Processo Andreotti: differenze tra le versioni

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Benedetto D’Agostino dichiarò che il boss mafioso [[Michele Greco]], da lui conosciuto perché legato al padre Sebastiano, gli aveva rivelato di essere un referente di Giulio Andreotti avendolo incontrato «qualche volta»<ref>Ivi, p. 965.</ref> nella sala-proiezioni allestita da Italo Gemini, presidente dell’A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), nel seminterrato dell'Hotel Nazionale di Roma, in piazza Montecitorio.  
Benedetto D’Agostino dichiarò che il boss mafioso [[Michele Greco]], da lui conosciuto perché legato al padre Sebastiano, gli aveva rivelato di essere un referente di Giulio Andreotti avendolo incontrato «qualche volta»<ref>Ivi, p. 965.</ref> nella sala-proiezioni allestita da Italo Gemini, presidente dell’A.G.I.S. (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo), nel seminterrato dell'Hotel Nazionale di Roma, in piazza Montecitorio.  


===='''Marino Pulito,''' '''Salvatore Annacondia,''' '''Alfonso Picchieri'''====
====Marino Pulito, Salvatore Annacondia, Alfonso Picchieri====
'''Marino Pulito''' riferì di essersi attivato per ottenere la manipolazione di un processo nei confronti dei fratelli '''Gianfranco e Riccardo Modeo''', accusati dell’omicidio di tale Matteo Marotta. Stando al collaboratore, nel corso delle sue manovre incontrò per due volte [[Licio Gelli]], a capo della [[Loggia massonica P2]] (Propaganda 2), grazie ad un suo personale contatto, il boss della [['ndrangheta]] [[Vincenzo Serraino]], «esponente della Lega Meridionale»<ref>Ivi, p. 660.</ref>.
'''Marino Pulito''' riferì di essersi attivato per ottenere la manipolazione di un processo nei confronti dei fratelli '''Gianfranco e Riccardo Modeo''', accusati dell’omicidio di tale Matteo Marotta. Stando al collaboratore, nel corso delle sue manovre incontrò per due volte [[Licio Gelli]], a capo della [[Loggia massonica P2]] (Propaganda 2), grazie ad un suo personale contatto, il boss della [['ndrangheta]] [[Vincenzo Serraino]], «esponente della Lega Meridionale»<ref>Ivi, p. 660.</ref>.


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Il Tribunale riconobbe, in aggiunta, un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra «nell’esercizio dei poteri inerenti alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri negli anni 1989-1992»<ref>Sentenza di 1° grado, p. 1442.</ref> .
Il Tribunale riconobbe, in aggiunta, un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra «nell’esercizio dei poteri inerenti alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri negli anni 1989-1992»<ref>Sentenza di 1° grado, p. 1442.</ref> .


===Il secondo grado di giudizio===
==Ulteriori gradi di giudizio==
Avverso la sentenza del Tribunale vennero proposti due appelli: uno da parte dei P.M. di Palermo rappresentanti la Pubblica Accusa in primo grado di giudizio, l’altro da parte della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo.


