Procuratore nazionale antimafia

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Il Procuratore nazionale antimafia è l'ufficio che dirige la Direzione nazionale antimafia, organo della Procura generale presso la Corte di Cassazione col compito di coordinare a livello nazionale le indagini sulla criminalità organizzata, e dal 2015 anche sul terrorismo.

direzione nazionale antimafia

Disciplina normativa

Il Procuratore nazionale antimafia è stato istituito col decreto-legge n. 367 del 20 novembre 1991, contestualmente alla creazione della Direzione nazionale antimafia e le relative direzioni distrettuali antimafia, convertito nella legge n. 8 del 20 gennaio 1992.

L'ufficio è sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, che riferisce a sua volte al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla stessa Direzione nazionale antimafia e dalle subordinate direzioni distrettuali antimafia istituite presso ciascuna Procura della Repubblica del tribunale dei 26 capoluoghi di distretto di Corte d'appello.

Con la Legge n. 43 del 17 aprile 2015 si è aggiunta la competenza della "trattazione di procedimenti in materia di terrorismo, anche internazionale".

Funzioni e poteri

Le funzioni del Procuratore nazionale antimafia sono elencate all'art. 371 bis del Codice di Procedura Penale. Ha funzioni di indirizzo, impulso nei confronti dei procuratori distrettuali, direzione per prevenire o risolvere contrasti, ed avocazione quando "il coordinamento non è stato possibile a causa di perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine" e in caso di "ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'art. 371 c.p.p. ai fini di coordinamento delle indagini"[1].

Tra i poteri esercitati dal procuratore vi sono[2]:

  • designare i sostituti procuratori;
  • acquisire ed elaborare notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;
  • accedere ai registri delle notizie di reato e alle banche dati costituite presso le Procure distrettuali;
  • applicare temporaneamente magistrati della stessa direzione nazionale o delle direzioni distrettuali per soddisfare specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;
  • avocazione delle indagini preliminari svolte dai procuratori distrettuali, allorché il coordinamento non risulti possibile per inerzia o violazione di doveri.

Il PNAA non ha il potere, tipico degli uffici del pubblico ministero, di indagine e di esercizio dell'azione penale.

I procuratori nazionali antimafia, dal 1992
Procuratore Mandato
Bruno Siclari 30 ottobre 1992 - 14 gennaio 1997
Pier Luigi Vigna 14 gennaio 1997 - 1° agosto 2005
Pietro Grasso 11 ottobre 2005 - 27 dicembre 2012
Franco Roberti 25 luglio 2013 - 16 novembre 2017
Federico Cafiero De Raho 16 novembre 2017 - 18 febbraio 2022
Giovanni Melillo 4 maggio 2022 - in carica

I Sostituti procuratori nazionali

I venti Sostituti procuratori nazionali lavorano in più direzioni:

  • esplicano l’attività di coordinamento presso ciascuna DDA, dove si recano periodicamente per seguire le indagini e riportare le informazioni in DNA;
  • esprimono i pareri nei casi previsti dalla legge e in particolare sui collaboratori di giustizia, sull’applicazione dell’art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario (regime carcerario particolarmente severo), sul gratuito patrocinio per gli imputati di reati di mafia non abbienti;
  • seguono le Materie di interesse loro delegate, assumendo le necessarie informazioni sia direttamente, che attraverso le Forze di Polizia o altri organismi che istituzionalmente operano nel medesimo ambito.I risultati di questo lavoro vengono portati alla conoscenza di tutto l’Ufficio nelle riunioni plenarie mensili e, quando ve ne è l’utilità, a conoscenza delle DDA per l’inizio di indagini specifiche;
  • curano l’inserimento degli atti processuali delle DDA nella Banca Dati Nazionale;
  • curano i rapporti con le autorità giudiziarie di alcuni Paesi particolarmente sensibili nelle materie di nostra competenza, secondo singole deleghe impartite dal Procuratore nazionale.

Elezioni controverse

La legge anti-Caselli del 2005

Oltre la vicenda che riguardò Giovanni Falcone, non bocciato solamente perché morto nella Strage di Capaci, la nomina del Procuratore nazionale antimafia è stata raramente esente da polemiche. La vicenda sicuramente più eclatante fu quella che portò all'esclusione di Gian Carlo Caselli, vittima nel marzo 2005 di una «legge contra personam», introdotta nella riforma della giustizia sotto forma di emendamento dal senatore di Alleanza Nazionale Luigi Bobbio. L'obiettivo dichiarato era impedirgli di concorrere alla carica di Procuratore nazionale antimafia, stabilendo che i magistrati che avessero compiuto i 66 anni d'età non potessero concorrere per incarichi direttivi. Al momento dell'entrata in vigore della modifica, la Commissione Uffici direttivi, composta da 6 membri, si era divisa a metà tra l'ex-procuratore capo di Palermo e il suo successore Pietro Grasso. La norma successivamente fu dichiarata incostituzionale, ma oramai il concorso si era già chiuso[3].

Vittima illustre di quella legge contra personam fu anche il procuratore nazionale uscente, Pier Luigi Vigna, che optò per la pensione anticipata, piuttosto che tornare a esercitare la professione come semplice sostituto[4].

Note

  1. Cit. Art. 371 bis, comma 3, lett. h)
  2. Citato in Ministero della Giustizia, Direzione Nazionale Antimafia[1]
  3. La vicenda è raccontata nel libro Caselli Gian Carlo (2005). Un magistrato fuori legge, Milano, Melampo editore.
  4. Si veda al riguardo, La pensione di Pier Luigi Vigna e la riforma anti-Caselli. Gli effetti della riforma della Giustizia, in GuidaSicilia.it

Bibliografia

  • AA.VV. (2013). Il “doppio binario” nell'accertamento dei fatti di mafia, Torino, Giappichelli.
  • Melillo Giovanni, Spataro Armando, Vigna Pier Luigi (a cura di) (2004). Il coordinamento delle indagini di criminalità organizzata e terrorismo, Milano, Giuffrè.
  • Sito web del Ministero della Giustizia


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