Traffico di armi
Il traffico di armi è un fenomeno criminale gestito dalle organizzazioni mafiose, e dal crimine organizzato in generale, che consiste nel commercio illecito e nel contrabbando di armi da fuoco leggere, di esplosivi e di munizioni. Studiosi stimano che le transazioni che coinvolgono armi illegali ammontano a più di un miliardo di dollari all'anno. Stando ad uno studio del 2013, il valore economico mondiale del traffico internazionale di armi è stimato in circa un miliardo di euro all'anno[1].
La definizione e la classificazione delle armi in Italia
Il termine “arma” indica tutti quegli strumenti costruiti dall’uomo per offendere o difendersi, la cui finalità è quella di arrecare un danno a qualcun altro.
Nel nostro ordinamento, all’articolo 585 del Codice Penale, per arma si intendono tutte quelle da sparo, gli strumenti atti ad offendere, le materie esplodenti ed i gas asfissianti. Oltre al suddetto articolo, altre definizioni di armi si possono trovare negli articoli 704 dello stesso Codice penale e nel Testo Unico Leggi delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Armi proprie e armi improprie
In generale una prima distinzione è quella basata sull’origine delle stesse. Si definiscono armi proprie quelle realizzate al solo fine di arrecare offesa, mentre tutti gli oggetti presenti in natura o gli utensili realizzati per scopi diversi ma che, all’occorrenza possono essere utilizzati dall’uomo per ferire, costituiscono armi improprie. Non basta dunque che uno strumento sia dotato di lama e punta acuminata per poterlo definire un’arma, ma è sempre necessario tenere in considerazione la finalità dell’oggetto: quella di cagionare un’offesa.
Le cinque categorie di armi
Armi proprie da punta e taglio
Dotate di lama e/o punta, come le spade, le sciabole, i pugnali, le baionette, le lance…vengono generalmente definite “bianche”, riprendendo un termine non giuridico di origini remote, utilizzato per sottolineare il passaggio tecnologico dalle lame di pietra, rame, bronzo e ferro (tutte di coloro scuro), a quelle molto più efficienti in acciaio, che in confronto apparivano, appunto, di colore bianco.
Armi da fuoco
Sono quella tipologia di armi capaci di sfruttare l’espansione dei gas generati dalla combustione di un propellente per lanciare un proiettile; le armi da fuoco si classificano in corte oppure lunghe. Nel nostro ordinamento, in attuazione della normativa comunitaria, sono definite corte le armi con una canna lunga meno di 30 cm o che complessivamente sono lunghe meno di 60 cm[2].
Armi da sparo
Sono le armi che, per espellere un proiettile attraverso una canna, sfruttano l’energia prodotta da fonti diverse dalla combustione di una carica di lancio, quali aria compressa, gas compresso oppure molle.
Armi ad avancarica
Sono quelle armi che usano come carica di lancio esclusivamente la polvere, non contenuta all’interno di un bossolo metallico, versata direttamente nella camera di scoppio.
Armi autopropulse
Sono quelle armi in cui la carica di lancio del proiettile è contenuta nel proiettile stesso, di conseguenza l’organizzazione meccanica è diversa da quella delle normali armi da fuoco.
La legislazione italiana sulle armi
Spesso nel linguaggio comune vengono usati termini tra di loro apparentemente simili. Nel nostro ordinamento, però, questi termini risultano diversificarsi in maniera netta; si tratta dei termini di detenzione, porto e trasporto.
Il porto d'armi
“Portare” un’arma significa esercitare il diritto di circolare con l’oggetto avendo l’immediata disponibilità di un’arma da fuoco o di un’arma propria da punta e taglio, con la possibilità quindi di farne uso in caso di bisogno. Per poter esercitare questo diritto il soggetto deve munirsi di apposita licenza richiesta, a seconda che l’arma sia di una specifica tipologia, al prefetto o al questore. Esistono diverse tipologie di licenza di porto d’armi.
Licenza di porto d’armi per difesa personale
Le tipologie di questa licenza sono diverse. La licenza di porto d’armi corte, la licenza di porto di bastone animato per difesa personale e la licenza di porto di fucile per difesa personale. Si tratta di tre licenze diverse e quindi chi ha licenza di porto di pistola non può portare fucili o bastoni animati. Per ottenere queste licenze bisogna possedere comprovati motivi di carattere personale o professionale per cui è in pericolo la propria incolumità.
Licenza di porto d’armi per uso caccia
Licenza che consente di portare un’arma lunga per effettuare lo sport della caccia durante i periodi di apertura della stagione venatoria. Per ottenerla, il soggetto deve sostenere e superare un esame di abilitazione all’esercizio venatorio davanti ad una commissione regionale, dimostrare di avere familiarità con l’arma e possedere dei requisiti psico-fisici.