Il processo di secondo grado si aprì il 19 aprile 2001 di fronte alla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Palermo, presieduta dal dott. Salvatore Scaduti con giudici consiglieri il dott. Mario Fontana (estensore della sentenza) e il dott. Gioacchino Mitra<ref>Mario Fontana, App. Palermo, I Sez. Pen., 2 maggio 2003, n. 1564, p. 2.</ref>.
=== Il processo di Appello ===
Nel lato della Pubblica Accusa sedettero i sostituti Procuratori Generali Anna Maria Leone e Daniela Giglio. Il collegio difensivo dell’imputato fu nuovamente composto dagli avvocati Franco Coppi e Gioacchino Sbacchi (con l’avv. Giulia Bongiorno in riserva)<ref>Ibidem.</ref>.
Contro la sentenza di primo grado fecero ricorso sia i rappresentanti della pubblica accusa, sia la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo.
Fu presente, ancora una volta, quale parte civile, il Comune di Palermo, nella persona del legale rappresentante Salvatore Modica<ref>Ibidem.</ref>.
Il 14 marzo 2002, concludendo la requisitoria iniziata il 25 ottobre 2001, la sostituta P.G. Anna Maria Leone chiese l’affermazione della responsabilità penale di Giulio Andreotti in ordine ai reati e alle circostanze aggravanti ascrittegli, in riforma della sentenza di primo grado, con condanna alla pena di 10 anni di reclusione.
Alla stessa udienza il difensore della parte civile concluse richiedendo l’affermarsi della responsabilità penale di Giulio Andreotti in ordine ai reati e alle circostanza di pena ascrittegli, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non (oltre alle spese processuali), per offesa all’immagine della città.
All’udienza del 18 aprile 2002 la Difesa diede inizio alla formulazione delle proprie conclusioni.
Nelle udienze del 16 gennaio 2003 e del 14 marzo 2003 fu disposta la riapertura della fase dibattimentale per permettere l’esame di '''Antonino Giuffrè''' e di '''Giuseppe Lipari''', due affiliati di Cosa Nostra arrestati tra l’inverno (Lipari) e la primavera (Giuffrè) del 2002 che avevano espresso la loro volontà di collaborare con la giustizia.
Nel corso del proprio esame <ref>Ivi, pp. 1081-1085.</ref> '''Giuffrè''' riferì di aver appreso dal boss mafioso Michele Greco di incontri avvenuti tra Giulio Andreotti e Stefano Bontate, nonché di contrasti che sarebbero intervenuti fra i due nel contesto dei quali il secondo – stando a Giuffrè – aveva ammonito il primo ricordandogli la predominanza mafiosa sul suolo siciliano. Lo stesso parlò della declinante attenzione di Salvo Lima nei confronti dei ‘corleonesi’ nel corso degli anni ’80.
'''Lipari''', a propria volta<ref>Ivi, pp. 1086-1088.</ref>, negò, in buona sostanza, qualsiasi interazione di Giulio Andreotti con i ‘corleonesi’.
La Difesa concluse l’esposizione delle proprie conclusioni nell’udienza del 4 aprile 2003, con la richiesta del rigetto dei due appelli e la conferma della sentenza impugnata.
Il 2 maggio 2003, la Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo, dopo una camera di consiglio durata otto ore, dichiarò, in parziale riforma della sentenza di grado precedente, '''non doversi procedere''' nei confronti di Giulio Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto (capo A), '''commesso''' fino alla primavera del 1980, per essere lo stesso reato '''estinto per prescrizione''', e '''confermò''', nel resto (capo B), la sentenza appellata<ref>Ivi, p. 1521.</ref>.


In parziale riforma della sentenza di grado precedente, i giudicanti affermarono che Giulio Andreotti era stato, fino alla primavera del 1980, un colluso con Cosa Nostra (alla stregua di un vero e proprio partecipe secondo la formula contestata dai P.M.), decidendo, solo a partire da questo momento, e in specie al tragico epilogo della vicenda Mattarella, di allontanarsi dal sodalizio mafioso.  
Il processo di secondo grado si aprì il [[19 aprile]] [[2001]] di fronte alla Prima Sezione Penale della Corte d’Appello di Palermo, presieduta dal dott. Salvatore Scaduti con giudici consiglieri il dott. Mario Fontana (estensore della sentenza) e il dott. Gioacchino Mitra<ref>Scaduti Salvatore (2003). ''Sentenza n. 1564 contro Andreotti Giulio'', Corte di Appello di Palermo - I Sezione Penale, 2 maggio, p. 2.</ref>.  


In buona sostanza i giudicanti ricollocarono le condotte contestate a Giulio Andreotti in due differenti epoche, corrispondenti ad una prima stagione antecedente (fino al 1980) e ad una seconda stagione successiva (dal 1981) all’avvento dell’egemonia dei ‘corleonesi’ all’interno di Cosa Nostra per opera della cd. seconda guerra di mafia, per poi arrivare a riconoscere che Giulio Andreotti era stato un colluso con Cosa Nostra fino all’ascesa dei ‘corleonesi’, quando cioè i suoi referenti mafiosi erano stati eliminati (Stefano Bontate) o messi da parte (Gaetano Badalamenti).
La pubblica accusa fu sostenuta dai Procuratori Generali Anna Maria Leone e Daniela Giglio, mentre rimase invariato rimaneva il collegio difensivo di Giulio Andreotti e l'avvocato di parte civile del Comune di Palermo.


