con tutte le perplessità di legittimità costituzionale connaturate a tale interpretazione.
Ai fini della configurabilità, non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la “caratura mafiosa” degli autori del fatto, ma è necessaria la concreta realizzazione di una condotta secondo le modalità tipizzate dall’art. 416 bis. Tuttavia, nella prassi si richiede unicamente la prova della consapevolezza, indotta nella persona offesa, che l’autore del reato appartenga o comunque sia “''spalleggiato''”<ref>Alma, Marco Maria (2011). ''L’aggravante dell’art. 7 d.lgs. 152/91 come strumento di qualificazione di condotte neutre'', Milano, Consiglio Superiore della Magistratura - Ufficio dei Referenti per la formazione decentrata Distretto di Milano, 31 gennaio.</ref> da un’organizzazione criminale. Anche se molto spesso, in assenza di una prova di tale consapevolezza, ci si affida alla percezione della forza criminale dell’organizzazione, alla sua egemonia, così come avvertita nel territorio: una sorta di associazione a delinquere di stampo mafioso ambientale, con tutte le perplessità di legittimità costituzionale connaturate a tale interpretazione.


== L’aver agito al fine di agevolare l’associazione mafiosa ==
=== L’aver agito al fine di agevolare l’associazione mafiosa ===
La seconda ipotesi contemplata dall’art. 7 prevede un aggravio di pena per il soggetto che agisce al fine di agevolare l'associazione mafiosa, che non esclude il perseguimento di un interesse proprio dell’agente, che procede parallelamente all’intenzione di agevolare l’associazione.
La seconda ipotesi contemplata dall’art. 7 prevede un aggravio di pena per il soggetto che agisce al fine di agevolare l'associazione mafiosa, che non esclude il perseguimento di un interesse proprio dell’agente, che procede parallelamente all’intenzione di agevolare l’associazione.