Licenza di porto d’arma lunga per il tiro a volo
Si tratta della cosiddetta “licenza ad uso sportivo” che autorizza il detentore al porto di armi idonee per l’esercizio dell’attività di tiro. Non sono previsti particolari requisiti per il rilascio salvo i requisiti psico-fisici richiesti in genere[3].
La detenzione di armi
La detenzione consiste nella disponibilità dell’arma anche in modo non continuativo. Perché sussista la detenzione non occorre che un soggetto abbia sempre l’arma con sé, ma è sufficiente che la custodisca e la possegga in un luogo dal quale possa prelevarla e disporne a suo piacimento. Per avere la detenzione dell’arma in modo lecito non occorre nessuna preventiva autorizzazione dalle autorità. Tuttavia, sussiste solo un obbligo di denuncia. Infatti, come recita l’articolo 38 T.U.L.P.S. chiunque detiene armi deve denunciarle entro 72 ore successive all’acquisizione materiale presso la propria questura o commissariato; in mancanza di questi anche presso una stazione dell’arma dei carabinieri. Aver denunciato però non significa che si può esercitare il “porto” perché, come già visto, per esercitare quel diritto bisogna possedere degli specifici requisiti ed essere autorizzati.
Nel nostro ordinamento è vero che basti denunciare per detenere un’arma ma tale fattispecie è comunque disciplinata con limiti ben precisi. Secondo l’articolo 10 della L. 110/1975 è possibile detenere:
- Fino a 3 armi comuni da sparo;
- Fino a 12 armi per uso sportivo;
- Numero illimitato di armi da caccia.
Nel caso in cui si voglia detenere un numero maggiore di armi occorre la licenza di collezione ovvero una particolare licenza rilasciata dal Questore dove il collezionista non può detenere la relativa munizione.
Il trasporto di armi
Per quanto concerne il trasporto di armi è l’articolo 34 T.U.L.P.S. a disciplinare la materia. Il commerciante, il fabbricante di armi o il privato cittadino non possono trasportarle fuori dai propri esercizi o dalla propria casa senza avvisare l’autorità di pubblica sicurezza. L’avviso vale in tutti i casi e per qualsiasi motivo si debbano trasportare armi all’interno dello stato e anche per il trasporto di singole parti delle stesse.
L’avviso del trasporto deve essere dato almeno 48 ore prima del trasporto stesso e può essere svolto anche telematicamente. Non è assolutamente consentito il trasporto di armi cariche, questo deve essere effettuato a mezzo di pubblici servizi, di imprese di trasporto con requisiti prescritti con apposita autorizzazione del questore del posto oppure dal privato cittadino titolare dell’autorizzazione[4].
Per quanto riguarda il trasporto sugli aerei, la legge vieta ai passeggeri di portare armi a bordo, tuttavia, alcuni soggetti qualificati non sono sottoposti a questo divieto. Tra quest’ultimi rientrano i soggetti cui la legge consente di andare armati senza licenza come, per esempio, il Capo della Polizia, i Prefetti, gli ufficiali e i militari delle forze armate che viaggiano per ragioni di servizio.
Si ricorda però che tutte le persone che si trovano a bordo dell’aereo sottostanno all’autorità del comandante; pertanto, sarà lui a decidere se il trasporto, anche per questi soggetti, risulti pericoloso per l’aeromobile o per le persone stesse. Sui treni, la situazione risulta diversa. Le armi possono essere trasportate solo scariche e smontate. Infatti, le armi possono essere trasportate ma non portate.
La Tracciabilità nel nostro ordinamento
La tracciabilità delle armi in Italia è regolamentata dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, "Norme per il rientro delle armi illegalmente detenute e per la loro consegna volontaria".
All’origine, è l’armaiolo dove si acquista l’arma che inizia a creare un vero e proprio “storico” dell’arma. L’armaiolo è la persona fisica o giuridica che eserciti un’attività professionale consistente integralmente o in parte in un’attività come la fabbricazione, il commercio, scambio, assemblaggio, riparazione, locazione, disattivazione, modifica o trasformazione di armi da fuoco (e loro parti) e munizioni[5].
Egli è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere dove ha l’obbligo di annotare qualunque informazione o movimentazione del proprio esercizio commerciale. Il registro è in formato elettronico, deve essere esibito a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni. Quando l’attività dell’armaiolo termina, i registri non possono essere dispersi ma devono essere consegnati all’ente che ha rilasciato la licenza iniziale che lo detiene per il tempo necessario.