Alla base del giudizio di commissione del reato di partecipazione ad associazione a delinquere, poi ritenuto prescritto, il collegio giudicante pose i seguenti fatti, ritenuti proficuamente riscontrati<ref>Ivi, pp. 1095 – 1271.</ref>:
Il [[14 marzo]] [[2002]], concludendo la requisitoria iniziata il [[25 ottobre]] [[2001]], la sostituta P.G. Anna Maria Leone chiese l’affermazione della responsabilità penale di Giulio Andreotti in ordine ai reati e alle circostanze aggravanti ascrittegli, in riforma della sentenza di primo grado, con condanna alla pena di 10 anni di reclusione. Alla stessa udienza il difensore della parte civile concluse richiedendo l’affermarsi della responsabilità penale di Giulio Andreotti in ordine ai reati e alle circostanza di pena ascrittegli, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni patrimoniali e non (oltre alle spese processuali), per offesa all’immagine della città.  
* l’ '''intervento''' (1977) del capomafia Stefano Bontate, evocato da Giulio Andreotti, per porre fine alle pratiche estorsive provenienti da esponenti della ‘ndrangheta calabrese '''nei confronti di Nardini''';
*l’ '''incontro''' di Giulio Andreotti '''con Gaetano Badalamenti''', a Roma, in relazione al ‘processo Rimi’, rispetto al quali i giudicanti ritennero non dimostrato l’intervento manipolatorio di Andreotti;
* l’ '''incontro''' svoltosi, fra la '''primavera e l’estate del 1979''', alla presenza di Giulio Andreotti (all’epoca Presidente del Consiglio dei Ministri), dei cugini Antonino e Ignazio Salvo, degli onorevoli Salvo Lima e Rosario Nicoletti, di Stefano Bontate e di altri mafiosi, per discutere della condotta assunta dal Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. La Corte, pur senza ragionare di una data di univoca certezza cronologica da attribuire all’incontro, definì degna di attenzione la giornata del 26 luglio 1979, pur ritenendo possibili date diverse;
*l’ '''incontro''' tra Giulio Andreotti e Stefano Bontate, nella '''primavera del 1980''', connesso all’assassinio (6 gennaio 1980) del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella, e il conseguente litigio fra Andreotti e Bontate;
*l’esistenza di rapporti fra Giulio Andreotti, '''Salvo Lima e i cugini Antonino e Ignazio Salvo''' coltivati nella piena contezza della loro collusione con Cosa Nostra. Nondimeno il collegio giudicante ravvisò non sufficientemente dimostrata la perpetrazione dei rapporti di Lima e dei Salvo con Cosa Nostra all’esito dell’avvento dei ‘corleonesi’.


Il collegio giudicante riconobbe quindi:
All’udienza del [[18 aprile]] [[2002]] la Difesa diede inizio alla formulazione delle proprie conclusioni.
*(la sussistenza n.d.r.) di amichevoli ed anche dirette relazioni del sen. Andreotti con gli esponenti di spicco della […] ala […] di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal legame del predetto con l’on. Salvo Lima ma anche con i cugini Antonino e Ignazio Salvo, essi pure, peraltro, organicamente inseriti in Cosa Nostra;
 
Nelle udienze del [[16 gennaio]] [[2003]] e del successivo [[14 marzo]] fu disposta la riapertura della fase dibattimentale per permettere l’esame di '''[[Antonino Giuffrè]]''' e di '''[[Giuseppe Lipari]]''', due affiliati di [[Cosa Nostra]] arrestati tra l’inverno (Lipari) e la primavera (Giuffrè) del 2002 che avevano espresso la loro volontà di collaborare con la giustizia.
 
Nel corso del proprio esame <ref>Ivi, pp. 1081-1085.</ref> '''Giuffrè''' riferì di aver appreso dal boss [[Michele Greco]] di incontri avvenuti tra Giulio Andreotti e [[Stefano Bontate]], nonché di contrasti che sarebbero intervenuti fra i due nel contesto dei quali il secondo aveva ammonito il primo ricordandogli la predominanza mafiosa sul suolo siciliano. Lo stesso parlò della declinante attenzione di [[Salvo Lima]] nei confronti dei [[Clan dei Corleonesi|Corleonesi]] nel corso degli anni ’80. '''Lipari''' negò, in buona sostanza, qualsiasi interazione di Andreotti con i Corleonesi<ref>Ivi, pp. 1086-1088.</ref>.
 
La Difesa concluse l’esposizione delle proprie conclusioni nell’udienza del [[4 aprile]] [[2003]], con la richiesta del rigetto dei due appelli e la conferma della sentenza impugnata.
 
==== L'esito: colpevole fino al 1980, ma prescritto ====
Dopo una camera di consiglio durata otto ore, la Corte il [[2 maggio]] dichiarò, in parziale riforma della sentenza di grado precedente, il '''non doversi procedere''' nei confronti di Giulio Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto (capo A), '''commesso fino alla primavera del 1980''', per essere lo stesso reato '''estinto per prescrizione''', e '''confermò''', nel resto (capo B), la sentenza appellata<ref>Ivi, p. 1521.</ref>.
 
