Locale di Milano
«Il locale di Milano fu aperto circa 40 anni fa e sin da allora ritenuto una camera di passaggio per chi veniva dalla Sicilia o da fuori e necessitava di ospitalità o altro, per latitanza, affari leciti e/o illeciti» (dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Foti)[1]
La Locale di Milano è una locale di 'ndrangheta con sede nel capoluogo lombardo, tra le più antiche della regione. Come accertato dall'Operazione Infinito, faceva capo a Cosimo Barranca, che in passato era stato anche al vertice de «La Lombardia», l'organismo di coordinamento delle locali lombarde. La maggior parte dei suoi affiliati era originaria di Caulonia e Siderno, due comuni vicini della Locride[2].
L'esistenza della locale e l'appartenenza dei suoi principali esponenti sono state confermate in via definitiva dalla Corte di Cassazione nel 2014 e nel 2015[3].
La Storia
Le origini
La Locale di Milano è di antica costituzione. La sua esistenza era già emersa nel procedimento penale n. 8317/92 R.G.N.R., grazie alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Foti. Secondo la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano il 15 gennaio 1999, passata in giudicato il 20 settembre 2003, la locale era stata aperta circa quarant'anni prima, quindi intorno alla fine degli anni Cinquanta, come «camera di passaggio» per chi aveva bisogno di ospitalità per latitanza o affari[4].
Una conferma arrivò dalle indagini sul sequestro Sgarella. Il 31 maggio 1998 una microspia registrò tre uomini che commentavano una riunione di 'ndrangheta tenuta pochi giorni prima negli orti di Novate Milanese: dalla conversazione risultava che Antonio Francesco Romanello e Cosimo Barranca facevano parte della locale di Milano[5].
Cosimo Barranca e lo scontro con Novella
Originario di Caulonia e trasferitosi in Lombardia alla fine degli anni Ottanta, Barranca fu al vertice de «La Lombardia» fino al 15 agosto 2007, ricoprendo l'incarico mentre Carmelo Novella era detenuto. Una volta tornato in libertà, Novella prese il suo posto[6]. Barranca era uno degli interlocutori privilegiati dei grandi capi della 'ndrangheta calabrese, tra cui Giuseppe Commisso, detto «u Mastro»[7].
Barranca non accettò il ruolo di Novella, che puntava a rendere la 'ndrangheta lombarda autonoma dalla Calabria. Novella cercò allora di isolarlo, alimentando il malcontento tra gli affiliati e autorizzando la nascita della Locale di Pioltello, formata il 1° marzo 2008 da un gruppo di fuoriusciti da Milano guidati da Alessandro Manno[8].
Il 22 maggio 2008, al ristorante Il Peperoncino di Milano, si tenne il summit di tutti gli affiliati della locale, con la partecipazione di esponenti di altre locali. Intercettato all'esterno del locale con il suo uomo di fiducia Giuseppe Salvatore, Barranca si lamentava degli affiliati che gli facevano la fronda e arrivava a prospettare il ricorso alle armi. Pensava inoltre di rivolgersi in Calabria a Domenico Oppedisano e a Pasquale Barbaro[9]. Grazie ai suoi legami con i vertici della 'ndrangheta jonica, non venne estromesso. Il 14 luglio 2008 Novella fu ucciso a San Vittore Olona[10].
Il «banco nuovo»
Dopo la morte di Novella la tensione non diminuì. Il gruppo guidato da Pasquale Emilio Sarcina, di origini pugliesi, chiese il «banco nuovo», cioè una nuova distribuzione delle cariche da votare a maggioranza[11]. Il 6 dicembre 2008 gli affiliati si riunirono in un ristorante di San Pietro all'Olmo per discuterne, ma non ci fu alcun cambio al vertice: il 20 gennaio 2009 fu Barranca a partecipare al summit della Lombardia di Cardano al Campo, accolto dagli altri capi con estremo rispetto[12].
