Pentitismo: differenze tra le versioni

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== La controriforma del 2001 ==
== La controriforma del 2001 ==
Il 13 febbraio 2001 venne approvata la «''Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza''», meglio nota come legge n. [[45/2001 (Legge)|45/2001]].
Il 13 febbraio 2001 venne approvato il disegno di legge di iniziativa governativa Flick-Napolitano, recante la «''Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia, nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza''», d'ora in avanti noto come legge n. [[45/2001 (Legge)|45/2001]].
L'esame del ddl aveva subito forti rallentamenti a causa del contrasto tra le forze politiche sulla necessità di inserire nuove previsioni sui criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in sede processuale, poi superati grazie alla contestuale emanazione della legge sul '''giusto processo''' n. 63/2001. Al varo della nuova normativa aveva contribuito non solo il mutato clima verso i pentiti da parte dello Stato e dell'opinione pubblica (a dimostrazione dell'efficacia della nuova strategia di Cosa Nostra circa il recupero del pentito, finalizzato a manipolarne la collaborazione per inquinare i processi e delegittimare così l'istituto della collaborazione in sé), ma anche il sempre più acceso conflitto tra magistratura e politica, non solo per i processi ai politici della Prima Repubblica per concorso esterno in associazione mafiosa, ma anche per gli strascichi giudiziari e gli epiloghi di molti dei processi della stagione di Mani Pulite.
Le principali novità introdotte dalla 45/2001 possono essere riassunti in cinque punti:
* l'introduzione di nuovi strumenti e procedure per garantire la genuinità delle dichiarazioni e la trasparenza nella gestione dei pentiti, uno su tutti il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
* lo sganciamento del sistema premiale da quello tutorio;
* l'accentuata diversificazione delle misure di protezione dei pentiti, a seguito di rigorosa valutazione del reale pericolo a cui sarebbero esposti;
* la definizione di una nuova disciplina con criteri rigorosi per la concessione, la revoca e la modifica dei benefici penitenziari;
* la regolamentazione dei presupposti per la revoca della custodia cautelare.
 
=== Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione ===
 
=== L'inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni ===
 
=== Le nuove procedure per garantire la genuinità della collaborazione ===
 
=== I nuovi presupposti per la concessione dell'attenuante della collaborazione ===
 
=== La revisione della sentenza di condanna ===


== Fenomenologia del Pentito ==
== Fenomenologia del Pentito ==