In parziale riforma della sentenza di grado precedente, i giudici affermarono che Giulio Andreotti era stato, fino alla primavera del 1980, colluso con Cosa Nostra, alla stregua di un vero e proprio partecipe secondo la formula contestata dai pubblici ministeri, decidendo, solo dopo il tragico epilogo della vicenda Mattarella, di allontanarsi dal sodalizio mafioso.
 
In buona sostanza i giudici di Appello ricollocarono le condotte contestate a Giulio Andreotti in due differenti epoche, corrispondenti ad una prima stagione antecedente (fino al 1980) e ad una seconda stagione successiva (dal 1981) all’avvento dell’egemonia dei [[Clan dei Corleonesi|Corleonesi]] all’interno di [[Cosa Nostra]] dopo la [[Seconda Guerra di Mafia]], per poi arrivare a riconoscere che Giulio Andreotti era stato colluso con l'organizzazione mafiosa fino all’ascesa dei Corleonesi, quando cioè i suoi referenti mafiosi erano stati eliminati ([[Stefano Bontate]]) o messi da parte ([[Gaetano Badalamenti]]).
 
Alla base del giudizio colpevolezza, ritenuto prescritto, il collegio giudicante pose i seguenti fatti, ritenuti proficuamente riscontrati<ref>Ivi, pp. 1095 – 1271.</ref>:
* l’'''intervento''' nel 1977 del capomafia Stefano Bontate, evocato da Giulio Andreotti, per porre fine alle pratiche estorsive provenienti da esponenti della ‘ndrangheta calabrese '''nei confronti di Nardini''';
*l’'''incontro''' di Giulio Andreotti '''con Gaetano Badalamenti''' a Roma, in relazione al "processo Rimi", rispetto al quali i giudici ritennero non dimostrato l’intervento manipolatorio di Andreotti;
* l’'''incontro''' svoltosi fra la '''primavera e l’estate del 1979''' con Stefano Bontate e altri mafiosi, per discutere della condotta assunta dal Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. La Corte, pur senza ragionare di una data di univoca certezza cronologica da attribuire all’incontro, definì degna di attenzione la giornata del '''[[26 luglio]] [[1979]]''', pur ritenendo possibili date diverse;
*l’'''incontro''' tra Giulio Andreotti e Stefano Bontate, nella '''primavera del 1980''', connesso all’assassinio di Piersanti Mattarella, e il conseguente litigio fra Andreotti e Bontate;
*l’esistenza di rapporti fra Giulio Andreotti, '''Salvo Lima e i cugini Antonino e Ignazio Salvo''' coltivati nella piena contezza della loro collusione con Cosa Nostra. Nondimeno il collegio ravvisò non sufficientemente dimostrata la perpetrazione dei rapporti di Lima e dei Salvo con Cosa Nostra all’esito dell’avvento dei Corleonesi.
 
Il collegio giudicante riconobbe quindi:<blockquote>
*«(la sussistenza n.d.r.) di amichevoli ed anche dirette relazioni del sen. Andreotti con gli esponenti di spicco della […] ala […] di Cosa Nostra, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, propiziate dal legame del predetto con l’on. Salvo Lima ma anche con i cugini Antonino e Ignazio Salvo, essi pure, peraltro, organicamente inseriti in Cosa Nostra;
*(la sussistenza n.d.r.) di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana, peraltro non esclusivo e non esattamente riconducibile ad una esplicita negoziazione e, comunque, non riferibile precisamente alla persona dell’imputato;
*(la sussistenza n.d.r.) di rapporti di scambio che dette amichevoli relazioni hanno determinato: il generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana, peraltro non esclusivo e non esattamente riconducibile ad una esplicita negoziazione e, comunque, non riferibile precisamente alla persona dell’imputato;
*il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze – di per sé, non sempre di contenuto illecito – dell’imputato o di amici del medesimo;
*il solerte attivarsi dei mafiosi per soddisfare, ricorrendo ai loro metodi, talora anche cruenti, possibili esigenze – di per sé, non sempre di contenuto illecito – dell’imputato o di amici del medesimo;
*la palesata disponibilità ed il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell’imputato, frutto non solo di un autentico interesse personale a mantenere buone relazioni con essi […];
*la palesata disponibilità ed il manifestato buon apprezzamento del ruolo dei mafiosi da parte dell’imputato, frutto non solo di un autentico interesse personale a mantenere buone relazioni con essi […];
*la travagliata […] interazione dell’imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l’atteggiamento arrogante assunto dal Bontate”<ref>Ivi, p. 1508.</ref>.
*la travagliata […] interazione dell’imputato con i mafiosi nella vicenda Mattarella, risoltasi, peraltro, nel drammatico fallimento del disegno del predetto di mettere sotto il suo autorevole controllo la azione dei suoi interlocutori ovvero, dopo la scelta sanguinaria di costoro, di tentare di recuperarne il controllo, promuovendo un definitivo, duro chiarimento, rimasto infruttuoso per l’atteggiamento arrogante assunto dal Bontate»<ref>Ivi, p. 1508.</ref>.
 