Il 14 aprile 2009 una conta interna vide i sostenitori di Sarcina prevalere per 9 a 6. I due rivali arrivarono poi a una riconciliazione[13]. Al summit di Paderno Dugnano del 31 ottobre 2009, che elesse Pasquale Zappia al vertice della Lombardia, la locale di Milano fu rappresentata dal capo società Leonardo Antonio Chiarella e da Sarcina. Barranca non si presentò perché sapeva di essere indagato e non voleva coinvolgere gli altri affiliati[14].
Barranca aveva già dimostrato la sua prudenza: secondo la procuratrice aggiunta Alessandra Dolci, una prima indagine avviata nel 2002-2003 non era andata a buon fine perché aveva individuato tutte le microspie, «verosimilmente messo in guardia dalle fonti informative dell'organizzazione»[15].
Organizzazione
Data l'estensione della città, la locale di Milano non aveva una precisa connotazione territoriale, ma era un punto di riferimento per gli affiliati della Calabria e delle altre locali lombarde. A differenza di altre locali, erano frequenti i distacchi[16].
Gli affiliati si ritrovavano ogni sabato pomeriggio in uno dei due locali di riferimento nel quartiere di Baggio: un bar e il circolo ARCI Olmi. Gli incontri settimanali erano anche l'occasione per versare la propria quota nella «baciletta», la cassa comune destinata anche al sostegno dei latitanti e gestita dal capo società. Per indicare i summit gli affiliati usavano l'espressione convenzionale «trovarsi per l'aperitivo»[17].
Cariche
- Cosimo Barranca: capo locale.
- Leonardo Antonio Chiarella: capo società e contabile. In precedenza era stato capo della locale di Milano e «Mastro Generale» della Lombardia[18].
Sono stati condannati in via definitiva come affiliati alla locale di Milano anche Armando Barranca, fratello di Cosimo, Giuseppe Salvatore, suo uomo di fiducia e custode delle armi, Pasquale Emilio Sarcina, Rocco Annunziato Gamardella, Ilario Cricelli, poi passato alla locale di Pioltello, Armando Nuciforo, Maurizio Panetta e Antonio Francesco Romanello[19].
Attività
Gli affiliati svolgevano in parte attività apparentemente lecite, soprattutto nel settore edile, e in parte attività illecite come il traffico di stupefacenti, l'usura e le truffe ai danni di banche e società finanziarie[20]. La locale aveva la disponibilità di armi: Barranca, il fratello Armando e Giuseppe Salvatore sono stati condannati anche per la detenzione di una pistola, aggravata dalla finalità di favorire l'organizzazione[21].
Secondo l'accusa, Barranca curava anche rapporti con ambienti politici e amministrativi lombardi, attraverso il direttore sanitario dell'ASL di Pavia Carlo Antonio Chiriaco, e con locali piemontesi disponibili a intestarsi fittiziamente dei beni[22].
I processi
Il 13 luglio 2010 l'Operazione Infinito portò all'arresto dei principali esponenti della locale. La maggior parte scelse il rito abbreviato: il 19 novembre 2011 il GUP Roberto Arnaldi condannò Cosimo Barranca a 14 anni di reclusione, Giuseppe Salvatore a 11, Chiarella e Sarcina a 10[23]. Il 23 aprile 2013 la Corte d'Appello di Milano ridusse la pena di Barranca a 12 anni[24]. Il 6 giugno 2014 la Cassazione rese definitive le condanne[25].
Davanti alla Cassazione le difese avevano sostenuto che la locale di Milano non esistesse, citando le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonino Belnome. La Corte ha però ritenuto quelle dichiarazioni smentite da prove più attendibili, come le parole di Barranca al summit del Peperoncino, quando si lamentava dei passaggi di affiliati dalla «sua locale» ad altre[26].
Gli affiliati giudicati con rito ordinario furono condannati dal Tribunale di Milano il 6 dicembre 2012. Le condanne furono confermate in appello il 28 giugno 2014 e divennero definitive con la sentenza della Cassazione del 21 aprile 2015[27].
Pagine correlate
Note
- ↑ Tribunale di Milano, sentenza del 15 gennaio 1999, procedimento penale n. 8317/92 R.G.N.R., citata in Andrea Ghinetti, Ordinanza di applicazione della misura coercitiva con mandato di cattura – Procedimento Penale n. 43733/06 R.G.N.R., Tribunale di Milano – Ufficio GIP, 5 luglio 2010, p. 298.