Inoltre, l’armaiolo ha un’altra incombenza: ogni mese deve comunicare all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità dei privati[6] che cedono o acquistano o vendono armi, il tipo di arma, la quantità delle stesse e il luogo in cui gli interessati risiedono insieme alle stesse.
Secondo questa legge, tutte le armi e le munizioni devono essere registrate presso la locale Questura e l'acquirente deve ottenere una licenza di porto d'armi. Questa licenza è soggetta a regolari controlli e revisioni da parte delle autorità competenti.
Tutte le armi da fuoco devono avere un numero di matricola unico che viene registrato insieme alle informazioni sul proprietario. Se un'arma da fuoco viene smarrita, rubata o venduta, il proprietario deve denunciare l'accaduto alle autorità competenti che provvederanno a cancellare la sua registrazione e ad aggiornare il database delle armi rubate o perse.
La legge prevede anche che, in caso di trasferimento di proprietà di un'arma da fuoco, sia necessario registrare il trasferimento presso la locale Questura entro trenta giorni dal trasferimento stesso.
La tracciabilità delle armi è fondamentale per il monitoraggio delle armi illegali e per prevenire l'uso improprio delle armi da fuoco. Le forze dell'ordine possono verificare la provenienza e la legalità di un'arma da fuoco attraverso la sua registrazione e il suo numero di matricola, facilitando le indagini sulle attività criminali legate alle armi.
Nel ministero dell’interno, in particolare incardinato nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è istituito un Sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi (SITAM). Il SITAM è previsto dall’Articolo 11 del D.Lgs. n. 104/2018 che ha attuato la Direttiva Europea 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Per quanto concerne le modalità di funzionamento, accesso e consultazione il riscontro normativo è in un Decreto del Ministero dell’Interno n. 114 del 12/07/2023, entrato in vigore il 01/09/2023.
Il SITAM contiene i dati di ogni arma da fuoco, i dati identificativi dei fornitori, acquirenti e detentori di un’arma, l’indicazione su eventuali trasferimenti, modificazioni, distruzione o disattivazione dell’arma.
Legislazione sull’export
Il 9 dicembre 1987 Valerio Zanone, all'epoca Ministro della Difesa italiana, presentò il disegno di legge[7] da cui nacque la Legge n.185 del 1990, testo madre sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Durante questa presentazione dava forte rilievo all’esigenza di una disciplina legislativa unitaria e al passo con i tempi per un controllo sulle attività del settore della commercializzazione delle armi. Prima del 1987, il testo in vigore in materia era il Regio decreto n.1161 del 1941 che aveva sottoposto l’intera materia al segreto di stato così da nasconderla al controllo del Parlamento.
La Legge 185/1990 trae origine dall’articolo 11 della costituzione italiana elencando una serie precisa di divieti all’articolo 1, unendo a ciò un sistema di controlli da parte del Governo con specifiche procedure di rilascio di licenze e autorizzazioni prima dello spostamento dei materiali. Inoltre, al contrario del Regio Decreto del 1941, si dà man forte al ruolo del Parlamento, il quale può richiedere una dettagliata relazione annuale al Governo con la partecipazione dei vari ministeri coinvolti nel procedimento.
Il principio fondamentale è che tutto ciò che riguarda i materiali di armamento deve essere soggetto ad autorizzazione e controllo dello Stato. La ditta esportatrice deve chiedere l’autorizzazione al governo esplicitando il paese estero o l’impresa a cui verrà affidato il materiale. Per un controllo ancora più penetrante, alla richiesta l’impresa italiana deve allegare un Certificato di Uso Finale rilasciato dal governo destinatario. Quest’ultimo dovrà attestare la finalità dell’armamento che riceverà e dichiarare che non verrà riesportato. Le finalità risultano un tema centrale per il rilascio delle autorizzazioni, infatti, vi è un divieto di rilascio per:
- Paesi in conflitto armato in contrasto con l’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;
- Paesi responsabili di gravi violazioni delle Convenzioni sui diritti umani;
- Paesi in contrasto con impegni internazionali dell’Italia;
- Paesi in cui manchino adeguate garanzie sulla destinazione dei materiali;
- Paesi in cui non vi sia una base di sicurezza interna nella lotta contro il terrorismo.