</blockquote>Il reato di partecipazione ad associazione a delinquere (capo A) '''fu ritenuto prescritto''', con formula di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p., essendosi esaurito, alla data del giudizio e a parere dei giudici, il termine prescrittivo previsto per il suddetto reato. Al di là del risultato sanzionatorio concreto, '''la prescrizione del reato non può, giuridicamente parlando ma non solo, intendersi quale sinonimo di assoluzione dallo stesso'''.
Il reato di partecipazione ad associazione a delinquere (capo A) fu ritenuto prescritto, con formula di non doversi procedere ex art. 531 c.p.p., essendosi esaurito, alla data del giudizio e a parere dei giudicanti, il termine prescrittivo previsto per il suddetto reato. Al di là del risultato sanzionatorio concreto, la prescrizione del reato di cui al capo A non può, giuridicamente parlando ma non solo, intendersi quale sinonimo di assoluzione dallo stesso.


Rispetto alla seconda epoca, quella relativa alla egemonia dei ‘corleonesi’ in Cosa Nostra, a parere dei giudicanti, pur in presenza di un quadro istruttorio in grado di rappresentare effettivamente i tentativi dei nuovi reggenti di instaurare dei nuovi rapporti con Giulio Andreotti (il collegio ritenne comprovato l’incontro tra Giulio Andreotti e Andrea Manciaracina del 19 agosto del 1985), non furono portate prove sufficienti per affermare la perpetuata collusione di Andreotti.
Rispetto alla seconda epoca, quella relativa alla egemonia dei Corleonesi in Cosa Nostra, a parere dei giudicanti, pur in presenza di un quadro istruttorio in grado di rappresentare effettivamente i tentativi dei nuovi reggenti di instaurare dei nuovi rapporti con Giulio Andreotti (il collegio ritenne comprovato l’incontro tra Giulio Andreotti e Andrea Manciaracina del 19 agosto del 1985), non furono portate prove sufficienti per affermare la perpetuata collusione di Andreotti.


Così, la Corte rispetto agli altri capitoli di prova, riconobbe:
Così, la Corte rispetto agli altri capitoli di prova, riconobbe:
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*l’interessamento (già ravvisato dal Tribunale) di Giulio Andreotti rispetto ai guai finanziari della Banca Privata Italiana di '''Michele Sindona''', sebbene rispondente ad una sua forma di benevola attenzione verso il finanziere, pur non accompagnata al momento decisivo da forme di un suo intervento anche solo indiretto, anzichè all’esaurimento di una richiesta da parte dei suoi referenti mafiosi;
*l’interessamento (già ravvisato dal Tribunale) di Giulio Andreotti rispetto ai guai finanziari della Banca Privata Italiana di '''Michele Sindona''', sebbene rispondente ad una sua forma di benevola attenzione verso il finanziere, pur non accompagnata al momento decisivo da forme di un suo intervento anche solo indiretto, anzichè all’esaurimento di una richiesta da parte dei suoi referenti mafiosi;
*l’insussistenza, nelle vicende riguardanti gli '''omicidi del giornalista Carmine Pecorelli e del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa''', di elementi a dimostrazione del rapporto esistente fra Giulio Andreotti e Cosa Nostra, e quindi di loro riflessi sul reato associativo;
*l’insussistenza, nelle vicende riguardanti gli '''omicidi del giornalista Carmine Pecorelli e del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa''', di elementi a dimostrazione del rapporto esistente fra Giulio Andreotti e Cosa Nostra, e quindi di loro riflessi sul reato associativo;
- l’assenza di riscontri specifici quanto all’attività di '''Vito Ciancimino''' quale intermediario tra Giulio Andreotti e la frangia ‘corleonese’ di Cosa Nostra, a tal stregua riducendo il rapporto fra i due a frequentazione di natura politica;
*l’assenza di riscontri specifici quanto all’attività di '''Vito Ciancimino''' quale intermediario tra Giulio Andreotti e la frangia ‘corleonese’ di Cosa Nostra, a tal stregua riducendo il rapporto fra i due a frequentazione di natura politica;
 