- ↑ Ghinetti, op. cit., pp. 298-299.
- ↑ Corte Suprema di Cassazione – VI Sezione Penale, Sentenza n. 30059/2014, 6 giugno 2014, pp. 327-328; Corte Suprema di Cassazione – II Sezione Penale, Sentenza n. 34147/2015, 21 aprile 2015, pp. 259-260.
- ↑ Ghinetti, op. cit., p. 298.
- ↑ Ivi, pp. 298 e 304.
- ↑ Ivi, pp. 74 e 304-307
- ↑ Corte Suprema di Cassazione – VI Sezione Penale, op. cit., p. 14; Ghinetti, op. cit., pp. 309-310.
- ↑ Ghinetti, op. cit., pp. 98 e 299. Il capo d'imputazione riportato nella sentenza della Cassazione colloca invece il distacco di Pioltello al 10 marzo 2008: Corte Suprema di Cassazione – VI Sezione Penale, op. cit., p. 15.
- ↑ Ghinetti, op. cit., pp. 299 e 301.
- ↑ Ivi, pp. 309-316.
- ↑ Ivi, p. 299.
- ↑ Ivi, p. 303.
- ↑ Ivi, p. 304.
- ↑ Ivi, pp. 299-300.
- ↑ Farina, op. cit., p. 443.
- ↑ Ghinetti, op. cit., pp. 298-299.
- ↑ Ivi, p. 299; Roberto Arnaldi, Sentenza – Procedimento Penale n. 72991/2010 R.G.N.R., Tribunale di Milano – Ufficio GIP, 19 novembre 2011, pp. 264-265; Corte Suprema di Cassazione – VI Sezione Penale, op. cit., p. 14.
- ↑ Corte Suprema di Cassazione – VI Sezione Penale, op. cit., pp. 14 e 128.
- ↑ Corte Suprema di Cassazione – VI Sezione Penale, op. cit., pp. 85, 136-137, 169 e 327-328; Corte Suprema di Cassazione – II Sezione Penale, op. cit., pp. 259-260.
- ↑ Ghinetti, op. cit., p. 299.
- ↑ Corte Suprema di Cassazione – VI Sezione Penale, op. cit., pp. 30 e 85.
- ↑ Ivi, p. 14.
- ↑ Arnaldi, op. cit., pp. 943-1008.
- ↑ Corte d'Appello di Milano – I Sezione Penale, Sentenza – R.G.A. n. 4190+4771/2012, 23 aprile 2013, dispositivo.
- ↑ Corte Suprema di Cassazione – VI Sezione Penale, op. cit., pp. 327-328.
- ↑ Ivi, pp. 95-96.
- ↑ Tribunale di Milano – VIII Sezione Penale, Sentenza n. 13255/12, 6 dicembre 2012; Corte d'Appello di Milano – I Sezione Penale, Sentenza n. 5333/14, 28 giugno 2014; Corte Suprema di Cassazione – II Sezione Penale, op. cit., pp. 259-260.
Bibliografia
- Arnaldi, Roberto (2011). Sentenza – Procedimento Penale n. 72991/2010 R.G.N.R., Tribunale di Milano – Ufficio GIP, 19 novembre.
- Corte d'Appello di Milano – I Sezione Penale (2013). Sentenza – R.G.A. n. 4190+4771/2012, 23 aprile.
- Corte d'Appello di Milano – I Sezione Penale (2014). Sentenza n. 5333/14, 28 giugno.
- Corte Suprema di Cassazione – VI Sezione Penale (2014). Sentenza n. 30059/2014, 6 giugno.
- Corte Suprema di Cassazione – II Sezione Penale (2015). Sentenza n. 34147/2015, 21 aprile.
- Ghinetti, Andrea (2010). Ordinanza di applicazione della misura coercitiva con mandato di cattura – Procedimento Penale n. 43733/06 R.G.N.R., Tribunale di Milano – Ufficio GIP, 5 luglio.
- Tribunale di Milano – VIII Sezione Penale (2012). Sentenza n. 13255/12, 6 dicembre.