Nel 2010 anche l’Unione Europea, tramite il Parlamento europeo e il consiglio, ha emanato una Direttiva[8] in merito che ha disciplinato le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno dell’Unione europea di prodotti per la difesa. La direttiva aveva come scopo quello di eliminare dalle normative dei singoli Stati le disparità e gli ostacoli alla libera circolazione, dettando così regole unitarie. Nella direttiva ha individuato tre tipologie di licenze di trasferimento:
- Licenze generali di trasferimento: pubblicate dagli Stati membri e indirizzati ai fornitori nazionali;
- Licenze globali di trasferimento: attribuite a singoli fornitori che ne devono far richiesta;
- Licenze individuali: da accordare ai singoli casi, soggetti comunque a revoche o sospensioni per motivi di sicurezza o per motivi ostativi al rilascio.
Da questa classificazione, si evince come la direttiva abbia previsto un sistema di certificazione, per massimo 5 anni, per cercare di captare l’affidabilità dell’impresa destinataria[9]. Inoltre la normativa europea ha posto un focus sul principio di cooperazione e di scambio di informazione tra le autorità nazionali: i singoli stati riconoscono i certificati che ognuno rilascia e adottano tutte le misure necessarie per tenere sempre presente il criterio di affidabilità degli stati.
La legge n.185 è stata modificata da ultima con un decreto legislativo n.105 del 22 giugno 2012 (recependo la direttiva suddetta) ed integrata dal regolamento di attuazione di cui al decreto interministeriale (esteri e difesa) del 7 gennaio 2013 n.19. Le modifiche hanno riguardato la sostituzione di alcuni commi della legge, la sostituzione completa dell’articolo 27, l’introduzione di 15 nuove disposizioni. Se prima, vi era un unico canale di autorizzazione senza differenziare i trasferimenti nei paesi europei e tutti gli altri stati, ad oggi le strade risultano ben separate. Il trasferimento di materiali nel territorio dell’Unione Europea può essere effettuato solo da soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese soggetto ad un’autorizzazione preventiva.
Non viene richiesta nessuna autorizzazione, invece, se il trasferimento è stato autorizzato da un altro stato membro dell’Unione a meno che non ci sia un motivo di salvaguardia della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico. Per i paesi non appartenenti all’Unione Europea, tutte le azioni sono subordinate al rilascio delle relative autorizzazioni presso il Ministero degli affari esteri che lo comunica a sua volta al Ministero della difesa e del commercio. Il rilascio delle autorizzazioni in Italia è prevista dall’UAMA[10], l’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, la quale d’intesa con la Difesa è competente alla definizione di affidabilità dell’impresa destinataria dei trasferimenti, con particolare riferimento alle restrizioni previste a livello comunitario e nazionale.
Per quanto concerne l’articolo 27 della legge del 1990, la sostituzione è data dall’impossibilità di conoscere le singole operazioni svolte dagli istituti di credito sulla materia, ciò ha favorito gruppi bancari esteri che non hanno adottato politiche di responsabilità sociale riguardo ai finanziamento dell’industria militare. Con la nuova norma è stato introdotto a carico degli istituti di credito un obbligo di comunicazione di ogni attività di finanziamento connessa alle operazioni suddette; mentre per quanto riguarda le attività di prevenzione e controllo, il ministero dell’economia e delle finanze si avvale dell’ausilio del Nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza.
Note
- ↑ International Institutions and Global Governance Program (2013). "The Global Regime for Transnational Crime"
- ↑ Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, allegato I, punto IV, lettera A.
- ↑ Ufficio per l’amministrazione generale – area armi ed esplosivi, “Armi e prodotti esplodenti” in “Polizia Moderna”, Luglio 2014, pagg. 2-4.
- ↑ G. Calesini, “Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi”, Roma, settembre 2023, pagg.227-230.
- ↑ Art. 1-bis, D.Lgs. n.527/1992.
- ↑ Art. 35 T.U.L.P.S.
- ↑ Controllarmi, Rete della pace, “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, 9 luglio 2020[1].
- ↑ Direttiva n. 2010/80 UE.
- ↑ Parlamento italiano, Dossier XIX Legislatura, “Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n.185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, 25 settembre 2023[2].
- ↑ Per approfondire, Sito del Ministero degli Esteri, Struttura UAMA[3]
Bibliografia
- Calesini, G. (2023). “Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi”, Roma, settembre 2023, pagg.227-230.
- Commissione Europea, Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, allegato I, punto IV, lettera A.
- Commissione Europea, Direttiva n. 2010/80 UE.
- Controllarmi, Rete della pace, “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, 9 luglio 2020[1].
- International Institutions and Global Governance Program (2013). "The Global Regime for Transnational Crime"
- Parlamento italiano, Dossier XIX Legislatura, “Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n.185, recante nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, 25 settembre 2023
- Ufficio per l’amministrazione generale – area armi ed esplosivi, “Armi e prodotti esplodenti” in “Polizia Moderna”, Luglio 2014, pagg. 2-4.