*l’assenza di riscontri specifici riferibili all’attività di Giulio Andreotti nel '''trasferimento di alcuni detenuti''' siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, pur giudicando il provvedimento raro e in ipotesi riconducibile ad una sollecitazione di Salvo Lima;
*l’assenza di riscontri specifici riferibili all’attività di Giulio Andreotti nel '''trasferimento di alcuni detenuti''' siciliani dal carcere di Pianosa a quello di Novara, pur giudicando il provvedimento raro e in ipotesi riconducibile ad una sollecitazione di Salvo Lima;
*l’assenza di prove di convincimento quanto all’intervento di Giulio Andreotti nella '''manipolazione del processo a carico dei fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo''';
*l’assenza di prove di convincimento quanto all’intervento di Giulio Andreotti nella '''manipolazione del processo a carico dei fratelli Gianfranco e Riccardo Modeo''';
*l’assenza di riscontri sufficienti a dimostrare l’ '''incontro''' fra Giulio Andreotti e '''Salvatore Riina''', a partire dalla “incerta attendibilità delle indicazioni di Di Maggio”<ref>Ivi, p. 1382.</ref> e dalla incongruenze fra le sue dichiarazioni e quelle delle altre parti esaminate sul fatto;
*l’assenza di riscontri sufficienti a dimostrare l’incontro fra Andreotti e '''Salvatore Riina''', a partire dalla «''incerta attendibilità delle indicazioni di Di Maggio''»<ref>Ivi, p. 1382.</ref> e dalla incongruenze fra le sue dichiarazioni e quelle delle altre parti esaminate sul fatto;
*l’assenza di riscontri a dimostrazione dell’ '''intervento manipolatorio''' di Giulio Andreotti '''nel maxiprocesso''', non essendo state portate prove a sufficienza per dimostrare la possibilità, per Andreotti, di intervenire su Corrado Carnevale, quale magistrato candidato a presiederne il giudizio di legittimità, oltre che l’esistenza di un grado di rapporti tra Andreotti e Carnevale così intimo da consentire all’uno di intraprendere un’azione efficace presso l’altro;
*l’assenza di riscontri a dimostrazione dell’'''intervento manipolatorio''' di Andreotti '''nel [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]]''', non essendo state portate prove a sufficienza per dimostrare la possibilità, per il politico democristiano, di intervenire su [[Corrado Carnevale]], quale magistrato candidato a presiederne il giudizio di legittimità, oltre che l’esistenza di un grado di rapporti tra Andreotti e Carnevale così intimo da consentire all’uno di intraprendere un’azione efficace presso l’altro;
*l’insussistenza nel supporto da parte di Giulio Andreotti alla candidatura, a Trapani, di '''Giuseppe Giammarinaro''', e da parte di Salvo Lima a quella, ad Enna, dell’andreottiano '''Raffaele Bevilacqua''', in vista delle elezioni regionali del giugno 1991, di elementi dimostrativi delle perduranti relazioni di Giulio Andreotti con Cosa Nostra;
*l’insussistenza nel supporto da parte di Giulio Andreotti alla candidatura a Trapani di '''Giuseppe Giammarinaro''', e da parte di Salvo Lima a quella dell’andreottiano '''Raffaele Bevilacqua''' a Enna, in vista delle elezioni regionali del giugno 1991, di elementi dimostrativi delle perduranti relazioni di Giulio Andreotti con Cosa Nostra;
* un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra a partire dalla seconda metà degli anni ‘80, espressosi nella sua attività svolta per ottenere l’estradizione (1984) di Tommaso Buscetta dal Brasile, nell’impegno profuso per la approvazione del d.l. 12 settembre 1989 n. 317 onde impedire la scarcerazione, nel corso del giudizio di appello, di numerosi imputati del maxiprocesso, e nell’adozione di altri provvedimenti normativi nel corso della sua ultima Presidenza del Consiglio dei Ministri (1989-1992) <ref>Si rinvia al riguardo all’imponente attività normativa indicata da Andreotti, in sede di sommarie dichiarazioni, il 28 ottobre 1998, durante il dibattimento del primo grado di giudizio, e leggibile in Salvatore Barresi-Antonio Balsamo, Trib. Palermo, V Sez. Pen., 23 ottobre 1999, pp. 490-492. Ivi, p. 492, “Alcuni tra i risultati più rilevanti di questa produzione normativa furono, però conseguenza di iniziative assunte dall’on. Claudio Martelli (Ministro di Grazia e Giustizia dal 4 febbraio 1991 al 10 febbraio 1993) e dall’on. Vincenzo Scotti (Ministro dell’Interno nel VI e nel VII governo Andreotti), come si evince dalle deposizioni testimoniali rese rispettivamente dall’on. Martelli nel presente dibattimento e dall’on. Scotti nel processo n. 29/97 svoltosi davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta a carico di Mariano Agate ed altri 26 imputati per la ‘strage di Via D’Amelio’ ”.</ref>.
* un deciso impegno istituzionale di Giulio Andreotti contro Cosa Nostra a partire dalla seconda metà degli anni ‘80, espressosi nella sua attività svolta per ottenere l’estradizione nel [[1984]] di [[Tommaso Buscetta]] dal Brasile, nell’impegno profuso per la approvazione del d.l. 12 settembre 1989 n. 317 onde impedire la scarcerazione, nel corso del giudizio di appello, di numerosi imputati del [[Maxiprocesso di Palermo|maxiprocesso]], e nell’adozione di altri provvedimenti normativi nel corso della sua ultima Presidenza del Consiglio dei Ministri (1989-1992)<ref>Si veda al riguardo all’imponente attività normativa indicata da Andreotti, in sede di sommarie dichiarazioni, il 28 ottobre 1998, durante il dibattimento del primo grado di giudizio, indicata alle pagine 490-492 della sentenza di 1° grado. A pagina 492 si legge tuttavia che «''alcuni tra i risultati più rilevanti di questa produzione normativa furono, però conseguenza di iniziative assunte dall’on. [[Claudio Martelli]] (Ministro di Grazia e Giustizia dal 4 febbraio 1991 al 10 febbraio 1993) e dall’on. [[Vincenzo Scotti]] (Ministro dell’Interno nel VI e nel VII governo Andreotti), come si evince dalle deposizioni testimoniali rese rispettivamente dall’on. Martelli nel presente dibattimento e dall’on. Scotti nel processo n. 29/97 svoltosi davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta a carico di Mariano Agate ed altri 26 imputati per la [[Strage di Via Mariano d’Amelio|Strage di Via D’Amelio]]''».</ref>.
 
