Collaboratore di giustizia
Il collaboratore di giustizia è quel soggetto organico a un'organizzazione criminale che, per ragioni ideologico-morali o utilitaristiche, decide di rompere il patto d'omertà alla base del vincolo associativo fornendo all’Autorità Giudiziaria informazioni utili sulla struttura dell’organizzazione criminale e sui fatti di reato commessi dai suoi affiliati.
Storia
Impropriamente definito pentito, i collaboratori di giustizia sono stati uno strumento determinante che, specialmente a partire dagli anni '80 con la stagione del pentitismo, ha permesso allo Stato italiano di conoscere le dinamiche e le strutture delle tre principali organizzazioni mafiose, favorendo la creazione di un sapere specialistico che negli anni ha reso la magistratura italiana all'avanguardia nel contrasto al fenomeno mafios
La differenza coi testimoni di giustizia
Nella categoria di coloro che vengono tutelati per il proprio supporto all'autorità giudiziaria rientrano anche i testimoni di giustizia, i quali, però, a differenza dei collaboratori sono soggetti estranei all'organizzazione criminale e che decidono di collaborare per puro senso civico e senza mira di vantaggio alcuno, riportando fatti costituenti reato di cui sono stati vittime o, loro malgrado, testimoni oculari.
Lo Stato assicura protezione a entrambe le categorie per preservarne l’incolumità da possibili ritorsioni da parte dell'organizzazione criminale oggetto delle loro dichiarazioni.
La normativa di riferimento
La legislazione per la tutela dei dichiaranti ai fini di giustizia entrò nell’ordinamento italiano nel 1991, con il Decreto legge n. 8 del 15 gennaio 1991 recante "nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia", convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991 n. 82.
La legge stabiliva “un’efficace tutela dei soggetti esposti a grave pericolo per la collaborazione offerta in maniera determinante alla giustizia, per l’individuazione dei responsabili di gravissimi delitti e per l’acquisizione al processo di elementi probatori determinanti per la condanna” e introduceva un sistema “premiale” per i collaboratori di giustizia per i delitti di stampo mafioso, in analogia a quanto disciplinato in passato con riferimento ai reati di terrorismo; prevedeva inoltre per i collaboratori e i testimoni di giustizia, nonché per i loro familiari, la fruizione di un programma di protezione, istituendo a tal fine il Servizio Centrale di Protezione (S.C.P.)che dispone il processo decisionale di ammissione allo speciale programma di protezione e la concreta determinazione e attuazione delle necessarie misure tutorie e assistenziali.
Successivamente la Legge 13 febbraio 2001, n. 45 (intitolata “Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza”) razionalizzò il sistema di protezione dando ai testimoni di giustizia status e forme di protezione diversa dai collaboratori e fissò criteri più rigidi per la selezione delle collaborazioni introducendo il limite temporale di centottanta giorni, periodo entro il quale il collaboratore deve rendere tutte le informazioni di cui è a conoscenza.
Prevedeva inoltre un meccanismo di gradualità delle misure di protezione, articolato su tre diversi livelli di tutela:
- le misure ordinarie, alle quali provvede l’Autorità di pubblica sicurezza e, per i detenuti, l’Amministrazione Penitenziaria;
- le speciali misure di protezione, adottate dalla Commissione Centrale prevista dall’art.10 del decreto legge n. 8/1991;
- lo speciale programma di protezione, anch’esso di competenza della medesima Commissione, per i casi di massimo livello di pericolo e quindi di esigenza di protezione, che può comportare il trasferimento in luoghi protetti e il cambiamento delle generalità, nonché misure di assistenza economica.
Ha introdotto, per l’ammissione ai benefici penitenziari, dei limiti di pena da scontare in carcere (almeno 1/4 della pena prevista per i suoi reati e, se si tratta di persona condannata all’ergastolo, di almeno dieci anni); ha previsto per i delitti di associazione mafiosa la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni e per le altre pene la diminuzione da un terzo alla metà.