Documentazione Antimafia: differenze tra le versioni

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La rigida bipartizione e alternatività che tradizionalmente caratterizza i due istituti è stata in parte superata con l'introduzione dell’'''art. 89-bis''', avvenuta ad opera del decreto legislativo n. 153/2014. Secondo questo nuovo articolo, nel caso in cui il prefetto, sollecitato a emettere una comunicazione antimafia, riscontri un tentativo di infiltrazione mafiosa, '''è tenuto ad adottare l’informazione antimafia interdittiva''', la quale «tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta».
La rigida bipartizione e alternatività che tradizionalmente caratterizza i due istituti è stata in parte superata con l'introduzione dell’'''art. 89-bis''', avvenuta ad opera del decreto legislativo n. 153/2014. Secondo questo nuovo articolo, nel caso in cui il prefetto, sollecitato a emettere una comunicazione antimafia, riscontri un tentativo di infiltrazione mafiosa, '''è tenuto ad adottare l’informazione antimafia interdittiva''', la quale «tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta».


Sull’art. 89-bis cod. antimafia, ritenuto costituzionalmente conforme già in due occasioni<ref>Con la sentenza n.4 21 novembre 2017-18 gennaio 2018, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità dell’art. 89-bis, in rapporto agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione; con la sentenza 57 del 29 gennaio-26 marzo 2020, ha dichiarato invece infondate le questioni di legittimità sollevate in relazione agli artt. 3 e 41.</ref>, si è espresso anche il Consiglio di Stato, che ha affermato che l’informazione antimafia interdittiva, emessa in luogo della comunicazione in ragione della ritenuta sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa in atto, dà luogo anche alle interdizioni di cui all’art. 67 cod. antimafia, pur in assenza di una misura di prevenzione personale in corso di esecuzione o di una condanna in secondo grado per uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale<ref>Si veda la sentenza n. 3088 del 14 ottobre 2015</ref>.
Sull’art. 89-bis cod. antimafia, ritenuto costituzionalmente conforme già in due occasioni<ref>Con la sentenza n.4 del 21 novembre 2017-18 gennaio 2018, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità dell’art. 89-bis, in rapporto agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione; con la sentenza 57 del 29 gennaio-26 marzo 2020, ha dichiarato invece infondate le questioni di legittimità sollevate in relazione agli artt. 3 e 41.</ref>, si è espresso anche il Consiglio di Stato, che ha affermato che l’informazione antimafia interdittiva, emessa in luogo della comunicazione in ragione della ritenuta sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa in atto, dà luogo anche alle interdizioni di cui all’art. 67 cod. antimafia, pur in assenza di una misura di prevenzione personale in corso di esecuzione o di una condanna in secondo grado per uno dei delitti di cui all’art. 51 comma 3-bis del codice di procedura penale<ref>Si veda la sentenza n. 3088 del 14 ottobre 2015</ref>.


Secondo il Consiglio di Stato l’art. 89-bis «costituisce una deroga al principio d’alternatività» tra gli istituti della comunicazione e dell’informazione, «poiché prevede l’informazione antimafia laddove è richiesta la comunicazione antimafia, e al tempo stesso opera l’assorbimento»<ref>Ibidem</ref>.
Secondo il Consiglio di Stato l’art. 89-bis «costituisce una deroga al principio d’alternatività» tra gli istituti della comunicazione e dell’informazione, «poiché prevede l’informazione antimafia laddove è richiesta la comunicazione antimafia, e al tempo stesso opera l’assorbimento»<ref>Ibidem</ref>.


Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, peraltro, non osterebbe a una tale lettura quanto previsto dall’art. 94 del codice antimafia. Se è vero, infatti, che la norma disciplina gli effetti propri dell’informazione antimafia interdittiva, «nulla prevedendo circa eventuali effetti su licenze o autorizzazioni», è altrettanto vero che essa regola «la comune efficacia dell’atto, senza interferire con l’estensione stabilita dall’art. 89-bis, che individua – alle condizioni previste – nell’informazione antimafia una fattispecie equivalente alla comunicazione antimafia»<ref>Ibidem</ref>.
Ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, peraltro, non osterebbe a una tale lettura quanto previsto dall’art. 94 del codice antimafia. Se è vero, infatti, che la norma disciplina gli effetti propri dell’informazione antimafia interdittiva, «nulla prevedendo circa eventuali effetti su licenze o autorizzazioni», è altrettanto vero che essa regola «la comune efficacia dell’atto, senza interferire con l’estensione stabilita dall’art. 89-bis, che individua – alle condizioni previste – nell’informazione antimafia una fattispecie equivalente alla comunicazione antimafia».


In conclusione, il Consiglio di Stato, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 89-bis cod. antimafia deve interpretarsi «nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione»<ref>Ibidem</ref>.
In conclusione, il Consiglio di Stato, ha affermato che la disposizione di cui all’art. 89-bis cod. antimafia deve interpretarsi «nel senso che l’informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi in cui manchi un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione»<ref>Ibidem</ref>.