=== La conferma della sentenza d'Appello in Cassazione ===
Contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo vennero proposti due ricorsi per Cassazione: uno da parte da parte della Difesa dell’imputato e uno da parte della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo. Il processo di terzo grado si aprì e si concluse nelle udienze del 14 e [[15 ottobre]] [[2004]], a Roma, davanti alla Seconda Sezione Penale di Cassazione presieduta dal dott. Giuseppe Maria Cosentino, con giudici consiglieri dott. Maurizio Massera (estensore della sentenza), dott. Antonio Morgigni, dott. Francesco De Chiara e dott. Carlo Podo.
 
Nell’udienza del [[14 ottobre]] si procedette dapprima alla relazione della causa svolta dal dott. Maurizio Massera; di seguito, il sostituto Procuratore Generale Francesco Iacoviello pronunciò la sua requisitoria, che si concluse con la richiesta di rigetto dei ricorsi intervenuti.  


=== Il terzo grado di giudizio ===
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo vennero proposti due ricorsi per Cassazione: uno da parte da parte della Difesa dell’imputato e uno da parte della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Palermo.
Il processo di terzo grado si aprì e si concluse nelle udienze del 14 e 15 ottobre 2004, a Roma, davanti alla Seconda Sezione Penale di Cassazione, presieduta dal dott. Giuseppe Maria Cosentino, con giudici consiglieri dott. Maurizio Massera (estensore della sentenza), dott. Antonio Morgigni, dott. Francesco De Chiara e dott. Carlo Podo.
Nell’udienza del 14 ottobre si procedette dapprima alla relazione della causa svolta dal dott. Maurizio Massera; di seguito, il sostituto Procuratore Generale Francesco Iacoviello pronunciò la sua requisitoria, che si concluse con la richiesta di rigetto dei ricorsi intervenuti.
Successivamente il difensore della parte civile, l’avv. Salvatore Modica, formulò le proprie conclusioni richiedendo, in principalità, l’accoglimento del ricorso della Procura Generale e il rigetto del ricorso dell’imputato, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per offesa all’immagine della città, oltre alle spese processuali, e, in subordine, l’applicazione della prescrizione con rinvio del processo al giudice civile<ref>Maurizio Massera, Cass. Pen., Sez. II, 15 ottobre 2004, n. 49691, p. 1.</ref>.  
Successivamente il difensore della parte civile, l’avv. Salvatore Modica, formulò le proprie conclusioni richiedendo, in principalità, l’accoglimento del ricorso della Procura Generale e il rigetto del ricorso dell’imputato, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per offesa all’immagine della città, oltre alle spese processuali, e, in subordine, l’applicazione della prescrizione con rinvio del processo al giudice civile<ref>Maurizio Massera, Cass. Pen., Sez. II, 15 ottobre 2004, n. 49691, p. 1.</ref>.  
Da ultimo, la Difesa (avv. Giulia Bongiorno e avv. Franco Coppi) concluse con la richiesta del rigetto del ricorso della Procura Generale e l’accoglimento del ricorso dell’imputato con annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado<ref>Ibidem.</ref>.
Da ultimo, la Difesa (avv. Giulia Bongiorno e avv. Franco Coppi) concluse con la richiesta del rigetto del ricorso della Procura Generale e l’accoglimento del ricorso dell’imputato con annullamento senza rinvio della sentenza di secondo grado<ref>Ibidem.</ref>.
Il 15 ottobre, dopo una camera di consiglio durata due ore, la Seconda Seziona Penale della Corte di Cassazione dispose il rigetto dei ricorsi presentati con condanna di Giulio Andreotti al pagamento delle spese processuali e con conseguente conferma del giudizio di secondo grado.  
 
Il 28 dicembre 2004 furono depositate le motivazioni della sentenza di Cassazione, firmate da tutti i componenti del collegio.
Il 15 ottobre, dopo una camera di consiglio durata due ore, la Corte dispose '''il rigetto dei ricorsi presentati''', con condanna di Giulio Andreotti al pagamento delle spese processuali e con conseguente conferma del giudizio di secondo grado.  
Anche secondo i supremi giudici, in conclusione, Giulio Andreotti è stato un associato di Cosa Nostra fino alla primavera del 1980, momento a far data dal quale ha inteso dissociarsi dal sodalizio arrivando financo a promuovere, all’interno degli ultimi gabinetti (1989-1992) da lui presieduti in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti normativi di contrasto alla criminalità mafiosa.
 
Il [[28 dicembre]] successivo furono depositate le motivazioni della sentenza. Anche secondo i supremi giudici, in conclusione, '''Giulio Andreotti è stato un associato di Cosa Nostra fino alla primavera del 1980''', quando deciso di dissociarsi dal sodalizio, arrivando financo a promuovere tra il [[1989]] e il [[1992]], all’interno degli ultimi Governi presieduti in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti normativi di contrasto alla criminalità mafiosa.
 
== La mistificazione della sentenza della Cassazione: Andreotti assolto ==
“''Assolto! Assolto! Assolto!''”, urlò Giulia Bongiorno davanti a una folla di microfoni e telecamere, nell’atto di comunicare al suo cliente l’esito di un processo. Questa scena, finita negli annali della storia giudiziaria d'Italia, è alla base della più grande mistificazione di un esito di una sentenza di Cassazione. Quel triplice "assolto!" riguardava solo una parte della sentenza d'appello che veniva confermata dalla Cassazione. Eppure da quel momento, per anni, Giulio Andreotti venne unanimemente considerato assolto nel processo che lo aveva visto imputato dal 1993 al 2004.
 
Lo hanno ricordato [[Gian Carlo Caselli]] e [[Guido Lo Forte]], costretti nel [[2018]] a sfornare l'ennesimo libro sulla vicenda, intitolato "''La verità sul processo Andreotti''"<ref>Caselli Gian Carlo, Lo Forte Guido (2018). ''La verità sul processo Andreotti'', Roma, Laterza, p. 1.</ref>.
 




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=== Libri ===
=== Libri ===
*Arlacchi Pino (1995). ''Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo'', Milano, Rizzoli.
*Arlacchi Pino (1995). ''Il processo. Giulio Andreotti sotto accusa a Palermo'', Milano, Rizzoli.
*Caselli Gian Carlo, Lo Forte Guido (2018). ''La verità sul processo Andreotti'', Roma, Laterza.
*Falcone Giovanni, in collaborazione con Marcelle Padovani, ''Cose di Cosa nostra'', Milano, Fabbri Editore, 1995.
*Falcone Giovanni, in collaborazione con Marcelle Padovani, ''Cose di Cosa nostra'', Milano, Fabbri Editore, 1995.
*Januzzi Lino (2001). ''Il processo del secolo. Come e perché è stato assolto Giulio Andreotti'', Milano, Mondadori.
*Januzzi Lino (2001). ''Il processo del secolo. Come e perché è stato assolto Giulio Andreotti'', Milano, Mondadori.